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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/14538
Udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 27 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Susanna Zanda dà atto che le parti sono regolarmente comparse con deposito di note in pct
In esito alla trattazione scritta il giudice pronuncia la seguente sentenza con motivazione e dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 447 bis e 127 cpc
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14538/2022
Promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...]
Fedi n. 44/1, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso nel presente CodiceFiscale_1 ricorso dagli Avv.ti Emanuele Rindori Cod. Fisc. e Agostino CodiceFiscale_2
Zanelli Quarantini, Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_3 lo studio di quest'ultimo in Firenze, L.no Vespucci n. 58, cap 50123,
ricorrente
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Controparte_1 Persona_1 giusta autorizzazione a resistere in giudizio di cui alla determinazione dirigenziale in atti, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Rosetta Fiore (p.e.c.:
fax 055.2616728; c.f. Email_1
Canuti CodiceFiscale_4 convenuto
Pagina 1 OGGETTO: revoca alloggio ERP
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: in tesi, accertare e dichiarare il diritto del OR a permanere nell'assegnazione Pt_1 dell'alloggio E.R.P. di Via Pio Fedi n. 44/1;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore a subire gli effetti della misura più favorevole, ossia la rideterminazione del canone di locazione, in forza dell'art. 40, comma 2, della lr.t n. 2/2019;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Nell'interesse del resistente: rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente ha esposto in ricorso: 1 – Il OR è assegnatario dell'alloggio E.R.P. posto a Firenze in via Pio Parte_1
Fedi n. 44/1, ove risiede ormai pacificamente da svariati anni. 1.1 - Con nota prot. n. 24137 del 22.01.2019 il Servizio Casa della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ha comunicato all'odierno attore l'avvio del procedimento per la decadenza dall'alloggio E.R.P. di cui è assegnatario, per superamento del requisito di permanenza di cui all'art. 35, comma 2, lettera m), L.R.T. n°96/1996 e s.m.i.
“che prevede la decadenza dall'assegnazione nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso disponga di una situazione economica pari al doppio del limite di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), che permane da oltre due anni” (doc. 1).
In particolare, l'Amministrazione comunale ha ritenuto accertato, a seguito di controlli effettuati da Ente Gestore per il Comune di Firenze degli Immobili di Edilizia CP_2
Residenziale Pubblica (E.R.P.), il superamento del limite di reddito relativamente al valore ISEE riferito agli anni 2016 e 2018.
1.2 - Il signor ha quindi, ai sensi dell'art. 35, comma 5, L.R.T. n. 96/1996, Pt_1 regolarmente presentato le proprie osservazioni al puntualizzando che la Controparte_1
n. 96/1996 era già stata abrogata e sostituita dalla Legge regionale n. 2/2019 e CP_3 che pertanto, essendo i presupposti per l'applicazione della misura della decadenza ora disciplinati dall'art. 38 di tale nuova legge, il provvedimento di decadenza avrebbe dovuto essere adottato in conformità a quest'ultima (doc. 2) 1.3 - Con successiva nota prot. n. (2612COM) - 270545 del 14.8.2019 (doc. 3), il CP_1
ha inviato all'odierno attore una nuova comunicazione di avvio del procedimento di
[...] decadenza per superamento dei requisiti di permanenza di cui all'art. 38, comma 3, lettere n) della Legge Regione Toscana n. 2/2019.
In particolare, dal nuovo accertamento condotto questa volta dal sulla D.S.U. Controparte_1 del 2019 per i redditi del 2018, il valore ISEE 2019 sarebbe risultato pari a € 57.231,76 e pertanto superiore ad € 36.151,98 previsti dalla suddetta lettera n). 1.4 - In seguito a tale seconda comunicazione il signor presentava le proprie Pt_1 controdeduzioni in data 18/9/2019, rilevando in particolare che il procedimento di decadenza era stato avviato in contrasto con quanto previsto dall'art. 38, comma 2, L.R.T. n. 2/2019 in assenza dei criteri richiamati dalla suddetta disposizione e devoluti all'Assemblea (doc. 4). CP_4
1.5 - Con la nota prot. DD/00300/2020 del 15 gennaio 2022 la Direzione Servizi Sociali del Comune ha concluso il procedimento dichiarando il Sig. decaduto dall'assegnazione Pt_1
Pagina 2 dell'alloggio E.R.P. di cui in epigrafe ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera n), della L.R.T. n° 2/2019. Per l'effetto, ha dichiarato risolto di diritto del contratto di locazione e ha intimato il rilascio dell'alloggio entro dodici mesi (doc. 5). 1.6 – Con ricorso proposto innanzi al TAR Toscana, iscritto al n. RG 454/2020 - Sez. II, il OR
chiedeva l'annullamento della Determina Dirigenziale n. 00300 del 15 gennaio Parte_1 2020, con la quale il lo aveva dichiarato decaduto dall'assegnazione Controparte_1 dell'alloggio E.R.P.
1.7 – Con sentenza n. 640/2022 pubblicata in data 9 maggio 2022, la Seconda Sezione del TAR
Toscana dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito a favore del Giudice
Ordinario.
Il ricorrente ha dunque proposto ricorso in riassunzione al tribunale ordinario deducendo i seguenti vizi della determina dirigenziale di decadenza:
I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 e 2, Legge Regionale Toscana n. 2/2019; eccesso di potere, in particolare sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
Ed infatti, la disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) della Regione Toscana è stata di recente rinnovata integralmente con l'approvazione della L.R. n. 2/2019, che ha abrogato la L.R. n. 96/1996 previgente. L'art. 38, in particolare, prevede che i controlli effettuati da parte del sui requisiti di CP_1 permanenza dell'assegnazione debbono rispettare i criteri stabiliti dal ea (cfr. comma CP_4 2). L'Assemblea LODE è l'organo rappresentativo dei Comuni facenti parte del Livello Ottimale di Esercizio (nel caso di specie, dell'area vasta Toscana Centro). L'Assemblea ha funzioni di armonizzazione delle procedure di gestione del patrimonio immobiliare E.R.P. dei vari comuni competenti, con particolare riferimento al contrasto del disagio abitativo e alla sostenibilità sociale (cfr. in particolare, l'art. 4). Tra queste, l'Assemblea LODE contribuisce, quale organo rappresentativo delle Amministrazioni competenti all'erogazione del servizio, alla definizione delle modalità attuative per la verifica dei criteri di decadenza di cui all'art. 38, in modo che gli stessi possano adeguarsi alle peculiarità del tessuto sociale ed alle esigenze abitative concrete del territorio. Nel caso di specie, non risulta dalla motivazione degli atti impugnati che i controlli effettuati dal abbiano rispettato i suddetti criteri. CP_1 vato nelle controdeduzioni svolte dall'odierno attore in sede procedimentale, allo stato, i suddetti criteri non sono stati stabiliti dall'Assemblea sì che, nelle more dell'adozione, la CP_4 disposizione deve ritenersi non operativa. Nel provvedimento impugnato, il riconosce espressamente la non operatività della Controparte_1 norma nelle more dell'adozione di detti criteri, ma ne circoscrive l'ambito applicativo ai soli controlli c.d. “straordinari” di cui al comma 2 dell'art. 38, mentre quelli condotti nel caso di specie andrebbero inquadrati tra i controlli
“ordinari” di cui al comma 1 (cfr. doc. 5, p. 2). tale lettura della norma appare riduttiva, laddove non vengono specificati i motivi per i quali le competenze dell'Assemblea debbano ritenersi circoscritte ai soli controlli straordinari. CP_4
In ogni caso, erra il laddove ritiene che, nel caso di specie, i controlli posti a base Controparte_1 della dichiarazione ata siano stati effettuati ai sensi del primo comma dell'art. 38 cit. e non del secondo. Ed infatti, i controlli effettuati dal non possono qualificarsi come controlli ordinari ai sensi del CP_1 comma 1, né sotto un profilo soggettivo né sotto un profilo oggettivo. Rileva infatti la circostanza che i controlli sono stati effettuati in autonomia dagli Uffici del Comune e non già da (come per i controlli ordinari) e al di fuori della cadenza biennale stabilita per i CP_2 controlli o
Pagina 3 Occorre infatti rilevare che il procedimento all'esito del quale è stata dichiarata la decadenza impugnata è stato ex novo attivato nell'agosto 2019 dal Comune (Servizio Casa della Direzione Patrimonio Immobiliare) a seguito di un controllo nuovo e diverso rispetto a quello esperito da (ente CP_2 gestore) nell'ottobre 2018. In particolare, mentre il procedimento avviato da ta prot. CP_2
n. 24137 del 22.01.2019 ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. m) della previgente L.R. 96/1996 aveva riguardato i valori ISEE riferiti agli anni 2016 e 2018 (cfr. doc. 1), con la nota prot. n. (2612COM) - 270545 del 14 agosto 2019, il Direzione Patrimonio Immobiliare, ha comunicato di Controparte_1 aver verificato il valore ISEE 9 (cfr. doc. 3). 2.1 – E' dunque evidente come il provvedimento con il quale è stata dichiarata la decadenza del OR
, adottato in assenza dei criteri demandati all'Assemblea LODE, sia illegittimo sotto il profilo Pt_1 procedimentale per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38 cit. Il provvedimento è altresì censurabile sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla motivazione offerta in replica alle osservazioni presentate dall'interessato. II MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 3, Legge Regionale Toscana n. 2/2019; eccesso di potere, in particolare sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
3 - Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato è illegittimo per la parte in cui, nell'applicazione pedissequa della condizione ostativa di cui alla lett. n) del comma 3 dell'art. 38 cit., il ha CP_1 attribuito rilevanza al patrimonio mobiliare dell'assegnatario, sebbene questo non costituisse elemento ostativo secondo una lettura sistematica della norma. In via preliminare, l'accertamento della ricorrenza delle condizioni elencate dal comma 3 dell'art. 38 cit. non vincola il all'adozione del provvedimento di decadenza, bensì al solo avvio del relativo CP_1 procedimento (così, letteralmente, il comma 3), procedimento che può portare ad un esito diverso a seguito della partecipazione dell'interessato o da una diversa valutazione discrezionale dell'Amministrazione procedente. In questo senso va letto anche il disposto del successivo comma 5, laddove prevede la facoltà del comune di concludere il procedimento con l'adozione di una motivata conferma dell'assegnazione, anche temporanea. Si tratta dunque di potere non vincolato, bensì discrezionale, soggetto alla prudente valutazione in concreto da parte del data anche l'idoneità del provvedimento ad incidere pesantemente sulle CP_1 posizioni giuridiche d i interessati in termini di accesso ad un diritto fondamentale quale quello all'abitazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988; Corte Cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1998; Corte Cost. sent. n. 252 del 1983; Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999). 3.1 – Ebbene, ai fini di una corretta applicazione della norma, il criterio di cui all'art. 38, comma 3, lett. n), ossia quello riferito al valore ISEE, dovrebbe essere interpretato in modo coerente con il quadro complessivo dei restanti criteri, onde evitare aberranti duplicazioni dei motivi ostativi. Vengono in rilievo, in particolare, il motivo ostativo di cui alla lett. o) della medesima norma (che attribuisce rilevanza al patrimonio mobiliare solo se superiore a € 75.000 e quello di cui alla lett. p) (che attribuisce rilevanza al patrimonio mobiliare solo se, congiuntamente a quello immobiliare, supera il valore complessivo di € 100.000). E dunque, la medesima circostanza di fatto (possidenze mobiliari) acquista rilevo sotto diversi profili ostativi, tra loro privi di coordinamento alcuno e posti dalla norma in un ordine cumulativo. Più precisamente, la possidenza mobiliare viene valutata alla luce dei seguenti criteri:
- Incidenza nel calcolo ponderato sull'ISEE
- Incidenza sul rispetto del limite specifico di € 75.0000
- Incidenza sul rispetto del limite cumulativo (con il patrimonio immobiliare) di €100.000 Lo stesso immobile potrebbe dunque ben soddisfare uno dei tre requisiti, ma ricadere nel campo di applicazione di un altro. È evidente che il cumolo dei criteri normativi che si assumono violati rende la norma carente dei requisiti minimi di certezza. È dunque compito dell'Amministrazione, onde evitare applicazioni sperequative della norma, coniugare i criteri di cui sopra nell'esercizio della discrezionalità sua propria in relazione ai casi concreti. Non è infatti ragionevole ritenere che il patrimonio mobiliare del Sig. , conforme ai pertinenti Pt_1 requisiti di cui alle lett. o) e p) del terzo comma dell'art. 38 cit. laddov erato nella sua autonomia
Pagina 4 o in congiunzione a quello immobiliare, debba costituire motivo ostativo se considerato come componente di un diverso parametro (quale quello ISEE di cui alla lett. n). 3.2 – Ebbene, nel caso di specie, il patrimonio mobiliare posseduto dal signor – determinato Pt_1 nella DSU 2019 in € 54.994,00 al lordo delle detrazioni applicabili, rispetta sia pecificamente imposti dalla lett. o) del citato art. 38, sia i limiti imposti in congiunzione con il patrimonio immobiliare dalla successiva lett. p) (cfr. doc. 6). Si impone quindi una interpretazione adeguatrice dell'art. 38 comma 3 cit., in coerenza con i principi sopra richiamati, in modo che venga scongiurato il rischio che, sulla base di una pedissequa e formalistica applicazione dei criteri ostativi previsti, l'odierno attore, peraltro in precarie condizioni di salute (cfr. doc. 7), venga spogliato del proprio alloggio abitativo nel quale risiede ormai da decenni facendo legittimo affidamento sulla piena coerenza della propria posizione rispetto al quadro normativo previgente.
** * ** III MOTIVO: Violazione dell'art. 40, Legge Regionale Toscana n. 2/2019. Eccesso di potere, in particolare sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta. 4.1 – Vista l'introduzione di criteri di assegnazione e permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica più rigidi e stringenti rispetto alla legislazione regionale previgente, la n. 2/2019 CP_3 ha previsto un regime transitorio finalizzato alla salvaguardia delle situazioni gi ttive consolidatesi nel tempo e preesistenti alla entrata in vigore della norma. 4.1 - L'art. 40, comma 2, della L.R.T. n. 2 /2019 sancisce, infatti, che “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni.” La norma transitoria, dunque, prevede nei confronti degli assegnatari in regola rispetto ai requisiti previsti dalla L.R. 96/1996 nella versione previgente alla novella introdotta con la L.R. 41/2015, ma non rispetto a quelli più stringenti introdotti dalla nuova L.R. n. 2/2019, non già la declaratoria di decadenza, bensì la sola maggiorazione del canone. 4.2 – In questo frangente, l'art. 35, c. 1, lett. d), della n. 96/1996, nella sua formulazione CP_3 precedente alla modifica di cui alla L.R. n. 41/2015, prevedeva la decadenza dall'assegnazione qualora l'assegnatario avesse “perduti i requisiti prescritti per l'assegnazione, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), g), h), della Tabella A, salvo quanto indicato all'art 36 per il requisito reddituale”. A sua volta la suddetta Tabella A al par. 1, lettera c), d) e f) prescriveva per quanto qui interessa:
“c) non titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, nell'ambito territoriale a cui su riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi nel caso di bando comunale (…) d) la non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato (…) f) reddito annuo complessivo del nucleo famigliare (…)” Dunque, la L.R.T. n. 96/1996, nella sua versione antecedente alla modifica del 2015 prevedeva come requisiti di assegnazione e permanenza esclusivamente la capacità reddituale e la titolarità di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, senza attribuire rilievo alcuno al patrimonio mobiliare dell'assegnatario. Il criterio del superamento del valore ISEE è stato infatti introdotto solo nel 2015. Inspiegabilmente, tuttavia, la norma transitoria della legge regionale n. 2/2019 trova applicazione ai soli casi relativi a soggetti che si trovino “nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 3, lettere m) e o)”. Anche a prescindere dalla infelice formulazione della norma, la disciplina transitoria è applicabile all'assegnatario che sia divenuto titolare di un patrimonio mobiliare superiore a € 75.000 (art. 38, comma 3, lett. o), ma non già a colui il cui patrimonio mobiliare, pur inferiore a tale valore soglia, incida quale componente del diverso parametro ISEE. Nel primo caso, infatti la norma - laddove interpretata letteralmente consente la mera rideterminazione del canone di locazione;
nel secondo impone la ben più severa misura della decadenza dall'assegnazione. 4.3 - Se è vero che la ratio della norma transitoria è quella di tutelare le situazioni giuridiche consolidate e con esse quei soggetti che, in virtù della disciplina antecedente, sarebbero ancora in pieno possesso
Pagina 5 dei requisiti, la limitazione di cui sopra si traduce in una irragionevole e ingiusta differenziazione di trattamento tra gli assegnatari, per la parte in cui non estende la sua applicazione in tutti i casi in cui le nuove disposizioni ostative incidono su posizioni giuridiche consolidate in base alla norma previgente. 4.4 – Nel caso di specie, come si è visto, il signor , per decenni è risultato in linea con quanto Pt_1 previsto dalla precedente disciplina, in quanto i motivi ostativi riguardavano esclusivamente la capacità reddituale e la titolarità di un immobile ad uso abitativo. Un'interpretazione conforme ai principi cardine di ragionevolezza, correttezza e coerenza, richiede dunque che l'applicabilità dell'art. 40 vada estesa a tutti i requisiti nuovi e più stringenti introdotti con la riforma del 2019 e pertanto anche nel caso di superamento del requisito di cui all'art 38, comma 3, lettera n), pena l'illegittimità costituzionale della norma transitoria per violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
In conclusione, il provvedimento è illegittimo in quanto, invece di disporre la decadenza dall'alloggio, avrebbe dovuto applicare la diversa e più proporzionata misura della maggiorazione del canone di cui all'art. 40 cit.
DIFESA DEL Controparte_1
IL ha invece esposto che: Parte_2
- In data 29.10.2018 Ente Gestore per il Comune di Firenze degli immobili di CP_2
Edilizia Residenzi con la nota prot. 342895 (doc. 1) comunicava al Servizio
Casa del Comune di Firenze gli esiti negativi della verifica del mantenimento dei requisiti reddituali di assegnazione secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 2, lett. m), L.R.T. n° 96/1996 (legge sull'edilizia residenziale pubblica), come modificata dalla L.R.T. n°41/2015.
- Il Servizio Casa in data 22.01.2019 con prot. 24137 (doc.2) inviava pertanto al sig. Pt_1
la comunicazione di avvio del procedimento per superamento del limite di
[...] relativo al biennio 2016/2018.
- Con nota pec del 25.02.2019, il Sig. , per il tramite dei propri legali, presentava Pt_1 controdeduzioni (doc. 3) chiedendo, to dell'entrata in vigore in data 24.01.2019 della L.R.T. n°2 del 02/01/2019, che ha abrogato e sostituito la L.R.T. n°96/1996, l'archiviazione del procedimento di decadenza avviato in data 22/01/2019.
- Il Servizio Casa, preso atto delle osservazioni di cui sopra, ha ritenuto opportuno proseguire il controllo come già segnalato dall' in data 29/10/2018, secondo i CP_5 CP_2 criteri della nuova normativa.
- Il Servizio Casa, pertanto, inviava al ricorrente la nota prot. 270545 del 14/08/2019 (doc.4) relativa all'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P., per superamento dei requisiti di permanenza in relazione alla situazione economica equivalente
(ISEE) ai sensi della L.R.T. n°2/2019, art. 38, comma 3, lett. n). Dall'attestazione ISEE/2019 si rilevava infatti un importo della Situazione Economica Equivalente pari a € 57.231,76, mentre il limite massimo indicato alla lettera n) è pari a € 36.151,98.
- Di nuovo il ricorrente presentava controdeduzioni (doc. 5), che il non Controparte_1 riteneva idonee a superare l'esito di quanto rilevato oggettivamen patrimoniale del sig. . Pt_1
- Veniva pertanto emesso il procedimento dirigenziale n°300 del 15/01/2020 (doc.6) di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio erp in questione. Il ha dedotto che la decadenza è legittimamente disposta in quanto il provvedimento di CP_1 decadenza è stato attivato in seguito alle risultanze dei controlli ordinari eseguiti da CP_2 sui requisiti reddituali e patrimoniali di permanenza, ai sensi dell'art. 38, comma 1 della L.R.T. n°2/2019, e non in fase di controlli straordinari di cui al comma 2 dell'art. 38 citato, per i quali sarebbe stata necessaria l'individuazione preventiva dei criteri da parte dell'assemblea CP_4
Il procedimento del Servizio Casa era iniziato a seguito dei risultati delle verifiche effettuate da e comunicate in data 29/10/2018; di conseguenza una volta venuto a conoscenza CP_2 dell'irregolarità della situazione del sig. , il Servizio Casa non poteva fare a meno di Parte_1 proseguire nell'indagine della situazione patrimoniale dell'utente, e nell'accogliere le deduzioni dei
Pagina 6 suoi legali, ha proceduto ai sensi della nuova normativa la L.R.T. n°2/2019, all'avvio del procedimento datato 14/08/2019. A tale data (14/08/2019), l'attestazione ISEE occorrente per la prosecuzione della verifica, poteva essere solo quella presentata dal sig. in data 25/01/2019 (doc.7), poiché quelle precedenti Pt_1 erano scadute. Non si trattava di un nuovo accertamento, ma di un proseguimento di una situazione emersa e ben evidenziata dalle indagini eseguite da il 29/10/2018, utilizzando l'unico CP_2 strumento possibile cioè l'attestazione ISEE valida in quel momento. A seguito di tale prosecuzione è stato oggettivamente rilevato che il superamento del limite I.S.E.E. da parte del sig. non è né transitorio ne' sporadico ed anzi conferma una continua e Pt_1 pressoché stabile tendenza in un contesto di irregolarità nella conduzione dell'immobile di Edilizia Residenziale Pubblica. Infatti, il valore ISEE nell'anno 2016 era € 64.355,09, nell'anno 2018 era € 60.637,64 e nell'anno 2019 era € 57.231,76 ben oltre il limite di € 36.151,98 della lett. n), art. 38, comma 3, L.R.T. n°2/2019.
Per questo motivo il Servizio Casa ha ritenuto necessario e non più prorogabile emettere il provvedimento di decadenza, n°300/2020, dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. di via Pio Fedi, 44/1, a carico del sig. , soddisfacendo in tale agire anche quanto previsto al comma 5 Pt_1 dell'art. 38 della L.R.T. n°2/2019.
Sul secondo motivo della presunta violazione dell'art. 38, comma 3 della LRT n. 2/2019 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione ha dedotto che anche tale motivo è del tutto infondato.
Il provvedimento di decadenza de quo è stato emesso ai sensi della lettera n) dell'art. 38 comma 3 della LRT n. 2/2019, perché l'Isee del Sig. superava ampiamente il limite reddituale ivi Pt_1 previsto dalla LRT e fissato in valore Isee massimo di €. 36.151,98.
Sull'applicazione dell'art. 38, comma 2 della LRT n. 2/2019, ha dedotto che il Controparte_1 si è limitato ad applicare le disposizioni interpretative che la stessa Regione Toscana ha emanato con propria circolare del 30.07.2019 di cui al prot. 256000 (doc.8), nella quale è precisato che … “si applica comunque il disposto dell'articolo 38, comma 3, lettera n), con l'avvio del procedimento di decadenza in quanto il superamento del limite del ISEE … non è e non era espressamente previsto come condizione per procedere esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione, né dalla vigente normativa (ex articolo 40, comma 2), né dalla previgente normativa di cui alla L.R. 96/1996 come modificata dalla L.R. 41/2015 ...”.
Ha dunque concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è risultato infondato essendo emerso che il Comune con la determinazione n. 300/2019 ha dichiarato decaduto il ricorrente dall'assegnazione alloggio ERP sulla base della lettera n), della L.R.T. n°2/2019, lettera n dell'art. 38 comma 3 legge regionale , n. 2/2019 che recita sotto la CP_3 rubrica: “Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione” che il Comune possa disporre la decadenza allorquando il beneficiario:
n) disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE. Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, può disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore
Pagina 7 al valore ISEE pari a 27.000 euro. In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il è tenuto ad CP_1 assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi del comma 5.
In questo caso è pacifico che il limite Isee da considerare fosse la somma di euro 36.151,98.
Dal doc. 7 allegato alla comparsa di risposta emerge che effettivamente nell'attestazione ISEE del 2019 il reddito del nucleo familiare del sig. superava di molto il limite di euro 36.151,98 Pt_1 previsto dall'art. 38 lettera n) citato. Il Comune ha dimostrato che tale superamento risultava già segnalato con la nota del 2018 da nell'ambito dei controlli ordinari biennali di e la CP_2 CP_2 mancata adozione immediata della decadenza prima del 2019 trova la sua giustificazione in quella particolare attenzione dimostrata dal comune di Firenze desunta dalla stessa lettera N dell'art. 38 comma 3, che consentiva di attendere per verificare il superamento del requisito dei limiti fosse eccezionale di un anno soltanto, dipeso ad es. da un lascito ereditario, o se fosse invece una tendenza stabile. Da osservare che il provvedimento di decadenza per venir meno dell'impossidenza e superamento dei limiti è un provvedimento cui si riconosce valenza meramente dichiarativa per cui la decadenza agisce in senso automatico con il mero verificarsi del superamento dei limiti reddituali (vd. Per la legge regionale Lazio, ma estensibile a tutte le decadenze di questo tipo Es. Sez. 3 -
Cass. Ordinanza n. 18765 del 09/07/2024 vd. Conforme Cass. Sezioni Unite: N. 29095 del 2011).
Dunque, non risulta che il avesse dichiarato la decadenza del violando l'art. 38 legge CP_1 Pt_1 regionale come infondatamente sostenuto. Non è nemmeno risultato vero che il abbia agito CP_1 sotto forma di controllo straordinario “a campione” sulla base di criteri non ancora approvati, essendo emerso dalla documentazione prodotta dal che l'iniziativa era partita dall'ente gestore CP_1 CP_2 che con una nota del 2018 per il precedente biennio aveva già segnalato per gli anni 2016 e 2018 che il sig. da anni superava il limite di reddito Isee previsto dal citato art. 38 lettera N;
correttamente si Pt_1
è atteso il 2019 come prevede la lettera N ossia che vi fosse certezza sulla tendenza stabile dello sforamento dei limiti e non si trattasse di una situazione provvisoria.
Per questi motivi
, non sussiste né il difetto di motivazione né il difetto di istruttoria e nemmeno sussiste una errata applicazione o violazione dell'art. 38 comma 2, 3 e 6 legge regionale Toscana 2/2019 come infondatamente sostenuto dal ricorrente.
Per questi i motivi il ricorso va rigettato con condanna dell'istante al rimborso delle spese in favore del applicando una decurtazione del 50% sui valori medi per la semplicità Controparte_1 dell'istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente a rimborsare le spese legali sostenute dal liquidandole in CP_1 euro 3500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti non presenti e inserimento nel fascicolo elettronico.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 8
Udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 27 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Susanna Zanda dà atto che le parti sono regolarmente comparse con deposito di note in pct
In esito alla trattazione scritta il giudice pronuncia la seguente sentenza con motivazione e dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 447 bis e 127 cpc
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14538/2022
Promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...]
Fedi n. 44/1, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso nel presente CodiceFiscale_1 ricorso dagli Avv.ti Emanuele Rindori Cod. Fisc. e Agostino CodiceFiscale_2
Zanelli Quarantini, Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_3 lo studio di quest'ultimo in Firenze, L.no Vespucci n. 58, cap 50123,
ricorrente
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Controparte_1 Persona_1 giusta autorizzazione a resistere in giudizio di cui alla determinazione dirigenziale in atti, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Maria Rosetta Fiore (p.e.c.:
fax 055.2616728; c.f. Email_1
Canuti CodiceFiscale_4 convenuto
Pagina 1 OGGETTO: revoca alloggio ERP
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: in tesi, accertare e dichiarare il diritto del OR a permanere nell'assegnazione Pt_1 dell'alloggio E.R.P. di Via Pio Fedi n. 44/1;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno attore a subire gli effetti della misura più favorevole, ossia la rideterminazione del canone di locazione, in forza dell'art. 40, comma 2, della lr.t n. 2/2019;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Nell'interesse del resistente: rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente ha esposto in ricorso: 1 – Il OR è assegnatario dell'alloggio E.R.P. posto a Firenze in via Pio Parte_1
Fedi n. 44/1, ove risiede ormai pacificamente da svariati anni. 1.1 - Con nota prot. n. 24137 del 22.01.2019 il Servizio Casa della Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune di Firenze ha comunicato all'odierno attore l'avvio del procedimento per la decadenza dall'alloggio E.R.P. di cui è assegnatario, per superamento del requisito di permanenza di cui all'art. 35, comma 2, lettera m), L.R.T. n°96/1996 e s.m.i.
“che prevede la decadenza dall'assegnazione nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo stesso disponga di una situazione economica pari al doppio del limite di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c), che permane da oltre due anni” (doc. 1).
In particolare, l'Amministrazione comunale ha ritenuto accertato, a seguito di controlli effettuati da Ente Gestore per il Comune di Firenze degli Immobili di Edilizia CP_2
Residenziale Pubblica (E.R.P.), il superamento del limite di reddito relativamente al valore ISEE riferito agli anni 2016 e 2018.
1.2 - Il signor ha quindi, ai sensi dell'art. 35, comma 5, L.R.T. n. 96/1996, Pt_1 regolarmente presentato le proprie osservazioni al puntualizzando che la Controparte_1
n. 96/1996 era già stata abrogata e sostituita dalla Legge regionale n. 2/2019 e CP_3 che pertanto, essendo i presupposti per l'applicazione della misura della decadenza ora disciplinati dall'art. 38 di tale nuova legge, il provvedimento di decadenza avrebbe dovuto essere adottato in conformità a quest'ultima (doc. 2) 1.3 - Con successiva nota prot. n. (2612COM) - 270545 del 14.8.2019 (doc. 3), il CP_1
ha inviato all'odierno attore una nuova comunicazione di avvio del procedimento di
[...] decadenza per superamento dei requisiti di permanenza di cui all'art. 38, comma 3, lettere n) della Legge Regione Toscana n. 2/2019.
In particolare, dal nuovo accertamento condotto questa volta dal sulla D.S.U. Controparte_1 del 2019 per i redditi del 2018, il valore ISEE 2019 sarebbe risultato pari a € 57.231,76 e pertanto superiore ad € 36.151,98 previsti dalla suddetta lettera n). 1.4 - In seguito a tale seconda comunicazione il signor presentava le proprie Pt_1 controdeduzioni in data 18/9/2019, rilevando in particolare che il procedimento di decadenza era stato avviato in contrasto con quanto previsto dall'art. 38, comma 2, L.R.T. n. 2/2019 in assenza dei criteri richiamati dalla suddetta disposizione e devoluti all'Assemblea (doc. 4). CP_4
1.5 - Con la nota prot. DD/00300/2020 del 15 gennaio 2022 la Direzione Servizi Sociali del Comune ha concluso il procedimento dichiarando il Sig. decaduto dall'assegnazione Pt_1
Pagina 2 dell'alloggio E.R.P. di cui in epigrafe ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera n), della L.R.T. n° 2/2019. Per l'effetto, ha dichiarato risolto di diritto del contratto di locazione e ha intimato il rilascio dell'alloggio entro dodici mesi (doc. 5). 1.6 – Con ricorso proposto innanzi al TAR Toscana, iscritto al n. RG 454/2020 - Sez. II, il OR
chiedeva l'annullamento della Determina Dirigenziale n. 00300 del 15 gennaio Parte_1 2020, con la quale il lo aveva dichiarato decaduto dall'assegnazione Controparte_1 dell'alloggio E.R.P.
1.7 – Con sentenza n. 640/2022 pubblicata in data 9 maggio 2022, la Seconda Sezione del TAR
Toscana dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito a favore del Giudice
Ordinario.
Il ricorrente ha dunque proposto ricorso in riassunzione al tribunale ordinario deducendo i seguenti vizi della determina dirigenziale di decadenza:
I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 e 2, Legge Regionale Toscana n. 2/2019; eccesso di potere, in particolare sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
Ed infatti, la disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) della Regione Toscana è stata di recente rinnovata integralmente con l'approvazione della L.R. n. 2/2019, che ha abrogato la L.R. n. 96/1996 previgente. L'art. 38, in particolare, prevede che i controlli effettuati da parte del sui requisiti di CP_1 permanenza dell'assegnazione debbono rispettare i criteri stabiliti dal ea (cfr. comma CP_4 2). L'Assemblea LODE è l'organo rappresentativo dei Comuni facenti parte del Livello Ottimale di Esercizio (nel caso di specie, dell'area vasta Toscana Centro). L'Assemblea ha funzioni di armonizzazione delle procedure di gestione del patrimonio immobiliare E.R.P. dei vari comuni competenti, con particolare riferimento al contrasto del disagio abitativo e alla sostenibilità sociale (cfr. in particolare, l'art. 4). Tra queste, l'Assemblea LODE contribuisce, quale organo rappresentativo delle Amministrazioni competenti all'erogazione del servizio, alla definizione delle modalità attuative per la verifica dei criteri di decadenza di cui all'art. 38, in modo che gli stessi possano adeguarsi alle peculiarità del tessuto sociale ed alle esigenze abitative concrete del territorio. Nel caso di specie, non risulta dalla motivazione degli atti impugnati che i controlli effettuati dal abbiano rispettato i suddetti criteri. CP_1 vato nelle controdeduzioni svolte dall'odierno attore in sede procedimentale, allo stato, i suddetti criteri non sono stati stabiliti dall'Assemblea sì che, nelle more dell'adozione, la CP_4 disposizione deve ritenersi non operativa. Nel provvedimento impugnato, il riconosce espressamente la non operatività della Controparte_1 norma nelle more dell'adozione di detti criteri, ma ne circoscrive l'ambito applicativo ai soli controlli c.d. “straordinari” di cui al comma 2 dell'art. 38, mentre quelli condotti nel caso di specie andrebbero inquadrati tra i controlli
“ordinari” di cui al comma 1 (cfr. doc. 5, p. 2). tale lettura della norma appare riduttiva, laddove non vengono specificati i motivi per i quali le competenze dell'Assemblea debbano ritenersi circoscritte ai soli controlli straordinari. CP_4
In ogni caso, erra il laddove ritiene che, nel caso di specie, i controlli posti a base Controparte_1 della dichiarazione ata siano stati effettuati ai sensi del primo comma dell'art. 38 cit. e non del secondo. Ed infatti, i controlli effettuati dal non possono qualificarsi come controlli ordinari ai sensi del CP_1 comma 1, né sotto un profilo soggettivo né sotto un profilo oggettivo. Rileva infatti la circostanza che i controlli sono stati effettuati in autonomia dagli Uffici del Comune e non già da (come per i controlli ordinari) e al di fuori della cadenza biennale stabilita per i CP_2 controlli o
Pagina 3 Occorre infatti rilevare che il procedimento all'esito del quale è stata dichiarata la decadenza impugnata è stato ex novo attivato nell'agosto 2019 dal Comune (Servizio Casa della Direzione Patrimonio Immobiliare) a seguito di un controllo nuovo e diverso rispetto a quello esperito da (ente CP_2 gestore) nell'ottobre 2018. In particolare, mentre il procedimento avviato da ta prot. CP_2
n. 24137 del 22.01.2019 ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. m) della previgente L.R. 96/1996 aveva riguardato i valori ISEE riferiti agli anni 2016 e 2018 (cfr. doc. 1), con la nota prot. n. (2612COM) - 270545 del 14 agosto 2019, il Direzione Patrimonio Immobiliare, ha comunicato di Controparte_1 aver verificato il valore ISEE 9 (cfr. doc. 3). 2.1 – E' dunque evidente come il provvedimento con il quale è stata dichiarata la decadenza del OR
, adottato in assenza dei criteri demandati all'Assemblea LODE, sia illegittimo sotto il profilo Pt_1 procedimentale per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38 cit. Il provvedimento è altresì censurabile sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla motivazione offerta in replica alle osservazioni presentate dall'interessato. II MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 3, Legge Regionale Toscana n. 2/2019; eccesso di potere, in particolare sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
3 - Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato è illegittimo per la parte in cui, nell'applicazione pedissequa della condizione ostativa di cui alla lett. n) del comma 3 dell'art. 38 cit., il ha CP_1 attribuito rilevanza al patrimonio mobiliare dell'assegnatario, sebbene questo non costituisse elemento ostativo secondo una lettura sistematica della norma. In via preliminare, l'accertamento della ricorrenza delle condizioni elencate dal comma 3 dell'art. 38 cit. non vincola il all'adozione del provvedimento di decadenza, bensì al solo avvio del relativo CP_1 procedimento (così, letteralmente, il comma 3), procedimento che può portare ad un esito diverso a seguito della partecipazione dell'interessato o da una diversa valutazione discrezionale dell'Amministrazione procedente. In questo senso va letto anche il disposto del successivo comma 5, laddove prevede la facoltà del comune di concludere il procedimento con l'adozione di una motivata conferma dell'assegnazione, anche temporanea. Si tratta dunque di potere non vincolato, bensì discrezionale, soggetto alla prudente valutazione in concreto da parte del data anche l'idoneità del provvedimento ad incidere pesantemente sulle CP_1 posizioni giuridiche d i interessati in termini di accesso ad un diritto fondamentale quale quello all'abitazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1988; Corte Cost. sent. n. 217 del 25 febbraio 1998; Corte Cost. sent. n. 252 del 1983; Corte cost. sent. n. 119 del 24 marzo 1999). 3.1 – Ebbene, ai fini di una corretta applicazione della norma, il criterio di cui all'art. 38, comma 3, lett. n), ossia quello riferito al valore ISEE, dovrebbe essere interpretato in modo coerente con il quadro complessivo dei restanti criteri, onde evitare aberranti duplicazioni dei motivi ostativi. Vengono in rilievo, in particolare, il motivo ostativo di cui alla lett. o) della medesima norma (che attribuisce rilevanza al patrimonio mobiliare solo se superiore a € 75.000 e quello di cui alla lett. p) (che attribuisce rilevanza al patrimonio mobiliare solo se, congiuntamente a quello immobiliare, supera il valore complessivo di € 100.000). E dunque, la medesima circostanza di fatto (possidenze mobiliari) acquista rilevo sotto diversi profili ostativi, tra loro privi di coordinamento alcuno e posti dalla norma in un ordine cumulativo. Più precisamente, la possidenza mobiliare viene valutata alla luce dei seguenti criteri:
- Incidenza nel calcolo ponderato sull'ISEE
- Incidenza sul rispetto del limite specifico di € 75.0000
- Incidenza sul rispetto del limite cumulativo (con il patrimonio immobiliare) di €100.000 Lo stesso immobile potrebbe dunque ben soddisfare uno dei tre requisiti, ma ricadere nel campo di applicazione di un altro. È evidente che il cumolo dei criteri normativi che si assumono violati rende la norma carente dei requisiti minimi di certezza. È dunque compito dell'Amministrazione, onde evitare applicazioni sperequative della norma, coniugare i criteri di cui sopra nell'esercizio della discrezionalità sua propria in relazione ai casi concreti. Non è infatti ragionevole ritenere che il patrimonio mobiliare del Sig. , conforme ai pertinenti Pt_1 requisiti di cui alle lett. o) e p) del terzo comma dell'art. 38 cit. laddov erato nella sua autonomia
Pagina 4 o in congiunzione a quello immobiliare, debba costituire motivo ostativo se considerato come componente di un diverso parametro (quale quello ISEE di cui alla lett. n). 3.2 – Ebbene, nel caso di specie, il patrimonio mobiliare posseduto dal signor – determinato Pt_1 nella DSU 2019 in € 54.994,00 al lordo delle detrazioni applicabili, rispetta sia pecificamente imposti dalla lett. o) del citato art. 38, sia i limiti imposti in congiunzione con il patrimonio immobiliare dalla successiva lett. p) (cfr. doc. 6). Si impone quindi una interpretazione adeguatrice dell'art. 38 comma 3 cit., in coerenza con i principi sopra richiamati, in modo che venga scongiurato il rischio che, sulla base di una pedissequa e formalistica applicazione dei criteri ostativi previsti, l'odierno attore, peraltro in precarie condizioni di salute (cfr. doc. 7), venga spogliato del proprio alloggio abitativo nel quale risiede ormai da decenni facendo legittimo affidamento sulla piena coerenza della propria posizione rispetto al quadro normativo previgente.
** * ** III MOTIVO: Violazione dell'art. 40, Legge Regionale Toscana n. 2/2019. Eccesso di potere, in particolare sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta. 4.1 – Vista l'introduzione di criteri di assegnazione e permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica più rigidi e stringenti rispetto alla legislazione regionale previgente, la n. 2/2019 CP_3 ha previsto un regime transitorio finalizzato alla salvaguardia delle situazioni gi ttive consolidatesi nel tempo e preesistenti alla entrata in vigore della norma. 4.1 - L'art. 40, comma 2, della L.R.T. n. 2 /2019 sancisce, infatti, che “Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni.” La norma transitoria, dunque, prevede nei confronti degli assegnatari in regola rispetto ai requisiti previsti dalla L.R. 96/1996 nella versione previgente alla novella introdotta con la L.R. 41/2015, ma non rispetto a quelli più stringenti introdotti dalla nuova L.R. n. 2/2019, non già la declaratoria di decadenza, bensì la sola maggiorazione del canone. 4.2 – In questo frangente, l'art. 35, c. 1, lett. d), della n. 96/1996, nella sua formulazione CP_3 precedente alla modifica di cui alla L.R. n. 41/2015, prevedeva la decadenza dall'assegnazione qualora l'assegnatario avesse “perduti i requisiti prescritti per l'assegnazione, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), g), h), della Tabella A, salvo quanto indicato all'art 36 per il requisito reddituale”. A sua volta la suddetta Tabella A al par. 1, lettera c), d) e f) prescriveva per quanto qui interessa:
“c) non titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo famigliare, nell'ambito territoriale a cui su riferisce il bando di concorso o nei comuni limitrofi nel caso di bando comunale (…) d) la non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato (…) f) reddito annuo complessivo del nucleo famigliare (…)” Dunque, la L.R.T. n. 96/1996, nella sua versione antecedente alla modifica del 2015 prevedeva come requisiti di assegnazione e permanenza esclusivamente la capacità reddituale e la titolarità di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, senza attribuire rilievo alcuno al patrimonio mobiliare dell'assegnatario. Il criterio del superamento del valore ISEE è stato infatti introdotto solo nel 2015. Inspiegabilmente, tuttavia, la norma transitoria della legge regionale n. 2/2019 trova applicazione ai soli casi relativi a soggetti che si trovino “nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 3, lettere m) e o)”. Anche a prescindere dalla infelice formulazione della norma, la disciplina transitoria è applicabile all'assegnatario che sia divenuto titolare di un patrimonio mobiliare superiore a € 75.000 (art. 38, comma 3, lett. o), ma non già a colui il cui patrimonio mobiliare, pur inferiore a tale valore soglia, incida quale componente del diverso parametro ISEE. Nel primo caso, infatti la norma - laddove interpretata letteralmente consente la mera rideterminazione del canone di locazione;
nel secondo impone la ben più severa misura della decadenza dall'assegnazione. 4.3 - Se è vero che la ratio della norma transitoria è quella di tutelare le situazioni giuridiche consolidate e con esse quei soggetti che, in virtù della disciplina antecedente, sarebbero ancora in pieno possesso
Pagina 5 dei requisiti, la limitazione di cui sopra si traduce in una irragionevole e ingiusta differenziazione di trattamento tra gli assegnatari, per la parte in cui non estende la sua applicazione in tutti i casi in cui le nuove disposizioni ostative incidono su posizioni giuridiche consolidate in base alla norma previgente. 4.4 – Nel caso di specie, come si è visto, il signor , per decenni è risultato in linea con quanto Pt_1 previsto dalla precedente disciplina, in quanto i motivi ostativi riguardavano esclusivamente la capacità reddituale e la titolarità di un immobile ad uso abitativo. Un'interpretazione conforme ai principi cardine di ragionevolezza, correttezza e coerenza, richiede dunque che l'applicabilità dell'art. 40 vada estesa a tutti i requisiti nuovi e più stringenti introdotti con la riforma del 2019 e pertanto anche nel caso di superamento del requisito di cui all'art 38, comma 3, lettera n), pena l'illegittimità costituzionale della norma transitoria per violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
In conclusione, il provvedimento è illegittimo in quanto, invece di disporre la decadenza dall'alloggio, avrebbe dovuto applicare la diversa e più proporzionata misura della maggiorazione del canone di cui all'art. 40 cit.
DIFESA DEL Controparte_1
IL ha invece esposto che: Parte_2
- In data 29.10.2018 Ente Gestore per il Comune di Firenze degli immobili di CP_2
Edilizia Residenzi con la nota prot. 342895 (doc. 1) comunicava al Servizio
Casa del Comune di Firenze gli esiti negativi della verifica del mantenimento dei requisiti reddituali di assegnazione secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 2, lett. m), L.R.T. n° 96/1996 (legge sull'edilizia residenziale pubblica), come modificata dalla L.R.T. n°41/2015.
- Il Servizio Casa in data 22.01.2019 con prot. 24137 (doc.2) inviava pertanto al sig. Pt_1
la comunicazione di avvio del procedimento per superamento del limite di
[...] relativo al biennio 2016/2018.
- Con nota pec del 25.02.2019, il Sig. , per il tramite dei propri legali, presentava Pt_1 controdeduzioni (doc. 3) chiedendo, to dell'entrata in vigore in data 24.01.2019 della L.R.T. n°2 del 02/01/2019, che ha abrogato e sostituito la L.R.T. n°96/1996, l'archiviazione del procedimento di decadenza avviato in data 22/01/2019.
- Il Servizio Casa, preso atto delle osservazioni di cui sopra, ha ritenuto opportuno proseguire il controllo come già segnalato dall' in data 29/10/2018, secondo i CP_5 CP_2 criteri della nuova normativa.
- Il Servizio Casa, pertanto, inviava al ricorrente la nota prot. 270545 del 14/08/2019 (doc.4) relativa all'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P., per superamento dei requisiti di permanenza in relazione alla situazione economica equivalente
(ISEE) ai sensi della L.R.T. n°2/2019, art. 38, comma 3, lett. n). Dall'attestazione ISEE/2019 si rilevava infatti un importo della Situazione Economica Equivalente pari a € 57.231,76, mentre il limite massimo indicato alla lettera n) è pari a € 36.151,98.
- Di nuovo il ricorrente presentava controdeduzioni (doc. 5), che il non Controparte_1 riteneva idonee a superare l'esito di quanto rilevato oggettivamen patrimoniale del sig. . Pt_1
- Veniva pertanto emesso il procedimento dirigenziale n°300 del 15/01/2020 (doc.6) di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio erp in questione. Il ha dedotto che la decadenza è legittimamente disposta in quanto il provvedimento di CP_1 decadenza è stato attivato in seguito alle risultanze dei controlli ordinari eseguiti da CP_2 sui requisiti reddituali e patrimoniali di permanenza, ai sensi dell'art. 38, comma 1 della L.R.T. n°2/2019, e non in fase di controlli straordinari di cui al comma 2 dell'art. 38 citato, per i quali sarebbe stata necessaria l'individuazione preventiva dei criteri da parte dell'assemblea CP_4
Il procedimento del Servizio Casa era iniziato a seguito dei risultati delle verifiche effettuate da e comunicate in data 29/10/2018; di conseguenza una volta venuto a conoscenza CP_2 dell'irregolarità della situazione del sig. , il Servizio Casa non poteva fare a meno di Parte_1 proseguire nell'indagine della situazione patrimoniale dell'utente, e nell'accogliere le deduzioni dei
Pagina 6 suoi legali, ha proceduto ai sensi della nuova normativa la L.R.T. n°2/2019, all'avvio del procedimento datato 14/08/2019. A tale data (14/08/2019), l'attestazione ISEE occorrente per la prosecuzione della verifica, poteva essere solo quella presentata dal sig. in data 25/01/2019 (doc.7), poiché quelle precedenti Pt_1 erano scadute. Non si trattava di un nuovo accertamento, ma di un proseguimento di una situazione emersa e ben evidenziata dalle indagini eseguite da il 29/10/2018, utilizzando l'unico CP_2 strumento possibile cioè l'attestazione ISEE valida in quel momento. A seguito di tale prosecuzione è stato oggettivamente rilevato che il superamento del limite I.S.E.E. da parte del sig. non è né transitorio ne' sporadico ed anzi conferma una continua e Pt_1 pressoché stabile tendenza in un contesto di irregolarità nella conduzione dell'immobile di Edilizia Residenziale Pubblica. Infatti, il valore ISEE nell'anno 2016 era € 64.355,09, nell'anno 2018 era € 60.637,64 e nell'anno 2019 era € 57.231,76 ben oltre il limite di € 36.151,98 della lett. n), art. 38, comma 3, L.R.T. n°2/2019.
Per questo motivo il Servizio Casa ha ritenuto necessario e non più prorogabile emettere il provvedimento di decadenza, n°300/2020, dall'assegnazione dell'alloggio di E.R.P. di via Pio Fedi, 44/1, a carico del sig. , soddisfacendo in tale agire anche quanto previsto al comma 5 Pt_1 dell'art. 38 della L.R.T. n°2/2019.
Sul secondo motivo della presunta violazione dell'art. 38, comma 3 della LRT n. 2/2019 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione ha dedotto che anche tale motivo è del tutto infondato.
Il provvedimento di decadenza de quo è stato emesso ai sensi della lettera n) dell'art. 38 comma 3 della LRT n. 2/2019, perché l'Isee del Sig. superava ampiamente il limite reddituale ivi Pt_1 previsto dalla LRT e fissato in valore Isee massimo di €. 36.151,98.
Sull'applicazione dell'art. 38, comma 2 della LRT n. 2/2019, ha dedotto che il Controparte_1 si è limitato ad applicare le disposizioni interpretative che la stessa Regione Toscana ha emanato con propria circolare del 30.07.2019 di cui al prot. 256000 (doc.8), nella quale è precisato che … “si applica comunque il disposto dell'articolo 38, comma 3, lettera n), con l'avvio del procedimento di decadenza in quanto il superamento del limite del ISEE … non è e non era espressamente previsto come condizione per procedere esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione, né dalla vigente normativa (ex articolo 40, comma 2), né dalla previgente normativa di cui alla L.R. 96/1996 come modificata dalla L.R. 41/2015 ...”.
Ha dunque concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è risultato infondato essendo emerso che il Comune con la determinazione n. 300/2019 ha dichiarato decaduto il ricorrente dall'assegnazione alloggio ERP sulla base della lettera n), della L.R.T. n°2/2019, lettera n dell'art. 38 comma 3 legge regionale , n. 2/2019 che recita sotto la CP_3 rubrica: “Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione” che il Comune possa disporre la decadenza allorquando il beneficiario:
n) disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE. Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, può disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore
Pagina 7 al valore ISEE pari a 27.000 euro. In caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il è tenuto ad CP_1 assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi del comma 5.
In questo caso è pacifico che il limite Isee da considerare fosse la somma di euro 36.151,98.
Dal doc. 7 allegato alla comparsa di risposta emerge che effettivamente nell'attestazione ISEE del 2019 il reddito del nucleo familiare del sig. superava di molto il limite di euro 36.151,98 Pt_1 previsto dall'art. 38 lettera n) citato. Il Comune ha dimostrato che tale superamento risultava già segnalato con la nota del 2018 da nell'ambito dei controlli ordinari biennali di e la CP_2 CP_2 mancata adozione immediata della decadenza prima del 2019 trova la sua giustificazione in quella particolare attenzione dimostrata dal comune di Firenze desunta dalla stessa lettera N dell'art. 38 comma 3, che consentiva di attendere per verificare il superamento del requisito dei limiti fosse eccezionale di un anno soltanto, dipeso ad es. da un lascito ereditario, o se fosse invece una tendenza stabile. Da osservare che il provvedimento di decadenza per venir meno dell'impossidenza e superamento dei limiti è un provvedimento cui si riconosce valenza meramente dichiarativa per cui la decadenza agisce in senso automatico con il mero verificarsi del superamento dei limiti reddituali (vd. Per la legge regionale Lazio, ma estensibile a tutte le decadenze di questo tipo Es. Sez. 3 -
Cass. Ordinanza n. 18765 del 09/07/2024 vd. Conforme Cass. Sezioni Unite: N. 29095 del 2011).
Dunque, non risulta che il avesse dichiarato la decadenza del violando l'art. 38 legge CP_1 Pt_1 regionale come infondatamente sostenuto. Non è nemmeno risultato vero che il abbia agito CP_1 sotto forma di controllo straordinario “a campione” sulla base di criteri non ancora approvati, essendo emerso dalla documentazione prodotta dal che l'iniziativa era partita dall'ente gestore CP_1 CP_2 che con una nota del 2018 per il precedente biennio aveva già segnalato per gli anni 2016 e 2018 che il sig. da anni superava il limite di reddito Isee previsto dal citato art. 38 lettera N;
correttamente si Pt_1
è atteso il 2019 come prevede la lettera N ossia che vi fosse certezza sulla tendenza stabile dello sforamento dei limiti e non si trattasse di una situazione provvisoria.
Per questi motivi
, non sussiste né il difetto di motivazione né il difetto di istruttoria e nemmeno sussiste una errata applicazione o violazione dell'art. 38 comma 2, 3 e 6 legge regionale Toscana 2/2019 come infondatamente sostenuto dal ricorrente.
Per questi i motivi il ricorso va rigettato con condanna dell'istante al rimborso delle spese in favore del applicando una decurtazione del 50% sui valori medi per la semplicità Controparte_1 dell'istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente a rimborsare le spese legali sostenute dal liquidandole in CP_1 euro 3500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti non presenti e inserimento nel fascicolo elettronico.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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