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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/11/2024, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
n. 3555/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI IG
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3555/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: collaboratrice familiare reddito: euro 5.300,00 all'anno circa
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: imprenditore individuale reddito: euro 19.822,00 lordi nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Germano Rizzi presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Crespino il 3-3-2001 (anno 2001, Numero 2, Parte I)
e dalla cui unione è nato il figlio il 4-9-2001 Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- non luogo a provvedere in tema di affidamento della prole e di assegnazione della casa coniugale essendo l'unico figlio dei coniugi maggiorenne, autonomo ed economicamente indipendente dai genitori;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra tramite accredito in Parte_2 Pt_1
c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 450,00 mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno secondo gli indici ISTAT;
- spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18-9-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3555/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Crespino (RO) il 3-3- Parte_2
2001, e li autorizza a vivere separati;
2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crespino (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a OV, il 21 novembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI IG
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3555/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: collaboratrice familiare reddito: euro 5.300,00 all'anno circa
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: imprenditore individuale reddito: euro 19.822,00 lordi nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Germano Rizzi presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Crespino il 3-3-2001 (anno 2001, Numero 2, Parte I)
e dalla cui unione è nato il figlio il 4-9-2001 Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
- non luogo a provvedere in tema di affidamento della prole e di assegnazione della casa coniugale essendo l'unico figlio dei coniugi maggiorenne, autonomo ed economicamente indipendente dai genitori;
- il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra tramite accredito in Parte_2 Pt_1
c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 450,00 mensili che sarà aggiornato automaticamente di anno secondo gli indici ISTAT;
- spese legali integralmente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18-9-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3555/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a Crespino (RO) il 3-3- Parte_2
2001, e li autorizza a vivere separati;
2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crespino (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a OV, il 21 novembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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