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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10318 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5046/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5046/25 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli;
- OPPONENTE -
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco CP_1 C.F._1
Profili;
- OPPOSTA -
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 294/2025 emesso dal Tribunale di Napoli e depositato in data 20/01/2025 con il quale le veniva intimato di consegnare, in favore della parte ricorrente , la copia del CP_1 contratto di prestito finalizzato n. 000027717965.
A fondamento del ricorso monitorio, riferiva di aver sottoscritto, con la CP_1 [...]
il contratto di prestito finalizzato n. 000027717965, come evincibile dalla visura Crif Parte_1 allegata in atti;
che, con pec del 18/9/2024, la , tramite proprio procuratore, richiedeva alla CP_1
l'invio di copia del contratto indicato, senza ottenere alcun riscontro. Parte_1
Nello spiegare opposizione avverso il menzionato provvedimento monitorio, Parte_1
deduceva che la , con pec del 14/10/2024, per il tramite dell'associazione “Svethia
[...] CP_1
Srls” (all. n. 2), aveva formulato altra istanza ex art 119 TUB, volta ad ottenere copia della documentazione contrattuale relativa ai rapporti intercorsi tra essa e la parte Parte_1 opposta.
A corredo della suddetta richiesta, Svethia S.r.l.s. aveva trasmesso all'odierna opponente copia del documento di identità della , nonché copia della procura ricevuta. Nella procura, la CP_1
aveva conferito “alla medesima Svethia Srls ogni più ampio potere di rappresentanza CP_1 sostanziale e processuale inerente al mandato, ivi incluso, non in via limitativa ma solo esemplificativa, quello di richiedere documenti (...)”. pertanto, con PEC di Parte_1 riscontro del 15 ottobre 2024, trasmetteva a Svethia S.r.l.s. la copia del contratto n. 27717965 oggetto di causa (all. n. 3).
L'opponente contestava il fatto che la , al fine di ottenere copia della modulistica CP_1 contrattuale, rilasciava procura, sia all'avv. Marco Profili, il quale inviava la prima pec di richiesta documenti il 18/9/2024, sia alla Svethia, la quale inviava una nuova pec di richiesta documenti contrattuali in data 14/10/2024 e ne otteneva immediato e satisfattivo riscontro con successiva pec del 15/10/2024.
L'avv. Marco Profili, ritenuto inadempiente l'Istituto di credito, agiva in sede monitoria per ottenere il relativo provvedimento di ingiunzione. Tuttavia, costituitosi poi nel presente giudizio di opposizione, dava atto di aver ottenuto la documentazione richiesta e chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere con condanna alle spese dell'opponente in base al principio della soccombenza virtuale.
In difetto di istanze istruttorie, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di consegna della documentazione oggetto di causa, depositata dalla banca anteriormente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Invero, nel caso in cui si verifichino fatti estintivi, modificativi od impeditivi successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, ivi compreso l'eventuale adempimento da parte dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, senza che rilevi in contrario la posteriorità dell'accertato fatto estintivo, modificativo od impeditivo al momento dell'emissione suddetta.
La giurisprudenza di legittimità suole ritenere che, nell'ipotesi di adempimento integrale da parte dell'opponente e, in particolare, del pagamento integrale della somma o di consegna della cosa ingiunta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, fermo restando che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, dev'essere anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085).
È, quindi, evidente che, rispetto alla documentazione già consegnata dalla banca, sia venuto meno l'interesse della parte opposta all'adozione di una pronuncia di merito.
La cessazione della materia del contendere, come chiaramente indica la giurisprudenza di legittimità, “costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti …” (cosi' Cass. 1.6.2004, n. 10478; parla del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite Cass. 5.12.2005, n. 26351; v. di recente Cass. 3.3.2006, n.
4714). Si osservi d'altra parte che “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto
d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”.
Resta, quindi, da provvedere solo in ordine alle spese del giudizio, con statuizione che andrà resa valutando ex post quale sarebbe stato il verosimile esito del procedimento, qualora non fosse intervenuta la condotta che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una statuizione di merito.
Si rende, pertanto, necessario l'esame, per quanto sintetico, della documentazione prodotta dalle parti a sostegno delle rispettive prospettazioni.
In via generale, deve rilevarsi che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari abbia la consistenza di diritto soggettivo a sé stante.
Esso trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto, e, per altro verso, si fonda sulla disposizione di cui all'art. 119, comma 4, TUB, secondo cui “il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congro termine e comunque non oltre il termine di novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Il diritto alla consegna della documentazione contabile, sottende il più generale diritto alla trasparenza ed all'informazione che è connaturato alla posizione di parte contrattuale del rapporto. Diritto che può soddisfare, sia l'interesse al mero riscontro della corrispondenza tra le operazioni effettivamente poste in essere e quelle contabilizzate dalla banca, tanto l'interesse alla ponderazione delle modalità di adempimento della prestazione della banca al fine di valutare la validità, l'efficacia di clausole pattuite o modificate unilateralmente dall'istituto di credito nel corso del rapporto.
L'obbligo di conservazione, avente ad oggetto contratti ed estratti conto, deve essere posto a carico della banca entro il limite del decennio dalla chiusura del conto, in applicazione delle norme generali in materia di mandato.
In ragione di tali principi, nel caso di specie, se è vero che deve ritenersi sussistente il diritto della cliente ad ottenere copia della documentazione richiesta, è anche vero che la ha esattamente Pt_1 adempiuto al proprio obbligo di consegna dei documenti ex art. 119 TUB in modo tempestivo, poichè la richiesta a mezzo pec è, come visto, del 14/10/2024 e la pec di riscontro del 15/10/2024.
La condotta della banca risulta, pertanto, pienamente rispondente ai principi di correttezza e buona fede, oltre che sollecita nell'adempimento, avvenuto ben prima del deposito del ricorso monitorio
(18/12/2024) e dell'intervento dell'autorità giudiziaria.
L'odierna opponente non può, quindi, dirsi responsabile per inadempimento nel consegnare al cliente i documenti richiesti, mentre risulta censurabile la condotta della parte opposta, la quale dava mandato, sia all'avv. Profili, sia alla Svethia, per richiedere la medesima documentazione con due pec distinte.
Alla stregua delle considerazioni sin qui articolate, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo n. 294/2025.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo a norma del DM
147/2022, considerando il valore della lite e l'attività processuale svolta seguono la soccombenza virtuale dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
294/2025, emesso dal Tribunale di Napoli e depositato in data 20/1/2025; 2) condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 2.905,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 10/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5046/25 R.G. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli;
- OPPONENTE -
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco CP_1 C.F._1
Profili;
- OPPOSTA -
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 294/2025 emesso dal Tribunale di Napoli e depositato in data 20/01/2025 con il quale le veniva intimato di consegnare, in favore della parte ricorrente , la copia del CP_1 contratto di prestito finalizzato n. 000027717965.
A fondamento del ricorso monitorio, riferiva di aver sottoscritto, con la CP_1 [...]
il contratto di prestito finalizzato n. 000027717965, come evincibile dalla visura Crif Parte_1 allegata in atti;
che, con pec del 18/9/2024, la , tramite proprio procuratore, richiedeva alla CP_1
l'invio di copia del contratto indicato, senza ottenere alcun riscontro. Parte_1
Nello spiegare opposizione avverso il menzionato provvedimento monitorio, Parte_1
deduceva che la , con pec del 14/10/2024, per il tramite dell'associazione “Svethia
[...] CP_1
Srls” (all. n. 2), aveva formulato altra istanza ex art 119 TUB, volta ad ottenere copia della documentazione contrattuale relativa ai rapporti intercorsi tra essa e la parte Parte_1 opposta.
A corredo della suddetta richiesta, Svethia S.r.l.s. aveva trasmesso all'odierna opponente copia del documento di identità della , nonché copia della procura ricevuta. Nella procura, la CP_1
aveva conferito “alla medesima Svethia Srls ogni più ampio potere di rappresentanza CP_1 sostanziale e processuale inerente al mandato, ivi incluso, non in via limitativa ma solo esemplificativa, quello di richiedere documenti (...)”. pertanto, con PEC di Parte_1 riscontro del 15 ottobre 2024, trasmetteva a Svethia S.r.l.s. la copia del contratto n. 27717965 oggetto di causa (all. n. 3).
L'opponente contestava il fatto che la , al fine di ottenere copia della modulistica CP_1 contrattuale, rilasciava procura, sia all'avv. Marco Profili, il quale inviava la prima pec di richiesta documenti il 18/9/2024, sia alla Svethia, la quale inviava una nuova pec di richiesta documenti contrattuali in data 14/10/2024 e ne otteneva immediato e satisfattivo riscontro con successiva pec del 15/10/2024.
L'avv. Marco Profili, ritenuto inadempiente l'Istituto di credito, agiva in sede monitoria per ottenere il relativo provvedimento di ingiunzione. Tuttavia, costituitosi poi nel presente giudizio di opposizione, dava atto di aver ottenuto la documentazione richiesta e chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere con condanna alle spese dell'opponente in base al principio della soccombenza virtuale.
In difetto di istanze istruttorie, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di consegna della documentazione oggetto di causa, depositata dalla banca anteriormente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Invero, nel caso in cui si verifichino fatti estintivi, modificativi od impeditivi successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, ivi compreso l'eventuale adempimento da parte dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, senza che rilevi in contrario la posteriorità dell'accertato fatto estintivo, modificativo od impeditivo al momento dell'emissione suddetta.
La giurisprudenza di legittimità suole ritenere che, nell'ipotesi di adempimento integrale da parte dell'opponente e, in particolare, del pagamento integrale della somma o di consegna della cosa ingiunta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, fermo restando che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, dev'essere anche dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 13085).
È, quindi, evidente che, rispetto alla documentazione già consegnata dalla banca, sia venuto meno l'interesse della parte opposta all'adozione di una pronuncia di merito.
La cessazione della materia del contendere, come chiaramente indica la giurisprudenza di legittimità, “costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti …” (cosi' Cass. 1.6.2004, n. 10478; parla del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite Cass. 5.12.2005, n. 26351; v. di recente Cass. 3.3.2006, n.
4714). Si osservi d'altra parte che “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto
d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”.
Resta, quindi, da provvedere solo in ordine alle spese del giudizio, con statuizione che andrà resa valutando ex post quale sarebbe stato il verosimile esito del procedimento, qualora non fosse intervenuta la condotta che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una statuizione di merito.
Si rende, pertanto, necessario l'esame, per quanto sintetico, della documentazione prodotta dalle parti a sostegno delle rispettive prospettazioni.
In via generale, deve rilevarsi che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi ai rapporti bancari abbia la consistenza di diritto soggettivo a sé stante.
Esso trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto, e, per altro verso, si fonda sulla disposizione di cui all'art. 119, comma 4, TUB, secondo cui “il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congro termine e comunque non oltre il termine di novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Il diritto alla consegna della documentazione contabile, sottende il più generale diritto alla trasparenza ed all'informazione che è connaturato alla posizione di parte contrattuale del rapporto. Diritto che può soddisfare, sia l'interesse al mero riscontro della corrispondenza tra le operazioni effettivamente poste in essere e quelle contabilizzate dalla banca, tanto l'interesse alla ponderazione delle modalità di adempimento della prestazione della banca al fine di valutare la validità, l'efficacia di clausole pattuite o modificate unilateralmente dall'istituto di credito nel corso del rapporto.
L'obbligo di conservazione, avente ad oggetto contratti ed estratti conto, deve essere posto a carico della banca entro il limite del decennio dalla chiusura del conto, in applicazione delle norme generali in materia di mandato.
In ragione di tali principi, nel caso di specie, se è vero che deve ritenersi sussistente il diritto della cliente ad ottenere copia della documentazione richiesta, è anche vero che la ha esattamente Pt_1 adempiuto al proprio obbligo di consegna dei documenti ex art. 119 TUB in modo tempestivo, poichè la richiesta a mezzo pec è, come visto, del 14/10/2024 e la pec di riscontro del 15/10/2024.
La condotta della banca risulta, pertanto, pienamente rispondente ai principi di correttezza e buona fede, oltre che sollecita nell'adempimento, avvenuto ben prima del deposito del ricorso monitorio
(18/12/2024) e dell'intervento dell'autorità giudiziaria.
L'odierna opponente non può, quindi, dirsi responsabile per inadempimento nel consegnare al cliente i documenti richiesti, mentre risulta censurabile la condotta della parte opposta, la quale dava mandato, sia all'avv. Profili, sia alla Svethia, per richiedere la medesima documentazione con due pec distinte.
Alla stregua delle considerazioni sin qui articolate, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo n. 294/2025.
Le spese processuali del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo a norma del DM
147/2022, considerando il valore della lite e l'attività processuale svolta seguono la soccombenza virtuale dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
294/2025, emesso dal Tribunale di Napoli e depositato in data 20/1/2025; 2) condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro 286,00 per spese ed euro 2.905,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 10/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello