CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NO FA NC EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1988/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 92 89121 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500001701000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500001701000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09480202500001701000 notificatagli il 24.01.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle cartelle di pagamento: n. 09420210012950614000 e n.
09420240022152303000, entrambe relative a tassa di possesso automobili.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito, la necessità dell'autovettura per ragioni di salute della mamma.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la rituale notifica delle cartelle esattoriali, poste a fondamento del sollecito impugnato, Infondata, perciò, è anche l'eccezione di prescrizione, alla luce della data di notifica dell'ultimo atto interruttore del termine, nonché della normativa in materia di sospensione pandemica dei termini che li ha interrotti per 478 giorni. Non sussistono documenti adeguati a dimostrare ragioni inibitorie all'esecuzione del fermo
Ne consegue il rigetto del ricorso mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NO FA NC EUG, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1988/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 92 89121 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500001701000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500001701000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09480202500001701000 notificatagli il 24.01.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente al carico tributario portato dalle cartelle di pagamento: n. 09420210012950614000 e n.
09420240022152303000, entrambe relative a tassa di possesso automobili.
A sostegno delle sue ragioni lamenta l'omessa notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito, la necessità dell'autovettura per ragioni di salute della mamma.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione che argomentava in ordine alla ritualità delle procedure adottate e alla legittimità delle pretese, depositando i documenti relativi alle notifiche contestate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato
Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la rituale notifica delle cartelle esattoriali, poste a fondamento del sollecito impugnato, Infondata, perciò, è anche l'eccezione di prescrizione, alla luce della data di notifica dell'ultimo atto interruttore del termine, nonché della normativa in materia di sospensione pandemica dei termini che li ha interrotti per 478 giorni. Non sussistono documenti adeguati a dimostrare ragioni inibitorie all'esecuzione del fermo
Ne consegue il rigetto del ricorso mentre alla soccombenza seguono le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, Sezione IV, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere a quella convenuta le spese di lite, liquidate in € 150,00.