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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Monica SGARRO -Consigliere
3) Avv. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 400 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 24.9.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto Parte_1 C.F._1
al viale Virgilio n. 101/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Murianni, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe
Basile e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Taranto alla via Golfo di Taranto n. 7/D
- APPELLATO -
Oggetto: passaggio da pensione di anzianità a pensione di vecchiaia
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1956/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato, con spese compensate, la domanda di , titolare Parte_1
della pensione di anzianità VOCOM36027862, gestione commercianti, in godimento da
1 agosto 2013, volta ad ottenere la costituzione della pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti con pagamento dei relativi importi differenziali, inutilmente richiesta con domanda amministrativa presentata il 27.11.2019, “in sostituzione della pensione di anzianità”, potendo far valere 67 anni di età e 20 anni di contributi, mediante l'utilizzo della contribuzione accreditata nella gestione speciale dei lavoratori autonomi
(precedentemente utilizzata per la liquidazione della pensione di anzianità con “opzione donna”)”.
Il Tribunale - dopo aver analizzato l'art. 22 co. 6 Legge 153/1969, invocato dalla ricorrente, che disciplina gli specifici requisiti per il cumulo della pensione con la retribuzione, ritenendolo non attinente con la pretesa azionata nel presente giudizio volta a regolare la differente fattispecie dell'equiparabilità di pensione di vecchiaia e pensione di anzianità, e dopo aver rilevato l'inapplicabilità, nella specie, della decisione, pure invocata dalla ricorrente, delle Sezioni Unite del 4.5.2004 n. 8435 che hanno riconosciuto, nella fattispecie sottoposta al loro esame, il diritto alla riliquidazione in favore dei lavoratori telefonici sulla base della speciale normativa ad essi riservata - ha ritenuto infondata la domanda per la mancanza di una norma positiva che preveda il diritto alla trasformazione del titolo di pensionistico, non essendo configurabile nel vigente ordinamento il principio generale di immutabilità del titolo della prestazione pensionistica, ammesso soltanto ove previsto da specifiche disposizione legislative.
Avverso tale decisione ha proposto appello la chiedendone la riforma ed insistendo Pt_1
per il riconoscimento del suo diritto alla pensione di vecchiaia e alla corresponsione dei relativi ratei nella misura e decorrenza di legge, anche a seguito di espletanda ctu. In particolare l'appellante ha eccepito l'errore del primo giudice per la violazione dell'art. 2 ter della legge 114/1974 - che prevede la liquidazione della pensione per i lavoratori dipendenti con l'utilizzazione dei contributi accreditati ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, previa revoca della pensione speciale per i lavoratori autonomi - perfettamente applicabile nella specie, e per violazione dell'art. 112 cpc, evidenziando l'errore del primo giudice per aver ritenuto che la sua domanda fosse di
“trasformazione” della pensione, invece di “costituzione della pensione di vecchiaia in
2 favore del ricorrente in sostituzione della pensione di anzianità” e, quindi, con revoca di quest'ultima, come specificato al punto sub E) del ricorso introduttivo.
CP_ Ha resistito l' chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza sostenendo che la “opzione donna” una volta esercitata non è più revocabile né convertibile in un trattamento ordinario, costituendo una tipologia di accesso ad un trattamento pensionistico specifico, prevista dalle leggi di bilancio, che comporta una notevole riduzione dei requisiti anagrafici per l'uscita dal lavoro in cambio del calcolo dell'assegno pensionistico con sistema integralmente contributivo.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica che, comunque, occorre esaminare per verificare la corretta applicazione della legge nel caso di specie, si inserisce all'interno del più generale contesto della regolamentazione degli accessi ai trattamenti pensionistici pubblici, anche per rispondere ad esigenze di spesa pubblica e tenuta finanziaria dello Stato, modificando radicalmente sia i requisiti amministrativi di accesso che il requisito prettamente anagrafico.
Nella specie, a prescindere dall'analisi terminologica della pretesa azionata - riferita a
“trasformazione e/o equiparazione della pensione di anzianità in vecchiaia”, intesa dal primo giudice, ovvero a “costituzione della pensione di vecchiaia in sostituzione della pensione di anzianità”, espressamente indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado, con la precisazione nell'atto di appello di “costituzione della pensione di vecchiaia con revoca della pensione di anzianità ex art.
2-ter della l. 114/1974
(utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi)” - è pacifico in fatto che la ricorrente abbia inteso accedere al pensionamento anticipato “opzione donna” gestione commercianti, in godimento da agosto 2013, avendo maturato il requisito anagrafico e il requisito contributivo, posti dall'art. 1, co.9 l. n.243/2004, che così dispone: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto
3 all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo”.
Ciò posto, osserva la Corte, aderendo ai principi sanciti dalla Suprema Corte, che “tale norma non ha certo riguardo al quantum della pensione - posto che, anzi, si pone nell'ottica tutt'affatto diversa del contenimento della spesa pensionistica - ma è diretta a concedere un'agevolazione temporale nell'attribuzione del trattamento pensionistico rispetto ai nuovi criteri, più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle sue successive modifiche” (Cass.n.30263/2022).
Infatti, il diritto alla pensione sorge nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica ed è la legge che disciplina nel tempo i requisiti di accesso, attraverso previsioni di tipo discrezionale, consentendo, come nella specie, l'esito di anticipare la pensione a condizione che la lavoratrice accetti che il computo del proprio trattamento avvenga in base al solo - e di solito meno vantaggioso - sistema contributivo.
In questa ipotesi, “obiettivo del legislatore è di offrire al pensionato (o, come in questo caso, alla pensionata), una "via di fuga" dalle asperità della riforma previdenziale, senza, tuttavia, gravare ulteriormente i conti pubblici, mediante l'applicazione del più favorevole criterio contributivo” (Cass. cit. n.30263/2022).
Dati tali presupposti non è previsto che quel trattamento anticipato, di natura eccezionale e discrezionale, possa essere “sostituito” dal diverso calcolo di coefficienti nel trattamento pensionistico di natura ordinaria preteso dall'appellante.
In conclusione, l'appello è da respingere con spese processuali irripetibili, ex art. 152 disp. att. cpc, nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. cpc.
4 Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Monica SGARRO -Consigliere
3) Avv. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 400 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza del 24.9.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto Parte_1 C.F._1
al viale Virgilio n. 101/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Murianni, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe
Basile e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in Taranto alla via Golfo di Taranto n. 7/D
- APPELLATO -
Oggetto: passaggio da pensione di anzianità a pensione di vecchiaia
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1956/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato, con spese compensate, la domanda di , titolare Parte_1
della pensione di anzianità VOCOM36027862, gestione commercianti, in godimento da
1 agosto 2013, volta ad ottenere la costituzione della pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti con pagamento dei relativi importi differenziali, inutilmente richiesta con domanda amministrativa presentata il 27.11.2019, “in sostituzione della pensione di anzianità”, potendo far valere 67 anni di età e 20 anni di contributi, mediante l'utilizzo della contribuzione accreditata nella gestione speciale dei lavoratori autonomi
(precedentemente utilizzata per la liquidazione della pensione di anzianità con “opzione donna”)”.
Il Tribunale - dopo aver analizzato l'art. 22 co. 6 Legge 153/1969, invocato dalla ricorrente, che disciplina gli specifici requisiti per il cumulo della pensione con la retribuzione, ritenendolo non attinente con la pretesa azionata nel presente giudizio volta a regolare la differente fattispecie dell'equiparabilità di pensione di vecchiaia e pensione di anzianità, e dopo aver rilevato l'inapplicabilità, nella specie, della decisione, pure invocata dalla ricorrente, delle Sezioni Unite del 4.5.2004 n. 8435 che hanno riconosciuto, nella fattispecie sottoposta al loro esame, il diritto alla riliquidazione in favore dei lavoratori telefonici sulla base della speciale normativa ad essi riservata - ha ritenuto infondata la domanda per la mancanza di una norma positiva che preveda il diritto alla trasformazione del titolo di pensionistico, non essendo configurabile nel vigente ordinamento il principio generale di immutabilità del titolo della prestazione pensionistica, ammesso soltanto ove previsto da specifiche disposizione legislative.
Avverso tale decisione ha proposto appello la chiedendone la riforma ed insistendo Pt_1
per il riconoscimento del suo diritto alla pensione di vecchiaia e alla corresponsione dei relativi ratei nella misura e decorrenza di legge, anche a seguito di espletanda ctu. In particolare l'appellante ha eccepito l'errore del primo giudice per la violazione dell'art. 2 ter della legge 114/1974 - che prevede la liquidazione della pensione per i lavoratori dipendenti con l'utilizzazione dei contributi accreditati ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, previa revoca della pensione speciale per i lavoratori autonomi - perfettamente applicabile nella specie, e per violazione dell'art. 112 cpc, evidenziando l'errore del primo giudice per aver ritenuto che la sua domanda fosse di
“trasformazione” della pensione, invece di “costituzione della pensione di vecchiaia in
2 favore del ricorrente in sostituzione della pensione di anzianità” e, quindi, con revoca di quest'ultima, come specificato al punto sub E) del ricorso introduttivo.
CP_ Ha resistito l' chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza sostenendo che la “opzione donna” una volta esercitata non è più revocabile né convertibile in un trattamento ordinario, costituendo una tipologia di accesso ad un trattamento pensionistico specifico, prevista dalle leggi di bilancio, che comporta una notevole riduzione dei requisiti anagrafici per l'uscita dal lavoro in cambio del calcolo dell'assegno pensionistico con sistema integralmente contributivo.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica che, comunque, occorre esaminare per verificare la corretta applicazione della legge nel caso di specie, si inserisce all'interno del più generale contesto della regolamentazione degli accessi ai trattamenti pensionistici pubblici, anche per rispondere ad esigenze di spesa pubblica e tenuta finanziaria dello Stato, modificando radicalmente sia i requisiti amministrativi di accesso che il requisito prettamente anagrafico.
Nella specie, a prescindere dall'analisi terminologica della pretesa azionata - riferita a
“trasformazione e/o equiparazione della pensione di anzianità in vecchiaia”, intesa dal primo giudice, ovvero a “costituzione della pensione di vecchiaia in sostituzione della pensione di anzianità”, espressamente indicata nelle conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado, con la precisazione nell'atto di appello di “costituzione della pensione di vecchiaia con revoca della pensione di anzianità ex art.
2-ter della l. 114/1974
(utilizzazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi)” - è pacifico in fatto che la ricorrente abbia inteso accedere al pensionamento anticipato “opzione donna” gestione commercianti, in godimento da agosto 2013, avendo maturato il requisito anagrafico e il requisito contributivo, posti dall'art. 1, co.9 l. n.243/2004, che così dispone: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto
3 all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo”.
Ciò posto, osserva la Corte, aderendo ai principi sanciti dalla Suprema Corte, che “tale norma non ha certo riguardo al quantum della pensione - posto che, anzi, si pone nell'ottica tutt'affatto diversa del contenimento della spesa pensionistica - ma è diretta a concedere un'agevolazione temporale nell'attribuzione del trattamento pensionistico rispetto ai nuovi criteri, più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle sue successive modifiche” (Cass.n.30263/2022).
Infatti, il diritto alla pensione sorge nell'istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica ed è la legge che disciplina nel tempo i requisiti di accesso, attraverso previsioni di tipo discrezionale, consentendo, come nella specie, l'esito di anticipare la pensione a condizione che la lavoratrice accetti che il computo del proprio trattamento avvenga in base al solo - e di solito meno vantaggioso - sistema contributivo.
In questa ipotesi, “obiettivo del legislatore è di offrire al pensionato (o, come in questo caso, alla pensionata), una "via di fuga" dalle asperità della riforma previdenziale, senza, tuttavia, gravare ulteriormente i conti pubblici, mediante l'applicazione del più favorevole criterio contributivo” (Cass. cit. n.30263/2022).
Dati tali presupposti non è previsto che quel trattamento anticipato, di natura eccezionale e discrezionale, possa essere “sostituito” dal diverso calcolo di coefficienti nel trattamento pensionistico di natura ordinaria preteso dall'appellante.
In conclusione, l'appello è da respingere con spese processuali irripetibili, ex art. 152 disp. att. cpc, nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello;
2) nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. cpc.
4 Taranto, 24.9.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
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