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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/11/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1211 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 (c.f.: ) rappresentato, domiciliato e difeso dall'Avv. C.F._1 Antonino Pietro Di Stefano, (c.f.: )- con studio a C.F._2 Caltavuturo (Pa), in via Isidoro La Lumia n°22, giusta procura su foglio congiunto al presente atto. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (Codice fiscale: , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo nella via Leopardi n.23, nello studio e presso l'avv. Claudio Trovato ( ) dal quale è rappresentato e difeso, giusta Delibera di G.M. C.F._3 n. 64 del 29.04.2024, in virtù di procura rilasciata in foglio separato, da ritenersi apposta in calce al presente atto ex art. 83 cpc. RESISTENTE CONTRO
Controparte_2 (Codice fiscale: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo nella via Leopardi n.23, nello studio e presso l'avv. Claudio Trovato ( ) dal C.F._3 quale è rappresentato e difeso, giusta Delibera. n. 10 del 03 luglio 2024, in virtù di procura rilasciata in foglio separato, da ritenersi apposta in calce al presente atto ex art. 83 cpc. RESISTENTE Oggetto: pagamento indennità di posizione e rimborso spese. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5.4.2023, ha adito l Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' Controparte_3
e del , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti, osservando che: nel 2005 i Comuni di Caltavuturo, e Pt_2 Parte_3 avevano approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni
[...] denominata costituita ai sensi dell'art. 32 del Controparte_3 T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000; nel 2014, la predetta Unione aveva approvato il
1 Modello Organizzativo dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione dei Comuni “Val D'Himera Settentrionale”, finalizzato a garantire una gestione più efficiente di tutte le entrate tributarie facenti capo ai singoli comuni dell'
[...]
, unitamente allo schema di convenzione per l'utilizzo del Controparte_3 personale dei Comuni aderenti all'Unione in particolare per quanto CP_2 riguarda il , l'utilizzazione di n°3 unità di personale e tra Controparte_1 questi, il Dott. già dipendente del , il cui Parte_1 Controparte_1 impiego doveva essere quello di assicurare gli adempimenti obbligatori attribuiti per legge all'Ufficio Unico Tributi dell'Unione nel termine di 30 ore settimanali;
la convenzione aveva previsto l'onere in capo al Comune di Caltavuturo di anticipare 2 in favore del proprio dipendente, un compenso pari alle ore di lavoro effettuate (30 ore) relativamente alla retribuzione fondamentale e comprensiva di oneri riflessi, fatto salvo il successivo reintegro delle superiori somme da parte dell'
[...]
” al Comune di Caltavuturo;
inoltre, l' Controparte_3 [...]
ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del Controparte_3 22.01.2004, si obbligava a corrispondergli direttamente il rimborso delle spese di viaggio, in misura pari al quinto del costo della benzina per il percorso dalla sede dell'Unione a quella dei comuni aderenti e viceversa, qualora i predetti spostamenti si rendessero necessari per l'espletamento dell'incarico; con deliberazione n°3 del 29.01.2014 al ricorrente veniva assegnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 segg. del C.C.N.L. del 1988/2001, la somma di euro 7.500,00 quale importo lordo della Posizione Organizzativa assegnata al personale dipendente cat. C, oltre ad attribuirgli, per l'anno 2014, l'indennità di risultato nella misura del 25% del valore della Posizione Organizzativa in godimento;
detti importi erano riconosciuti anche per gli anni successivi, oltre al diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura pari a 1/5 qualora detti spostamenti si rendessero necessari per l'espletamento dell'incarico; incarichi e indennità riconosciute anche negli anni 2017, 2018, 2019, 2020; nel 2020 il era entrato a fare parte dell' Parte_4 CP_3
con decorrenza 1.6.2020, aumentando la
[...] Controparte_3 remunerazione della posizione organizzativa a 9.500 euro e ferma restando l'indennità di risultato pari al 25% del valore della posizione in godimento;
con delibera 42/2020 l'Unione aveva integrato per il 2021 la prestazione professionale del ricorrente di ulteriori 6 ore settimanali, da svolgere al di fuori dell'orario ordinario di lavoro;
il trattamento economico e i rapporti finanziari tra il
[...]
e l' , aveva previsto un CP_1 Controparte_3 compenso a carico del bilancio dell' che doveva essere Controparte_3 corrisposto, con cadenza almeno trimestrale, entro 30 giorni dalla richiesta del
, anticipatario, tenuto conto del trattamento fondamentale in Controparte_1 godimento presso il Comune di Caltavuturo, calcolato sulle ore settimanali svolte dal oltre all'indennità di posizione riconosciuta per le funzioni di responsabile Pt_1 del servizio, mentre le sole spese di viaggio erano rimaste a carico dell' CP_3 e da corrispondere nel rispetto della disciplina in vigore;
con delibera
[...] 35/2021 il Comune di Caltavuturo aveva previsto che ogni competenza spettante al dipendente autorizzato a svolgere la propria attività presso l'
[...]
dovesse essere a carico esclusivo dell' con Controparte_3 CP_3 esclusione di alcun onere in capo al Comune di Caltavuturo, fermo restando in capo al Comune di Caltavuturo l'anticipo delle somme spettanti al dipendente interessato
2 e la richiesta di rimborso delle somme anticipate;
identico compenso, funzioni e disciplina erano stabilite anche per l'anno 2021, salvo integrare nel dicembre 2021 la prestazione professionale per ulteriori 18 ore rispetto alle 30 assegnate dall'origine, con compenso a carico del bilancio dell'
[...]
che sarebbe stato corrisposto tenuto conto del trattamento Controparte_3 fondamentale in godimento presso il Comune di Caltavuturo, calcolato sulle ore settimanali svolte dal dipendente oltre all'indennità di posizione per le funzioni di responsabile del servizio;
le somme per il trattamento economico e i relativi oneri fiscali e previdenziali, a carico dell'Unione dei Comuni sarebbero state corrisposte entro il 2021 o in alternativa il 2022, dietro comunicazione dell'Unione stessa;
3 identico compenso, funzioni e disciplina erano stabilite anche per l'anno 2022 (euro 9.500,00 quale importo lordo per la remunerazione della Posizione Organizzativa assegnata dall' e attribuzione dell'indennità di risultato per il Controparte_3 2022, nella misura del 25% del valore della posizione in godimento.); i resistenti si erano resi inadempienti al pagamento dell'indennità di responsabilità per l'anno 2014 di cui alla determina del Presidente dell' Controparte_3
n°3 del 29.01.2014 per l'importo di € 7.500,00, dell'indennità di
[...] responsabilità per l'anno 2021 di cui alla determina del Presidente dell'
[...] n°6 del 22.01.2021 per l'importo di € Controparte_3 7.916,67; dell'indennità di responsabilità per l'anno 2022 di cui alla determina del Presidente dell'Unione n° 3 del 10.05.2022 Controparte_3 e n°10 del 14.07.2022, per l'importo di € 6.333,33, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2014 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°3 del 29.01.2014 per l'importo di € 1.875,00, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2016 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°1 dell'01.02.2016 per l'importo di € 1.875,00, all'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2017 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°7 del 24.01.2017 per l'importo di € 1.875,00, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2018 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°2 del 03.01.2018 per l'importo di € 1.875,00, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2019 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°3 del 02.01.2019 per l'importo di € 1.875,00, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2020 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°22 del 24.06.2020 per l'importo di € 2.062,50, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2021 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°6 del 22.01.2021 per l'importo di € 1.979,17; dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2022 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n° 3 del 10.05.2022 e n°10 del 14.07.2022, per l'importo di € 1.583,33, pagamento della retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021 (integrazione n°6 ore settimanali) di cui alla Delibera dell'Unione dei Comuni n°42 del 30.12.2020 e della Delibera della Giunta del Comune di Caltavuturo n°35 del 16.03.2021 per l'importo di € 3.896,66 e mancata corresponsione delle indennità di trasferta per
3 l'anno 2020, pari ad € 825,34 e per l'anno 2021, pari ad € 393,95; il debito complessivo ammontava a € 41.865,95, vanamente richiesto con diffide del 16.2.2016 inviate al Presidente e al Segretario dell'Unione, al responsabile del servizio economico e finanziario dell'Unione, del 2017, del 2020 e 2021. Ha quindi chiesto di “Condannare l' in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Caltavuturo (Pa) via Falcone n°41 (C.F. e P.Iva ) e il il P.IVA_2
in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_5 domiciliato per la carica in Caltavuturo (Pa) in via Falcone n°41, (C.F.
e P.Iva ), ciascuno nell'ambito delle rispettive P.IVA_1 P.IVA_3 4 attribuzioni e competenze, alla corresponsione in favore del Dott. Parte_1 delle seguenti indennità: - Indennità di responsabilità per l'anno 2014 di cui alla determina del Presidente dell' n°3 Controparte_3 del 29.01.2014 per l'importo di € 7.500,00 - Indennità di responsabilità per l'anno 2021 di cui alla determina del Presidente dell'
[...] n°6 del 22.01.2021 per l'importo di € Controparte_3 7.916,67. - Indennità di responsabilità per l'anno 2022 di cui alla determina del Presidente dell' n° 3 del 10.05.2022 Controparte_3 e n°10 del 14.07.2022, per l'importo di € 6.333,33. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2014 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°3 del 29.01.2014 per l'importo di € 1.875,00. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2016 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°1 dell'01.02.2016 per l'importo di € 1.875,00. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2017 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°7 del 24.01.2017 per l'importo di € 1.875,00. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2018 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°2 del 03.01.2018 per l'importo di € 1.875,00. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2019 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°3 del 02.01.2019 per l'importo di € 1.875,00.- Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2020 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°22 del 24.06.2020 per l'importo di € 2.062,50 - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2021 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°6 del 22.01.2021 per l'importo di € 1.979,17. Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2022 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n° 3 del 10.05.2022 e n°10 del 14.07.2022, per l'importo di € 1.583,33. - Retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021 (integrazione n°6 ore settimanali) di cui alla Delibera dell' n°42 del 30.12.2020 e della Controparte_3 Delibera della Giunta del altavuturo n°35 del 16.03.2021 per l'importo CP_1 di € 3.896,66, per un totale complessivo di € 40.646,66. Condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Caltavuturo (Pa) via Falcone n°41 (C.F. e P.Iva al pagamento in favore del Dott. P.IVA_2 Pt_1
4 delle indennità di trasferta per l'anno 2020, pari ad € 825,34 e per l'anno Pt_1 2021, pari ad € 393,95, per un totale complessivo di € 1.219,29. In subordine Condannare i convenuti al pagamento di quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute in corso di causa Oltre interessi fino al soddisfo e contributi previdenziali e assistenziali Irap, Inail, Tfr Inpdap e Cpdel. Con vittoria di spese e compensi del giudizio come per legge.”. Costituendosi l' ha replicato che: Controparte_3 non era comprensibile la domanda relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali atteso che i compensi richiesti erano al lordo delle trattenute e di ogni altro onere fiscale e previdenziale;
il ricorrente era carente di legittimazione 5 attiva/titolarità dei seguenti crediti nei confronti dell'Unione ossia 1) Indennità di responsabilità per l'anno 2014; 2) Indennità di responsabilità per l'anno 2021; 3) Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2014; 4) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2016; 5) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2017; 6) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2018; 7) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2019; 8) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2020; 9) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2021; 10) retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021 (integrazione n°6 ore settimanali) per l'importo di € 3.896,66; l'indennità di trasferta anno 2020 era già stata corrisposta come da mandati di pagamento n. 12 dell'8 giugno 2021 e n. 14 dell'8 giugno 2021; eccepiva la prescrizione delle domande inerenti l'indennità di responsabilità e quella di risultato relative all'anno 2014, atteso che il ricorrente non aveva mai costituito in mora il Comune di Caltavuturo, tenuto ad anticipare ogni emolumento dovuto al in ragione del proprio impiego presso l' Pt_1 CP_3 con eccezione della corresponsione delle spese di trasferta ma solo fino al
[...] 2021 atteso che per il periodo successivo essa aveva istituito il proprio ufficio del personale;
che essa Unione non aveva mai adottato un piano degli obiettivi né un nucleo di valutazione;
l'incarico di P.O. riconosciuto al ricorrente ai sensi degli artt. 8 e segg. del CCNL 31.03.1999 e retribuzione di posizione in ragione dell'attività svolta presso l' ”, per un valore in Controparte_3 Controparte_3 ragione d'anno di euro 7.500,00; quanto alla ripartizione degli oneri tra l'Unione ed il con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione n. 03 del CP_1 02.01.2014, si era stabilito, quanto all'anno 2014 che il Controparte_1
“anticiperà al dipendente e un compenso pari alle ore di lavoro effettuate relativamente alla retribuzione fondamentale comprensiva di oneri riflessi, oltre al compenso per l'attribuzione della posizione organizzativa dell'area tributi dell'Unione per l'importo stabilito in sede di attribuzione della relativa posizione organizzativa da parte del Presidente pro-tempore dell'Unione e fatto salvo il successivo reintegro, delle superiori somme, da parte dell'
[...] ; detta disciplina era stata riportata nella prima convenzione Controparte_3 del 2.1.2014 e confermata nelle successive determine nelle quali si ribadiva che il carico economico era dell'Unione tenuta a rimborsare quanto corrisposto al Pt_1 dal che dette somme aveva anticipato, salvo specifiche spese Controparte_1 il cui rimborso era a carico diretto dell' per il 2021, in assenza di CP_3
5 convenzione, l'indennità spettante era di € 5.607,64 e non di € 7.916,67 come da delibera n. 35/2021 del Comune di Caltavuturo (prestazione resa da16.3. al 30.9.) e conseguentemente la retribuzione aggiuntiva era di € 1.401,91; dal 2022 la competenza al pagamento degli emolumenti era stata trasferita all' dei CP_3 Comuni, e il compenso spettante non era di euro € 6.333,33 ma di € 4.926,00, per il periodo d'impiego dal 6 maggio al 31 dicembre 2022, oltre a € 1.231,50 per retribuzione aggiuntiva;
peraltro, il ricorrente non aveva documentato il monte orario effettivamente svolto in favore dell' né poteva essere valutato Controparte_3 al fine dell'assegnazione dell'indennità di risultato, atteso che non poteva aver conseguito obiettivi, mai previsti né assegnati dall'Ente pubblico e, 6 consequenzialmente, mai valutati dal competente Organo monocratico di valutazione dell'Unione; per tutte le ulteriori pretese, il ricorrente era dunque carente di legittimazione attiva/titolarità del diritto, mentre l'Unione era carente di legittimazione passiva con riferimento a dette pretese, fatta eccezione appunto per quelle relative al solo 2022; in particolare, il ricorrente non aveva chiesto l'indennità di responsabilità inerenti agli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 e 2020 verosimilmente corrispostagli dal Comune di Caltavuturo;
comunque per il 2024 spetterebbe il minore importo di € 7.187,00, atteso che per il mese di gennaio il aveva avuto incarico per 18 ore settimanali e solo da febbraio a dicembre Pt_1 era stato esteso a 30 ore settimanali, mentre per il 2022 non era stato ancora approvato il bilancio inerente gli esercizi 2021 e 2022 anche per negligenza del ricorrente, il quale peraltro, aveva prestato la propria attività soltanto dal 10.5.al 31.12.2022 con conseguente riduzione dell'indennità a € 4.926,00 per 28 ore settimanali, senza nulla dovere per la posizione organizzativa e per il risultato mai valutati;
detto del pagamento dell'indennità di trasferta del 2020, per il 2021 le ore di trasferta non erano state documentate e giustificate per ragioni di servizio e nell'interesse dell'Unione stessa. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare Accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, l'inammissibilità del ricorso proposto. In via subordinata, nel merito Accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione attiva/titolarità del diritto del ricorrente in ordine alle domande tutte spiegate dal ricorrente nei confronti dell'Unione del Comuni con riferimento alle annualità 2014
- 2021, con ogni conseguente statuizione;
Accertare e dichiarare, specularmente, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione passiva/titolarità dell'
[...] in ordine alle domande tutte spiegate dal Controparte_3 ricorrente nei propri confronti dell'Unione del Comuni con riferimento alle annualità 2014 - 2021, con ogni conseguente statuizione Si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle domande tutte formulate con l'odierno ricorso in ordine alla indennità di responsabilità, alla indennità di risultato ed alle retribuzioni aggiuntive inerenti all'annualità 2014; In ulteriore subordine Accertare e dichiarare giuridicamente infondate, per le ragioni esposte, le domande tutte spiegate da ricorrente e, per l'effetto, rigettarle. Per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, con qualsivoglia statuizione, l'assoluta infondatezza del ricorso proposto dal dott. e, per l'effetto, Parte_1 rigettarlo integralmente. Rigettare comunque, con qualsiasi statuizione il ricorso proposto. Nella denegata e non temuta ipotesi che il ricorso sia accolto, condannare l' uti singuli, alle minori somme Controparte_3
6 che risultassero accertate dal Tribunale all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. Si è costituito anche il esponendo che: esso difettava di Controparte_1 legittimazione passiva e/o titolarità del diritto rispetto alle domande per l'indennità di responsabilità per l'anno 2022, indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2022, emolumenti aggiuntivi relativi alle ulteriori ore di lavoro a favore dell'Unione dei comuni e della quota mensile della retribuzione di posizione fissata con la determinazione del Presidente dell'Unione numero 6 né la corresponsione delle indennità di trasferta per gli anni 2020 e 2021; non esisteva alcuna domanda nei confronti del per l'indennità di CP_1 7 responsabilità e di posizione per gli anni 2014-2021 con conseguente inammissibilità del ricorso;
incontroversa la corresponsione della retribuzione per le 30 ore previste dal CCNL, inquadramento cat. C, part time 83.33% a favore del Comune resistente, per l'ulteriore prestazione lavorativa a favore dell'Unione occorreva un autonomo e distinto contratto di lavoro;
il trattamento economico relativo “la retribuzione di posizione di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere la retribuzione di posizione di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionato in base all'intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- L'ente, l'Unione od il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con oneri a proprio carico, retribuzione di posizione di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; ancora, il punto uno dell'articolo 13 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004, prevedeva che le Unioni gestivano direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o parziale sì che le 6 ore aggiuntive dovevano essere corrisposte dall'Unione, datore di lavoro, come anche la retribuzione di posizione ex co. 6 dell'art. 17 CCNL21.5.2018. Per il resto, la memoria di costituzione, redatta dal medesimo difensore dell' , si Controparte_3 sviluppa con tesi identiche a quelle svolte dalla predetta Unione, salvo precisare che: nessun compenso spettava al ricorrente per l'indennità di responsabilità e per quella di risultato invero indimostrate e comunque non dovute atteso che l'Unione non si era dotata di piani degli obiettivi da raggiungere, né aveva mai chiesto al Nucleo di valutazione dell'Unione le attività svolte dal ricorrente quale responsabile di P.O.; in ogni caso, spettava all'Unione il relativo onere economico ex art. 17, co. 6 citato;
difettava, pertanto, la prova di aver conseguito risultati idonei alla valutazione dell'indennità di risultato, nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2022, nella spiegata qualità di Responsabile di P.O. dell'Ufficio Tributi dell' in ogni caso, alcuna CP_3 diffida era stata inviata al tenuto alla anticipazione delle somme in CP_1 questione. Ha quindi così concluso “In via preliminare Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'inammissibilità del ricorso proposto. Ed infatti, come risultante dalle raccomandate prodotte dal ricorrente, alcuna richiesta è stata formalizzata al Comune di Caltavuturo, tenuto ad anticipare, ove dovuti, le indennità e gli emolumenti tutti dovuti al dott. In via subordinata, nel merito Accertare e Pt_1 dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione
7 attiva/titolarità del diritto del ricorrente in ordine alle domande tutte spiegate, nei confronti del , con riferimento all' annualità 2022, con ogni Controparte_1 conseguente statuizione;
Accertare e dichiarare, specularmente, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione passiva/titolarità del in Controparte_1 ordine alle domande tutte spiegate dal ricorrente nei propri confronti con riferimento all'annualità 2022, con ogni conseguente statuizione;
In ulteriore subordine Accertare e dichiarare giuridicamente infondate, per le ragioni esposte, le domande tutte spiegate dal ricorrente e, per l'effetto, rigettarle. Per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte ovvero con qualsivoglia statuizione, l'assoluta infondatezza del ricorso proposto dal dott. Parte_1 8 e, per l'effetto, rigettarlo integralmente. Accertare e dichiarare che spetta all'Unione dei Comuni, la corresponsione della retribuzione di posizione, stante la previsione contenuta nel comma 6 del citato articolo 17, con ogni conseguente statuizione;
Accertare e dichiarare che l'Unione dei Comuni è in ogni caso il soggetto tenuto al pagamento, nella denegata ipotesi in cui risultassero dovute, delle indennità di responsabilità e di risultato pretese dal , così come pure Pt_1 dell'integrazione oraria chiesta dal ricorrente, con ogni conseguente statuizione;
In via ulteriormente subordinata e gradata Nella denegata e non temuta ipotesi che il ricorso sia accolto, ancorché solo in parte, condannare il , Controparte_1 uti singuli, alle minori somme che risultassero accertate dal Tribunale all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa – istruita con produzioni documentali - è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 19.11.2025 per il deposito delle note scritte Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Il ricorrente, dipendente del con qualifica di impiegato Controparte_6 amministrativo categoria C, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di parte del trattamento accessorio e il rimborso di spese relativamente agli anni dal 2014 al 2022 quale responsabile dell'U.U.T. dell'Unione dei Comune di Val D'Himera Settentrionale: in particolare, ha chiesto il pagamento dell'Indennità di responsabilità per l'anno 2014 per l'importo di € 7.500,00, dell'Indennità di responsabilità per l'anno 2021 per l'importo di € 7.916,67, dell'Indennità di responsabilità per l'anno 2022 per l'importo di € 6.333,33. nonché dell'Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per gli anni 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 per gli importi indicati in precedenza, della Retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021 (integrazione n°6 ore settimanali): complessivamente ha allegato di essere creditore di € 40.646,66 nei confronti delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza. Nei confronti della sola
[...] ha dedotto un credito per indennità di trasferta per gli anni 2020 e 2021 CP_3 per un totale complessivo di € 1.219,29. Oltre contributi previdenziali e assistenziali Irap, Inail, Tfr Inpdap e Cpdel. Detto credito ha origine nella determina del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 3/2014 che, in conformità dello schema di convenzione approvato con le delibere del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comune di Val D'Himera Settentrionale nn. 3 e 6, rispettivamente, del 2.1.2014 e del 29.1.2014, ha conferito al ricorrente l'incarico di responsabile unico Tributi dell'Unione dal 1.2.2014, nonché la Posizione
8 Organizzativa relativa al predetto ufficio unico Tributi, con attribuzione di tutti i compiti ivi elencati, assegnandogli “ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 1998/2001 la somma di € 7.500 quale importo lordo, determinato quale importo della P.O. assegnata a persona di categoria C, quella massima prevista, nelle more della nuova definizione dei criteri generali per il conferimento delle indennità relative alle posizioni organizzative;
di attribuire allo stesso, per l'anno 2014 e in ragione di anno, l'indennità di risultato nella misura del 25% del valore della posizione in godimento.”. Nello schema di convenzione tra le Amministrazioni resistenti e il ricorrente, si è stabilito che il venga utilizzato per una parte del suo orario di lavoro (prima Pt_1 9 18 ore e poi 30 ore) dall' e per la restante parte dal Comune di Controparte_3 Caltavuturo, suo datore di lavoro, col compito di assicurare gli adempimenti obbligatori per legge dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione dei Comuni. Al ricorrente è riconosciuto l'incarico di posizione organizzativa ex art.t. 8 ss CCNL31.3.1999, con la retribuzione di posizione in ragione dell'attività svolta dal medesimo presso l' per un valore complessivo d'anno di Controparte_3
“assomma” € 7.500,00 (art. 3): con la precisazione che “l'importo delle voci retributive innanzi indicate saranno stabilite con proprio atto dal Presidente dell'Unione dei Comuni … nelle more della definizione dei nuovi criteri per l'assegnazione della retribuzione di posizione.”. Quindi, il Comune di Caltavuturo (art. 4) “anticiperà al dipendente, ove occorra, un compenso pari alle ore di lavoro effettuate (30) relativamente alla retribuzione fondamentale e comprensiva di oneri riflessi, oltre che l'indennità di cui all'art. 3 fissata con determina presidenziale , fatto salvo il successivo reintegro delle superiori somme da parte dell'Unione dei Comuni…” il quale ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, corrisponderà invece direttamente al ricorrente il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina per il percorso dalla sede dell'Unione a quella dei comuni aderenti e viceversa “qualora i predetti spostamenti si rendessero necessari per l'espletamento dell'incarico”. La descritta modalità di “ripartizione degli oneri” è motivata dal rilievo che l'Unione dei Comuni “non dispone delle risorse necessarie per garantire, mediante assunzione diretta di proprio personale, la funzione dell'Ufficio Unico Tributi”: pertanto, “la prestazione lavorativa di cui sopra configura l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente in convenzione, con contestuale armonizzazione del trattamento economico spettante.”. Da tenere presente che nello schema di convenzione nulla viene previsto in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato. Il medesimo schema di convenzione è “riapprovato” con la determina n. 22 del 15.12.2014 del Consiglio Direttivo dell'Unione, valevole per tutto il 2015, sempre riconoscendo l'incarico di Posizione organizzativa ex art. 8 citato, il medesimo compenso (€ 7.500,00) lordo stabilito dal Presidente dell'Unione con proprio atto, l'impegno del Comune datore di lavoro del ricorrente di anticipare le somme riconosciute all'art. 3 che saranno rimborsate dall'Unione. Segue la determina presidenziale n. 7 del 2016 con cui al ricorrente sono conferiti il medesimo incarico di responsabilità, la medesima posizione organizzativa, il medesimo compenso di 7.500 euro lordi, la medesima indennità di risultato (25% del compenso riconosciuto come indennità per posizione organizzativa). Stessa disciplina per il 2016 (decorrenza 1.2.2016) come da
9 determina del Presidente dell'Unione n. 1/2016, per il 2017 come da determina del Presidente dell'Unione n. 7/2017, per il 2018 come da determina del Presidente dell'Unione n. 2/2018, per il 2019 come da determina del Presidente dell'Unione n. 3 del 2019, per il 2020 come da determina del Presidente dell'Unione n. 2 del 2020, mentre con la determina n. 7/2020 al ricorrente è conferito anche l'incarico di responsabile dell'UUT dell'Unione dei Comuni;
quindi, con la determina 11 del 24.6.2020, il Presidente dell'Unione, nel conferire la responsabilità dell'UUT dell'Unione oltre alla posizione organizzativa relativa al predetto UUT assegna, a partire dal 1.6.2020, l'indennità di 9500 euro lorde “per la remunerazione della posizione organizzativa assegnata dall'Unione nelle more della nuova definizione 10 dei criteri generali per il conferimento delle indennità relative alle posizioni organizzative” “attribuendo” anche per il 2020 l'indennità di risultato nella misura del 25% del valore della posizione in godimento”. Nel 2021, con l'ingresso nell'Unione dei Comuni della settentrionale anche del Comune di CP_3
, il Presidente dell'Unione, richiamata la delibera del Comitato direttivo Parte_4 dell'Unione n. 42 del 30.12.2020 “con la quale si è riconosciuto al … Pt_1
in ragione del rinnovo della convenzione e dell'incarico dell'UUT
[...] dell'Unione che ha assolto fino alla data del 31.12.2020 e che assumerà a fare data dal 1.1.2021 fino al 31.12.2021…”, il compenso per la posizione organizzativa è determinato in € 9.500,00 lordi (n. 6/2021) oltre al compenso per l'indennità di risultato nella misura del 25% (n. 3/2021): il tutto ribadito con la determina presidenziale n. 9/2021. Ancora, con determina n. 10/2021 del Presidente dell'Unione dei Comuni, il ricorrente è nominato per il mese di dicembre 2021 quale funzionario responsabile dei Tributi locali dell'Unione dei Comune Val D settentrionale, per un totale CP_3 di 48 ore settimanali, rispetto alle 34 ore stabilite con la precedente determina presidenziale n. 5/2021, con onere a carico del bilancio dell'Unione e “sarà corrisposto tenuto conto del trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Caltavuturo, calcolato sulle ore settimanali svolte dal dipendente, oltre all'indennità di posizione riconosciuta per le funzioni di responsabile del servizio.” (v. determina del Consiglio direttivo dell'Unione n. 17/2021): decisione motivata dal recesso del ricorrente dalla convenzione in essere con decorrenza dal 1.10.2020 causa il mancato pagamento dei compensi concordati. Con determina n. 3 del 10.5.2022 (ribadita con la determina n. 10/2022) il Presidente dell'Unione dei Comuni ha conferito al ricorrente la responsabilità dell'UUT dell' CP_3
fare data dal 10.5.2022, conferendogli la posizione organizzativa relativa
[...] al predetto ufficio, sempre con il compito di attuare “tutti gli obiettivi dei programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione” e con la remunerazione di € 9.500 quale importo lordo della P.O. assegnata dall'Unione “a partire dal 10.5.2022” , oltre al 25% del valore della posizione quale indennità di risultato. Orbene, attesa la richiamata disciplina, è indubbio che l'unico rapporto di lavoro subordinato intercorre tra il Comune di Caltavuturo e il ricorrente, mentre l'attività resa a favore dell' non è prestata in qualità di lavoratore Controparte_3 subordinato ma quale lavoratore “a scavalco” nel senso che il ricorrente è autorizzato a prestare settimanalmente un tot numero di ore di lavoro ordinario a favore dell'Unione dei Comuni, con onere economico gravante sull'Unione dei Comuni,
10 secondo la disciplina dell'avvalimento di ufficio che “si verifica allorquando l'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale, di solito a fini istruttori o di esecuzione, degli uffici di altro ente, al quale, però, non viene delegata la funzione stessa, che resta in capo, quanto alla titolarità ed alla responsabilità, al soggetto pubblico che utilizza gli uffici altrui ( Cass. S.U.
8.2.2013 n. 3043; Cass. 16.12.2013 n. 28006). L'avvalimento, quindi, attiene al rapporto fra enti e non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.” 11 (Cass. Civ. n. 13482/2018). Deve, pertanto, escludersi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti del ricorrente sollevata dall' per non avere egli notificato alcuna Controparte_3 diffida interruttiva della prescrizione al . Controparte_1 Invero, esclusa la natura solidale dell'obbligazione gravante sulle amministrazioni resistenti, l' non ha interesse a sollevare detta prescrizione nei Controparte_3 confronti del dipendente per i crediti che quest'ultimo vanta direttamente nei confronti del Comune datore di lavoro, mentre l'Unione dei Comuni non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione nei confronti del . Controparte_1 In conclusione, sulla base dei riferiti accordi, il in quanto Controparte_1 obbligato ad anticipare il pagamento dei compensi spettanti al è debitore Pt_1 dei relativi importi nei confronti del suo dipendente, salvo poi agire nei confronti dell'Unione dei Comune per ottenere il rimborso di quanto anticipato a ciò obbligato dalle pattuizioni vincolanti richiamate. Pertanto, tenuto conto delle conclusioni formulate dal che, lungi dal chiedere Pt_1 la condanna in solido delle amministrazioni resistenti, ha chiesto la distinta condanna di queste ultime per le rispettive competenze, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le resistenti atteso che il ricorrente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del per somme direttamente CP_1 dovute dall'Unione dei Comuni e viceversa. Ulteriore conseguenza della richiamata disciplina convenzionale comporta, ad avviso del giudicante, che il di Caltavuturo è rimasto inadempiente CP_1 all'obbligazione così assunta relativamente alle indennità di responsabilità del 2014 e del 2021, oltre che della retribuzione aggiuntiva per il 2021. In proposito risulta infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal predetto Comune per effetto della mancata diretta richiesta del nei confronti Pt_1 del datore di lavoro e, dunque della relativa messa in mora. Invero non solo è in atti la diffida del 20.9.2021 inviata anche al Sindaco del Comune di Caltavuturo, ma la stessa proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha evidentemente natura di atto di messa in mora. Deve, invece, rigettarsi la domanda del ricorrente di condanna al pagamento anche dell'indennità di risultato atteso che in tutte le convenzioni è scritto che si attribuisce
“allo stesso, per l'anno …. e in ragione di anno, l'indennità di risultato nella misura del 25% del valore della posizione in godimento.”. Trattandosi di previsione di massima in relazione al risultato da raggiungere nel corso dell'anno, l'assenza di alcun documento attestante la valutazione positiva del risultato raggiunto, come anche l'assenza della stessa allegazione dell'esistenza di detto documento, ne
11 comporta il rigetto, non essendo evidentemente sufficiente la mera previsione di spettanza di detta indennità, né il rilievo che l'incarico non risulta mai revocato ma a lungo rinnovato non potendosi riconoscere validità formale a una valutazione implicita. Con la precisazione che il ricorrente non ha formulato alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chanches. Infine, grava direttamente sull' il Controparte_3 Controparte_3 pagamento dell'indennità di responsabilità e di risultato per l'anno 2022, avendo essa
“assegnato” e “attribuito” espressamente al ricorrente sia la posizione organizzativa esattamente individuata sia il relativo compenso spettante “ai sensi degli artt. 8 e 12 seguenti del CCNL 1998/2001 la somma di € 7.500 quale importo lordo, determinato quale importo della P.O. assegnata a persona di categoria C, quella massima prevista, nelle more della nuova definizione dei criteri generali per il conferimento delle indennità relative alle posizioni organizzative”. Ancora, riguardo all'indennità per la P.O., dall'esame delle convenzioni e delle determine presidenziali si evince che detta indennità è riconosciuta in funzione della posizione organizzativa assegnata e non in previsione di una durata annuale dell'incarico di Posizione Organizzativa o della sua articolazione oraria. In tale senso depone da un lato, la previsione secondo cui detto incarico “potrà essere revocato a seguito di valutazioni negative dei risultati dell'attività dirigenziale o intervenuti mutamenti organizzativi dell'assetto dell'organico” ossia in presenza di ipotesi – cui deve parificarsi anche il recesso del ricorrente dall'incarico - in cui la corresponsione di detta indennità risulterebbe priva di causa, dall'altro lato, il riconoscimento dell'importo integrale dell'indennità di risultato è previsto anche nel caso di conferimento dell'incarico per una durata inferiore all'anno come nel caso della determina presidenziale n. 1 del 1.2.2016 citata. Per l'effetto il Comune di Caltavuturo è tenuto ad anticipare al ricorrente l'importo di € 7.500,00 per il 2014, € 7.916,67 e non il minore importo indicato dall'
[...] atteso che per il 2021 l'importo base è di € 9.500,00 come da determine CP_3 del Presidente dell'Unione sì che si perviene alla somma indicata defalcando i mesi in cui il ricorrente ha receduto dall'incarico: somme tutte che l'Unione CP_2 di è tenuta a restituire in forza delle menzionate Controparte_3 convenzioni. Per contro, l' è obbligata a Controparte_3 Controparte_3 corrispondere al € 6.333,33 per l'anno 2022 e non il minore importo di € Pt_1 4.926,00 per le ragioni già esposte. Quanto al rimborso delle spese di viaggio a carico dell' quelle relative al 2020 per € 825,00 risultano saldate come Controparte_3 da mandati di pagamento prodotti, mentre non risultano corrisposti € 393,95. In proposito, l'Unione dei Comuni contesta la dimostrazione da parte del ricorrente delle spese per le trasferte “al di fuori del territorio dei Comuni dell'Unione”: orbene, vista la delibera n. 42 del 30.12.2020 nonché l'elenco delle missioni effettuate, risulta la non spettanza dell'importo predetto atteso che tutti i viaggi risultano effettuati all'interno dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni. Co Infine, il Comune Caltavuturo è tenuto ad anticipare al Granta l'importo di € 3.896,66 a titolo di retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021.
12 All'esito di quanto accertato, è altresì consequenziale constatare l'obbligo dell'Unione dei Comuni di di rimborsare al Comune di Controparte_3
Caltavuturo le somme anticipate come sopra determinate. Atteso l'esito del giudizio (rigetto delle rispettive domande), ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese processuali tra il e il Pt_1 [...]
, rimasto inerte nell'esecuzione della delega di pagamento;
nei rapporti CP_1 tra il ricorrente e l'Unione dei Comuni, le spese, compensate per ¼ stante il parziale rigetto della domanda, seguono la soccombenza per i restanti ¾ e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
13 IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
a)accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
e dell' , Controparte_1 Controparte_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
b) per l'effetto, condanna il ad anticipare al la Controparte_1 Pt_1 complessiva somma di € 19.313,33 per i titoli specificati in parte motiva;
c) per l'effetto, condanna l' al Controparte_3 pagamento al ricorrente dell'importo complessivo di € 6.333,33 per il titolo indicato in parte motiva;
rigetta il resto;
d) per l'effetto, dichiara l'Unione dei Comuni di settentrionale tenuta CP_3 a rimborsare al Comune di Caltavuturo le somme di cui al precedente punto b) e) dichiara compensate per metà le spese processuali tra il ricorrente e il Comune di Caltavuturo, e condanna il Comune al pagamento a favore del ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre la metà del contributo unificato;
f) dichiara compensate per metà le spese processuali tra e l'Unione Parte_1 dei Comuni di Val settentrionale, condannando quest'ultima alla rifusione CP_3 della restante metà a favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto, oltre la restante metà delle spese del contributo unificato. Termini Imerese, 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
13
Parte_1 (c.f.: ) rappresentato, domiciliato e difeso dall'Avv. C.F._1 Antonino Pietro Di Stefano, (c.f.: )- con studio a C.F._2 Caltavuturo (Pa), in via Isidoro La Lumia n°22, giusta procura su foglio congiunto al presente atto. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (Codice fiscale: , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo nella via Leopardi n.23, nello studio e presso l'avv. Claudio Trovato ( ) dal quale è rappresentato e difeso, giusta Delibera di G.M. C.F._3 n. 64 del 29.04.2024, in virtù di procura rilasciata in foglio separato, da ritenersi apposta in calce al presente atto ex art. 83 cpc. RESISTENTE CONTRO
Controparte_2 (Codice fiscale: , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo nella via Leopardi n.23, nello studio e presso l'avv. Claudio Trovato ( ) dal C.F._3 quale è rappresentato e difeso, giusta Delibera. n. 10 del 03 luglio 2024, in virtù di procura rilasciata in foglio separato, da ritenersi apposta in calce al presente atto ex art. 83 cpc. RESISTENTE Oggetto: pagamento indennità di posizione e rimborso spese. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 5.4.2023, ha adito l Giudice del lavoro Parte_1 del Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell' Controparte_3
e del , in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti, osservando che: nel 2005 i Comuni di Caltavuturo, e Pt_2 Parte_3 avevano approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni
[...] denominata costituita ai sensi dell'art. 32 del Controparte_3 T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/2000; nel 2014, la predetta Unione aveva approvato il
1 Modello Organizzativo dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione dei Comuni “Val D'Himera Settentrionale”, finalizzato a garantire una gestione più efficiente di tutte le entrate tributarie facenti capo ai singoli comuni dell'
[...]
, unitamente allo schema di convenzione per l'utilizzo del Controparte_3 personale dei Comuni aderenti all'Unione in particolare per quanto CP_2 riguarda il , l'utilizzazione di n°3 unità di personale e tra Controparte_1 questi, il Dott. già dipendente del , il cui Parte_1 Controparte_1 impiego doveva essere quello di assicurare gli adempimenti obbligatori attribuiti per legge all'Ufficio Unico Tributi dell'Unione nel termine di 30 ore settimanali;
la convenzione aveva previsto l'onere in capo al Comune di Caltavuturo di anticipare 2 in favore del proprio dipendente, un compenso pari alle ore di lavoro effettuate (30 ore) relativamente alla retribuzione fondamentale e comprensiva di oneri riflessi, fatto salvo il successivo reintegro delle superiori somme da parte dell'
[...]
” al Comune di Caltavuturo;
inoltre, l' Controparte_3 [...]
ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del Controparte_3 22.01.2004, si obbligava a corrispondergli direttamente il rimborso delle spese di viaggio, in misura pari al quinto del costo della benzina per il percorso dalla sede dell'Unione a quella dei comuni aderenti e viceversa, qualora i predetti spostamenti si rendessero necessari per l'espletamento dell'incarico; con deliberazione n°3 del 29.01.2014 al ricorrente veniva assegnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 segg. del C.C.N.L. del 1988/2001, la somma di euro 7.500,00 quale importo lordo della Posizione Organizzativa assegnata al personale dipendente cat. C, oltre ad attribuirgli, per l'anno 2014, l'indennità di risultato nella misura del 25% del valore della Posizione Organizzativa in godimento;
detti importi erano riconosciuti anche per gli anni successivi, oltre al diritto al rimborso delle spese di viaggio nella misura pari a 1/5 qualora detti spostamenti si rendessero necessari per l'espletamento dell'incarico; incarichi e indennità riconosciute anche negli anni 2017, 2018, 2019, 2020; nel 2020 il era entrato a fare parte dell' Parte_4 CP_3
con decorrenza 1.6.2020, aumentando la
[...] Controparte_3 remunerazione della posizione organizzativa a 9.500 euro e ferma restando l'indennità di risultato pari al 25% del valore della posizione in godimento;
con delibera 42/2020 l'Unione aveva integrato per il 2021 la prestazione professionale del ricorrente di ulteriori 6 ore settimanali, da svolgere al di fuori dell'orario ordinario di lavoro;
il trattamento economico e i rapporti finanziari tra il
[...]
e l' , aveva previsto un CP_1 Controparte_3 compenso a carico del bilancio dell' che doveva essere Controparte_3 corrisposto, con cadenza almeno trimestrale, entro 30 giorni dalla richiesta del
, anticipatario, tenuto conto del trattamento fondamentale in Controparte_1 godimento presso il Comune di Caltavuturo, calcolato sulle ore settimanali svolte dal oltre all'indennità di posizione riconosciuta per le funzioni di responsabile Pt_1 del servizio, mentre le sole spese di viaggio erano rimaste a carico dell' CP_3 e da corrispondere nel rispetto della disciplina in vigore;
con delibera
[...] 35/2021 il Comune di Caltavuturo aveva previsto che ogni competenza spettante al dipendente autorizzato a svolgere la propria attività presso l'
[...]
dovesse essere a carico esclusivo dell' con Controparte_3 CP_3 esclusione di alcun onere in capo al Comune di Caltavuturo, fermo restando in capo al Comune di Caltavuturo l'anticipo delle somme spettanti al dipendente interessato
2 e la richiesta di rimborso delle somme anticipate;
identico compenso, funzioni e disciplina erano stabilite anche per l'anno 2021, salvo integrare nel dicembre 2021 la prestazione professionale per ulteriori 18 ore rispetto alle 30 assegnate dall'origine, con compenso a carico del bilancio dell'
[...]
che sarebbe stato corrisposto tenuto conto del trattamento Controparte_3 fondamentale in godimento presso il Comune di Caltavuturo, calcolato sulle ore settimanali svolte dal dipendente oltre all'indennità di posizione per le funzioni di responsabile del servizio;
le somme per il trattamento economico e i relativi oneri fiscali e previdenziali, a carico dell'Unione dei Comuni sarebbero state corrisposte entro il 2021 o in alternativa il 2022, dietro comunicazione dell'Unione stessa;
3 identico compenso, funzioni e disciplina erano stabilite anche per l'anno 2022 (euro 9.500,00 quale importo lordo per la remunerazione della Posizione Organizzativa assegnata dall' e attribuzione dell'indennità di risultato per il Controparte_3 2022, nella misura del 25% del valore della posizione in godimento.); i resistenti si erano resi inadempienti al pagamento dell'indennità di responsabilità per l'anno 2014 di cui alla determina del Presidente dell' Controparte_3
n°3 del 29.01.2014 per l'importo di € 7.500,00, dell'indennità di
[...] responsabilità per l'anno 2021 di cui alla determina del Presidente dell'
[...] n°6 del 22.01.2021 per l'importo di € Controparte_3 7.916,67; dell'indennità di responsabilità per l'anno 2022 di cui alla determina del Presidente dell'Unione n° 3 del 10.05.2022 Controparte_3 e n°10 del 14.07.2022, per l'importo di € 6.333,33, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2014 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°3 del 29.01.2014 per l'importo di € 1.875,00, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2016 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°1 dell'01.02.2016 per l'importo di € 1.875,00, all'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2017 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°7 del 24.01.2017 per l'importo di € 1.875,00, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2018 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°2 del 03.01.2018 per l'importo di € 1.875,00, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2019 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°3 del 02.01.2019 per l'importo di € 1.875,00, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2020 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°22 del 24.06.2020 per l'importo di € 2.062,50, dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2021 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°6 del 22.01.2021 per l'importo di € 1.979,17; dell'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2022 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n° 3 del 10.05.2022 e n°10 del 14.07.2022, per l'importo di € 1.583,33, pagamento della retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021 (integrazione n°6 ore settimanali) di cui alla Delibera dell'Unione dei Comuni n°42 del 30.12.2020 e della Delibera della Giunta del Comune di Caltavuturo n°35 del 16.03.2021 per l'importo di € 3.896,66 e mancata corresponsione delle indennità di trasferta per
3 l'anno 2020, pari ad € 825,34 e per l'anno 2021, pari ad € 393,95; il debito complessivo ammontava a € 41.865,95, vanamente richiesto con diffide del 16.2.2016 inviate al Presidente e al Segretario dell'Unione, al responsabile del servizio economico e finanziario dell'Unione, del 2017, del 2020 e 2021. Ha quindi chiesto di “Condannare l' in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Caltavuturo (Pa) via Falcone n°41 (C.F. e P.Iva ) e il il P.IVA_2
in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_5 domiciliato per la carica in Caltavuturo (Pa) in via Falcone n°41, (C.F.
e P.Iva ), ciascuno nell'ambito delle rispettive P.IVA_1 P.IVA_3 4 attribuzioni e competenze, alla corresponsione in favore del Dott. Parte_1 delle seguenti indennità: - Indennità di responsabilità per l'anno 2014 di cui alla determina del Presidente dell' n°3 Controparte_3 del 29.01.2014 per l'importo di € 7.500,00 - Indennità di responsabilità per l'anno 2021 di cui alla determina del Presidente dell'
[...] n°6 del 22.01.2021 per l'importo di € Controparte_3 7.916,67. - Indennità di responsabilità per l'anno 2022 di cui alla determina del Presidente dell' n° 3 del 10.05.2022 Controparte_3 e n°10 del 14.07.2022, per l'importo di € 6.333,33. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2014 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°3 del 29.01.2014 per l'importo di € 1.875,00. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2016 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°1 dell'01.02.2016 per l'importo di € 1.875,00. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2017 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°7 del 24.01.2017 per l'importo di € 1.875,00. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2018 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°2 del 03.01.2018 per l'importo di € 1.875,00. - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2019 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°3 del 02.01.2019 per l'importo di € 1.875,00.- Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2020 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°22 del 24.06.2020 per l'importo di € 2.062,50 - Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2021 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n°6 del 22.01.2021 per l'importo di € 1.979,17. Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2022 di cui alla Determinazione del Presidente Dell'Unione dei Comuni n° 3 del 10.05.2022 e n°10 del 14.07.2022, per l'importo di € 1.583,33. - Retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021 (integrazione n°6 ore settimanali) di cui alla Delibera dell' n°42 del 30.12.2020 e della Controparte_3 Delibera della Giunta del altavuturo n°35 del 16.03.2021 per l'importo CP_1 di € 3.896,66, per un totale complessivo di € 40.646,66. Condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Caltavuturo (Pa) via Falcone n°41 (C.F. e P.Iva al pagamento in favore del Dott. P.IVA_2 Pt_1
4 delle indennità di trasferta per l'anno 2020, pari ad € 825,34 e per l'anno Pt_1 2021, pari ad € 393,95, per un totale complessivo di € 1.219,29. In subordine Condannare i convenuti al pagamento di quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute in corso di causa Oltre interessi fino al soddisfo e contributi previdenziali e assistenziali Irap, Inail, Tfr Inpdap e Cpdel. Con vittoria di spese e compensi del giudizio come per legge.”. Costituendosi l' ha replicato che: Controparte_3 non era comprensibile la domanda relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali atteso che i compensi richiesti erano al lordo delle trattenute e di ogni altro onere fiscale e previdenziale;
il ricorrente era carente di legittimazione 5 attiva/titolarità dei seguenti crediti nei confronti dell'Unione ossia 1) Indennità di responsabilità per l'anno 2014; 2) Indennità di responsabilità per l'anno 2021; 3) Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2014; 4) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2016; 5) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2017; 6) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2018; 7) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2019; 8) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2020; 9) indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2021; 10) retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021 (integrazione n°6 ore settimanali) per l'importo di € 3.896,66; l'indennità di trasferta anno 2020 era già stata corrisposta come da mandati di pagamento n. 12 dell'8 giugno 2021 e n. 14 dell'8 giugno 2021; eccepiva la prescrizione delle domande inerenti l'indennità di responsabilità e quella di risultato relative all'anno 2014, atteso che il ricorrente non aveva mai costituito in mora il Comune di Caltavuturo, tenuto ad anticipare ogni emolumento dovuto al in ragione del proprio impiego presso l' Pt_1 CP_3 con eccezione della corresponsione delle spese di trasferta ma solo fino al
[...] 2021 atteso che per il periodo successivo essa aveva istituito il proprio ufficio del personale;
che essa Unione non aveva mai adottato un piano degli obiettivi né un nucleo di valutazione;
l'incarico di P.O. riconosciuto al ricorrente ai sensi degli artt. 8 e segg. del CCNL 31.03.1999 e retribuzione di posizione in ragione dell'attività svolta presso l' ”, per un valore in Controparte_3 Controparte_3 ragione d'anno di euro 7.500,00; quanto alla ripartizione degli oneri tra l'Unione ed il con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Unione n. 03 del CP_1 02.01.2014, si era stabilito, quanto all'anno 2014 che il Controparte_1
“anticiperà al dipendente e un compenso pari alle ore di lavoro effettuate relativamente alla retribuzione fondamentale comprensiva di oneri riflessi, oltre al compenso per l'attribuzione della posizione organizzativa dell'area tributi dell'Unione per l'importo stabilito in sede di attribuzione della relativa posizione organizzativa da parte del Presidente pro-tempore dell'Unione e fatto salvo il successivo reintegro, delle superiori somme, da parte dell'
[...] ; detta disciplina era stata riportata nella prima convenzione Controparte_3 del 2.1.2014 e confermata nelle successive determine nelle quali si ribadiva che il carico economico era dell'Unione tenuta a rimborsare quanto corrisposto al Pt_1 dal che dette somme aveva anticipato, salvo specifiche spese Controparte_1 il cui rimborso era a carico diretto dell' per il 2021, in assenza di CP_3
5 convenzione, l'indennità spettante era di € 5.607,64 e non di € 7.916,67 come da delibera n. 35/2021 del Comune di Caltavuturo (prestazione resa da16.3. al 30.9.) e conseguentemente la retribuzione aggiuntiva era di € 1.401,91; dal 2022 la competenza al pagamento degli emolumenti era stata trasferita all' dei CP_3 Comuni, e il compenso spettante non era di euro € 6.333,33 ma di € 4.926,00, per il periodo d'impiego dal 6 maggio al 31 dicembre 2022, oltre a € 1.231,50 per retribuzione aggiuntiva;
peraltro, il ricorrente non aveva documentato il monte orario effettivamente svolto in favore dell' né poteva essere valutato Controparte_3 al fine dell'assegnazione dell'indennità di risultato, atteso che non poteva aver conseguito obiettivi, mai previsti né assegnati dall'Ente pubblico e, 6 consequenzialmente, mai valutati dal competente Organo monocratico di valutazione dell'Unione; per tutte le ulteriori pretese, il ricorrente era dunque carente di legittimazione attiva/titolarità del diritto, mentre l'Unione era carente di legittimazione passiva con riferimento a dette pretese, fatta eccezione appunto per quelle relative al solo 2022; in particolare, il ricorrente non aveva chiesto l'indennità di responsabilità inerenti agli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 e 2020 verosimilmente corrispostagli dal Comune di Caltavuturo;
comunque per il 2024 spetterebbe il minore importo di € 7.187,00, atteso che per il mese di gennaio il aveva avuto incarico per 18 ore settimanali e solo da febbraio a dicembre Pt_1 era stato esteso a 30 ore settimanali, mentre per il 2022 non era stato ancora approvato il bilancio inerente gli esercizi 2021 e 2022 anche per negligenza del ricorrente, il quale peraltro, aveva prestato la propria attività soltanto dal 10.5.al 31.12.2022 con conseguente riduzione dell'indennità a € 4.926,00 per 28 ore settimanali, senza nulla dovere per la posizione organizzativa e per il risultato mai valutati;
detto del pagamento dell'indennità di trasferta del 2020, per il 2021 le ore di trasferta non erano state documentate e giustificate per ragioni di servizio e nell'interesse dell'Unione stessa. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare Accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, l'inammissibilità del ricorso proposto. In via subordinata, nel merito Accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione attiva/titolarità del diritto del ricorrente in ordine alle domande tutte spiegate dal ricorrente nei confronti dell'Unione del Comuni con riferimento alle annualità 2014
- 2021, con ogni conseguente statuizione;
Accertare e dichiarare, specularmente, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione passiva/titolarità dell'
[...] in ordine alle domande tutte spiegate dal Controparte_3 ricorrente nei propri confronti dell'Unione del Comuni con riferimento alle annualità 2014 - 2021, con ogni conseguente statuizione Si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione delle domande tutte formulate con l'odierno ricorso in ordine alla indennità di responsabilità, alla indennità di risultato ed alle retribuzioni aggiuntive inerenti all'annualità 2014; In ulteriore subordine Accertare e dichiarare giuridicamente infondate, per le ragioni esposte, le domande tutte spiegate da ricorrente e, per l'effetto, rigettarle. Per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, con qualsivoglia statuizione, l'assoluta infondatezza del ricorso proposto dal dott. e, per l'effetto, Parte_1 rigettarlo integralmente. Rigettare comunque, con qualsiasi statuizione il ricorso proposto. Nella denegata e non temuta ipotesi che il ricorso sia accolto, condannare l' uti singuli, alle minori somme Controparte_3
6 che risultassero accertate dal Tribunale all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”. Si è costituito anche il esponendo che: esso difettava di Controparte_1 legittimazione passiva e/o titolarità del diritto rispetto alle domande per l'indennità di responsabilità per l'anno 2022, indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per l'anno 2022, emolumenti aggiuntivi relativi alle ulteriori ore di lavoro a favore dell'Unione dei comuni e della quota mensile della retribuzione di posizione fissata con la determinazione del Presidente dell'Unione numero 6 né la corresponsione delle indennità di trasferta per gli anni 2020 e 2021; non esisteva alcuna domanda nei confronti del per l'indennità di CP_1 7 responsabilità e di posizione per gli anni 2014-2021 con conseguente inammissibilità del ricorso;
incontroversa la corresponsione della retribuzione per le 30 ore previste dal CCNL, inquadramento cat. C, part time 83.33% a favore del Comune resistente, per l'ulteriore prestazione lavorativa a favore dell'Unione occorreva un autonomo e distinto contratto di lavoro;
il trattamento economico relativo “la retribuzione di posizione di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere la retribuzione di posizione di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionato in base all'intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- L'ente, l'Unione od il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con oneri a proprio carico, retribuzione di posizione di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; ancora, il punto uno dell'articolo 13 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004, prevedeva che le Unioni gestivano direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o parziale sì che le 6 ore aggiuntive dovevano essere corrisposte dall'Unione, datore di lavoro, come anche la retribuzione di posizione ex co. 6 dell'art. 17 CCNL21.5.2018. Per il resto, la memoria di costituzione, redatta dal medesimo difensore dell' , si Controparte_3 sviluppa con tesi identiche a quelle svolte dalla predetta Unione, salvo precisare che: nessun compenso spettava al ricorrente per l'indennità di responsabilità e per quella di risultato invero indimostrate e comunque non dovute atteso che l'Unione non si era dotata di piani degli obiettivi da raggiungere, né aveva mai chiesto al Nucleo di valutazione dell'Unione le attività svolte dal ricorrente quale responsabile di P.O.; in ogni caso, spettava all'Unione il relativo onere economico ex art. 17, co. 6 citato;
difettava, pertanto, la prova di aver conseguito risultati idonei alla valutazione dell'indennità di risultato, nel periodo compreso tra il 2014 ed il 2022, nella spiegata qualità di Responsabile di P.O. dell'Ufficio Tributi dell' in ogni caso, alcuna CP_3 diffida era stata inviata al tenuto alla anticipazione delle somme in CP_1 questione. Ha quindi così concluso “In via preliminare Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'inammissibilità del ricorso proposto. Ed infatti, come risultante dalle raccomandate prodotte dal ricorrente, alcuna richiesta è stata formalizzata al Comune di Caltavuturo, tenuto ad anticipare, ove dovuti, le indennità e gli emolumenti tutti dovuti al dott. In via subordinata, nel merito Accertare e Pt_1 dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione
7 attiva/titolarità del diritto del ricorrente in ordine alle domande tutte spiegate, nei confronti del , con riferimento all' annualità 2022, con ogni Controparte_1 conseguente statuizione;
Accertare e dichiarare, specularmente, per le ragioni esposte, la carenza di legittimazione passiva/titolarità del in Controparte_1 ordine alle domande tutte spiegate dal ricorrente nei propri confronti con riferimento all'annualità 2022, con ogni conseguente statuizione;
In ulteriore subordine Accertare e dichiarare giuridicamente infondate, per le ragioni esposte, le domande tutte spiegate dal ricorrente e, per l'effetto, rigettarle. Per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, per le ragioni esposte ovvero con qualsivoglia statuizione, l'assoluta infondatezza del ricorso proposto dal dott. Parte_1 8 e, per l'effetto, rigettarlo integralmente. Accertare e dichiarare che spetta all'Unione dei Comuni, la corresponsione della retribuzione di posizione, stante la previsione contenuta nel comma 6 del citato articolo 17, con ogni conseguente statuizione;
Accertare e dichiarare che l'Unione dei Comuni è in ogni caso il soggetto tenuto al pagamento, nella denegata ipotesi in cui risultassero dovute, delle indennità di responsabilità e di risultato pretese dal , così come pure Pt_1 dell'integrazione oraria chiesta dal ricorrente, con ogni conseguente statuizione;
In via ulteriormente subordinata e gradata Nella denegata e non temuta ipotesi che il ricorso sia accolto, ancorché solo in parte, condannare il , Controparte_1 uti singuli, alle minori somme che risultassero accertate dal Tribunale all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa – istruita con produzioni documentali - è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 19.11.2025 per il deposito delle note scritte Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. Il ricorrente, dipendente del con qualifica di impiegato Controparte_6 amministrativo categoria C, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di parte del trattamento accessorio e il rimborso di spese relativamente agli anni dal 2014 al 2022 quale responsabile dell'U.U.T. dell'Unione dei Comune di Val D'Himera Settentrionale: in particolare, ha chiesto il pagamento dell'Indennità di responsabilità per l'anno 2014 per l'importo di € 7.500,00, dell'Indennità di responsabilità per l'anno 2021 per l'importo di € 7.916,67, dell'Indennità di responsabilità per l'anno 2022 per l'importo di € 6.333,33. nonché dell'Indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di responsabilità (posizione) per gli anni 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 per gli importi indicati in precedenza, della Retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021 (integrazione n°6 ore settimanali): complessivamente ha allegato di essere creditore di € 40.646,66 nei confronti delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza. Nei confronti della sola
[...] ha dedotto un credito per indennità di trasferta per gli anni 2020 e 2021 CP_3 per un totale complessivo di € 1.219,29. Oltre contributi previdenziali e assistenziali Irap, Inail, Tfr Inpdap e Cpdel. Detto credito ha origine nella determina del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 3/2014 che, in conformità dello schema di convenzione approvato con le delibere del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comune di Val D'Himera Settentrionale nn. 3 e 6, rispettivamente, del 2.1.2014 e del 29.1.2014, ha conferito al ricorrente l'incarico di responsabile unico Tributi dell'Unione dal 1.2.2014, nonché la Posizione
8 Organizzativa relativa al predetto ufficio unico Tributi, con attribuzione di tutti i compiti ivi elencati, assegnandogli “ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 1998/2001 la somma di € 7.500 quale importo lordo, determinato quale importo della P.O. assegnata a persona di categoria C, quella massima prevista, nelle more della nuova definizione dei criteri generali per il conferimento delle indennità relative alle posizioni organizzative;
di attribuire allo stesso, per l'anno 2014 e in ragione di anno, l'indennità di risultato nella misura del 25% del valore della posizione in godimento.”. Nello schema di convenzione tra le Amministrazioni resistenti e il ricorrente, si è stabilito che il venga utilizzato per una parte del suo orario di lavoro (prima Pt_1 9 18 ore e poi 30 ore) dall' e per la restante parte dal Comune di Controparte_3 Caltavuturo, suo datore di lavoro, col compito di assicurare gli adempimenti obbligatori per legge dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione dei Comuni. Al ricorrente è riconosciuto l'incarico di posizione organizzativa ex art.t. 8 ss CCNL31.3.1999, con la retribuzione di posizione in ragione dell'attività svolta dal medesimo presso l' per un valore complessivo d'anno di Controparte_3
“assomma” € 7.500,00 (art. 3): con la precisazione che “l'importo delle voci retributive innanzi indicate saranno stabilite con proprio atto dal Presidente dell'Unione dei Comuni … nelle more della definizione dei nuovi criteri per l'assegnazione della retribuzione di posizione.”. Quindi, il Comune di Caltavuturo (art. 4) “anticiperà al dipendente, ove occorra, un compenso pari alle ore di lavoro effettuate (30) relativamente alla retribuzione fondamentale e comprensiva di oneri riflessi, oltre che l'indennità di cui all'art. 3 fissata con determina presidenziale , fatto salvo il successivo reintegro delle superiori somme da parte dell'Unione dei Comuni…” il quale ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, corrisponderà invece direttamente al ricorrente il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina per il percorso dalla sede dell'Unione a quella dei comuni aderenti e viceversa “qualora i predetti spostamenti si rendessero necessari per l'espletamento dell'incarico”. La descritta modalità di “ripartizione degli oneri” è motivata dal rilievo che l'Unione dei Comuni “non dispone delle risorse necessarie per garantire, mediante assunzione diretta di proprio personale, la funzione dell'Ufficio Unico Tributi”: pertanto, “la prestazione lavorativa di cui sopra configura l'unicità del rapporto di lavoro del dipendente in convenzione, con contestuale armonizzazione del trattamento economico spettante.”. Da tenere presente che nello schema di convenzione nulla viene previsto in merito alla corresponsione dell'indennità di risultato. Il medesimo schema di convenzione è “riapprovato” con la determina n. 22 del 15.12.2014 del Consiglio Direttivo dell'Unione, valevole per tutto il 2015, sempre riconoscendo l'incarico di Posizione organizzativa ex art. 8 citato, il medesimo compenso (€ 7.500,00) lordo stabilito dal Presidente dell'Unione con proprio atto, l'impegno del Comune datore di lavoro del ricorrente di anticipare le somme riconosciute all'art. 3 che saranno rimborsate dall'Unione. Segue la determina presidenziale n. 7 del 2016 con cui al ricorrente sono conferiti il medesimo incarico di responsabilità, la medesima posizione organizzativa, il medesimo compenso di 7.500 euro lordi, la medesima indennità di risultato (25% del compenso riconosciuto come indennità per posizione organizzativa). Stessa disciplina per il 2016 (decorrenza 1.2.2016) come da
9 determina del Presidente dell'Unione n. 1/2016, per il 2017 come da determina del Presidente dell'Unione n. 7/2017, per il 2018 come da determina del Presidente dell'Unione n. 2/2018, per il 2019 come da determina del Presidente dell'Unione n. 3 del 2019, per il 2020 come da determina del Presidente dell'Unione n. 2 del 2020, mentre con la determina n. 7/2020 al ricorrente è conferito anche l'incarico di responsabile dell'UUT dell'Unione dei Comuni;
quindi, con la determina 11 del 24.6.2020, il Presidente dell'Unione, nel conferire la responsabilità dell'UUT dell'Unione oltre alla posizione organizzativa relativa al predetto UUT assegna, a partire dal 1.6.2020, l'indennità di 9500 euro lorde “per la remunerazione della posizione organizzativa assegnata dall'Unione nelle more della nuova definizione 10 dei criteri generali per il conferimento delle indennità relative alle posizioni organizzative” “attribuendo” anche per il 2020 l'indennità di risultato nella misura del 25% del valore della posizione in godimento”. Nel 2021, con l'ingresso nell'Unione dei Comuni della settentrionale anche del Comune di CP_3
, il Presidente dell'Unione, richiamata la delibera del Comitato direttivo Parte_4 dell'Unione n. 42 del 30.12.2020 “con la quale si è riconosciuto al … Pt_1
in ragione del rinnovo della convenzione e dell'incarico dell'UUT
[...] dell'Unione che ha assolto fino alla data del 31.12.2020 e che assumerà a fare data dal 1.1.2021 fino al 31.12.2021…”, il compenso per la posizione organizzativa è determinato in € 9.500,00 lordi (n. 6/2021) oltre al compenso per l'indennità di risultato nella misura del 25% (n. 3/2021): il tutto ribadito con la determina presidenziale n. 9/2021. Ancora, con determina n. 10/2021 del Presidente dell'Unione dei Comuni, il ricorrente è nominato per il mese di dicembre 2021 quale funzionario responsabile dei Tributi locali dell'Unione dei Comune Val D settentrionale, per un totale CP_3 di 48 ore settimanali, rispetto alle 34 ore stabilite con la precedente determina presidenziale n. 5/2021, con onere a carico del bilancio dell'Unione e “sarà corrisposto tenuto conto del trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Caltavuturo, calcolato sulle ore settimanali svolte dal dipendente, oltre all'indennità di posizione riconosciuta per le funzioni di responsabile del servizio.” (v. determina del Consiglio direttivo dell'Unione n. 17/2021): decisione motivata dal recesso del ricorrente dalla convenzione in essere con decorrenza dal 1.10.2020 causa il mancato pagamento dei compensi concordati. Con determina n. 3 del 10.5.2022 (ribadita con la determina n. 10/2022) il Presidente dell'Unione dei Comuni ha conferito al ricorrente la responsabilità dell'UUT dell' CP_3
fare data dal 10.5.2022, conferendogli la posizione organizzativa relativa
[...] al predetto ufficio, sempre con il compito di attuare “tutti gli obiettivi dei programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dall'Amministrazione” e con la remunerazione di € 9.500 quale importo lordo della P.O. assegnata dall'Unione “a partire dal 10.5.2022” , oltre al 25% del valore della posizione quale indennità di risultato. Orbene, attesa la richiamata disciplina, è indubbio che l'unico rapporto di lavoro subordinato intercorre tra il Comune di Caltavuturo e il ricorrente, mentre l'attività resa a favore dell' non è prestata in qualità di lavoratore Controparte_3 subordinato ma quale lavoratore “a scavalco” nel senso che il ricorrente è autorizzato a prestare settimanalmente un tot numero di ore di lavoro ordinario a favore dell'Unione dei Comuni, con onere economico gravante sull'Unione dei Comuni,
10 secondo la disciplina dell'avvalimento di ufficio che “si verifica allorquando l'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale, di solito a fini istruttori o di esecuzione, degli uffici di altro ente, al quale, però, non viene delegata la funzione stessa, che resta in capo, quanto alla titolarità ed alla responsabilità, al soggetto pubblico che utilizza gli uffici altrui ( Cass. S.U.
8.2.2013 n. 3043; Cass. 16.12.2013 n. 28006). L'avvalimento, quindi, attiene al rapporto fra enti e non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.” 11 (Cass. Civ. n. 13482/2018). Deve, pertanto, escludersi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti del ricorrente sollevata dall' per non avere egli notificato alcuna Controparte_3 diffida interruttiva della prescrizione al . Controparte_1 Invero, esclusa la natura solidale dell'obbligazione gravante sulle amministrazioni resistenti, l' non ha interesse a sollevare detta prescrizione nei Controparte_3 confronti del dipendente per i crediti che quest'ultimo vanta direttamente nei confronti del Comune datore di lavoro, mentre l'Unione dei Comuni non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione nei confronti del . Controparte_1 In conclusione, sulla base dei riferiti accordi, il in quanto Controparte_1 obbligato ad anticipare il pagamento dei compensi spettanti al è debitore Pt_1 dei relativi importi nei confronti del suo dipendente, salvo poi agire nei confronti dell'Unione dei Comune per ottenere il rimborso di quanto anticipato a ciò obbligato dalle pattuizioni vincolanti richiamate. Pertanto, tenuto conto delle conclusioni formulate dal che, lungi dal chiedere Pt_1 la condanna in solido delle amministrazioni resistenti, ha chiesto la distinta condanna di queste ultime per le rispettive competenze, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambe le resistenti atteso che il ricorrente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del per somme direttamente CP_1 dovute dall'Unione dei Comuni e viceversa. Ulteriore conseguenza della richiamata disciplina convenzionale comporta, ad avviso del giudicante, che il di Caltavuturo è rimasto inadempiente CP_1 all'obbligazione così assunta relativamente alle indennità di responsabilità del 2014 e del 2021, oltre che della retribuzione aggiuntiva per il 2021. In proposito risulta infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal predetto Comune per effetto della mancata diretta richiesta del nei confronti Pt_1 del datore di lavoro e, dunque della relativa messa in mora. Invero non solo è in atti la diffida del 20.9.2021 inviata anche al Sindaco del Comune di Caltavuturo, ma la stessa proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha evidentemente natura di atto di messa in mora. Deve, invece, rigettarsi la domanda del ricorrente di condanna al pagamento anche dell'indennità di risultato atteso che in tutte le convenzioni è scritto che si attribuisce
“allo stesso, per l'anno …. e in ragione di anno, l'indennità di risultato nella misura del 25% del valore della posizione in godimento.”. Trattandosi di previsione di massima in relazione al risultato da raggiungere nel corso dell'anno, l'assenza di alcun documento attestante la valutazione positiva del risultato raggiunto, come anche l'assenza della stessa allegazione dell'esistenza di detto documento, ne
11 comporta il rigetto, non essendo evidentemente sufficiente la mera previsione di spettanza di detta indennità, né il rilievo che l'incarico non risulta mai revocato ma a lungo rinnovato non potendosi riconoscere validità formale a una valutazione implicita. Con la precisazione che il ricorrente non ha formulato alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chanches. Infine, grava direttamente sull' il Controparte_3 Controparte_3 pagamento dell'indennità di responsabilità e di risultato per l'anno 2022, avendo essa
“assegnato” e “attribuito” espressamente al ricorrente sia la posizione organizzativa esattamente individuata sia il relativo compenso spettante “ai sensi degli artt. 8 e 12 seguenti del CCNL 1998/2001 la somma di € 7.500 quale importo lordo, determinato quale importo della P.O. assegnata a persona di categoria C, quella massima prevista, nelle more della nuova definizione dei criteri generali per il conferimento delle indennità relative alle posizioni organizzative”. Ancora, riguardo all'indennità per la P.O., dall'esame delle convenzioni e delle determine presidenziali si evince che detta indennità è riconosciuta in funzione della posizione organizzativa assegnata e non in previsione di una durata annuale dell'incarico di Posizione Organizzativa o della sua articolazione oraria. In tale senso depone da un lato, la previsione secondo cui detto incarico “potrà essere revocato a seguito di valutazioni negative dei risultati dell'attività dirigenziale o intervenuti mutamenti organizzativi dell'assetto dell'organico” ossia in presenza di ipotesi – cui deve parificarsi anche il recesso del ricorrente dall'incarico - in cui la corresponsione di detta indennità risulterebbe priva di causa, dall'altro lato, il riconoscimento dell'importo integrale dell'indennità di risultato è previsto anche nel caso di conferimento dell'incarico per una durata inferiore all'anno come nel caso della determina presidenziale n. 1 del 1.2.2016 citata. Per l'effetto il Comune di Caltavuturo è tenuto ad anticipare al ricorrente l'importo di € 7.500,00 per il 2014, € 7.916,67 e non il minore importo indicato dall'
[...] atteso che per il 2021 l'importo base è di € 9.500,00 come da determine CP_3 del Presidente dell'Unione sì che si perviene alla somma indicata defalcando i mesi in cui il ricorrente ha receduto dall'incarico: somme tutte che l'Unione CP_2 di è tenuta a restituire in forza delle menzionate Controparte_3 convenzioni. Per contro, l' è obbligata a Controparte_3 Controparte_3 corrispondere al € 6.333,33 per l'anno 2022 e non il minore importo di € Pt_1 4.926,00 per le ragioni già esposte. Quanto al rimborso delle spese di viaggio a carico dell' quelle relative al 2020 per € 825,00 risultano saldate come Controparte_3 da mandati di pagamento prodotti, mentre non risultano corrisposti € 393,95. In proposito, l'Unione dei Comuni contesta la dimostrazione da parte del ricorrente delle spese per le trasferte “al di fuori del territorio dei Comuni dell'Unione”: orbene, vista la delibera n. 42 del 30.12.2020 nonché l'elenco delle missioni effettuate, risulta la non spettanza dell'importo predetto atteso che tutti i viaggi risultano effettuati all'interno dei comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni. Co Infine, il Comune Caltavuturo è tenuto ad anticipare al Granta l'importo di € 3.896,66 a titolo di retribuzione aggiuntiva per l'anno 2021.
12 All'esito di quanto accertato, è altresì consequenziale constatare l'obbligo dell'Unione dei Comuni di di rimborsare al Comune di Controparte_3
Caltavuturo le somme anticipate come sopra determinate. Atteso l'esito del giudizio (rigetto delle rispettive domande), ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese processuali tra il e il Pt_1 [...]
, rimasto inerte nell'esecuzione della delega di pagamento;
nei rapporti CP_1 tra il ricorrente e l'Unione dei Comuni, le spese, compensate per ¼ stante il parziale rigetto della domanda, seguono la soccombenza per i restanti ¾ e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
13 IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
a)accoglie parzialmente il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
e dell' , Controparte_1 Controparte_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
b) per l'effetto, condanna il ad anticipare al la Controparte_1 Pt_1 complessiva somma di € 19.313,33 per i titoli specificati in parte motiva;
c) per l'effetto, condanna l' al Controparte_3 pagamento al ricorrente dell'importo complessivo di € 6.333,33 per il titolo indicato in parte motiva;
rigetta il resto;
d) per l'effetto, dichiara l'Unione dei Comuni di settentrionale tenuta CP_3 a rimborsare al Comune di Caltavuturo le somme di cui al precedente punto b) e) dichiara compensate per metà le spese processuali tra il ricorrente e il Comune di Caltavuturo, e condanna il Comune al pagamento a favore del ricorrente della restante metà che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre la metà del contributo unificato;
f) dichiara compensate per metà le spese processuali tra e l'Unione Parte_1 dei Comuni di Val settentrionale, condannando quest'ultima alla rifusione CP_3 della restante metà a favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto, oltre la restante metà delle spese del contributo unificato. Termini Imerese, 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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