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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 901/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Ivan Ilardo e Antonio Valori, come da procura in atti appellante
E
, in persona del titolare Controparte_1 CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare Morgante, come da procura in atti
[...]
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1168/2021 pubblicata l'11.11.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.7.2019, , n.q. di omonimo titolare di impresa Controparte_1
individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 269/2019, notificato in data
15.6.2019, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della Parte_1
la somma di € 13.258,24, per il mancato accantonamento dei contributi presso la in
[...] Pt_1
favore dei propri dipendenti, oltre agli interessi legali e alle spese di lite della fase monitoria.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo l'insussistenza di un obbligo legale di iscrizione e di accantonamento alla Pt_2
[..
[...] [...]
per le ditte artigiane, e la nullità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza
[...]
di prova scritta.
Nel merito, deduceva la insussistenza del credito vantato dalla per avvenuto pagamento Parte_1
delle spettanze pretese direttamente in favore dei lavoratori dipendenti con conseguente revoca della delegazione di pagamento da parte datoriale;
la intervenuta prescrizione del credito vantato dalla
. Parte_1
Ha, infine, spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione delle somme non spettanti alla negli importi indicati in ricorso. Parte_1
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'impresa opponente nonché la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di rigettare le domande avanzate dalla;
di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla Parte_1
e, in subordine, dei crediti maturati fino a dicembre 2009, attribuendo effetto interruttivo al Pt_1
mandato della provincia di n. 2015/104 del 12.1.2015; in accoglimento della domanda Pt_1
riconvenzionale, di condannare la alla restituzione di quanto indebitamente percepito Parte_1
per i periodi in contestazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese legali da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la contestando l'assunto di parte Parte_1
opponente secondo il quale il presunto pagamento diretto dei contributi a favore dei lavoratori potesse avere effetto liberatorio nei confronti della stessa, essendo le imprese iscritte tenute al Pt_1 versamento degli accantonamenti e dei contributi direttamente all'Ente; evidenziava che i versamenti diretti ai propri dipendenti non potevano comportare l'automatica revoca della delegazione alla . Quanto alla domanda riconvenzionale, volta alla restituzione delle Parte_1 somme indebitamente versate dall'impresa opponente, ne eccepiva la intervenuta prescrizione.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 269/2019; in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in via subordinata, condannava la a restituire all'impresa opponente la somma di € 14.171,19, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
condannava la al pagamento delle spese Parte_1
di lite.
In particolare, il Tribunale, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per ingiunzione, sollevate dall'opponente, riteneva estinta l'obbligazione pecuniaria portata dal decreto ingiuntivo opposto e avente ad oggetto le somme maturate dai lavoratori a titolo di accantonamenti, in ragione dell'avvenuto versamento in favore degli stessi, a tale titolo, delle relative somme.
2 Respingeva, poi, la domanda riconvenzionale spiegata in via principale dall'opponente, in quanto basata esclusivamente sulla deduzione della insussistenza dell'obbligo legale di iscrizione alla in quanto impresa artigiana;
mentre accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata in via Pt_1
subordinata, ritenendo prescritti esclusivamente gli importi versati dalla ditta in data 12.8.2013.
Ha proposto appello la lamentando Parte_3
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado: 1) ha statuito che il pagamento diretto, da parte dell'azienda e in favore dei propri dipendenti, delle somme dovute alla Parte_1 estingua qualsivoglia obbligazione di pagamento nei confronti di quest'ultima, in quanto in contrasto con le norme collettive di natura imperativa ed obbligatoria regolanti l'istituzione ed il funzionamento della nonché l'obbligo di versamento e accantonamento gravante sulle Parte_1
aziende iscritte;
2) ha erroneamente fondato il proprio convincimento su documentazione tardivamente prodotta da parte opponente, ossia sulle buste paga quietanzate dai dipendenti della ditta , depositate solo con le note di trattazione scritta;
3) ha ritenuto provato il pagamento in CP_1
favore dei dipendenti degli importi dovuti alla sulla scorta delle buste paga Parte_1
tardivamente prodotte dalla , firmate per quietanza dai lavoratori, in assenza di prova Parte_4
sulle modalità di pagamento di ogni singola busta paga (assegno, bonifico, contanti); 4) ha ritenuto che l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 13.258,24, potesse essere versato direttamente ai lavoratori, sebbene tale importo comprendesse gli accantonamenti per gratifica natalizia e ferie, ma anche i contributi per fini previdenziali e assistenziali, gli interessi derivanti da tardivo ovvero omesso versamento, la differenza tra la somma dovuta e la somma corrisposta con riferimento al mese di dicembre 2011; ha, inoltre, ritenuto che gli accantonamenti fossero stati effettivamente versati ai lavoratori, sebbene dalle buste paga versate in atti emergesse che la voce
“Accantonamenti edili” era stata dapprima conteggiata e poi trattenuta, proprio perché doveva essere versata alla;
5) ha accolto la domanda riconvenzionale, ritenendo erroneamente Parte_1
che la ditta avesse erogato ai propri dipendenti le somme invece dovute alla Cassa e CP_1
ritenendo non prescritte le somme richieste in restituzione.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'infondatezza della opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla di rigettare la domanda Parte_4
riconvenzionale proposta dalla medesima , con vittoria delle spese di lite del doppio grado. Pt_4
Si è costituita in giudizio parte appellata, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 4.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
I motivi di appello possono essere analizzati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.
L'obbligo della di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività Parte_1
infrasettimanali non deriva dalla mera instaurazione del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti relativi. Ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869/2012) e a tale affermazione si perviene muovendo dalla premessa che le
Casse edili, organismi di origine contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi, gratifica natalizia, le somme relative all'anzianità professionale, c.d. Ape) che, per l'elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di problematica erogazione
(Cass. n. 949/2021; n. 10782/2020; n. 10140/2014).
L'iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente incoraggiato l'iscrizione delle imprese alle Casse
Edili, è arrivato, poi, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l'obbligatorietà della regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono anche prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i trattamenti di malattia e infortunio, oppure sostenendo il reddito dei lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi (Cass. n.
10140/2014).
Tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro, che versano gli accantonamenti, per le prestazioni di natura retributiva, nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche dei lavoratori); ne discende che le somme che il datore ha l'obbligo di versare alla quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute per ferie, gratifiche Parte_1
natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo;
poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione, ex artt. 1269 c.c. e segg.(vedi Cass. n.
5257/1998).
La , quindi, non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del Parte_1
rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse (Cass. n.
14658/2003; Cass. n. 16014/2006).
La Corte di Cassazione ha, pertanto, affermato che, per la stessa natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare alla , e per il fatto che l'obbligazione della Parte_1 Parte_1
non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa,
4 da parte del datore, se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie ed, egualmente, la ha l'obbligo di Pt_1
riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare, coerentemente con l'ormai pacificamente e legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in tal senso le argomentazioni di Cass. n. 25888/2008 e n. 6869/2012), resta da dire che una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (Cass. n. 608/2018, anche Cass. n.
949/2021).
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 949/2021), non sarebbe scalfito dalla critica secondo cui l'art. 1270 c.c., comma 1, sarebbe inapplicabile in quanto derogato lecitamente dalla previsione del CCNL per le imprese edili, che all'art. 36, lett. b, afferma che "con la iscrizione alla i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al Parte_1
rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro". Il tenore testuale della disposizione contrattuale appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto collettivo tra le parti a seguito della iscrizione alla , non contiene alcuna volontà neanche implicita di deroga Parte_1
rispetto alla normativa codicistica relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento previste dall'art. 1270 c.c., comma 1, né offre argomenti per una ricostruzione sistematica differente da quella incentrata sull'istituto della delegazione di pagamento che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha fatto propria in modo consolidato.
Per la disciplina codicistica, dunque, la delega è revocabile fino a quando il delegato non abbia eseguito il pagamento a favore del delegatario (art. 1270, comma 1) e ciò avviene quando il debitore
(datore di lavoro) ha adempiuto direttamente agli obblighi retributivi oggetto della delega;
tale delega è titolata, in quanto inserita in un contesto applicativo discendente dal CCNL per le imprese edili del 18 giugno 2008, e viene conferita alla Cassa edile prima della corresponsione ai lavoratori interessati delle medesime prestazioni retributive.
1.1. Per quel che interessa il presente giudizio, bisogna, quindi, tenere conto dei seguenti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità:
- l'iscrizione alla non esige forme particolari, essendo sufficiente (per il principio della libertà Pt_1
delle forme negoziali), anche un comportamento concludente, quale l'invio, da parte dell'impresa, delle denunce nominative dei lavoratori occupati o l'adesione del datore alla disciplina contrattuale dell'istituto; nel caso di specie, come dedotto dalla appellante, dalla visura camerale della Pt_1
si evince che l'attività esercitata, ed indicata direttamente dalla Ditta alla CCIAA, è Parte_4 quella di “Impresa Edile”, ed ha quale “Unico Oggetto” la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, con codice 41.2 (si veda visura allegata); in data 20.2.2001 la ha richiesto Parte_4
5 l'iscrizione alla , che è stata accettata con protocollo n.668 e Parte_1
numero di posizione 3752;
- le somme da versare alla attengono: a) in parte a contributi per le prestazioni previdenziali Pt_1
ed assistenziali dalla stessa erogate in favore dei lavoratori (contributi di cui la è titolare); b) Pt_1
in parte ad accantonamenti versati dai datori per il pagamento del trattamento retributivo dei lavoratori relativo a riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia.
Solo per queste ultime vale il principio, elaborato dalla giurisprudenza sopra richiamata, per cui l'obbligazione della nei confronti del lavoratore non sorge in virtù dell'instaurazione del Pt_1 rapporto di lavoro, ma solo a seguito dell'effettivo versamento dell'accantonamento da parte del datore di lavoro.
Tuttavia, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte, ciò non significa che la non Pt_1 abbia il diritto, anzi l'obbligo, di richiedere il versamento al datore di lavoro anche di tali somme, a meno che quest'ultimo non abbia già pagato direttamente ai lavoratori le retribuzioni per cui la chiede l'accantonamento. Pt_1
Rispetto al pagamento dei contributi la resta titolare e legittimata a richiederli al datore di Pt_1
lavoro, a prescindere da ogni comportamento di questi.
Nella fattispecie in oggetto l'esposizione debitoria della Impresa Individuale Controparte_1
risulta dai modelli di denuncia telematica. Tali atti, redatti tramite il servizio M.U.T. (Modello
Unico Telematico) rappresentano l'unico modo mediante il quale le imprese iscritte alla Pt_1 provvedono a comunicare mensilmente i dati necessari affinché l'Ente possa acquisire tutte le informazioni relative alla data di apertura dei singoli cantieri, al numero degli operai in forza alla società, ai dati contributivi e retributivi, alle ore lavorate dai singoli dipendenti, agli importi dovuti.
1.2. Ciò premesso, il pagamento ai lavoratori degli accantonamenti risulta dalle buste paga depositate in atti.
Osserva il Collegio che l'Impresa individuale , in allegato al ricorso di primo grado, ha CP_1
depositato le buste paga dei lavoratori non sottoscritte e non quietanzate;
solo con le note di trattazione scritta, in data 1.11.2021, ha depositato le buste paga sottoscritte dai lavoratori, di cui solo alcune anche quietanzate.
Con riferimento all'acquisizione in giudizio di tali buste paga sottoscritte e in parte quietanzate, va rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se
6 i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393/2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti” (v. Cass. n. 20055/2016; n.
11994/2018; n. 28439/2019; n. 6201/2024);
Ed ancora, “nelle controversie di lavoro, per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze e potendo financo disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi” (Cass. n. 19208/2023).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra indicati, bene ha fatto il giudice di primo grado ad acquisire le buste paga firmate e parzialmente quietanzate, depositate con le note di trattazione scritta, in quanto il , con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, aveva già CP_1
depositato le copie delle buste paga dei propri dipendenti, sebbene non quietanzate, in tal modo fornendo una pista probatoria che necessitava dell'acquisizione delle buste paga quietanzate, indispensabili per la decisione, in quanto comprovanti l'effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme ivi indicate.
Il Collegio ha, ritenuto, invece, di non acquisire le ulteriori buste paga depositate da parte appellata all'udienza del 4.3.2025, alla cui acquisizione la appellante si è opposta, facendo rilevare Pt_1
l'assenza di una data certa nell'apposizione della dicitura “per quietanza”. Ed infatti, le stesse risultano in parte difformi rispetto a quelle depositate in data 1.11.2021, quanto alla presenza del timbro “per quietanza”: tale ultima dicitura non risulta presente in alcune delle buste paga depositate l'1.11.2021, e l'esame di detta documentazione, effettuato dal Collegio, consente di escludere che ciò dipenda da una cattiva qualità della scannerizzazione degli atti prodotti telematicamente. Ciò consente di ritenere che la dicitura “per quietanza”, apposta su tutte le buste paga depositate all'udienza del 4.3.2025, non sia coeva alla sottoscrizione della busta paga da parte del lavoratore, sicché tale firma, non accompagnata dalla dicitura per quietanza, non ha carattere liberatorio.
7 In definitiva, le buste paga depositate da parte appellata all'udienza del 4.3.2025 non sono utilizzabili nella misura in cui, come detto, sono difformi rispetto a quelle depositate in data
1.11.2021 e oggetto delle verifiche effettuate dal CTU nel contradditorio delle parti.
2. Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto necessario espletare una CTU contabile, al fine di quantificare le somme che l' deve corrispondere alla Controparte_1 [...]
, distintamente a titolo di contributi, accantonamenti e relativi Parte_1
accessori, tenuto conto delle voci e dei periodi a cui si riferisce l'importo del decreto ingiuntivo n.
269/2019, e delle somme eventualmente già corrisposte dall' ai Controparte_1
lavoratori a titolo di accantonamenti, risultanti dalle pertinenti buste paga depositate dall'
[...]
in data 1.11.2021, che riportano oltre alla firma del lavoratore anche Controparte_1 il timbro “quietanza”; e al fine di quantificare, con riferimento all'importo versato da parte appellata alla con il mandato di pagamento del 12.1.2015, l'importo che la è tenuta Pt_1 Pt_1 eventualmente a restituire all' , a titolo di accantonamenti, in Controparte_1
quanto già corrisposti direttamente ai lavoratori sulla base di quanto risultante dalle buste paga depositate.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, questo Collegio condivide quanto ritenuto dal giudice di primo grado in merito alla eccezione di prescrizione sollevata dalla In particolare, la richiesta di Pt_1 restituzione dell'importo di € 13.822,00 risulta prescritta, in quanto il pagamento è stato effettuato pacificamente in data 12.8.2013, e il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso di primo grado, che è avvenuta nel settembre 2019, secondo le deduzioni della stessa Pt_1
appellante.
Il CTU nominato, dott. con riferimento all'importo di € 13.258,24, di cui al decreto Persona_1 ingiuntivo opposto, ha precisato che lo stesso è così composto: € 5.856,00 per interessi su tardivi versamenti, € 4.114,00 per omessi accantonamenti GNF, € 3.044,00 per omessi contributi, € 244,24 per insufficienti versamenti.
Da ciò consegue che l'impresa individuale appellata, avendo dimostrato di avere già corrisposto ai lavoratori gli accantonamenti, è tenuta a versare alla appellante il residuo importo di € Pt_1
9.144,24, a titolo di omessi contributi, interessi su tardivi versamenti, insufficienti versamenti.
Con riferimento, invece, alla somma che la Cassa è tenuta a restituire all'Impresa Individuale
, il consulente ha correttamente evidenziato che l'importo versato da parte Controparte_1 appellata alla , con il mandato di pagamento del 12.1.2015, è pari a € 33.641,19, e che Parte_1
l'impresa ha riconosciuto, per i periodi in contestazione, un proprio debito pari a € CP_1
19.470,00.
8 Ciò posto, al fine di determinare la somma in concreto da restituire, ritiene il Collegio di dover far propri i conteggi elaborati dal consulente di parte appellante, e verificati dal CTU, che hanno tenuto conto esclusivamente delle buste paga firmate e quietanzate dai lavoratori, e aventi quindi carattere liberatorio, e di un accantonamento del 14,20% corrisposto direttamente ai lavoratori, come rilevato nel corso delle operazioni peritali dal consulente della e non contestato da parte Parte_1
appellata. Da tali conteggi emerge, quindi, che la somma che la deve restituire Parte_1 all'Impresa individuale è esclusivamente pari a € 2.776,46. CP_1
3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, deve essere condannato , titolare dell'omonima Controparte_1
impresa individuale, al pagamento, in favore della Parte_3
, della minore somma di € 9.144,24, a titolo di omessi contributi, interessi su
[...]
tardivi versamenti, insufficienti versamenti, di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo. Deve essere, inoltre, condannata la appellante a Pt_1 restituire a la somma di € 2.776,46, a titolo di accantonamenti, oltre interessi Controparte_1
legali dalla data del pagamento al saldo.
4. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c. nella sua attuale formulazione
(applicabile ratione temporis alla causa in esame, introdotta con ricorso depositato successivamente al 13.9.2014), così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere interamente compensate.
Per gli stessi motivi, le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico solidale delle parti nei rapporti con il CTU e a carico per 1/2 della appellante e per 1/2 del Pt_1
nei loro rapporti interni. CP_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma:
- condanna , titolare dell'omonima impresa individuale, al pagamento, in favore Controparte_1 della , della somma di € 9.144,24, Parte_3
per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna la appellante a restituire a la somma di € 2.776,46, per i titoli Pt_1 Controparte_1
di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- compensa interamente le spese di lite del doppio grado di giudizio;
9 - pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico solidale delle parti nei rapporti con il CTU e a carico per 1/2 della Cassa appellante e per 1/2 del nei loro rapporti CP_1
interni.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Gabriella Piantadosi
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