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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5235 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 39031/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39031 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del'11 luglio 2024
TRA
(C.F. e P.Iva ) in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma a Largo Luigi Antonelli 4, rappresentata e difesa dagli Avv. Luca
Maria Petrone, Francesca Cernuto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Piazza Paganica n. 13, giusta procura in calce al presente atto
- opponente;
E
(P.IVA ) con sede in Ancona, Via Albertini 36, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Crispiani e dall'avv. Cristiana Pesarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Ancona, Corso Stamira 49;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 luglio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7044/2021 del
13.4.2021, per sentir “
1. In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo …;
2. In via principale e nel merito, Parte_1
accertare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale, anche di fatto, tra la e il Controparte_1
raggruppamento temporaneo di imprese 3. In via principale e nel merito, Controparte_2
revocare il decreto ingiuntivo … in quanto riferito a credito incerto e/o non esigibile e/o non liquido e/o non fondato su prova scritta;
4. In via riconvenzionale, condannare la alla CP_1 restituzione delle somme percepite a tale titolo di anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35, co. 8,
d.lgs. 50/2016 nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni dovranno essere restituite nella misura di
€ 81.639,41 o in quella minore eventualmente ritenuta di giustizia in esito all'attività istruttoria;
5.
In via riconvenzionale, condannare la a ristoro della cifra sostenuta dalla per le CP_1 Pt_1 lavorazioni della sottocentrale termica a titolo di esecuzione in danno nella misura di € 51.264,91 o in quella maggiore o minore risultante in esito al giudizio.
6. In via riconvenzionale, condannare la al ristoro del danno all'immagine subito dalla nei confronti della stazione CP_1 Pt_1 appaltante che si quantifica in € 100.000,00 in via equitativa. Con vittoria di spese …”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro 30.935,53 oltre interessi e spese.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, esponendo che: in data
27.11.2018, il Controparte_3 [...]
, sede coordinata di Ancona, aveva disposto Controparte_4
l'aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento “dei lavori di ristrutturazione e adeguamento al DPR N. 230/2000 dei padiglioni detentivi della casa di reclusione di Fossombrone
(PU) - CUP: D51B15000530001 - CIG 74499640C8” in favore del raggruppamento temporaneo
(mandataria) e (mandante); che, con scrittura privata autenticata dal Notaio CP_2 Parte_1
(Repertorio n. 29346 Fascicolo 12710 Registrata a Pesaro (PU) l'11.2.2019 n. 722 serie Persona_1
1T), era stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di imprese e, in conformità di quanto dichiarato in sede di gara, erano state definite nel dettaglio le rispettive quote di esecuzione dei
2 lavori nei seguenti termini: “1) “L'impresa AN “ Controparte_5
eseguirà i lavori oggetto dell'appalto rientranti nella categoria OG2 (restauro e
[...]
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ecc), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 59,06% (cinquantanovevirgolazerosei per cento); 2) L'impresa NT
“ eseguirà lavori oggetto dell'appalto rientrante nelle categorie OS30 (impianti Parte_1
interni elettrici telefonici ecc.), OS3 (impianti idrico-sanitari ecc.) e OS28 (impianti termici e di condizionamento), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 40,94%
(quarantavirgolanovantaquattro per cento)”; che, nell'ambito del medesimo atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, era stato inoltre previsto che le imprese riunite si impegnassero ad eseguire le attività oggetto dell'appalto secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione nel RTI sopraindicate e che l'impresa cooptata avrebbe eseguito i Controparte_1
lavori oggetto dell'appalto rientranti nelle categorie OS3 (impianti idrico- sanitari ecc.) e OS28
(impianti termici e di condizionamento), nei limiti previsti dalla normativa;
che, in data 6.3.2019 era intervenuta la stipulazione del contratto di appalto con il
[...]
Controparte_6
, sede coordinata di Ancona, con il quale era stata affidata all l'esecuzione
[...] Controparte_7
CP di lavori per l'importo complessivo di € 3.565.656,84, così suddivisi tra le parti: totale appalto netto 59,26%, € 2.112.971,11; totale appalto netto 29,29%, € 1.044.488,67; Totale Parte_1
appalto netto 11,45%, € 408.197,05; che, con atto di sottomissione REP. n. 269/PU CP_1 del 13.11.2020, era stata poi affidata al l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di CP_8 variante e suppletiva n. 1 consistente “nell'adeguamento della centrale termica con la sostituzione delle caldaie, la realizzazione dell'impianto elettrico e delle tubazioni per la stessa centrale termica con revisione del sistema di stoccaggio e distribuzione dell'acqua sanitaria” per un importo complessivo netto contrattuale di € 512.179,50; che, con nota del 21.1.2021, la aveva CP_1
sollevato una prima contestazione circa l'importo di tali lavori riconosciutole in qualità di cooptata, asserendo che la quota del 20% prevista dal D.P.R. 207/2010 dovesse essere commisurata sull'intero importo contrattuale e non solo sulle lavorazioni rientranti nelle categorie OS3 e OS 28; mentre con nota di replica del 28.1.2021 la aveva ribadito che dovesse intendersi che alla Pt_1 Pt_1
spettassero tutte le lavorazioni per le opere delle categorie OS3 – OS28, senza alcuna limitazione, mentre alla cooptata spettassero le sole opere appartenenti alle categorie OS3 e OS28 nella misura prevista dal c. 5 dell'art. 92 del DPR 207/2010, ossia nei limiti del 20%”; che, mentre si consumava tale contrasto, il MIT Provveditorato Interregionale per le OO.PP., con ordine di servizio n. 2 (prot.
n. 3365 del 18.2.2021), aveva ordinato al raggruppamento di “volersi adoperare per procedere con le lavorazioni della sottocentrale”; che, in data 19.2.2021 l'ordine di servizio era stato trasmesso
3 CP dalla mandataria alla che, con nota prot. IN0037L21 del 22.2.2021, l'aveva inoltrato alla Pt_1
affinché la stessa, in esecuzione delle indicazioni ricevute dalla stazione appaltante, CP_1
procedesse alle lavorazioni della sottocentrale, allestendo senza indugio il cantiere e comunque entro e non oltre il 19 marzo 2021; in particolare, nella nota, la aveva rappresentato che i Pt_1
lavori della sottocentrale rientravano nella quota dell'11,45% di spettanza dell'opposta e a tale nota CP si era associata la mandataria con propria nota del 25.2.2021; che, nonostante le reciproche contestazioni, la aveva emesso la fattura n. 33/2021 del 18.02.2021 per un importo CP_1 pari ad € 30.935,53 che era stata contestata dalla a mezzo PEC del 1.3.2021; che, con nota Pt_1 dell'11 marzo 2021, la aveva rinnovato le proprie contestazioni in ordine alla CP_1
ripartizione delle quote di spettanza dei lavori e aveva formalizzato la volontà di non eseguire le opere oggetto dell'ordine di servizio n. 2/2021 della stazione appaltante affermando il proprio rifiuto di recarsi in cantiere. La aveva replicato con propria nota del 15 marzo 2021, negando Pt_1 che le somme pretese fossero dovute e contestando all'opposta il suo gravissimo inadempimento alle obbligazioni assunte, tale da giustificare la risoluzione del contratto, sollecitando nuovamente l'esecuzione dei lavori della sottocentrale e ribadendo l'essenzialità del termine del 19.3.2021. La mandataria aveva aderito alle considerazioni della mandante associandosi alla richiesta nei Pt_1
confronti della cooptata di esecuzione dei lavori della sottocentrale ed avvisandola di voler partecipare al sopralluogo onde appurare lo stato di esecuzione delle opere. L'invito era stato declinato dalla che aveva rifiutato di partecipare al sopralluogo;
quest'ultimo era stato CP_1
eseguito alla presenza della mandataria e in quella sede era stato dato atto dell'assenza della cooptata ed anche del fatto che non risultasse eseguita alcuna lavorazione.
Sosteneva l'opponente che, nel prosieguo, a seguito di interlocuzioni tra le parti, era stato raggiunto un accordo tra loro per la prosecuzione del rapporto, con il quale era stato previsto di devolvere alla l'esecuzione del 50% delle opere in variante riferite alle categorie OS 28 e OS 3; che CP_1
l'accordo così raggiunto era stato rappresentato nel corso della riunione del 1.4.2021 indetta dal
Provveditorato, rispetto al quale pur presente alla riunione, nulla aveva eccepito;
che CP_1
l'accordo era stato poi ribadito nel corso di ulteriore riunione, tenutasi con collegamento da remoto, tra la Capogruppo, la NT e la Cooptata il pomeriggio del giorno 1.4.2021, in cui la era Pt_1
stata incaricata di formulare una proposta operativa per ripartire le quote dei lavori tra mandante e cooptata;
che la la proposta era stata trasmessa dal project manager con mail del 2 aprile 2021, in essa erano state individuate due ipotesi di esecuzione dell'accordo bonario.
Riferiva l'opponente che, in maniera del tutto inattesa, la con nota del 7.4.2021, CP_1
aveva poi disconosciuto l'intesa raggiunta, tornando a ribadire la pretesa di attribuzione di lavori per una soglia pari al 20% pur non essendovi alcun accordo scritto in tale senso.
4 Nelle more il , con la nota prot. U.0007009.14-04-2021, aveva contestato l'inadempienza CP_3
Cont del al completamento dei lavori in centrale termica e nella sotto centrale, lamentando disagi gravi nella programmazione dei lavori e nella relativa gestione finanziaria dei capitoli di spesa prossimi alla perenzione;
con la medesima nota, aveva convocato una riunione urgente per il giorno
19.4.2021, al fine di acquisire le risposte dell'impresa sulle azioni operative per l'effettiva conclusione dei lavori in centrale, con l'ulteriore precisazione che ogni ulteriore ritardo dovesse essere monitorato dalla direzione lavori al fine di consentire la valutazione della necessità di avviare la risoluzione in danno del contratto. Contestualmente, veniva trasmesso dal MIT l'ordine di servizio n. 3 prot. U.0007011.14-04-2021 con cui era ordinata ancora la prosecuzione dei lavori della sottocentrale.
Rilevato, pertanto, l'inadempimento della e la grave difficoltà in cui il CP_1
Raggruppamento era stato posto dalla condotta della cooptata, la con propria nota prot. Pt_1
IN0076L21 del 16.4.2021, aveva chiesto alla mandataria di voler procedere, di comune accordo con la stessa, a risolvere ogni rapporto contrattuale anche di fatto intercorso con la Controparte_1
comunicando alla Stazione Appaltante la decisione di revoca della qualifica di cooptata della medesima società e assumendosi l'onere di esecuzione dei lavori rientranti nelle categorie OS 28 e
OS 3 che, sia il contratto di appalto rep. 260/PU del 6.3.2019, che il mandato irrevocabile collettivo conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata dal Notaio Rep. 29346 fasc. n. Persona_1
12710 del 6.2.2019, attribuivano alla società Parte_1
Aderendo alla richiesta così formulata e convenendo sulla gravità dell'inadempimento della CP
la aveva trasmesso comunicazione della risoluzione in data 21.4.2021 e nel CP_1
prosieguo la si era dovuta fare carico di eseguire direttamente le opere mancanti onde Pt_1
scongiurare la già minacciata risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante.
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della svolgimento dei fatti, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti dalla ricorrente per ingiunzione, sul presupposto che ogni pretesa dovesse essere eventualmente avanzata dall'impresa cooptata nei confronti della mandataria del Raggruppamento;
chiedeva, poi, che fosse accertata la sussistenza dei presupposti per dichiarare il rapporto intercorso tra le parti risolto, in ragione del grave inadempimento della alle obbligazioni assunte nei confronti delle CP_1
Cont imprese costituitesi in ancora allegava che non fosse dato neppure comprendere le ragioni per le quali avesse emesso la fattura della quale reclamava il pagamento, negando in ogni CP_1
caso sia il diritto della stessa di ottenere la liquidazione in suo favore di alcuna anticipazione del corrispettivo, essendo essa prevista per le sole imprese aggiudicatarie non anche per la cooptata, od ancora il suo diritto di ottenere il pagamento della somma a titolo di restituzione delle ritenute di
5 garanzia. Proponeva poi domande riconvenzionali nei confronti dell'opposta, chiedendo che fosse disposta condanna della medesima al risarcimento del danno subito dalla per la mancata Pt_1
esecuzione delle lavorazioni della sottocentrale termica, eccependo eventualmente in compensazione il credito maturato da parte sua, ove fosse riconosciuta la fondatezza della pretesa avanzata con l'ingiunzione; ancora chiedeva che fosse disposta condanna della opposta al risarcimento in suo favore del danno all'immagine subito in conseguenza del suo inadempimento.
Si costituiva confermando di avere assunto nell'ambito della vicenda per cui è causa CP_1
la veste di impresa cooptata nell'esecuzione dei lavori aggiudicati al Raggruppamento di imprese e allegando che la pretesa avanzata nei confronti dell'opponente fosse relativa al residuo CP_8
corrispettivo dovutole, tenuto conto delle opere effettivamente eseguite da parte sua (risultanti dal
SAL 4, sia in quanto oggetto dell'originario contratto di appalto, che in quanto commissionatele in sede di perizia di variante) e dei pagamenti già effettuati in suo favore. Sosteneva di avere comunque sempre operato, nella fatturazione dei lavori eseguiti - nonostante l'opposta non le avesse riconosciuto (indebitamente) alcuna anticipazione sui lavori realizzati in esecuzione della perizia di variante - la detrazione del 20% per tale titolo, in base ad accordo asseritamente raggiunto con la che si sarebbe impegnata a corrisponderle tali somme in un momento successivo, Pt_1 disattendendo poi, però, l'intesa.
Affermava che il rifiuto dell'opponente di riconoscerle la somma dovutale fosse stato illegittimo e che fosse stata altresì pretestuosa la doglianza della stessa in ordine ad un suo presunto inadempimento, allegando, al contrario l'illegittimità del comportamento della controparte allorché aveva negato il suo diritto di eseguire i lavori oggetto della commessa nella misura convenzionalmente prevista del 20% del valore complessivo dell'appalto ed aveva altresì preteso che fosse riconosciuta in suo favore una percentuale pari al 25% del compenso spettante all'opposta per i lavori eseguiti in esecuzione della variante.
Deduceva che si fosse successivamente determinata, in ragione del contrasto insorto tra le parti, un'oggettiva incertezza sia in ordine alle quote lavori da eseguirsi da parte sua, che in ordine alla modalità in cui le quote lavori andassero ripartite e di essersi quindi determinata a soprassedere dal compimento di ulteriori lavorazioni fino a quando non fossero state definite le condizioni di prosecuzione del rapporto. In tale prospettiva, affermava dovesse considerarsi ingiustificata la pretesa dell'opponente di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, fondata sul presunto inadempimento da parte sua alle obbligazioni assunte.
Riguardo ai motivi di opposizione, contestava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente sul presupposto che la domanda dovesse essere proposta nei confronti della mandataria del Raggruppamento di imprese, sottolineando la circostanza che le pregresse
6 fatture fossero state emesse sempre nei confronti della mandante la quale aveva sempre provveduto ad eseguire i pagamenti dovutile, senza mai eccepire alcunché sul punto;
negava ogni inadempimento alle obbligazioni assunte da parte sua nei confronti della opponente e quindi la fondatezza della pretesa di risoluzione del contratto, nonché delle ulteriori domande restitutoria e risarcitoria.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo …; nel merito: confermare in toto il decreto ingiuntivo …, rigettando in ogni sua parte ogni domanda ex adverso formulata, anche in via riconvenzionale e condannare la società in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento di CP_2 una somma di denaro in favore dell' ai sensi e per gli effetti dell'art 96, primo e/o Controparte_1
terzo comma cpc, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese …”.
Con ordinanza depositata in data 14 marzo 2022 era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 luglio 2024; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti dell' nella sua qualità di impresa Parte_1
Cont cooptata nell'esecuzione dei lavori di appalto oggetto di affidamento in favore del ostituito tra l'opponente e la opposta, al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 30.935,53 (oltre interessi e spese).
Invero, non è dato neppure comprendere compiutamente, dalle allegazioni della ricorrente, le ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'opponente per l'importo oggetto di ingiunzione, atteso che le stesse sono state esposte in modo diverso nel ricorso per ingiunzione, nel documento contabile allegato ad esso (fattura 33/2021), nonché, da ultimo, nella comparsa di risposta depositata dalla parte nel presente giudizio di opposizione: segnatamente, nel ricorso per ingiunzione la ricorrente ha allegato che la somma pretesa corrispondesse all'ammontare delle “ritenute operate dalla committente prima della approvazione della perizia di variante”; nella fattura prodotta la stessa parte ha descritto la ragione del proprio credito nei seguenti termini: «recupero anticipazione 20% a seguito approvazione perizia variante 1
7 adeguamento normativo padiglioni detenuti Casa di Reclusione Fossombrone»; nella comparsa di risposta la parte opposta ha operato la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti sostenendo che la somma ingiunta le fosse dovuta, dovendo recuperare nei confronti dell'opponente – per quanto è dato comprendere - detrazioni in precedenza operate sui compensi dovutile per i lavori già realizzati, che invero non avrebbero dovuto essere compiute con riferimento ai lavori in esecuzione della perizia di variante, non essendole stata corrisposta per essi alcuna anticipazione.
Ne discende che nella stessa prospettazione dei fatti dell'opposta la pretesa appare connotata da profili di incertezza.
Del resto, rileva il giudicante che, nella vicenda per cui è causa, alla luce della diversa esposizione dei fatti fornita dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e tenuto conto della carenza di produzione documentale che consenta di ricostruire compiutamente le vicende contrattuali, non sia dato comunque accertare l'effettivo svolgimento dei rapporti tra l'opponente e l'opposta.
E' incontestata (e risulta documentalmente provata) la circostanza dell'intervenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento al DPR N. 230/2000 dei padiglioni detentivi della casa di reclusione di Fossombrone (PU), per il complessivo importo di 3.565.656,84 CP in favore del Raggruppamento di imprese costituito tra la e la ed anche il ruolo di impresa Pt_1 cooptata assunta dall'opposta; del pari provata la circostanza che all'esecuzione di essi si fossero CP obbligate la nella percentuale del 59,26% (per complessivi euro 2.112.971,11), la per il Pt_1
29,29% (€ 1.044.488,67) e la per l'11,45% (ovvero per € 408.197,05). Ancora risulta CP_1
che, con atto di sottomissione REP. n. 269/PU del 13.11.2020, era stata affidata al Raggruppamento
l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva n. 1, consistente CP_2
“nell'adeguamento della centrale termica con la sostituzione delle caldaie, la realizzazione dell'impianto elettrico e delle tubazioni per la stessa centrale termica con revisione del sistema di stoccaggio e distribuzione dell'acqua sanitaria” per un importo complessivo netto contrattuale di €
512.179,50: non è dato però accertare, dalle allegazioni e produzioni delle parti, in che misura e quali lavori nel dettaglio dovessero essere eseguiti dall'impresa cooptata, non essendo rinvenibile alcuna pattuizione scritta tra le parti ed essendo insorto contrasto sul punto. Né ancora è dato accertare quali lavori fossero stati effettivamente eseguiti dalla difettando in atti CP_1
adeguata documentazione di tale circostanza. D'altra parte, sono state ritenute inammissibili le istanze di ammissione di mezzi istruttori articolate da entrambe le parti al fine di provare il tenore degli accordi tra loro intercorsi, data la natura di essi e l'ambito nei quali essi si sono svolti
(rapporto di cooptazione dell'impresa opposta in un appalto pubblico).
In tale contesto di assoluta incertezza circa le obbligazioni assunte da parte della ricorrente nei confronti dell'opponente ed anche in ordine alle obbligazioni effettivamente adempiute da parte
8 sua, dovuta alla già rilevata assenza di idonea documentazione dello svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti, non è dato concludere per la sussistenza di un credito residuo della parte opposta nei confronti dell'opponente.
Tale lacuna, invero, non consente neppure di rinvenire in atti riscontro della previsione del fatto che ai pagamenti dei corrispettivi dovuti alla dovesse provvedere la e che quindi CP_1 Pt_1 quest'ultima fosse passivamente legittimata in relazione alla pretesa creditoria della impresa cooptata, anche se inducono a concludere in tal senso il fatto che la ricorrente avesse emesso le fatture precedenti in favore della opponente e che quest'ultima le avesse pagate senza alcuna contestazione.
Nella riferita prospettiva, non è quindi dato accertare che la possa legittimamente CP_1
vantare la pretesa economica avanzata nei confronti dell'opponente per lavori commissionatile ed effettivamente svolti e non pagatile interamente (in forza di trattenute a vario titolo operate in precedenza indebitamente dalla sulle somme dovutele). Pt_1
Le medesime ragioni, del resto, ostano anche all'accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti della in tale contesto, di ritenuta impossibilità di Pt_1 CP_1
individuare con certezza il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti l'una nei confronti dell'altra, non è dato infatti accertare se l'opposta fosse stata inadempiente alle proprie obbligazioni in modo tale da far reputare fondata la domanda di risoluzione del rapporto proposta dalla ed Pt_1
anche se fosse tenuta a restituire anche solo in parte le somme ricevute in pagamento delle opere eseguite e a risarcire il danno asseritamente derivato dal suo presunto inadempimento.
Per tali ragioni, si accoglie l'opposizione e si revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
si respingono, altresì, le domande riconvenzionali formulate dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Si dispone, infine, in ragione della parziale soccombenza reciproca, compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge le domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente nei confronti dell'opposta;
9 - dispone compensazione delle spese tra le parti.
Roma, 4 aprile 2025.
10
Il Giudice
Laura Centofanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39031 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del'11 luglio 2024
TRA
(C.F. e P.Iva ) in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma a Largo Luigi Antonelli 4, rappresentata e difesa dagli Avv. Luca
Maria Petrone, Francesca Cernuto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla Piazza Paganica n. 13, giusta procura in calce al presente atto
- opponente;
E
(P.IVA ) con sede in Ancona, Via Albertini 36, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Crispiani e dall'avv. Cristiana Pesarini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Ancona, Corso Stamira 49;
- opposta
1 nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'11 luglio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7044/2021 del
13.4.2021, per sentir “
1. In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo …;
2. In via principale e nel merito, Parte_1
accertare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale, anche di fatto, tra la e il Controparte_1
raggruppamento temporaneo di imprese 3. In via principale e nel merito, Controparte_2
revocare il decreto ingiuntivo … in quanto riferito a credito incerto e/o non esigibile e/o non liquido e/o non fondato su prova scritta;
4. In via riconvenzionale, condannare la alla CP_1 restituzione delle somme percepite a tale titolo di anticipo contrattuale ai sensi dell'art. 35, co. 8,
d.lgs. 50/2016 nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni dovranno essere restituite nella misura di
€ 81.639,41 o in quella minore eventualmente ritenuta di giustizia in esito all'attività istruttoria;
5.
In via riconvenzionale, condannare la a ristoro della cifra sostenuta dalla per le CP_1 Pt_1 lavorazioni della sottocentrale termica a titolo di esecuzione in danno nella misura di € 51.264,91 o in quella maggiore o minore risultante in esito al giudizio.
6. In via riconvenzionale, condannare la al ristoro del danno all'immagine subito dalla nei confronti della stazione CP_1 Pt_1 appaltante che si quantifica in € 100.000,00 in via equitativa. Con vittoria di spese …”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro 30.935,53 oltre interessi e spese.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, esponendo che: in data
27.11.2018, il Controparte_3 [...]
, sede coordinata di Ancona, aveva disposto Controparte_4
l'aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento “dei lavori di ristrutturazione e adeguamento al DPR N. 230/2000 dei padiglioni detentivi della casa di reclusione di Fossombrone
(PU) - CUP: D51B15000530001 - CIG 74499640C8” in favore del raggruppamento temporaneo
(mandataria) e (mandante); che, con scrittura privata autenticata dal Notaio CP_2 Parte_1
(Repertorio n. 29346 Fascicolo 12710 Registrata a Pesaro (PU) l'11.2.2019 n. 722 serie Persona_1
1T), era stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di imprese e, in conformità di quanto dichiarato in sede di gara, erano state definite nel dettaglio le rispettive quote di esecuzione dei
2 lavori nei seguenti termini: “1) “L'impresa AN “ Controparte_5
eseguirà i lavori oggetto dell'appalto rientranti nella categoria OG2 (restauro e
[...]
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ecc), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 59,06% (cinquantanovevirgolazerosei per cento); 2) L'impresa NT
“ eseguirà lavori oggetto dell'appalto rientrante nelle categorie OS30 (impianti Parte_1
interni elettrici telefonici ecc.), OS3 (impianti idrico-sanitari ecc.) e OS28 (impianti termici e di condizionamento), con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 40,94%
(quarantavirgolanovantaquattro per cento)”; che, nell'ambito del medesimo atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, era stato inoltre previsto che le imprese riunite si impegnassero ad eseguire le attività oggetto dell'appalto secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione nel RTI sopraindicate e che l'impresa cooptata avrebbe eseguito i Controparte_1
lavori oggetto dell'appalto rientranti nelle categorie OS3 (impianti idrico- sanitari ecc.) e OS28
(impianti termici e di condizionamento), nei limiti previsti dalla normativa;
che, in data 6.3.2019 era intervenuta la stipulazione del contratto di appalto con il
[...]
Controparte_6
, sede coordinata di Ancona, con il quale era stata affidata all l'esecuzione
[...] Controparte_7
CP di lavori per l'importo complessivo di € 3.565.656,84, così suddivisi tra le parti: totale appalto netto 59,26%, € 2.112.971,11; totale appalto netto 29,29%, € 1.044.488,67; Totale Parte_1
appalto netto 11,45%, € 408.197,05; che, con atto di sottomissione REP. n. 269/PU CP_1 del 13.11.2020, era stata poi affidata al l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di CP_8 variante e suppletiva n. 1 consistente “nell'adeguamento della centrale termica con la sostituzione delle caldaie, la realizzazione dell'impianto elettrico e delle tubazioni per la stessa centrale termica con revisione del sistema di stoccaggio e distribuzione dell'acqua sanitaria” per un importo complessivo netto contrattuale di € 512.179,50; che, con nota del 21.1.2021, la aveva CP_1
sollevato una prima contestazione circa l'importo di tali lavori riconosciutole in qualità di cooptata, asserendo che la quota del 20% prevista dal D.P.R. 207/2010 dovesse essere commisurata sull'intero importo contrattuale e non solo sulle lavorazioni rientranti nelle categorie OS3 e OS 28; mentre con nota di replica del 28.1.2021 la aveva ribadito che dovesse intendersi che alla Pt_1 Pt_1
spettassero tutte le lavorazioni per le opere delle categorie OS3 – OS28, senza alcuna limitazione, mentre alla cooptata spettassero le sole opere appartenenti alle categorie OS3 e OS28 nella misura prevista dal c. 5 dell'art. 92 del DPR 207/2010, ossia nei limiti del 20%”; che, mentre si consumava tale contrasto, il MIT Provveditorato Interregionale per le OO.PP., con ordine di servizio n. 2 (prot.
n. 3365 del 18.2.2021), aveva ordinato al raggruppamento di “volersi adoperare per procedere con le lavorazioni della sottocentrale”; che, in data 19.2.2021 l'ordine di servizio era stato trasmesso
3 CP dalla mandataria alla che, con nota prot. IN0037L21 del 22.2.2021, l'aveva inoltrato alla Pt_1
affinché la stessa, in esecuzione delle indicazioni ricevute dalla stazione appaltante, CP_1
procedesse alle lavorazioni della sottocentrale, allestendo senza indugio il cantiere e comunque entro e non oltre il 19 marzo 2021; in particolare, nella nota, la aveva rappresentato che i Pt_1
lavori della sottocentrale rientravano nella quota dell'11,45% di spettanza dell'opposta e a tale nota CP si era associata la mandataria con propria nota del 25.2.2021; che, nonostante le reciproche contestazioni, la aveva emesso la fattura n. 33/2021 del 18.02.2021 per un importo CP_1 pari ad € 30.935,53 che era stata contestata dalla a mezzo PEC del 1.3.2021; che, con nota Pt_1 dell'11 marzo 2021, la aveva rinnovato le proprie contestazioni in ordine alla CP_1
ripartizione delle quote di spettanza dei lavori e aveva formalizzato la volontà di non eseguire le opere oggetto dell'ordine di servizio n. 2/2021 della stazione appaltante affermando il proprio rifiuto di recarsi in cantiere. La aveva replicato con propria nota del 15 marzo 2021, negando Pt_1 che le somme pretese fossero dovute e contestando all'opposta il suo gravissimo inadempimento alle obbligazioni assunte, tale da giustificare la risoluzione del contratto, sollecitando nuovamente l'esecuzione dei lavori della sottocentrale e ribadendo l'essenzialità del termine del 19.3.2021. La mandataria aveva aderito alle considerazioni della mandante associandosi alla richiesta nei Pt_1
confronti della cooptata di esecuzione dei lavori della sottocentrale ed avvisandola di voler partecipare al sopralluogo onde appurare lo stato di esecuzione delle opere. L'invito era stato declinato dalla che aveva rifiutato di partecipare al sopralluogo;
quest'ultimo era stato CP_1
eseguito alla presenza della mandataria e in quella sede era stato dato atto dell'assenza della cooptata ed anche del fatto che non risultasse eseguita alcuna lavorazione.
Sosteneva l'opponente che, nel prosieguo, a seguito di interlocuzioni tra le parti, era stato raggiunto un accordo tra loro per la prosecuzione del rapporto, con il quale era stato previsto di devolvere alla l'esecuzione del 50% delle opere in variante riferite alle categorie OS 28 e OS 3; che CP_1
l'accordo così raggiunto era stato rappresentato nel corso della riunione del 1.4.2021 indetta dal
Provveditorato, rispetto al quale pur presente alla riunione, nulla aveva eccepito;
che CP_1
l'accordo era stato poi ribadito nel corso di ulteriore riunione, tenutasi con collegamento da remoto, tra la Capogruppo, la NT e la Cooptata il pomeriggio del giorno 1.4.2021, in cui la era Pt_1
stata incaricata di formulare una proposta operativa per ripartire le quote dei lavori tra mandante e cooptata;
che la la proposta era stata trasmessa dal project manager con mail del 2 aprile 2021, in essa erano state individuate due ipotesi di esecuzione dell'accordo bonario.
Riferiva l'opponente che, in maniera del tutto inattesa, la con nota del 7.4.2021, CP_1
aveva poi disconosciuto l'intesa raggiunta, tornando a ribadire la pretesa di attribuzione di lavori per una soglia pari al 20% pur non essendovi alcun accordo scritto in tale senso.
4 Nelle more il , con la nota prot. U.0007009.14-04-2021, aveva contestato l'inadempienza CP_3
Cont del al completamento dei lavori in centrale termica e nella sotto centrale, lamentando disagi gravi nella programmazione dei lavori e nella relativa gestione finanziaria dei capitoli di spesa prossimi alla perenzione;
con la medesima nota, aveva convocato una riunione urgente per il giorno
19.4.2021, al fine di acquisire le risposte dell'impresa sulle azioni operative per l'effettiva conclusione dei lavori in centrale, con l'ulteriore precisazione che ogni ulteriore ritardo dovesse essere monitorato dalla direzione lavori al fine di consentire la valutazione della necessità di avviare la risoluzione in danno del contratto. Contestualmente, veniva trasmesso dal MIT l'ordine di servizio n. 3 prot. U.0007011.14-04-2021 con cui era ordinata ancora la prosecuzione dei lavori della sottocentrale.
Rilevato, pertanto, l'inadempimento della e la grave difficoltà in cui il CP_1
Raggruppamento era stato posto dalla condotta della cooptata, la con propria nota prot. Pt_1
IN0076L21 del 16.4.2021, aveva chiesto alla mandataria di voler procedere, di comune accordo con la stessa, a risolvere ogni rapporto contrattuale anche di fatto intercorso con la Controparte_1
comunicando alla Stazione Appaltante la decisione di revoca della qualifica di cooptata della medesima società e assumendosi l'onere di esecuzione dei lavori rientranti nelle categorie OS 28 e
OS 3 che, sia il contratto di appalto rep. 260/PU del 6.3.2019, che il mandato irrevocabile collettivo conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata dal Notaio Rep. 29346 fasc. n. Persona_1
12710 del 6.2.2019, attribuivano alla società Parte_1
Aderendo alla richiesta così formulata e convenendo sulla gravità dell'inadempimento della CP
la aveva trasmesso comunicazione della risoluzione in data 21.4.2021 e nel CP_1
prosieguo la si era dovuta fare carico di eseguire direttamente le opere mancanti onde Pt_1
scongiurare la già minacciata risoluzione contrattuale da parte della stazione appaltante.
Tanto premesso in ordine alla ricostruzione della svolgimento dei fatti, l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta nei suoi confronti dalla ricorrente per ingiunzione, sul presupposto che ogni pretesa dovesse essere eventualmente avanzata dall'impresa cooptata nei confronti della mandataria del Raggruppamento;
chiedeva, poi, che fosse accertata la sussistenza dei presupposti per dichiarare il rapporto intercorso tra le parti risolto, in ragione del grave inadempimento della alle obbligazioni assunte nei confronti delle CP_1
Cont imprese costituitesi in ancora allegava che non fosse dato neppure comprendere le ragioni per le quali avesse emesso la fattura della quale reclamava il pagamento, negando in ogni CP_1
caso sia il diritto della stessa di ottenere la liquidazione in suo favore di alcuna anticipazione del corrispettivo, essendo essa prevista per le sole imprese aggiudicatarie non anche per la cooptata, od ancora il suo diritto di ottenere il pagamento della somma a titolo di restituzione delle ritenute di
5 garanzia. Proponeva poi domande riconvenzionali nei confronti dell'opposta, chiedendo che fosse disposta condanna della medesima al risarcimento del danno subito dalla per la mancata Pt_1
esecuzione delle lavorazioni della sottocentrale termica, eccependo eventualmente in compensazione il credito maturato da parte sua, ove fosse riconosciuta la fondatezza della pretesa avanzata con l'ingiunzione; ancora chiedeva che fosse disposta condanna della opposta al risarcimento in suo favore del danno all'immagine subito in conseguenza del suo inadempimento.
Si costituiva confermando di avere assunto nell'ambito della vicenda per cui è causa CP_1
la veste di impresa cooptata nell'esecuzione dei lavori aggiudicati al Raggruppamento di imprese e allegando che la pretesa avanzata nei confronti dell'opponente fosse relativa al residuo CP_8
corrispettivo dovutole, tenuto conto delle opere effettivamente eseguite da parte sua (risultanti dal
SAL 4, sia in quanto oggetto dell'originario contratto di appalto, che in quanto commissionatele in sede di perizia di variante) e dei pagamenti già effettuati in suo favore. Sosteneva di avere comunque sempre operato, nella fatturazione dei lavori eseguiti - nonostante l'opposta non le avesse riconosciuto (indebitamente) alcuna anticipazione sui lavori realizzati in esecuzione della perizia di variante - la detrazione del 20% per tale titolo, in base ad accordo asseritamente raggiunto con la che si sarebbe impegnata a corrisponderle tali somme in un momento successivo, Pt_1 disattendendo poi, però, l'intesa.
Affermava che il rifiuto dell'opponente di riconoscerle la somma dovutale fosse stato illegittimo e che fosse stata altresì pretestuosa la doglianza della stessa in ordine ad un suo presunto inadempimento, allegando, al contrario l'illegittimità del comportamento della controparte allorché aveva negato il suo diritto di eseguire i lavori oggetto della commessa nella misura convenzionalmente prevista del 20% del valore complessivo dell'appalto ed aveva altresì preteso che fosse riconosciuta in suo favore una percentuale pari al 25% del compenso spettante all'opposta per i lavori eseguiti in esecuzione della variante.
Deduceva che si fosse successivamente determinata, in ragione del contrasto insorto tra le parti, un'oggettiva incertezza sia in ordine alle quote lavori da eseguirsi da parte sua, che in ordine alla modalità in cui le quote lavori andassero ripartite e di essersi quindi determinata a soprassedere dal compimento di ulteriori lavorazioni fino a quando non fossero state definite le condizioni di prosecuzione del rapporto. In tale prospettiva, affermava dovesse considerarsi ingiustificata la pretesa dell'opponente di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, fondata sul presunto inadempimento da parte sua alle obbligazioni assunte.
Riguardo ai motivi di opposizione, contestava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente sul presupposto che la domanda dovesse essere proposta nei confronti della mandataria del Raggruppamento di imprese, sottolineando la circostanza che le pregresse
6 fatture fossero state emesse sempre nei confronti della mandante la quale aveva sempre provveduto ad eseguire i pagamenti dovutile, senza mai eccepire alcunché sul punto;
negava ogni inadempimento alle obbligazioni assunte da parte sua nei confronti della opponente e quindi la fondatezza della pretesa di risoluzione del contratto, nonché delle ulteriori domande restitutoria e risarcitoria.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo …; nel merito: confermare in toto il decreto ingiuntivo …, rigettando in ogni sua parte ogni domanda ex adverso formulata, anche in via riconvenzionale e condannare la società in persona del rappresentante legale pro tempore al pagamento di CP_2 una somma di denaro in favore dell' ai sensi e per gli effetti dell'art 96, primo e/o Controparte_1
terzo comma cpc, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese …”.
Con ordinanza depositata in data 14 marzo 2022 era respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 luglio 2024; all'esito il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La ricorrente per ingiunzione ha agito nei confronti dell' nella sua qualità di impresa Parte_1
Cont cooptata nell'esecuzione dei lavori di appalto oggetto di affidamento in favore del ostituito tra l'opponente e la opposta, al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento nei suoi confronti della somma di euro 30.935,53 (oltre interessi e spese).
Invero, non è dato neppure comprendere compiutamente, dalle allegazioni della ricorrente, le ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'opponente per l'importo oggetto di ingiunzione, atteso che le stesse sono state esposte in modo diverso nel ricorso per ingiunzione, nel documento contabile allegato ad esso (fattura 33/2021), nonché, da ultimo, nella comparsa di risposta depositata dalla parte nel presente giudizio di opposizione: segnatamente, nel ricorso per ingiunzione la ricorrente ha allegato che la somma pretesa corrispondesse all'ammontare delle “ritenute operate dalla committente prima della approvazione della perizia di variante”; nella fattura prodotta la stessa parte ha descritto la ragione del proprio credito nei seguenti termini: «recupero anticipazione 20% a seguito approvazione perizia variante 1
7 adeguamento normativo padiglioni detenuti Casa di Reclusione Fossombrone»; nella comparsa di risposta la parte opposta ha operato la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti sostenendo che la somma ingiunta le fosse dovuta, dovendo recuperare nei confronti dell'opponente – per quanto è dato comprendere - detrazioni in precedenza operate sui compensi dovutile per i lavori già realizzati, che invero non avrebbero dovuto essere compiute con riferimento ai lavori in esecuzione della perizia di variante, non essendole stata corrisposta per essi alcuna anticipazione.
Ne discende che nella stessa prospettazione dei fatti dell'opposta la pretesa appare connotata da profili di incertezza.
Del resto, rileva il giudicante che, nella vicenda per cui è causa, alla luce della diversa esposizione dei fatti fornita dalle parti nei rispettivi scritti difensivi e tenuto conto della carenza di produzione documentale che consenta di ricostruire compiutamente le vicende contrattuali, non sia dato comunque accertare l'effettivo svolgimento dei rapporti tra l'opponente e l'opposta.
E' incontestata (e risulta documentalmente provata) la circostanza dell'intervenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento al DPR N. 230/2000 dei padiglioni detentivi della casa di reclusione di Fossombrone (PU), per il complessivo importo di 3.565.656,84 CP in favore del Raggruppamento di imprese costituito tra la e la ed anche il ruolo di impresa Pt_1 cooptata assunta dall'opposta; del pari provata la circostanza che all'esecuzione di essi si fossero CP obbligate la nella percentuale del 59,26% (per complessivi euro 2.112.971,11), la per il Pt_1
29,29% (€ 1.044.488,67) e la per l'11,45% (ovvero per € 408.197,05). Ancora risulta CP_1
che, con atto di sottomissione REP. n. 269/PU del 13.11.2020, era stata affidata al Raggruppamento
l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva n. 1, consistente CP_2
“nell'adeguamento della centrale termica con la sostituzione delle caldaie, la realizzazione dell'impianto elettrico e delle tubazioni per la stessa centrale termica con revisione del sistema di stoccaggio e distribuzione dell'acqua sanitaria” per un importo complessivo netto contrattuale di €
512.179,50: non è dato però accertare, dalle allegazioni e produzioni delle parti, in che misura e quali lavori nel dettaglio dovessero essere eseguiti dall'impresa cooptata, non essendo rinvenibile alcuna pattuizione scritta tra le parti ed essendo insorto contrasto sul punto. Né ancora è dato accertare quali lavori fossero stati effettivamente eseguiti dalla difettando in atti CP_1
adeguata documentazione di tale circostanza. D'altra parte, sono state ritenute inammissibili le istanze di ammissione di mezzi istruttori articolate da entrambe le parti al fine di provare il tenore degli accordi tra loro intercorsi, data la natura di essi e l'ambito nei quali essi si sono svolti
(rapporto di cooptazione dell'impresa opposta in un appalto pubblico).
In tale contesto di assoluta incertezza circa le obbligazioni assunte da parte della ricorrente nei confronti dell'opponente ed anche in ordine alle obbligazioni effettivamente adempiute da parte
8 sua, dovuta alla già rilevata assenza di idonea documentazione dello svolgimento dei rapporti intercorsi tra le parti, non è dato concludere per la sussistenza di un credito residuo della parte opposta nei confronti dell'opponente.
Tale lacuna, invero, non consente neppure di rinvenire in atti riscontro della previsione del fatto che ai pagamenti dei corrispettivi dovuti alla dovesse provvedere la e che quindi CP_1 Pt_1 quest'ultima fosse passivamente legittimata in relazione alla pretesa creditoria della impresa cooptata, anche se inducono a concludere in tal senso il fatto che la ricorrente avesse emesso le fatture precedenti in favore della opponente e che quest'ultima le avesse pagate senza alcuna contestazione.
Nella riferita prospettiva, non è quindi dato accertare che la possa legittimamente CP_1
vantare la pretesa economica avanzata nei confronti dell'opponente per lavori commissionatile ed effettivamente svolti e non pagatile interamente (in forza di trattenute a vario titolo operate in precedenza indebitamente dalla sulle somme dovutele). Pt_1
Le medesime ragioni, del resto, ostano anche all'accoglimento delle domande riconvenzionali formulate dalla nei confronti della in tale contesto, di ritenuta impossibilità di Pt_1 CP_1
individuare con certezza il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti l'una nei confronti dell'altra, non è dato infatti accertare se l'opposta fosse stata inadempiente alle proprie obbligazioni in modo tale da far reputare fondata la domanda di risoluzione del rapporto proposta dalla ed Pt_1
anche se fosse tenuta a restituire anche solo in parte le somme ricevute in pagamento delle opere eseguite e a risarcire il danno asseritamente derivato dal suo presunto inadempimento.
Per tali ragioni, si accoglie l'opposizione e si revoca, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
si respingono, altresì, le domande riconvenzionali formulate dall'opponente nei confronti dell'opposta.
Si dispone, infine, in ragione della parziale soccombenza reciproca, compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- respinge le domande riconvenzionali formulate dalla parte opponente nei confronti dell'opposta;
9 - dispone compensazione delle spese tra le parti.
Roma, 4 aprile 2025.
10
Il Giudice
Laura Centofanti