Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3666 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “altri rapporti condominiali”, riservata per la decisione in data 15.11.24, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. UMBERTO MARRAZZO, come da procura in atti;
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
MARIA CIRA POLISE, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1
[...]
sito in alla via De Gregorio n. 11, conveniva in giudizio Parte_2 Pt_1 CP_1
, amministratore del Condominio stesso dal 9.7.14 al 13.5.16, chiedendo: 1)
[...]
di accertare che il convenuto era tenuto a rendere conto della gestione relativa al periodo intercorrente dal 9 luglio 2014 al 13 maggio 2016; 2) di accertare la responsabilità del convenuto nei confronti del per la negligenza usata Parte_1
nell'espletamento del mandato;
3) di accertare che alcun compenso era dovuto all'amministratore per l'attività di gestione condominiale, stante la negligenza dello stesso e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a titolo di compensi;
4) di condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal a seguito dell'inerzia e Parte_1
della mala gestio, oltre interessi ed indennizzo da svalutazione monetaria;
5) in caso di inerzia del convenuto nella presentazione del rendiconto di gestione, di nominare un consulente tecnico per la redazione di un rendiconto e/o una revisione ex art.1130 bis c.c. in caso di parziale rendicontazione, con ogni provvedimento consequenziale;
6) per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione, in favore del , Parte_1
di ogni importo non correttamente giustificato;
7) di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva il convenuto, il quale evidenziava l'infondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Esaurita la fase istruttoria, in data 15.11.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, non trova accoglimento l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto nella comparsa conclusionale, relativa all'assenza di un valido mandato alla lite del difensore del . Invero, questi risulta munito di valido mandato alla Parte_1
lite, sottoscritto dall'amministratore a ciò autorizzato dalla delibera del 4.5.17 (in atti).
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 Tanto presso, le domande attoree sono infondate e non trovano accoglimento.
Ritiene, il Tribunale come dagli atti non risulti che il mandato di parte convenuta sia stata eseguito con negligenza, tanto da costituire un inadempimento grave, con la conseguente perdita del diritto al compenso.
In particolare, il ritardo nella redazione dei bilanci, eseguiti solo in corso di causa, si giustifica in conseguenza del ritardo con cui l'amministratore aveva ricevuto la documentazione dal precedente amministratore (come da verbale di consegne del
4.3.15) ed in considerazione del fatto che la situazione contabile era particolarmente complessa, stante la mancata esecuzione dei precedenti bilanci (circostanza non contestata). Il bilancio redatto, inoltre, risulta chiaro e conforme alle disposizioni di cui all'art. 1130 bis cc.
In ordine al mancato deposito di somme sul conto corrente condominiale, poi, evidenzia il Tribunale come la parte istante, su cui gravava il relativo onere, non abbia allegato alcun ammanco.
In merito al dedotto mancato aggiornamento dell'anagrafe condominiale, poi, si evidenzia che il convenuto riceveva l'anagrafe condominiale dal precedente amministratore e che eventuali variazioni nella proprietà degli immobili dovevano essergli comunicate dai condomini, ex art. 1130 n. 6 c.c., ragione per la quale alcuna violazione dei suoi doveri veniva commessa da . Controparte_1
Alcun comportamento negligente sussiste, inoltre, in relazione alla convocazione delle assemblee, poiché le convocazioni venivano inoltrate nel rispetto del termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c., come risulta dalla stessa prospettazione attorea: infatti,
l'istante assumeva che le convocazioni dell'assemblea fissata per i giorni 11-
12.12.2014 erano state inviate il giorno 4.12.2014 e che quelle relative all'assemblea del 29-30.11.2015 erano state inviate il giorno 20.11.2015 e, quindi, nel rispetto del
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 termine di legge. Il fatto, poi, che alcune convocazioni non siano andate a buon fine non può essere imputato all'amministratore.
Alcun inadempimento, inoltre, si ravvisa nel comportamento dell'amministratore volto a far eseguire “interventi”, non approvati dall'assemblea, poiché tutti gli interventi indicati dalla parte istante sono lavori urgenti. Il pagamento di spese legali in favore dell'avv. Clelia Scioscia, inoltre, non doveva essere previamente approvato dall'assemblea, trattandosi di compensi relativi all'attività professionale svolta dal predetto professionista, attività la cui esecuzione non risulta specificamente contestata dalla parte istante.
Si rileva, inoltre, che non corrisponde al vero quanto dedotto dall'istante in relazione alla mancata comunicazione ai condomini in merito allo stato del giudizio pendente tra il e la avendo l'amministratore convocato l'assemblea Parte_1 CP_2
del 30.11.15 proprio per riferire sul punto. La circostanza che l'adunanza non si sia costituita, poi, non può essere imputata all'amministratore.
La predetta assemblea, inoltre, era stata convocata anche per consentire all'assemblea di ratificare la nomina dell'avv. Russo per la vertenza relativa ai fastidi arrecati al Condominio dal , ragione per la quale non può Parte_3
imputarsi all'amministratore la mancata esecuzione della volontà assembleare volta a far cessare le molestie di cui sopra.
Rileva, inoltre, il Tribunale che la parte istante, oltre a non aver provato la negligenza dell'amministratore, non ha neppure allegato e provato il pregiudizio che sarebbe in concreto stato arrecato al dalla condotta del convenuto. Parte_1
Consegue da quanto detto il rigetto delle domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'istante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 applicati in ragione del valore della lite (fino a 26.000,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta dal Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza disattesa,
[...] Controparte_1
così provvede:
1) rigetta ogni domanda attorea;
2) condanna il al Parte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida Controparte_1
in euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi,
IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli in data 03/03/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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