Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 maggio 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 maggio 2015 |
Commentari • 2
- 1. Contestazioni Per Reverse Charge Applicato In Modo Scorretto: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché il meccanismo del reverse charge è stato applicato in modo scorretto? In questi casi, l'Ufficio presume che la tua impresa abbia commesso errori nella gestione dell'inversione contabile IVA, con conseguente recupero dell'imposta, applicazione di sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con la giusta strategia difensiva è possibile dimostrare la correttezza delle operazioni o limitare gli effetti delle irregolarità. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta il reverse charge – Se l'inversione contabile è stata applicata a operazioni che non rientrano nei casi previsti dalla legge – Se l'IVA non è …
Leggi di più… - 2. Corte di giustizia UE, terza sezione, sentenza 30 maggio 2018https://www.eius.it/articoli/ · 31 maggio 2018
«Rinvio pregiudiziale - Privilegi e immunità dell'Unione europea - Protocollo n. 7 - Articolo 1 - Necessità o meno di un'autorizzazione preventiva della Corte - Fondi strutturali - Contributo finanziario dell'Unione europea - Procedimento di pignoramento presso un'autorità nazionale di somme provenienti da detto contributo». Nella causa C-370/16 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Novara (Italia), con ordinanza del 21 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2016, nel procedimento Bruno Dell'Acqua contro Eurocom Srl, Regione Lombardia, con l'intervento di: Renato Quattrocchi, Antonella …
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Giurisprudenza • 31
- 1. Trib. Palermo, sentenza 31/12/2024, n. 6319Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice Unico del Tribunale di Palermo dott. Michele Alajmo ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2583 / 2024 r.g.n. promossa dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI CIMINO e BARBERA FEDERICA MARIA ATTORE – ricorrente CONTRO Controparte_1 in persona dell'Assessore pro tempore [...] CONVENUTO – resistente CONTUMACE Udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 terdecies – 281 sexies c.p.c. : 3/12/2024 Con ricorso del 27/2/2024 ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2024, n. 1579Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori: 1) Dott. Giovanni D‟Antoni Presidente 2) Dott. Daniela Pellingra Consigliere 3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 338/2018 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 18 aprile 2024, promossa in questo grado DA in persona del legale rappresentante (P.I.: ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via Sammartino n. 2, presso lo studio dell‟avv. [...] e …Leggi di più...
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- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 09/07/2024, n. 477Provvedimento: Sentenza n. 477/2024 Depositato il 09/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 21/03/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente LACEDRA DONATO, Relatore CONSOLO SANTI, Giudice in data 20/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 510/2023 depositato il 17/06/2023 proposto da Ricorrente_1. Srls - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone …Leggi di più...
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- 4. Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1089Provvedimento: N. R.G. 2022/14538 Udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 27 marzo 2025 Il giudice dott.ssa Susanna Zanda dà atto che le parti sono regolarmente comparse con deposito di note in pct In esito alla trattazione scritta il giudice pronuncia la seguente sentenza con motivazione e dispositivo. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE SEZIONE SECONDA CIVILE In composizione monocratica Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA Ha pronunziato la seguente SENTENZA Ex artt. 447 bis e 127 cpc Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14538/2022 Promossa da: , nato a [...], il [...], residente a [...] Fedi n. 44/1, Cod. Fisc. , rappresentato e …Leggi di più...
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- 5. TAR Catania, sez. I, sentenza 19/12/2023, n. 3845Provvedimento: Pubblicato il 19/12/2023 N. 03845/2023 REG.PROV.COLL. N. 01324/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2017, proposto da SE EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Mormino, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia; contro Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come PEC da Registri di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».
- Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.
- Art. 3. Definizioni 1. Ai fini della presente legge:
a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;
b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;
c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalita' d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;
d) per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.