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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 351 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLINO Parte_1
ANNAMARIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso dell'8.2.23 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Agrigento l' chiedendo di accertare la irripetibilità della somma CP_1 di euro 1.545,83 sulla pensione PS 02043566 di IC SO ME (dante causa del ricorrente) non spettanti a causa di redditi personali di importo superiore ai limiti di legge. L' , ritualmente costituita, insisteva nel rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito di deposito di note ex art. 127 ter cpc. Motivi della decisione In primo luogo è necessario rilevare che oggetto del presente giudizio, che è volto all'accertamento negativo del diritto alla ripetizione, è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (cfr. Cass. n. 9986/2009).
Tanto premesso, l'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, in quanto ha per oggetto le prestazioni di pensione sociale.
1 In generale la prestazione assistenziale è destinata alla soddisfazione di essenziali esigenze di vita di un soggetto debole, pertanto è necessaria una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 c. 1 Cost. ai fini dell'individuazione della normativa applicabile in caso di indebito. Invero l'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (v. C. Cost. sent. 39 del 1993; n. 431 del 1993) non tutelerebbe l'assicurato, per cui la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta alle regole generali di diritto comune (v. C. Cost. ord. n. 264/2004). Non si applica, quindi, la disciplina dell'indebito previdenziale (art. 13 co.1 L. 412/91 e art. 52 L. n. 88 del 1989). Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica stante il carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica;
pertanto tale disciplina non è applicazione a qualunque prestazione previdenziale (da ultimo v. Cassazione civile sez. lav. - 20/05/2021, n. 13915; Cass. n. 31373 del 2019, v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). Anche se è mancata per l'indebito assistenziale una disciplina di carattere generale derogatoria dell'art. 2033 c.c., si è andato affermando e via via consolidato un "principio di settore" nell'area dei trattamenti previdenziali, secondo il quale -in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) -trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Ciò premesso, in tema di riparto dell'onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito, è ormai granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass. civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) «[..], il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli […] ». Pertanto, grava sul pensionato che chiede l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto (cfr. Sentenza Corte CP_2
d'Appello di Palermo n.766/2017).
2 Orbene, nel caso in esame, parte ricorrente non ha dato prova alcuna del possesso dei requisiti, in capo alla de cuius, richiesti per la percezione della pensione in esame con la maggiorazione sociale. Non avendo assolto tale onere, la somma deve considerarsi certamente indebitamente percepita.
Occorre a questo punto verificare la ripetibilità dell'indebito. All'interno del settore assistenziale la giurisprudenza ha individuato, una articolata disciplina che distingue vari casi;
la disciplina della ripetibilità, di fatto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale:
1) revoca del beneficio per carenza del requisito sanitario;
2) revoca del beneficio per carenza del requisito reddituale;
3) revoca del beneficio per fatti ostativi diversi dal requisito sanitario e reddituale – c.d. mancanza in via generale dei requisiti di legge;
Per quel che interessa nell'odierna controversia, in caso di revoca del beneficio per carenza del criterio reddituale la disciplina applicabile va ricercata nell'art.
3-ter del d.l.n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l.n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988. (v. Cassazione civile sez. lav. -20/05/2021, n. 13915) In sostanza, le regole applicabili sono quelle previste dal d.l. n. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore… degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e il d.l. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella l. n. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Pa
sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”), risultando invece abrogata la L. n. 537/1993 che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso rispetto alla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 698/1994 (sul tema si veda, in dettaglio, Cass. 7048/2006 cit.). Di conseguenza, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione in favore di chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale o che non ne abbia mai fatto richiesta (v. Cass. n. 12406/03), nonché di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens (Cass. n. 26036/2019 e n. 28771/2018).
3 A tal proposito si rileva come l' non abbia neppure ipotizzato che la defunta CP_1 percipiente avesse versato in una situazione di mala fede nella percezione di tali somme in eccesso e tanto meno mai dedotto che tali indebiti pagamenti fossero conseguenza di redditi ad esso non noti o addirittura celati dalla percipiente. Ne consegue che la somma non può essere ripetuta dall' , mancando prova (e CP_2
a monte allegazione) del dolo dell'accipiens.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, viste le emergenze processuali e in assenza di qualsivoglia prova in ordine all'elemento soggettivo della de cuius, il ricorso deve essere accolto. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibili le somme indebitamente percepite su pensione di euro 1.545,83 sulla pensione PS 02043566 di IC SO ME;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00 oltre CP_1 spese, IVA e CPA se dovuto, da distrarsi. Così deciso in Agrigento, 22/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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