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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2024, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 18709/2023 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Silvia Barison Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice Relatore
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
e (c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del PM , in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 22/02/2024 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente “Come da ricorso”;
Per il PM intervenuto: “Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 10/05/2005 contratto matrimonio in Mirano, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale. Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì rispondente all'interesse della IG , non potrà che andare accolta con le Per_1
conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/05/2005 tra Parte_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Mirano al n. 13 Parte I dell'anno 2005.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 27/03/2024
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
Il Presidente dott. Silvia Barison