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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 7017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7017 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 20194 /2024 a cui risultano riunite le nn. 20195/2024 e 20196/2024 vertente tra:
, e , rappr. e dif. Dagli Avv.ti Arnaldo Controparte_1 CP_2 CP_3
ER ed TO RA, giusta mandato a margine del ricorso, dom.ti come in atti;
ricorrenti e
, in persona del Direttore Generale, legale Controparte_4 rappresentante p.t., dott. , rapp.ta e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro Controparte_5
(cf. , in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, tutti elett.te C.F._1 domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n°27, presso la sede dell'Ente
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati separatamente e successivamente riuniti per ragioni di connessione, i ricorrenti in epigrafe, medici in regime di convenzione per il Servizio di
Emergenza Territoriale - S.E.T. 118, hanno adito il Tribunale di Napoli ai fine di ottenere l'accertamento del diritto a percepire la “remunerazione aggiuntiva SAUT” di cui alla
DRGC n°6872/1999 , pari all' importo orario di euro 5,16 e, per l'effetto, la condanna della a corrispondere detto emolumento per il periodo da febbraio ad CP_6 aprile 2020 e dal febbraio al luglio 2021, e, quanto ai ricorrenti , altresì CP_1 CP_3 della “premialità” di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 427/2020 assunta nella seduta del 3.8.2020, relativa alle prestazioni lavorative rese durante l' emergenza da
COVID 19 nei mesi di marzo ed aprile 2020, pari ad euro 1.100,00, oltre accessori e spese.
Si costituiva l che con complesse argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso. All' udienza odierna, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
La delibera di G.R. n.6782/1999 dispone :”Preso atto che … i medici impiegati nei SAUT svolgono un servizio inquadrabile quale attività usurante con particolare presenza di: elevato rischio fisico, conseguente allo svolgimento dell'attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobili;
elevato rischio di contrarre malattie infettive;
operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
elevato numero di turni festivi e notturni;
ritenuto che
nelle more del nuovo Accordo della Medicina Generale - che ricomprenderà anche le problematiche relative ai medici SAUT- vadano definiti alcuni preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale …; che al predetto personale per i motivi sopra citati debba essere corrisposto oltre al trattamento economico di cui all'art. 58 del D.P.R. n.484/1996 una remunerazione aggiuntiva fissata in … per ogni ora di servizio prestato presso i SAUT e che su tale compenso aggiuntivo vadano operate le trattenute di legge …>. Si evince quindi che ragione della introduzione di tale remunerazione aggiuntiva si ravvisa nella particolare natura delle incombenze gravanti sui medici del Servizio di E.S.T. in un contesto
“normativo” in attesa di riorganizzazione.
Il “trattamento” era, quindi, “mirato” in attesa del nuovo Accordo della Medicina
Generale che avrebbe composto anche le questioni inerenti i medici SAUT.
Con il D.P.R. n.270/2000 è stato approvato il regolamento di attuazione dell'Accordo
Nazionale vigente. Si legge all'art. 68 di tale D.P.R.
sanitaria territoriale spettano i compensi per ogni ora di attività secondo la seguente tabella: 01.01.99-01.01.2000 onorario professionale 20.12320.405 incremento quadriennale 646656 indennità piena disponibilità 2.6102.646 incremento quadriennale i.p.d. 317322
2. L'onorario professionale è incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di emergenza sanitaria territoriale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi e della libera professione di cui all'art. 65. Tali medici debbono optare tra indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo;
indennità S incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo S corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2 comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 67, comma 8, S corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000.
6. Gli accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 65, commi 2, 3, 4, e 5 nonché, di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle attività relative agli accordi medesimi.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l' versa trimestralmente e con modalità CP_4 che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il
4,875% a carico del medico.
8. L' versa all' , con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un CP_4 CP_7 contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e 4, affinché, questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
9. I compensi sono corrisposti dalla direttamente al medico che svolge attività. CP_4
10. Al medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purché, l'assenza dal servizio non sia superiore ad un tale di ore lavorative pari a tre volte l'impegno orario settimanale.
Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo S ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale S commisurato alla durata dell'incarico. 11. L' , previo coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i CP_4 medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché, in occasione dello svolgimento di attività intra-moenia ai sensi dell'art. 65 del presente Accordo.
12. La copertura assicurativa di cui al comma 11 S estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal Presente
Accordo.
13. Il contratto S stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a. lire 1,5 miliardo per morte od invalidità permanente;
b. lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
14. La relativa polizza S stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
15. L' provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso CP_4 della propria attività professionale di istituto …>
Dalla lettura della normativa ora citata non sembra che sia riportata la voce
“aggiuntiva” per cui è causa , ma che vi sia una ridefinizione del quadro normativo e retributivo, in senso ampio.
Inoltre il nuovo Accordo Nazionale Collettivo del 23 marzo 2005 non contiene alcun riferimento alla remunerazione aggiuntiva.
Tale mancanza non può essere letta alla stregua di una -patologica- lacuna e meno che mai alla stregua di una “reformatio in pejus” del trattamento retributivo previsto per il personale medico in forze al Servizio di CP_8
E ciò perché essa è parte integrante di una risistemazione organica dei livelli retributivi pensata anche in armonia con la nuova perimetrazione dei compiti dei medici addetti all'Emergenza Territoriale”.
Il ripensamento, insomma, attrae a sé l'intera impalcatura “retributiva”, laddove la pregressa “remunerazione aggiuntiva” aveva carattere estemporaneo proprio in attesa della prossima risistemazione organica. Infatti gli Accordi Collettivi Nazionali (A.C.N.) e gli Accordi Integrativi Regionali (A.I.R.) succedutisi nel tempo hanno di volta in volta rideterminato l'onorario professionale, ricomprendendo in detto adeguamento anche le voci “aggiuntive”, sempre facendo riferimento al D.P.R. del 2000, “ignorando” la voce aggiuntiva per cui è causa.
Quindi tale “remunerazione aggiuntiva”, a parere del Tribunale, sembra essere stata ricompresa ed assorbita nel nuovo assetto introdotto dall'Accordo Collettivo Nazionale successivo alla delibera di G.R. del 1999.
Del resto, se si pongono a confronto le tabelle retributive previste dal D.P.R. del 1996 con quelle successive si scorge chiaramente, a fronte della netta lievitazione dei compensi, il fisiologico esaurimento della ratio dell'intervento estemporaneo di cui alla delibera di G.R. del novembre 1999. E, quindi, l'inattualità di quella “remunerazione aggiuntiva” ormai anacronistica nel nuovo assetto retributivo.
In conclusione, la “temporaneità” della voce “aggiuntiva” per cui è causa deve ritenersi fisiologica in un contesto “negoziale” in divenire, i cui aspetti remunerativi sono stati perimetrati a livello di Accordi Collettivi Nazionali, successivi a quello del 1996, che hanno ridisegnato l'intero impianto retributivo.
Un tale impianto assorbe e ricomprende gli euro 5,16 momentaneamente assicurati dalla delibera di G.R. del 1999.
Quanto alla “premialità” di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 427/2020 assunta nella seduta del 3.8.2020, relativa alle prestazioni lavorative rese durante l' emergenza da COVID 19 , afferente ai mesi di marzo ed aprile 2020, pari ad euro 1.100,00, ed oggetto altresì del ricorso promosso dai Dottori e , si Controparte_1 CP_3 osserva che l' ha documentato l' avvenuto versamento dell' emolumento in questione con il cedolino paga di Ottobre 2022 ( c.f.r. produz. parte resistente) ditalchè emerge in tutta evidenza l' infondatezza anche di tale pretesa.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Le spese di lite vanno tuttavia compensate , data la novità e controvertibilità delle questioni affrontate.
PQM
rigetta la domanda
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 7.10.2025.
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 20194 /2024 a cui risultano riunite le nn. 20195/2024 e 20196/2024 vertente tra:
, e , rappr. e dif. Dagli Avv.ti Arnaldo Controparte_1 CP_2 CP_3
ER ed TO RA, giusta mandato a margine del ricorso, dom.ti come in atti;
ricorrenti e
, in persona del Direttore Generale, legale Controparte_4 rappresentante p.t., dott. , rapp.ta e difesa dall'avv. Annalisa Sarnataro Controparte_5
(cf. , in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, tutti elett.te C.F._1 domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo Lupoli n°27, presso la sede dell'Ente
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati separatamente e successivamente riuniti per ragioni di connessione, i ricorrenti in epigrafe, medici in regime di convenzione per il Servizio di
Emergenza Territoriale - S.E.T. 118, hanno adito il Tribunale di Napoli ai fine di ottenere l'accertamento del diritto a percepire la “remunerazione aggiuntiva SAUT” di cui alla
DRGC n°6872/1999 , pari all' importo orario di euro 5,16 e, per l'effetto, la condanna della a corrispondere detto emolumento per il periodo da febbraio ad CP_6 aprile 2020 e dal febbraio al luglio 2021, e, quanto ai ricorrenti , altresì CP_1 CP_3 della “premialità” di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 427/2020 assunta nella seduta del 3.8.2020, relativa alle prestazioni lavorative rese durante l' emergenza da
COVID 19 nei mesi di marzo ed aprile 2020, pari ad euro 1.100,00, oltre accessori e spese.
Si costituiva l che con complesse argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso. All' udienza odierna, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata decisa con sentenza telematica.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
La delibera di G.R. n.6782/1999 dispone :”Preso atto che … i medici impiegati nei SAUT svolgono un servizio inquadrabile quale attività usurante con particolare presenza di: elevato rischio fisico, conseguente allo svolgimento dell'attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobili;
elevato rischio di contrarre malattie infettive;
operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
elevato numero di turni festivi e notturni;
ritenuto che
nelle more del nuovo Accordo della Medicina Generale - che ricomprenderà anche le problematiche relative ai medici SAUT- vadano definiti alcuni preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale …; che al predetto personale per i motivi sopra citati debba essere corrisposto oltre al trattamento economico di cui all'art. 58 del D.P.R. n.484/1996 una remunerazione aggiuntiva fissata in … per ogni ora di servizio prestato presso i SAUT e che su tale compenso aggiuntivo vadano operate le trattenute di legge …>. Si evince quindi che ragione della introduzione di tale remunerazione aggiuntiva si ravvisa nella particolare natura delle incombenze gravanti sui medici del Servizio di E.S.T. in un contesto
“normativo” in attesa di riorganizzazione.
Il “trattamento” era, quindi, “mirato” in attesa del nuovo Accordo della Medicina
Generale che avrebbe composto anche le questioni inerenti i medici SAUT.
Con il D.P.R. n.270/2000 è stato approvato il regolamento di attuazione dell'Accordo
Nazionale vigente. Si legge all'art. 68 di tale D.P.R.
sanitaria territoriale spettano i compensi per ogni ora di attività secondo la seguente tabella: 01.01.99-01.01.2000 onorario professionale 20.12320.405 incremento quadriennale 646656 indennità piena disponibilità 2.6102.646 incremento quadriennale i.p.d. 317322
2. L'onorario professionale è incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in tabella al compimento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di emergenza sanitaria territoriale ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi e della libera professione di cui all'art. 65. Tali medici debbono optare tra indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo;
indennità S incrementata dell'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successivo.
4. Il compenso aggiuntivo S corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2 comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 67, comma 8, S corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 1.1.2000.
6. Gli accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 65, commi 2, 3, 4, e 5 nonché, di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle attività relative agli accordi medesimi.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l' versa trimestralmente e con modalità CP_4 che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il
4,875% a carico del medico.
8. L' versa all' , con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un CP_4 CP_7 contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, di cui ai commi 1 e 4, affinché, questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
9. I compensi sono corrisposti dalla direttamente al medico che svolge attività. CP_4
10. Al medico addetto all'emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purché, l'assenza dal servizio non sia superiore ad un tale di ore lavorative pari a tre volte l'impegno orario settimanale.
Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo S ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale S commisurato alla durata dell'incarico. 11. L' , previo coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i CP_4 medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché, in occasione dello svolgimento di attività intra-moenia ai sensi dell'art. 65 del presente Accordo.
12. La copertura assicurativa di cui al comma 11 S estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal Presente
Accordo.
13. Il contratto S stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali: a. lire 1,5 miliardo per morte od invalidità permanente;
b. lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
14. La relativa polizza S stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
15. L' provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso CP_4 della propria attività professionale di istituto …>
Dalla lettura della normativa ora citata non sembra che sia riportata la voce
“aggiuntiva” per cui è causa , ma che vi sia una ridefinizione del quadro normativo e retributivo, in senso ampio.
Inoltre il nuovo Accordo Nazionale Collettivo del 23 marzo 2005 non contiene alcun riferimento alla remunerazione aggiuntiva.
Tale mancanza non può essere letta alla stregua di una -patologica- lacuna e meno che mai alla stregua di una “reformatio in pejus” del trattamento retributivo previsto per il personale medico in forze al Servizio di CP_8
E ciò perché essa è parte integrante di una risistemazione organica dei livelli retributivi pensata anche in armonia con la nuova perimetrazione dei compiti dei medici addetti all'Emergenza Territoriale”.
Il ripensamento, insomma, attrae a sé l'intera impalcatura “retributiva”, laddove la pregressa “remunerazione aggiuntiva” aveva carattere estemporaneo proprio in attesa della prossima risistemazione organica. Infatti gli Accordi Collettivi Nazionali (A.C.N.) e gli Accordi Integrativi Regionali (A.I.R.) succedutisi nel tempo hanno di volta in volta rideterminato l'onorario professionale, ricomprendendo in detto adeguamento anche le voci “aggiuntive”, sempre facendo riferimento al D.P.R. del 2000, “ignorando” la voce aggiuntiva per cui è causa.
Quindi tale “remunerazione aggiuntiva”, a parere del Tribunale, sembra essere stata ricompresa ed assorbita nel nuovo assetto introdotto dall'Accordo Collettivo Nazionale successivo alla delibera di G.R. del 1999.
Del resto, se si pongono a confronto le tabelle retributive previste dal D.P.R. del 1996 con quelle successive si scorge chiaramente, a fronte della netta lievitazione dei compensi, il fisiologico esaurimento della ratio dell'intervento estemporaneo di cui alla delibera di G.R. del novembre 1999. E, quindi, l'inattualità di quella “remunerazione aggiuntiva” ormai anacronistica nel nuovo assetto retributivo.
In conclusione, la “temporaneità” della voce “aggiuntiva” per cui è causa deve ritenersi fisiologica in un contesto “negoziale” in divenire, i cui aspetti remunerativi sono stati perimetrati a livello di Accordi Collettivi Nazionali, successivi a quello del 1996, che hanno ridisegnato l'intero impianto retributivo.
Un tale impianto assorbe e ricomprende gli euro 5,16 momentaneamente assicurati dalla delibera di G.R. del 1999.
Quanto alla “premialità” di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 427/2020 assunta nella seduta del 3.8.2020, relativa alle prestazioni lavorative rese durante l' emergenza da COVID 19 , afferente ai mesi di marzo ed aprile 2020, pari ad euro 1.100,00, ed oggetto altresì del ricorso promosso dai Dottori e , si Controparte_1 CP_3 osserva che l' ha documentato l' avvenuto versamento dell' emolumento in questione con il cedolino paga di Ottobre 2022 ( c.f.r. produz. parte resistente) ditalchè emerge in tutta evidenza l' infondatezza anche di tale pretesa.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Le spese di lite vanno tuttavia compensate , data la novità e controvertibilità delle questioni affrontate.
PQM
rigetta la domanda
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 7.10.2025.
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero