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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1481/2025
Il Giudice RE ES CI, all'udienza dell'11/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ON ER
ricorrente contro
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio di e . CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito: Accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art. 1, Parte_1 comma 121, della L. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00 con riferimento agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26 resi in favore dell'amministrazione scolastica. Per l'effetto condannare il Controparte_1
ad adottare tutti gli atti ritenuti idonei ad assegnare alla ricorrente la predetta
[...]
Carta del Docente, di importo complessivo pari a € 3.000,00 per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26 secondo le modalità e le misure ritenute più opportune. Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario e accessori di legge”.
Per la parte resistente: “1. Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati con la notifica dell'atto introduttivo del 14/10/2025, e quindi dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'a.s. 2020/2021; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 3.
Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta
[...] del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei contratti di lavoro (cfr. docc.
1,2,3,4,5 e 6 fascicolo parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risulta che la ricorrente era titolare di contratti a tempo determinato recante scadenza al termine delle lezioni ovvero al 30 giugno
(termine attività didattiche) ovvero al 31 agosto (supplenza annuale) e per gli anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025.
Attualmente presta servizio come supplente presso l'I.C. “Sandro Pertini” di
Voghera con contratto al 30/06/2026 (cfr. All. 1fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato dapprima riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al
31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e
Pag. 2 di 6 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-
450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese
Pag. 3 di 6 dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Al quadro giurisprudenziale delineato deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023; il
Decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti con contatto a tempo determinato annuale, ossia al 31/08/2025. Successivamente è intervenuto il Decreto Legge n. 127 del 2025, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164 ulteriormente modificando l'art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 2015 che allo stato attuale stabilisce quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di
Pag. 4 di 6 cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo [..] A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.
2.1. Parte resistente ha dedotto che nelle more dell'adozione del Decreto ministeriale menzionato la ricorrente non abbia diritto ad ottenere la carta per cui è causa, di modo che la sua domanda per l'a.s. 2025/2026 dovrebbe essere rigettata.
La deduzione non è fondata.
Il riconoscimento del diritto ad ottenere la carta da parte della norma in ultimo citata anche a favore dei docenti, come la ricorrente, titolari di un contratto con scadenza al termine delle lezioni costituisce un motivo per ritenere fondato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'emolumento anzidetto alle medesime condizioni previste per i docenti titolari di contratti a tempo indeterminato ovvero con scadenza al
31 agosto.
Appare evidente che le concrete modalità di erogazione della carta siano normativamente condizionate alla emissione del Decreto ministeriale citato.
2.2. Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere il bonus indicato in relazione all'a.s. 2020/2021; l'eccezione non merita accoglimento in quanto la parte ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione (decorrenza 15 ottobre 2020) mediante invio di una diffida ad adempiere in data 8 agosto 2025 (cfr. doc. “lettera Accetta Controparte_1
” fascicolo parte ricorrente).
[...]
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus
Pag. 5 di 6 economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 3.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 e 2025/2026 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni secondo le modalità normativamente previste per i docenti titolari di contratti a tempo indeterminato o con scadenza 31 agosto;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazione e in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pavia, 12/12/2025
Il Giudice
RE ES CI
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1481/2025
Il Giudice RE ES CI, all'udienza dell'11/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ON ER
ricorrente contro
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio di e . CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Nel merito: Accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art. 1, Parte_1 comma 121, della L. 107/2015 del valore nominale annuo di € 500,00 con riferimento agli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26 resi in favore dell'amministrazione scolastica. Per l'effetto condannare il Controparte_1
ad adottare tutti gli atti ritenuti idonei ad assegnare alla ricorrente la predetta
[...]
Carta del Docente, di importo complessivo pari a € 3.000,00 per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 e 2025/26 secondo le modalità e le misure ritenute più opportune. Con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario e accessori di legge”.
Per la parte resistente: “1. Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati con la notifica dell'atto introduttivo del 14/10/2025, e quindi dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'a.s. 2020/2021; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 3.
Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta
[...] del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei contratti di lavoro (cfr. docc.
1,2,3,4,5 e 6 fascicolo parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risulta che la ricorrente era titolare di contratti a tempo determinato recante scadenza al termine delle lezioni ovvero al 30 giugno
(termine attività didattiche) ovvero al 31 agosto (supplenza annuale) e per gli anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025.
Attualmente presta servizio come supplente presso l'I.C. “Sandro Pertini” di
Voghera con contratto al 30/06/2026 (cfr. All. 1fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato dapprima riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al
31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e
Pag. 2 di 6 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-
450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese
Pag. 3 di 6 dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Al quadro giurisprudenziale delineato deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023; il
Decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti con contatto a tempo determinato annuale, ossia al 31/08/2025. Successivamente è intervenuto il Decreto Legge n. 127 del 2025, convertito in legge con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164 ulteriormente modificando l'art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 2015 che allo stato attuale stabilisce quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di
Pag. 4 di 6 cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo [..] A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.
2.1. Parte resistente ha dedotto che nelle more dell'adozione del Decreto ministeriale menzionato la ricorrente non abbia diritto ad ottenere la carta per cui è causa, di modo che la sua domanda per l'a.s. 2025/2026 dovrebbe essere rigettata.
La deduzione non è fondata.
Il riconoscimento del diritto ad ottenere la carta da parte della norma in ultimo citata anche a favore dei docenti, come la ricorrente, titolari di un contratto con scadenza al termine delle lezioni costituisce un motivo per ritenere fondato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'emolumento anzidetto alle medesime condizioni previste per i docenti titolari di contratti a tempo indeterminato ovvero con scadenza al
31 agosto.
Appare evidente che le concrete modalità di erogazione della carta siano normativamente condizionate alla emissione del Decreto ministeriale citato.
2.2. Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente ad ottenere il bonus indicato in relazione all'a.s. 2020/2021; l'eccezione non merita accoglimento in quanto la parte ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione (decorrenza 15 ottobre 2020) mediante invio di una diffida ad adempiere in data 8 agosto 2025 (cfr. doc. “lettera Accetta Controparte_1
” fascicolo parte ricorrente).
[...]
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus
Pag. 5 di 6 economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 3.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 e 2025/2026 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni secondo le modalità normativamente previste per i docenti titolari di contratti a tempo indeterminato o con scadenza 31 agosto;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazione e in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Pavia, 12/12/2025
Il Giudice
RE ES CI
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