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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3696/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3696/2025 promossa con ricorso depositato il 19/09/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Martina Lenna
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Giovanni Cacciami
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venegono Inferiore (VA) in data 13 settembre 2023
(anno 2023 atto n. 23 parte II serie C) con il seguente figlio minorenne:
nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
Si dà atto che la signora in accordo con il coniuge, già risiede Parte_1 unitamente al figlioletto minore in Castronno (VA) Via SS. Nazaro e Persona_1
Celso n. 22/D presso l'immobile di proprietà della di lei madre, signora Per_2
, ed il signor in Golasecca (VA) Via Leonardo da Vinci n. 10
[...] Parte_2 presso immobile condotto in locazione.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre attualmente in
Castronno (VA) Via SS. Nazaro e Celso n. 22/D.
I genitori eserciteranno in via congiunta la responsabilità genitoriale, con la precisazione che ciascun genitore potrà assumere disgiuntamente le decisioni ordinarie nei momenti di permanenza dei figli presso di sé.
3) I coniugi si impegnano a estinguere il contratto di locazione cointestato relativo all'immobile sito in Golasecca (VA) Via Leonardo da Vinci n. 10 adibito a casa coniugale entro e non oltre il 30.09.2025.
Sul punto si precisa che a far tempo dal mese di Gennaio 2025, per comune accordo tra le parti, il canone di locazione è stato onorato in via esclusiva dal signor Parte_2 il quale espressamente dichiara che tutte le mensilità fino al mese di Agosto 2025 sono state pagate regolarmente e si impegna a pagare integralmente anche la mensilità di
Settembre 2025 sino alla concordata estinzione.
A seguito della suindicata estinzione il signor provvederà alla Parte_2 stipulazione di nuovo contratto di locazione per il medesimo immobile a proprio nome ed a proprie spese.
Il 50% dell'importo che era stato versato a titolo di caparra spettante alla signora pari ad Euro 825,00 verrà restituito dal marito in n. 3 rate di eguale Parte_1 importo con scadenza 30.10.2025, 30.11.2025 e 30.12.2025.
Quanto al mobilio entro e non oltre il 30.09.2025 la signora ritirerà Parte_1
i seguenti beni di sua proprietà: sala senza tavolo, divano sala, tv sala, sedie sala, mobili del corridoio, mobili camera da letto con tv ed armadio a vista, lampadari (ad eccezione di quello presente nella cameretta del bambino), quadri, tappeti, lavatrice oltre ai propri effetti personali.
Al marito - sebbene di proprietà della moglie - in ottica conciliativa rimarranno invece la cucina e la cameretta del piccolo a titolo gratuito nonchè il frigorifero previa Per_1 pagina2 di 6 corresponsione dell'importo di Euro 100,00 da versare alla signora Parte_1 entro e non oltre il 31.08.2025.
4) Relativamente al diritto di visita il signor , salvo diverso accordo tra le Parte_2 parti, fino al compimento del primo anno di età starà con il proprio figlio due pomeriggi a settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (settimana 1: martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e settimana 2: martedì e domenica pomeriggio dalle ore
14.00 alle ore 18.00).
Il padre preleverà il figlioletto dall'abitazione materna in Castronno (VA) e lì lo riaccompagnerà.
Dal compimento del primo anno di età di fermo lo schema di cui sopra, il diritto Per_1 di visita verrà ampliato inserendo, ogni settimana, il giorno del sabato o della domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Dal compimento del terzo anno di età di fermo il diritto di visita infrasettimanale Per_1 di un pomeriggio da concordare, il padre starà con lo stesso a week-end alternati dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica con pernottamento e con impegno a prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
Per le settimane in cui il week-end è di competenza materna il padre starà con Per_1 due pomeriggi in settimana con impegno a prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
Sempre a far tempo dal compimento del terzo anno di età le festività tradizionali (Santo
Stefano; Pasqua e Lunedì dell'Angelo; Capodanno) saranno trascorse dal minore con uno dei due genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti.
In occasione delle vacanze estive, a far tempo dal compimento del terzo anno di età, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di giorni quindici, anche non consecutivi e frazionati, concordato preventivamente tra i coniugi nel rispetto delle esigenze lavorative e compatibilmente con la volontà e gli impegni del minore.
I coniugi dovranno comunicarsi l'esatto periodo ed il luogo di soggiorno entro il 31 del mese di maggio di ogni anno.
La giornata di Natale verrà trascorsa a pranzo con la madre (sino alle 14,30) ed a cena con il padre (sino alle 22) e così, negli anni successivi, in alternanza.
Tutte le altre festività civili e religiose saranno alternate, in modo che la stessa festività sia trascorsa dal figlio, di anno in anno, con ciascuno dei genitori.
Questa clausola rappresenta uno schema di regole minime sempre derogabile su accordo delle parti.
pagina3 di 6 5) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro Persona_1
300,00 (trecento/00 Euro) per numero 12 mensilità.
Il suindicato importo sarà corrisposto dal signor alla signora a Pt_2 Parte_1 mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita.
6) Il signor concorrerà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che Pt_2 si renderanno necessarie nell'interesse del figlio;
spese come di seguito elencate:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitari per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) baby sitter;
c) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze che i figli effettuano senza i genitori. pagina4 di 6 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail e/o WhatsApp) all'altro genitore documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) L'assegno unico universale del minore verrà incamerato dalla signora Parte_1 nella misura del 100%.
[...]
Le detrazioni fiscali per il figlio verranno invece ripartite nella misura del 50%.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore . Persona_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver alcunchè
a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
10) L'autovettura Nissan Juke Tg. EL497RN di proprietà della signora Parte_1 rimarrà assegnata alla stessa e l'autovettura Lancia Ypsilon Tg. EG170WB di
[...] proprietà del signor allo stesso. Parte_2
11) I coniugi danno atto di non avere c/c cointestati da estinguere.
12) Le parti danno in tal modo atto di avere così regolato e definito ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e chiedono l'omologazione della separazione.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina5 di 6 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13.09.2023, in Venegono Inferiore (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venegono Inferiore (anno 2023 atto n. 23 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3696/2025 promossa con ricorso depositato il 19/09/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Martina Lenna
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Giovanni Cacciami
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venegono Inferiore (VA) in data 13 settembre 2023
(anno 2023 atto n. 23 parte II serie C) con il seguente figlio minorenne:
nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina1 di 6 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/09/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
Si dà atto che la signora in accordo con il coniuge, già risiede Parte_1 unitamente al figlioletto minore in Castronno (VA) Via SS. Nazaro e Persona_1
Celso n. 22/D presso l'immobile di proprietà della di lei madre, signora Per_2
, ed il signor in Golasecca (VA) Via Leonardo da Vinci n. 10
[...] Parte_2 presso immobile condotto in locazione.
2) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre attualmente in
Castronno (VA) Via SS. Nazaro e Celso n. 22/D.
I genitori eserciteranno in via congiunta la responsabilità genitoriale, con la precisazione che ciascun genitore potrà assumere disgiuntamente le decisioni ordinarie nei momenti di permanenza dei figli presso di sé.
3) I coniugi si impegnano a estinguere il contratto di locazione cointestato relativo all'immobile sito in Golasecca (VA) Via Leonardo da Vinci n. 10 adibito a casa coniugale entro e non oltre il 30.09.2025.
Sul punto si precisa che a far tempo dal mese di Gennaio 2025, per comune accordo tra le parti, il canone di locazione è stato onorato in via esclusiva dal signor Parte_2 il quale espressamente dichiara che tutte le mensilità fino al mese di Agosto 2025 sono state pagate regolarmente e si impegna a pagare integralmente anche la mensilità di
Settembre 2025 sino alla concordata estinzione.
A seguito della suindicata estinzione il signor provvederà alla Parte_2 stipulazione di nuovo contratto di locazione per il medesimo immobile a proprio nome ed a proprie spese.
Il 50% dell'importo che era stato versato a titolo di caparra spettante alla signora pari ad Euro 825,00 verrà restituito dal marito in n. 3 rate di eguale Parte_1 importo con scadenza 30.10.2025, 30.11.2025 e 30.12.2025.
Quanto al mobilio entro e non oltre il 30.09.2025 la signora ritirerà Parte_1
i seguenti beni di sua proprietà: sala senza tavolo, divano sala, tv sala, sedie sala, mobili del corridoio, mobili camera da letto con tv ed armadio a vista, lampadari (ad eccezione di quello presente nella cameretta del bambino), quadri, tappeti, lavatrice oltre ai propri effetti personali.
Al marito - sebbene di proprietà della moglie - in ottica conciliativa rimarranno invece la cucina e la cameretta del piccolo a titolo gratuito nonchè il frigorifero previa Per_1 pagina2 di 6 corresponsione dell'importo di Euro 100,00 da versare alla signora Parte_1 entro e non oltre il 31.08.2025.
4) Relativamente al diritto di visita il signor , salvo diverso accordo tra le Parte_2 parti, fino al compimento del primo anno di età starà con il proprio figlio due pomeriggi a settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (settimana 1: martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e settimana 2: martedì e domenica pomeriggio dalle ore
14.00 alle ore 18.00).
Il padre preleverà il figlioletto dall'abitazione materna in Castronno (VA) e lì lo riaccompagnerà.
Dal compimento del primo anno di età di fermo lo schema di cui sopra, il diritto Per_1 di visita verrà ampliato inserendo, ogni settimana, il giorno del sabato o della domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Dal compimento del terzo anno di età di fermo il diritto di visita infrasettimanale Per_1 di un pomeriggio da concordare, il padre starà con lo stesso a week-end alternati dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica con pernottamento e con impegno a prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
Per le settimane in cui il week-end è di competenza materna il padre starà con Per_1 due pomeriggi in settimana con impegno a prelevarlo e riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
Sempre a far tempo dal compimento del terzo anno di età le festività tradizionali (Santo
Stefano; Pasqua e Lunedì dell'Angelo; Capodanno) saranno trascorse dal minore con uno dei due genitori ad anni alterni, salvo diverso accordo tra le parti.
In occasione delle vacanze estive, a far tempo dal compimento del terzo anno di età, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di giorni quindici, anche non consecutivi e frazionati, concordato preventivamente tra i coniugi nel rispetto delle esigenze lavorative e compatibilmente con la volontà e gli impegni del minore.
I coniugi dovranno comunicarsi l'esatto periodo ed il luogo di soggiorno entro il 31 del mese di maggio di ogni anno.
La giornata di Natale verrà trascorsa a pranzo con la madre (sino alle 14,30) ed a cena con il padre (sino alle 22) e così, negli anni successivi, in alternanza.
Tutte le altre festività civili e religiose saranno alternate, in modo che la stessa festività sia trascorsa dal figlio, di anno in anno, con ciascuno dei genitori.
Questa clausola rappresenta uno schema di regole minime sempre derogabile su accordo delle parti.
pagina3 di 6 5) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro Persona_1
300,00 (trecento/00 Euro) per numero 12 mensilità.
Il suindicato importo sarà corrisposto dal signor alla signora a Pt_2 Parte_1 mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat relativi all'aumento del costo della vita.
6) Il signor concorrerà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che Pt_2 si renderanno necessarie nell'interesse del figlio;
spese come di seguito elencate:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci particolari.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitari per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) baby sitter;
c) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze che i figli effettuano senza i genitori. pagina4 di 6 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail e/o WhatsApp) all'altro genitore documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) L'assegno unico universale del minore verrà incamerato dalla signora Parte_1 nella misura del 100%.
[...]
Le detrazioni fiscali per il figlio verranno invece ripartite nella misura del 50%.
8) I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore . Persona_1
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver alcunchè
a pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento.
10) L'autovettura Nissan Juke Tg. EL497RN di proprietà della signora Parte_1 rimarrà assegnata alla stessa e l'autovettura Lancia Ypsilon Tg. EG170WB di
[...] proprietà del signor allo stesso. Parte_2
11) I coniugi danno atto di non avere c/c cointestati da estinguere.
12) Le parti danno in tal modo atto di avere così regolato e definito ogni rapporto patrimoniale tra loro esistente e chiedono l'omologazione della separazione.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina5 di 6 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 13.09.2023, in Venegono Inferiore (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Venegono Inferiore (anno 2023 atto n. 23 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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