Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 maggio 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 maggio 2015 |
Commentari • 2
- 1. Contestazioni Per Reverse Charge Applicato In Modo Scorretto: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché il meccanismo del reverse charge è stato applicato in modo scorretto? In questi casi, l'Ufficio presume che la tua impresa abbia commesso errori nella gestione dell'inversione contabile IVA, con conseguente recupero dell'imposta, applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con la giusta strategia difensiva è possibile dimostrare la correttezza delle operazioni o limitare gli effetti delle irregolarità. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta il reverse charge – Se l'inversione contabile è stata applicata a operazioni che non rientrano nei casi previsti dalla legge – Se l'IVA non è …
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Giurisprudenza • 31
- 1. Trib. Palermo, sentenza 31/12/2024, n. 6319Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice Unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2583 / 2024 r.g.n. promossa dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI NO e RB CA IA ATTORE – ricorrente CONTRO Controparte_1 [...] in persona dell'Assessore pro tempore CONVENUTO – resistente CONTUMACE Udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c. : 3/12/2024 Con ricorso del 27/2/2024 Parte_1 ha evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale l'Assessorato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.
- Art. 3. Definizioni 1. Ai fini della presente legge:
a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;
b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;
c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalita' d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;
d) per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.