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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4659/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006150180059170474 IMU 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006052170037025919 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20250006150180059170474 relativa al mancato pagamento della somma di euro 719,29 dovuta al Comune di Salerno e portata dalla ingiunzione di pagamento n. 2018/50003 emessa per il recupero delle somme dovute a titolo di IMU relativamente all'anno di imposta 2012 ed eccepiva: il difetto di legittimazione attiva del concessionario per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Salerno, Municipia S.p.A , relativamente ai ruoli residui della precedente gestione, nonchè l 'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto.
Instauratosi il contraddittorio gli enti resistenti hanno contestato l'avverso dedotto ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19,comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito e tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione del preavviso di fermo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'atto predetto (cfr. Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass.
n. 8704 del 2013). La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento determina, pertanto, la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito sotteso.
Una volta accertata la regolare notifica della cartella o di altro atto prodromico per i Comuni, come l'ingiunzione, il contribuente non può più impugnare l'atto successivo - vale a dire il preavviso di fermo ed il fermo - lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge degli atti presupposti, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di questi ultimi, decorso il quale, divengono definitivi (Cass. n. 19010 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, , n.32062 Cassazione civile sez. trib., 29/11/2021, n.37259).
Ne segue che, avendo l'Ufficio provato la notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 4.5.2018, la stessa non può essere più contestata od impugnata.
Sotto il diverso profilo della eccepita prescrizione si deve rilevare che per effetto della normativa covid il credito non è prescritto. L'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La normativa sopra citata è stata interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ( Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 28/11/2024)
15/01/2025, n. 960). Ne segue che, essendo stata prorogata la originaria sospensione fino al 31 agosto
2021 e poi al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata disposta la sospensione, i termini hanno incominciato di nuovo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Sicchè anche cumulando il periodo decorso dal 5.5.2018 all' 8.3.2020 e quello dal 1.1.2024 alla data di notifica del preavviso di fermo del
28.5.2025, alla data di notifica del predetto avviso non era maturato il termine quinquennale di prescrizione.
In via principale parte ricorrente ha impugnato ex art. 615 cpc lamentando la mancanza del titolo esecutivo per effetto ed in conseguenza del difetto di legittimazione attiva dell'Agente della riscossione, con richiamo alla sentenza n. 66 del 2022 della Corte Costituzionale recepita dalla sentenza n. 9499/2024 del Consiglio di Stato.
Il preavviso di fermo amministrativo non è un atto di esecuzione coattiva, ma una misura preventiva che precede l'iscrizione del fermo e, pertanto, è un atto avente natura amministrativa, che mira a sollecitare il pagamento del debito tributario scaduto e, in caso contrario, ad avviare la procedura esecutiva ( Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 - N. 602 art. 86); ha la funzione di far conoscere al debitore l'imminente fermo dei suoi beni mobili registrati, in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni. Al fermo non può essere pertanto riconosciuta la natura di atto esecutivo in senso stretto, trattandosi di misura puramente afflittiva non espropriativa vòlta ad indurre il debitore all'adempimento, avverso il quale il contribuente può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Sussiste la giurisdizione di questa
Corte. Si richiama la fondamentale Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 14/04/2020, n. 7822 ( in senso conforme
Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 17/07/2025, n. 20021), secondo cui: Il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione .
Ciò premesso va detto che parte ricorrente ha fatto valere l'inesistenza del titolo esecutivo, sia sotto il profilo dell'omessa notifica degli atti presupposti e dello stesso titolo esecutivo sia sotto il diverso profilo della dichiarata incostituzionalità della norma che prevedeva la proroga della gestione esattoriale, come meglio di seguito si preciserà. Dirimente comunque è la considerazione che le pronunzie della Corte Costituzionale allorquando dichiarano l'incostituzionalità di una norma la fanno venir meno dall' ordinamento con effetto ex tunc e cioè dal momento in cui la stessa è entrata in vigore, purtuttavia la pronunzia non incide sui rapporti esauriti o definiti, con la conseguenza che in questo caso in esame, essendo stato definito il rapporto per la intervenuta irrevocabilità dell'ingiunzione e quindi del titolo esecutivo, la detta pronunzia non può più intervenire o produrre effetti sul titolo stesso.
L'impugnazione però può ritenersi rivolta al preavviso di fermo, atto di per sé impugnabile, al fine di far valere un vizio proprio dello stesso e consistente nel difetto di legittimazione attiva dell'Agente della riscossione, in conseguenza e per effetto delle richiamate pronunzie.
Occorre muovere dalla disciplina della riscossione dei crediti tributari erariali e degli enti locali. Ab origine vi erano i concessionari della riscossione, privati : gli esattori . ll decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, trasferì le funzioni di riscossione all'Agenzia delle Entrate, istituendo un soggetto pubblico unico, Riscossione
S.p.A., successivamente divenuta Equitalia S.p.A., controllata al 51% dall'Agenzia delle Entrate e al 49% dall'INPS. Successivamente, con il decreto-legge n. 193 del 2016, Equitalia venne soppressa e, dal 1° luglio
2017, subentrò l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle
Entrate, operante sotto la sua vigilanza.
Al momento della istituzione di Riscossione s.p.a. il servizio di riscossione dei tributi era gestito da: - società aventi per oggetto il servizio di riscossione tramite ruolo, per lo più di emanazione bancaria, costituite ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 112/1999;
- commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, ossia concessionari competenti di altri territori che gestivano ambiti vacanti (art. 12 del D.lgs. n. 112/1999);
- istituti bancari titolari del rapporto concessorio (art. 57 del D.lgs. n. 112/1999).
Per ciascun ambito territoriale, Riscossione s.p.a. avrebbe dovuto decidere se acquisire o meno il soggetto che era già incaricato.
In caso di decisione positiva, negli ambiti territoriali in cui operava un concessionario o un commissario governativo, inizialmente Riscossione s.p.a. avrebbe acquisito una quota di partecipazione di maggioranza
(pari almeno al 51%) al capitale sociale, che sarebbe passata al 100% entro il 31 dicembre 2010; con l'acquisto della partecipazione, sarebbe variata soltanto la compagine sociale, non la titolarità dei diversi rapporti (contratti, rapporti di debito e di credito) che sarebbero rimasti in capo alla stessa società.
Nel caso in cui la riscossione fosse eseguita direttamente da istituti di credito, Riscossione s.p.a. avrebbe potuto acquisire il ramo di azienda delle società bancarie: in questa ipotesi, vi sarebbe stata una variazione della titolarità dei rapporti.
I concessionari della riscossione, secondo la normativa, avrebbero esercitato le funzioni per gli enti locali
(raggruppate dal comma 24, art. 3, DL n. 203/2005 in «attività in concessione» e «quelle di cui all'art. 53 del
D.lgs. n. 446/1997», a meno che gli enti stessi non avessero scelto modalità alternative secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997.
Sicchè i concessionari, ai sensi del comma 24, avrebbero potuto:
a) cedere il ramo di azienda della fiscalità locale a un soggetto già iscritto all'albo;
b) scorporare il ramo di azienda, costituendo un'altra società che doveva essere necessariamente iscritta all'albo (art. 3 c. 24 punto a DL n. 203/2005);
c) non operare alcuna delle scelte di cui ai due punti precedenti, sicché il ramo della fiscalità locale avrebbe potuto subire ulteriori vicende in funzione delle decisioni di Riscossione s.p.a.
Il comma 24, art. 3, DL n. 203/2005 ribadisce che è fatta salva ogni diversa determinazione dell'ente locale: ciò significa, in primo luogo, che l'ente locale avrebbe potuto decidere di continuare ad avvalersi dello strumento del ruolo, nella riscossione coattiva, che però da un punto di vista soggettivo comportava l'instaurazione del rapporto con Riscossione s.p.a. o le sue società partecipate;
i soggetti cessionari del ramo di azienda, iscritti all'albo, avrebbero effettuato infatti la riscossione tramite ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910. Ciò vale per la riscossione coattiva intrapresa dopo il trasferimento;
per i ruoli consegnati al concessionario prima del trasferimento, il rapporto tra l'ente locale e il soggetto che acquistava il ramo della fiscalità locale era regolato dal D.lgs. n. 112/1999.
Ora, per effetto di queste vicende soggettive nella riscossione dei tributi il legislatore dettava delle norme tese a regolamentare il cd. “discarico amministrativo a scalare inverso” . Il discarico è un atto amministrativo con cui si solleva un soggetto ( agente di riscossione ) da una responsabilità o un obbligo, spesso dopo aver constatato l'impossibilità di riscuotere un credito e la correttezza di una gestione, ma non cancella automaticamente il debito (es. cartella esattoriale) né estingue l'obbligazione, che resta in capo al creditore, sebbene cessino le azioni esecutive. L' Ente creditore potrà decidere, dopo aver chiesto la restituzione del credito, se riprendere l'iter di riscossione oppure annullarlo archiviarlo.
Trattasi di un procedimento interno tra ente creditore e agente della riscossione o concessionario, e che non incide sul rapporto tributario e quindi sui diritti ed obblighi del contribuente, il quale potrà far valere esclusivamente eventuale estinzione del credito per diversi motivi, quali la decadenza, la prescrizione od altro.
La legge L. 23 dicembre 2014, n. 190, stabiliva che “il controllo delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal comma 684 del medesimo art. 1 della L. n. 190 del 2014, anche con riguardo alle comunicazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge, poiché integrabili entro i medesimi termini previsti per la loro presentazione”. Sostanzialmente il legislatore prorogava il termine per le comunicazioni ed il controllo delle comunicazioni di inesigibilità. La norma veniva sottoposta a vaglio di costituzionalità e la Corte con la sentenza n. 151 del 2019 stabiliva che 'Le disposizioni di cui ai commi
687 e 688, dell'art.1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (discarico amministrativo a "scalare inverso"), data la loro ratio e la loro formulazione letterale (in quanto fanno espresso riferimento agli «agenti della riscossione» e riguardano solo i ruoli da questi assunti in carico), sono riferibili esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica. Le stesse disposizioni non sono applicabili a società come la S.p.A. in questione, società privata di riscossione, nata a [...] "scorporo" del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione”.
La detta proroga veniva reinserita dell'art. 1, comma 815, L. 27 dicembre 2019, n. 160 e sottoposta di nuovo al vaglio della Corte Costituzionale, sotto i profili evidenziati dal giudice remittente e La Corte, con sentenza
8 febbraio-11 marzo 2022, n. 66 ha dichiarato, tra l'altro, “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, del presente provvedimento, nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, L. 27 dicembre 2019, n. 160, risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma
24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248». Norma che dispone che “Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684”.
Ora, come già innanzi esposto, la normativa relativa al cd. discarico inverso è stata sottoposta al vaglio del giudice costituzionale dalla Corte dei Conti, in relazione a quella che era in quel giudizio o potrebbe essere in generale, la responsabilità contabile degli amministratori , ed in tal senso la Corte dei Conti rilevava l'ammissibilità e rilevanza della questione in relazione a responsabilità contabile per la omessa verifica sull'effettiva inesigibilità delle singole quote e sulle relative cause.
Ora, la Corte mentre con la sentenza n. 51 del 2019 aveva dichiarato inammissibile la questione, ritenendo giustificata la proroga precisando che le disposizioni erano riferibili esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica e le stesse non erano applicabili a società come la S.p.A. in questione, società privata di riscossione, nata a [...] "scorporo" del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione” con la sentenza del 2022 ha stabilito : “La Corte in accoglimento del ricorso dichiara l'incostituzionalità della norma nella parte in cui dell'art. 1, commi 687, secondo periodo,
e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, del presente provvedimento, nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, L. 27 dicembre 2019, n. 160, risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».
Va a questo punto richiamata la distinzione innanzi riportata tra società di riscossione pubblica e società scorporate, che sono società costituite dagli originari concessionari, mediante creazione di una nuova società, cui veniva ceduto il ramo di azienda. Sono, naturalmente, soggetti diversi dalle società pubbliche o a partecipazione pubblica e anche da quelle private di cui al D.lgs. n. 446/1997.
Va ricordato, infatti, che a norma dell' art. 52 del Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; (2….); 3 ) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.
Ne segue che nel caso in esame la sentenza della Corte Costituzionale non è invocabile perché la stessa attiene alla verifica della conformità costituzionale di rapporti esclusivamente interni tra ente locale e società di riscossione, pubblica o privato e non attiene ai rapporti tra contribuente ed ente impositore.
La società di Riscossione per il Comune di Salerno, Municipia, non risulta essere una società scorporata.
In ogni caso non riguarda le società private di riscossione, soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.lgs. n. 446/1997.
Ciò premesso e venendo all'esame del caso sottoposto all'esame di questo Giudice, ha dedotto parte resistente che l'esame della questione comporta l'esame della delibera di affidamento dell'incarico alla
Municipia e perciò sussisterebbe difetto di giurisdizione di questa Corte, trattandosi di questione devoluta ai TAR. In merito si osserva che non viene in considerazione in questa sede la legittimità del provvedimento di affidamento dell'incarico che comunque va ricordato che il principio di autonomia delle singole giurisdizioni in materia di verifica della validità degli atti amministrativi non esclude che il Giudice tributario, dinanzi al quale sia stata prospettata la illegittimità di un atto costituente presupposto di quello impositivo, possa verificare in via incidentale la validità degli atti presupposti e di procedere alla loro disapplicazione. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 09/04/2019, n. 9925
Il Comune risulta dagli atti, si è avvalso, di società private di riscossione, ai sensi del citato art. 53, e con le procedure previste , dapprima della SOGET e poi della Municipia, cui non si riferisce la menzionata pronunzia della Corte Costituzionale.
Infine, va precisato che cosa s'intende per “ carichi residui”, riferito alla riscossione dei tributi. Gli enti locali affidano i carichi, ad Agenzia delle entrate riscossione, se della medesima si avvalgono, mediante trasmissione dei ruoli e da quel momento vi è la “presa in carico” da parte di ADER, mentre quando la riscossione avviene mediante ingiunzione vi è la trasmissione di una lista di carico cui fare riferimento. Dal contratto stipulato tra il Comune e la Municipia, risulta “Nel caso di liste di carico i cui crediti non sono stati riscossi né inseriti nelle comunicazioni di inesigibilità, e quindi trasmesse al concessionario subentrante a fine del presente contratto, le spese sostenute saranno rimborsate, nei limiti di quelle effettivamente sostenute e documentate, se ed in quanto recuperate dal soggetto debitore” e quindi non è previsto un meccanismo di discarico amministrativo a "scalare inverso" ( salvo a verificare il Capitolato d'appalto richiamato nel contratto e non allegato ) e comunque trattasi solo di responsabilità contabile da individuare nelle sedi competenti, in relazione alle cause della mancata riscossione.
Conclusivamente. La normativa esaminata dalla Corte costituzionale disciplina i rapporti tra ente creditore del tributo e agente della riscossione, pubblico o privato cessionario del ramo di azienda e non i rapporti tra contribuente e ente titolare del credito con la conseguenza che non può essere invocata in questa sede da parte ricorrente. In ogni caso la pronunzia della Corte si riferisce si riferisce alle società scorporate e la
Municipia s.p.a. non risulta essere tale. Infine non ci si trova in presenza di un carico residuo.
Per gli esposti motivi il ricorso va rigettato.
Spese come per legge decreto liquidate ai sensi del decreto Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55. e succ. mod. tenuto conto della particolare importanza e complessità delle questioni trattate, in euro
1.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sezione IX in composizione monocratica, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250006150180059170474 emessa da MUNICIPIA S.p.A. Così provvede: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.2.00,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Salerno il giorno 5 gennaio 2026
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4659/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250006150180059170474 IMU 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006052170037025919 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20250006150180059170474 relativa al mancato pagamento della somma di euro 719,29 dovuta al Comune di Salerno e portata dalla ingiunzione di pagamento n. 2018/50003 emessa per il recupero delle somme dovute a titolo di IMU relativamente all'anno di imposta 2012 ed eccepiva: il difetto di legittimazione attiva del concessionario per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Salerno, Municipia S.p.A , relativamente ai ruoli residui della precedente gestione, nonchè l 'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto.
Instauratosi il contraddittorio gli enti resistenti hanno contestato l'avverso dedotto ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 19,comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito e tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione del preavviso di fermo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'atto predetto (cfr. Cassazione, sentenze n. 16641 del 2011 e Cass.
n. 8704 del 2013). La scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento determina, pertanto, la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito sotteso.
Una volta accertata la regolare notifica della cartella o di altro atto prodromico per i Comuni, come l'ingiunzione, il contribuente non può più impugnare l'atto successivo - vale a dire il preavviso di fermo ed il fermo - lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge degli atti presupposti, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di questi ultimi, decorso il quale, divengono definitivi (Cass. n. 19010 del 16/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, , n.32062 Cassazione civile sez. trib., 29/11/2021, n.37259).
Ne segue che, avendo l'Ufficio provato la notifica dell'ingiunzione di pagamento in data 4.5.2018, la stessa non può essere più contestata od impugnata.
Sotto il diverso profilo della eccepita prescrizione si deve rilevare che per effetto della normativa covid il credito non è prescritto. L'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La normativa sopra citata è stata interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del
2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ( Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 28/11/2024)
15/01/2025, n. 960). Ne segue che, essendo stata prorogata la originaria sospensione fino al 31 agosto
2021 e poi al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata disposta la sospensione, i termini hanno incominciato di nuovo a decorrere dal 1° gennaio 2024. Sicchè anche cumulando il periodo decorso dal 5.5.2018 all' 8.3.2020 e quello dal 1.1.2024 alla data di notifica del preavviso di fermo del
28.5.2025, alla data di notifica del predetto avviso non era maturato il termine quinquennale di prescrizione.
In via principale parte ricorrente ha impugnato ex art. 615 cpc lamentando la mancanza del titolo esecutivo per effetto ed in conseguenza del difetto di legittimazione attiva dell'Agente della riscossione, con richiamo alla sentenza n. 66 del 2022 della Corte Costituzionale recepita dalla sentenza n. 9499/2024 del Consiglio di Stato.
Il preavviso di fermo amministrativo non è un atto di esecuzione coattiva, ma una misura preventiva che precede l'iscrizione del fermo e, pertanto, è un atto avente natura amministrativa, che mira a sollecitare il pagamento del debito tributario scaduto e, in caso contrario, ad avviare la procedura esecutiva ( Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 - N. 602 art. 86); ha la funzione di far conoscere al debitore l'imminente fermo dei suoi beni mobili registrati, in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni. Al fermo non può essere pertanto riconosciuta la natura di atto esecutivo in senso stretto, trattandosi di misura puramente afflittiva non espropriativa vòlta ad indurre il debitore all'adempimento, avverso il quale il contribuente può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Sussiste la giurisdizione di questa
Corte. Si richiama la fondamentale Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 14/04/2020, n. 7822 ( in senso conforme
Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 17/07/2025, n. 20021), secondo cui: Il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione .
Ciò premesso va detto che parte ricorrente ha fatto valere l'inesistenza del titolo esecutivo, sia sotto il profilo dell'omessa notifica degli atti presupposti e dello stesso titolo esecutivo sia sotto il diverso profilo della dichiarata incostituzionalità della norma che prevedeva la proroga della gestione esattoriale, come meglio di seguito si preciserà. Dirimente comunque è la considerazione che le pronunzie della Corte Costituzionale allorquando dichiarano l'incostituzionalità di una norma la fanno venir meno dall' ordinamento con effetto ex tunc e cioè dal momento in cui la stessa è entrata in vigore, purtuttavia la pronunzia non incide sui rapporti esauriti o definiti, con la conseguenza che in questo caso in esame, essendo stato definito il rapporto per la intervenuta irrevocabilità dell'ingiunzione e quindi del titolo esecutivo, la detta pronunzia non può più intervenire o produrre effetti sul titolo stesso.
L'impugnazione però può ritenersi rivolta al preavviso di fermo, atto di per sé impugnabile, al fine di far valere un vizio proprio dello stesso e consistente nel difetto di legittimazione attiva dell'Agente della riscossione, in conseguenza e per effetto delle richiamate pronunzie.
Occorre muovere dalla disciplina della riscossione dei crediti tributari erariali e degli enti locali. Ab origine vi erano i concessionari della riscossione, privati : gli esattori . ll decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, trasferì le funzioni di riscossione all'Agenzia delle Entrate, istituendo un soggetto pubblico unico, Riscossione
S.p.A., successivamente divenuta Equitalia S.p.A., controllata al 51% dall'Agenzia delle Entrate e al 49% dall'INPS. Successivamente, con il decreto-legge n. 193 del 2016, Equitalia venne soppressa e, dal 1° luglio
2017, subentrò l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle
Entrate, operante sotto la sua vigilanza.
Al momento della istituzione di Riscossione s.p.a. il servizio di riscossione dei tributi era gestito da: - società aventi per oggetto il servizio di riscossione tramite ruolo, per lo più di emanazione bancaria, costituite ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 112/1999;
- commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, ossia concessionari competenti di altri territori che gestivano ambiti vacanti (art. 12 del D.lgs. n. 112/1999);
- istituti bancari titolari del rapporto concessorio (art. 57 del D.lgs. n. 112/1999).
Per ciascun ambito territoriale, Riscossione s.p.a. avrebbe dovuto decidere se acquisire o meno il soggetto che era già incaricato.
In caso di decisione positiva, negli ambiti territoriali in cui operava un concessionario o un commissario governativo, inizialmente Riscossione s.p.a. avrebbe acquisito una quota di partecipazione di maggioranza
(pari almeno al 51%) al capitale sociale, che sarebbe passata al 100% entro il 31 dicembre 2010; con l'acquisto della partecipazione, sarebbe variata soltanto la compagine sociale, non la titolarità dei diversi rapporti (contratti, rapporti di debito e di credito) che sarebbero rimasti in capo alla stessa società.
Nel caso in cui la riscossione fosse eseguita direttamente da istituti di credito, Riscossione s.p.a. avrebbe potuto acquisire il ramo di azienda delle società bancarie: in questa ipotesi, vi sarebbe stata una variazione della titolarità dei rapporti.
I concessionari della riscossione, secondo la normativa, avrebbero esercitato le funzioni per gli enti locali
(raggruppate dal comma 24, art. 3, DL n. 203/2005 in «attività in concessione» e «quelle di cui all'art. 53 del
D.lgs. n. 446/1997», a meno che gli enti stessi non avessero scelto modalità alternative secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997.
Sicchè i concessionari, ai sensi del comma 24, avrebbero potuto:
a) cedere il ramo di azienda della fiscalità locale a un soggetto già iscritto all'albo;
b) scorporare il ramo di azienda, costituendo un'altra società che doveva essere necessariamente iscritta all'albo (art. 3 c. 24 punto a DL n. 203/2005);
c) non operare alcuna delle scelte di cui ai due punti precedenti, sicché il ramo della fiscalità locale avrebbe potuto subire ulteriori vicende in funzione delle decisioni di Riscossione s.p.a.
Il comma 24, art. 3, DL n. 203/2005 ribadisce che è fatta salva ogni diversa determinazione dell'ente locale: ciò significa, in primo luogo, che l'ente locale avrebbe potuto decidere di continuare ad avvalersi dello strumento del ruolo, nella riscossione coattiva, che però da un punto di vista soggettivo comportava l'instaurazione del rapporto con Riscossione s.p.a. o le sue società partecipate;
i soggetti cessionari del ramo di azienda, iscritti all'albo, avrebbero effettuato infatti la riscossione tramite ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910. Ciò vale per la riscossione coattiva intrapresa dopo il trasferimento;
per i ruoli consegnati al concessionario prima del trasferimento, il rapporto tra l'ente locale e il soggetto che acquistava il ramo della fiscalità locale era regolato dal D.lgs. n. 112/1999.
Ora, per effetto di queste vicende soggettive nella riscossione dei tributi il legislatore dettava delle norme tese a regolamentare il cd. “discarico amministrativo a scalare inverso” . Il discarico è un atto amministrativo con cui si solleva un soggetto ( agente di riscossione ) da una responsabilità o un obbligo, spesso dopo aver constatato l'impossibilità di riscuotere un credito e la correttezza di una gestione, ma non cancella automaticamente il debito (es. cartella esattoriale) né estingue l'obbligazione, che resta in capo al creditore, sebbene cessino le azioni esecutive. L' Ente creditore potrà decidere, dopo aver chiesto la restituzione del credito, se riprendere l'iter di riscossione oppure annullarlo archiviarlo.
Trattasi di un procedimento interno tra ente creditore e agente della riscossione o concessionario, e che non incide sul rapporto tributario e quindi sui diritti ed obblighi del contribuente, il quale potrà far valere esclusivamente eventuale estinzione del credito per diversi motivi, quali la decadenza, la prescrizione od altro.
La legge L. 23 dicembre 2014, n. 190, stabiliva che “il controllo delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal comma 684 del medesimo art. 1 della L. n. 190 del 2014, anche con riguardo alle comunicazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge, poiché integrabili entro i medesimi termini previsti per la loro presentazione”. Sostanzialmente il legislatore prorogava il termine per le comunicazioni ed il controllo delle comunicazioni di inesigibilità. La norma veniva sottoposta a vaglio di costituzionalità e la Corte con la sentenza n. 151 del 2019 stabiliva che 'Le disposizioni di cui ai commi
687 e 688, dell'art.1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (discarico amministrativo a "scalare inverso"), data la loro ratio e la loro formulazione letterale (in quanto fanno espresso riferimento agli «agenti della riscossione» e riguardano solo i ruoli da questi assunti in carico), sono riferibili esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica. Le stesse disposizioni non sono applicabili a società come la S.p.A. in questione, società privata di riscossione, nata a [...] "scorporo" del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione”.
La detta proroga veniva reinserita dell'art. 1, comma 815, L. 27 dicembre 2019, n. 160 e sottoposta di nuovo al vaglio della Corte Costituzionale, sotto i profili evidenziati dal giudice remittente e La Corte, con sentenza
8 febbraio-11 marzo 2022, n. 66 ha dichiarato, tra l'altro, “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, del presente provvedimento, nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, L. 27 dicembre 2019, n. 160, risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma
24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248». Norma che dispone che “Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote di cui al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere integrate entro i termini previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, può essere avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684”.
Ora, come già innanzi esposto, la normativa relativa al cd. discarico inverso è stata sottoposta al vaglio del giudice costituzionale dalla Corte dei Conti, in relazione a quella che era in quel giudizio o potrebbe essere in generale, la responsabilità contabile degli amministratori , ed in tal senso la Corte dei Conti rilevava l'ammissibilità e rilevanza della questione in relazione a responsabilità contabile per la omessa verifica sull'effettiva inesigibilità delle singole quote e sulle relative cause.
Ora, la Corte mentre con la sentenza n. 51 del 2019 aveva dichiarato inammissibile la questione, ritenendo giustificata la proroga precisando che le disposizioni erano riferibili esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica e le stesse non erano applicabili a società come la S.p.A. in questione, società privata di riscossione, nata a [...] "scorporo" del ramo di azienda da parte di un concessionario nazionale della riscossione” con la sentenza del 2022 ha stabilito : “La Corte in accoglimento del ricorso dichiara l'incostituzionalità della norma nella parte in cui dell'art. 1, commi 687, secondo periodo,
e 688, secondo periodo, in combinato disposto con il comma 684, del presente provvedimento, nella parte in cui, per effetto dell'art. 1, comma 815, L. 27 dicembre 2019, n. 160, risultano applicabili, «sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248».
Va a questo punto richiamata la distinzione innanzi riportata tra società di riscossione pubblica e società scorporate, che sono società costituite dagli originari concessionari, mediante creazione di una nuova società, cui veniva ceduto il ramo di azienda. Sono, naturalmente, soggetti diversi dalle società pubbliche o a partecipazione pubblica e anche da quelle private di cui al D.lgs. n. 446/1997.
Va ricordato, infatti, che a norma dell' art. 52 del Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;
I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; (2….); 3 ) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.
Ne segue che nel caso in esame la sentenza della Corte Costituzionale non è invocabile perché la stessa attiene alla verifica della conformità costituzionale di rapporti esclusivamente interni tra ente locale e società di riscossione, pubblica o privato e non attiene ai rapporti tra contribuente ed ente impositore.
La società di Riscossione per il Comune di Salerno, Municipia, non risulta essere una società scorporata.
In ogni caso non riguarda le società private di riscossione, soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.lgs. n. 446/1997.
Ciò premesso e venendo all'esame del caso sottoposto all'esame di questo Giudice, ha dedotto parte resistente che l'esame della questione comporta l'esame della delibera di affidamento dell'incarico alla
Municipia e perciò sussisterebbe difetto di giurisdizione di questa Corte, trattandosi di questione devoluta ai TAR. In merito si osserva che non viene in considerazione in questa sede la legittimità del provvedimento di affidamento dell'incarico che comunque va ricordato che il principio di autonomia delle singole giurisdizioni in materia di verifica della validità degli atti amministrativi non esclude che il Giudice tributario, dinanzi al quale sia stata prospettata la illegittimità di un atto costituente presupposto di quello impositivo, possa verificare in via incidentale la validità degli atti presupposti e di procedere alla loro disapplicazione. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 09/04/2019, n. 9925
Il Comune risulta dagli atti, si è avvalso, di società private di riscossione, ai sensi del citato art. 53, e con le procedure previste , dapprima della SOGET e poi della Municipia, cui non si riferisce la menzionata pronunzia della Corte Costituzionale.
Infine, va precisato che cosa s'intende per “ carichi residui”, riferito alla riscossione dei tributi. Gli enti locali affidano i carichi, ad Agenzia delle entrate riscossione, se della medesima si avvalgono, mediante trasmissione dei ruoli e da quel momento vi è la “presa in carico” da parte di ADER, mentre quando la riscossione avviene mediante ingiunzione vi è la trasmissione di una lista di carico cui fare riferimento. Dal contratto stipulato tra il Comune e la Municipia, risulta “Nel caso di liste di carico i cui crediti non sono stati riscossi né inseriti nelle comunicazioni di inesigibilità, e quindi trasmesse al concessionario subentrante a fine del presente contratto, le spese sostenute saranno rimborsate, nei limiti di quelle effettivamente sostenute e documentate, se ed in quanto recuperate dal soggetto debitore” e quindi non è previsto un meccanismo di discarico amministrativo a "scalare inverso" ( salvo a verificare il Capitolato d'appalto richiamato nel contratto e non allegato ) e comunque trattasi solo di responsabilità contabile da individuare nelle sedi competenti, in relazione alle cause della mancata riscossione.
Conclusivamente. La normativa esaminata dalla Corte costituzionale disciplina i rapporti tra ente creditore del tributo e agente della riscossione, pubblico o privato cessionario del ramo di azienda e non i rapporti tra contribuente e ente titolare del credito con la conseguenza che non può essere invocata in questa sede da parte ricorrente. In ogni caso la pronunzia della Corte si riferisce si riferisce alle società scorporate e la
Municipia s.p.a. non risulta essere tale. Infine non ci si trova in presenza di un carico residuo.
Per gli esposti motivi il ricorso va rigettato.
Spese come per legge decreto liquidate ai sensi del decreto Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55. e succ. mod. tenuto conto della particolare importanza e complessità delle questioni trattate, in euro
1.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sezione IX in composizione monocratica, pronunziando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250006150180059170474 emessa da MUNICIPIA S.p.A. Così provvede: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.2.00,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Salerno il giorno 5 gennaio 2026
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)