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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3491 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. URSO ANTONELLO ( C.F._1 VIA Parte_1
DANTE ALIGHIERI N. 1 87062 CARIATI;
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ' C.F. 2 Controparte_1
piazza loreto COSENZA;
contumace Controparte_2 Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.5.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04820219004123892000, notificatagli in data 12.4.2022, alla quale era sottesa la cartella di pagamento n.
04820000146255783000, presuntivamente notificato in data 14.5.2001, per complessivi € 2.188,80, asseritamente dovuti per il mancato pagamento di contributi IVS relativi agli anni 1987 – 1988 - 1989.
Deduceva anzitutto la mancata notifica dell'avviso di addebito portato dall'intimazione e la prescrizione dei crediti, poi l'irregolarità della notifica dell'atto impugnato in quanto perfezionata da un agente della riscossione territorialmente incompetente (ossia dall' Controparte_2 di
Genova piuttosto che da quella del luogo di residenza del contribuente), ed infine il difetto di motivazione dello stesso atto poiché, secondo la parte, da esso non sarebbe stato possibile evincere la natura dei contributi dovuti.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, previa sospensione, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'CP_1, contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente: in primo luogo, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva;
in secondo luogo, rilevando la tardività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; per di più,
l'avvenuto sgravio parziale dell'inadempienza in virtù del quale l'attuale
-
importo dovuto si sarebbe ridotto alla cifra di € 498,74 - e, infine, la decadenza dalla proponibilità dell'eccezione di prescrizione, la quale avrebbe dovuto essere fatta valere decorsi quaranta giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 46/1999. Nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, invece, non si costituiva in giudizio della quale veniva dichiarata la contumacia all'esitoControparte_3 dell'udienza del 19.10.2023.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Sulla regolarità del contraddittorio
In via preliminare, il Tribunale ritiene che sussista la legittimazione passiva dell' CP_1 poiché in tale giudizio è in contestazione la fondatezza della pretesa contributiva e non solo vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione.
La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale, invero, non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018) né consente di inferire, con un vero e proprio salto logico, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore.
Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo CP_1, senza che ricorra in tale fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed il soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione (si veda Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, conf. da ultimo da Cass. n. 16998/2023).
Poiché, però, nel giudizio de quo è stata promossa un'opposizione c.d.
'cumulativa', e cioè con un unico atto sono state fatte valere non soltanto ragioni di merito ma anche vizi formali dell'intimazione impugnata e attinenti alla procedura di riscossione, con riguardo alla seconda tipologia di azione esperita deve ritenersi che il ricorrente abbia correttamente evocato in giudizio anche l'agente della riscossione, di cui sussisteva la legittimazione passiva in quanto soggetto legittimato a riscuotere i contributi o a riceverne il pagamento.
Per ragioni di completezza, ad ogni modo, va pure osservato che, quand'anche non fossero state promosse censure attinenti alla forma della procedura riscossiva e l'opposizione avesse riguardato essenzialmente l'asserita
prescrizione del credito rilievo che, afferendo al merito della questione
-
(estinzione del credito), in astratto avrebbe collocato l' CP_4 in pozione di estraneità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022) \' CP_2 sarebbe stata comunque legittimata a controvertere in tale giudizio poiché in tal caso ci si sarebbe trovati al cospetto non di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario bensì ad un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento, e, cioè, avverso un atto successivo alla notifica della cartella di pagamento - nel caso di specie, negata dal ricorrente - secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione il quale, per il vero, viene formato e notificato unicamente dall' CP_4 incaricata della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del d.P.R.
602/73 e del D.Lgs. 46/99.
Verificata pertanto la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione anche nei confronti dell' CP_3
[...] , il giudizio è proseguito a contradditorio integro' con riferimento ad entrambe le domande proposte.
2. Sulla tempestività delle domande
Prima di entrare nel merito della controversia, giova poi premettere e ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, c. 5, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L.
n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/7/2015, n. 15116).
In tale quadro, deve dunque dichiararsi inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. poiché il ricorso è stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica del titolo, per come previsto dalla legge. Tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (risalente al
12.4.2022) e la data di deposito del ricorso giudiziale (il 18.5.2022), infatti, sono intercorsi precisamente 36 giorni. Il giudicante, pertanto, non può in questa sede apprezzare i vizi di forma denunciati dal ricorrente, ossia l'irregolarità della notifica effettuata da un agente della riscossione incompetente ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Occorre poi precisare che la doglianza dell' CP_1 secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24 c. 6, D.Lgs. 46/99, invece, non può trovare accoglimento allorché si consideri che l'opposizione che si sta esaminando, secondo la prospettazione attorea, deve essere inquadrata come azione
'recuperatoria' ai sensi della medesima norma, per la parte in cui il ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può infatti essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46 del 1999 ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni.
La Corte di Cassazione ha in particolare statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Tanto chiarito in punto di diritto, deve rilevarsi che con il ricorso in esame il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito in ragione della data di maturazione del credito avendo negato, sotto ogni profilo, di aver mai ricevuto alcun atto interruttivo.
Ne consegue che la domanda, proposta in funzione 'recuperatoria', è formalmente ammissibile ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 non essendo decorso il termine di 40 giorni tra la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 12.4.2022, e la data del deposito del ricorso giudiziale realizzato il 18.5.2022.
3. Sulla prescrizione dell'obbligo contributivo
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che, quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella esattoriale e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa, è necessario recuperare l'azione dimostrando anche che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (cfr. Cass. 20489/2018; Cass.
n. 29294/2019).
Orbene, tanto si può ritenere che sia accaduto nel caso di specie, poiché l' CP_1 non ha prodotto in giudizio la relata di notifica della cartella di pagamento per come notificata nell'anno 2001.
Per l'effetto, proseguendo con la disamina di tale motivo di doglianza, esso deve ritenersi fondato.
Dagli atti di causa, infatti, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, dal momento che l'obbligo contributivo è sorto nelle annualità 1987-1988-1989 ed il primo atto interruttivo del termine prescrizionale di cui è stata fornita prova in giudizio è l'intimazione di pagamento oggetto di tale procedimento, la quale è stata notificata, invero, solo in data 12.4.2022, ossia oltre un trentennio dopo dalla scadenza dell'ultimo termine per adempiere l'obbligo contributivo meno risalente.
Superflua, ai fini di tale calcolo, appare la considerazione dei due periodi di sospensione previsti ex lege (art. 37 D.L. n. 18/20 conv. con L. 27/20 e art. 11
c. 9 D.L. n. 183/20 conv. con modificazioni nella L. n. 21/2021) dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(182 giorni) con soluzione di continuità.
In ragione di tanto deve ritenersi comunque decorso il termine prescrizionale quinquennale, poiché detto termine è spirato nel 1993, 1994 e 1995 e quindi precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta solo nel
2022. L'obbligo contributivo, infatti, nasce con riferimento ad un'annualità e matura dopo circa un anno, ossia dopo che è trascorso il periodo previsto per il versamento dei contributi. È solo una volta superata la data prevista per il versamento dei contributi senza che essi siano pagati che, appunto, comincia a decorrere il termine di prescrizione che matura dopo cinque anni in assenza di atti interruttivi.
A quanto esposto, consegue l'accoglimento del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 04820000146255783000 portata dall'intimazione di pagamento n. 04820219004123892000 impugnata;
condanna l'CP_1 alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 288,65 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. URSO ANTONELLO ( C.F._1 VIA Parte_1
DANTE ALIGHIERI N. 1 87062 CARIATI;
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. FERRATO UMBERTO ' C.F. 2 Controparte_1
piazza loreto COSENZA;
contumace Controparte_2 Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.5.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04820219004123892000, notificatagli in data 12.4.2022, alla quale era sottesa la cartella di pagamento n.
04820000146255783000, presuntivamente notificato in data 14.5.2001, per complessivi € 2.188,80, asseritamente dovuti per il mancato pagamento di contributi IVS relativi agli anni 1987 – 1988 - 1989.
Deduceva anzitutto la mancata notifica dell'avviso di addebito portato dall'intimazione e la prescrizione dei crediti, poi l'irregolarità della notifica dell'atto impugnato in quanto perfezionata da un agente della riscossione territorialmente incompetente (ossia dall' Controparte_2 di
Genova piuttosto che da quella del luogo di residenza del contribuente), ed infine il difetto di motivazione dello stesso atto poiché, secondo la parte, da esso non sarebbe stato possibile evincere la natura dei contributi dovuti.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria, previa sospensione, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'CP_1, contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente: in primo luogo, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva;
in secondo luogo, rilevando la tardività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; per di più,
l'avvenuto sgravio parziale dell'inadempienza in virtù del quale l'attuale
-
importo dovuto si sarebbe ridotto alla cifra di € 498,74 - e, infine, la decadenza dalla proponibilità dell'eccezione di prescrizione, la quale avrebbe dovuto essere fatta valere decorsi quaranta giorni dal ricevimento dell'atto ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 46/1999. Nonostante regolare e tempestiva notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, invece, non si costituiva in giudizio della quale veniva dichiarata la contumacia all'esitoControparte_3 dell'udienza del 19.10.2023.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
1. Sulla regolarità del contraddittorio
In via preliminare, il Tribunale ritiene che sussista la legittimazione passiva dell' CP_1 poiché in tale giudizio è in contestazione la fondatezza della pretesa contributiva e non solo vizi propri dell'atto impugnato o della procedura di esecuzione.
La titolarità della pretesa sostanziale oggetto della controversia spetta, infatti, all'ente impositore il quale, invero, non si spoglia del proprio credito nel momento in cui affida l'attività di sua riscossione al concessionario (sul punto, si veda Cass. n. 16425/2019; n. 24678/2018; n. 15390/2018) né consente di inferire, con un vero e proprio salto logico, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
Il rapporto oggetto di lite, ossia il rapporto contributivo, va appunto tenuto distinto dalla relazione intercorrente tra l'ente impositore e l'esattore.
Ne consegue che nel rapporto tra debitore ed ente creditore non possono assumere rilevanza eventuali responsabilità dell'esattore poiché esse attengono ad un diverso rapporto cui l'opponente rimane estraneo, e che quindi l'unico soggetto legittimato a controvertere rispetto al merito della domanda è l'ente titolare del carico contributivo CP_1, senza che ricorra in tale fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed il soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione (si veda Cass., Sez. Un., n. 7514/2022, conf. da ultimo da Cass. n. 16998/2023).
Poiché, però, nel giudizio de quo è stata promossa un'opposizione c.d.
'cumulativa', e cioè con un unico atto sono state fatte valere non soltanto ragioni di merito ma anche vizi formali dell'intimazione impugnata e attinenti alla procedura di riscossione, con riguardo alla seconda tipologia di azione esperita deve ritenersi che il ricorrente abbia correttamente evocato in giudizio anche l'agente della riscossione, di cui sussisteva la legittimazione passiva in quanto soggetto legittimato a riscuotere i contributi o a riceverne il pagamento.
Per ragioni di completezza, ad ogni modo, va pure osservato che, quand'anche non fossero state promosse censure attinenti alla forma della procedura riscossiva e l'opposizione avesse riguardato essenzialmente l'asserita
prescrizione del credito rilievo che, afferendo al merito della questione
-
(estinzione del credito), in astratto avrebbe collocato l' CP_4 in pozione di estraneità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7514/2022) \' CP_2 sarebbe stata comunque legittimata a controvertere in tale giudizio poiché in tal caso ci si sarebbe trovati al cospetto non di un'azione di accertamento negativo del credito fondata su di un estratto di ruolo come nella fattispecie esaminata dalla sentenza delle SS.UU. citata, riguardante un ricorso fondato su di un 'estratto di ruolo' ottenuto dal concessionario bensì ad un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento, e, cioè, avverso un atto successivo alla notifica della cartella di pagamento - nel caso di specie, negata dal ricorrente - secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione il quale, per il vero, viene formato e notificato unicamente dall' CP_4 incaricata della riscossione e quindi anche delle attività finalizzate al buon esito della stessa, ai sensi del d.P.R.
602/73 e del D.Lgs. 46/99.
Verificata pertanto la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione anche nei confronti dell' CP_3
[...] , il giudizio è proseguito a contradditorio integro' con riferimento ad entrambe le domande proposte.
2. Sulla tempestività delle domande
Prima di entrare nel merito della controversia, giova poi premettere e ricordare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, c. 5, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L.
n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/7/2015, n. 15116).
In tale quadro, deve dunque dichiararsi inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. poiché il ricorso è stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica del titolo, per come previsto dalla legge. Tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (risalente al
12.4.2022) e la data di deposito del ricorso giudiziale (il 18.5.2022), infatti, sono intercorsi precisamente 36 giorni. Il giudicante, pertanto, non può in questa sede apprezzare i vizi di forma denunciati dal ricorrente, ossia l'irregolarità della notifica effettuata da un agente della riscossione incompetente ed il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Occorre poi precisare che la doglianza dell' CP_1 secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24 c. 6, D.Lgs. 46/99, invece, non può trovare accoglimento allorché si consideri che l'opposizione che si sta esaminando, secondo la prospettazione attorea, deve essere inquadrata come azione
'recuperatoria' ai sensi della medesima norma, per la parte in cui il ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza del preteso credito. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può infatti essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 46 del 1999 ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni.
La Corte di Cassazione ha in particolare statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Tanto chiarito in punto di diritto, deve rilevarsi che con il ricorso in esame il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito in ragione della data di maturazione del credito avendo negato, sotto ogni profilo, di aver mai ricevuto alcun atto interruttivo.
Ne consegue che la domanda, proposta in funzione 'recuperatoria', è formalmente ammissibile ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99 non essendo decorso il termine di 40 giorni tra la notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 12.4.2022, e la data del deposito del ricorso giudiziale realizzato il 18.5.2022.
3. Sulla prescrizione dell'obbligo contributivo
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che, quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella esattoriale e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa, è necessario recuperare l'azione dimostrando anche che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (cfr. Cass. 20489/2018; Cass.
n. 29294/2019).
Orbene, tanto si può ritenere che sia accaduto nel caso di specie, poiché l' CP_1 non ha prodotto in giudizio la relata di notifica della cartella di pagamento per come notificata nell'anno 2001.
Per l'effetto, proseguendo con la disamina di tale motivo di doglianza, esso deve ritenersi fondato.
Dagli atti di causa, infatti, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, dal momento che l'obbligo contributivo è sorto nelle annualità 1987-1988-1989 ed il primo atto interruttivo del termine prescrizionale di cui è stata fornita prova in giudizio è l'intimazione di pagamento oggetto di tale procedimento, la quale è stata notificata, invero, solo in data 12.4.2022, ossia oltre un trentennio dopo dalla scadenza dell'ultimo termine per adempiere l'obbligo contributivo meno risalente.
Superflua, ai fini di tale calcolo, appare la considerazione dei due periodi di sospensione previsti ex lege (art. 37 D.L. n. 18/20 conv. con L. 27/20 e art. 11
c. 9 D.L. n. 183/20 conv. con modificazioni nella L. n. 21/2021) dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(182 giorni) con soluzione di continuità.
In ragione di tanto deve ritenersi comunque decorso il termine prescrizionale quinquennale, poiché detto termine è spirato nel 1993, 1994 e 1995 e quindi precedentemente alla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta solo nel
2022. L'obbligo contributivo, infatti, nasce con riferimento ad un'annualità e matura dopo circa un anno, ossia dopo che è trascorso il periodo previsto per il versamento dei contributi. È solo una volta superata la data prevista per il versamento dei contributi senza che essi siano pagati che, appunto, comincia a decorrere il termine di prescrizione che matura dopo cinque anni in assenza di atti interruttivi.
A quanto esposto, consegue l'accoglimento del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara non dovuti dal ricorrente i crediti previdenziali contenuti nella cartella di pagamento n. 04820000146255783000 portata dall'intimazione di pagamento n. 04820219004123892000 impugnata;
condanna l'CP_1 alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 288,65 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta, addetta all'ufficio per il processo
Castrovillari, 10/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO