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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2728/2025 V.G.
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa congiuntamente con ricorso telematico depositato in data 04.03.2025, discussa nella Camera di
Consiglio del 23.07.2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Capissi Aida e Cardini Marco, presso il cui studio, sito in Monza (MB), via Italia
n. 28, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'Avv. Garibaldi Stefano, presso il cui studio, sito in Milano, via Londonio n. 31, è elettivamente domiciliato;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Senago (MI) il 19.09.2015
(atto n. 17, parte I, serie A, anno 2015)
separati con sentenza n. 4459/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 03.05.2023 e pubblicata il
29.05.2023
Genitori di: (nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]). Per_1 Per_2
OGGETTO: RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO SU DOMANDA
CONGIUNTA ex art. 473-bis.51 c.p.c. Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 19.03.2025.
Letto il ricorso congiunto depositato dalle parti volto ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le stesse, nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori e le conseguenti statuizioni economiche;
Rilevato che, all'esito del procedimento di separazione personale (definito con sentenza n. 4459/2023 emessa il 03.05.2023 e pubblicata il 29.05.2023), il Tribunale di Milano ha incaricato il Servizio sociale del Comune di Senago di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e di attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non sia possibile procedere né al conferimento, né alla revoca, né alla conferma di incarichi e/o deleghe ai Servizi Sociali, essendo possibile adottare tali statuizioni solo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e non in forza di accordo delle parti, che, in questi giudizi, viene solo omologato dal giudice;
Ritenuto, altresì, che in detti procedimenti non sia possibile svolgere attività istruttoria;
Ritenuto, inoltre, che la complessa situazione del nucleo familiare come emergente dagli atti necessiti di una valutazione approfondita sulla situazione dei minori, in assenza della quale non è possibile verificare se le condizioni siano conformi al loro interesse;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato;
Ritenuto che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa congiuntamente con ricorso telematico depositato in data 04.03.2025, discussa nella Camera di
Consiglio del 23.07.2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Capissi Aida e Cardini Marco, presso il cui studio, sito in Monza (MB), via Italia
n. 28, è elettivamente domiciliata;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_2 C.F._2
e difeso dall'Avv. Garibaldi Stefano, presso il cui studio, sito in Milano, via Londonio n. 31, è elettivamente domiciliato;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Senago (MI) il 19.09.2015
(atto n. 17, parte I, serie A, anno 2015)
separati con sentenza n. 4459/2023 emessa dal Tribunale di Milano il 03.05.2023 e pubblicata il
29.05.2023
Genitori di: (nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]). Per_1 Per_2
OGGETTO: RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO SU DOMANDA
CONGIUNTA ex art. 473-bis.51 c.p.c. Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 19.03.2025.
Letto il ricorso congiunto depositato dalle parti volto ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le stesse, nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori e le conseguenti statuizioni economiche;
Rilevato che, all'esito del procedimento di separazione personale (definito con sentenza n. 4459/2023 emessa il 03.05.2023 e pubblicata il 29.05.2023), il Tribunale di Milano ha incaricato il Servizio sociale del Comune di Senago di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare e di attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non sia possibile procedere né al conferimento, né alla revoca, né alla conferma di incarichi e/o deleghe ai Servizi Sociali, essendo possibile adottare tali statuizioni solo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e non in forza di accordo delle parti, che, in questi giudizi, viene solo omologato dal giudice;
Ritenuto, altresì, che in detti procedimenti non sia possibile svolgere attività istruttoria;
Ritenuto, inoltre, che la complessa situazione del nucleo familiare come emergente dagli atti necessiti di una valutazione approfondita sulla situazione dei minori, in assenza della quale non è possibile verificare se le condizioni siano conformi al loro interesse;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato;
Ritenuto che le spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Letto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
Si comunichi.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo