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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2024, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2017 /12113
MU IO /COMUNE DI MATINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 7.5.2024, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12113/2017 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art 20049, 2051 e 2052 cc e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Manni in virtù di mandato in atti, Parte_1 elettivamente domiciliati nel suo studio
Attore
E
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di mandato in atti, dall'avv. Paolo Pellegrino elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è infondata e viene pertanto rigettata.
E' bene premettere he la norma ex art. 2051 c.c. introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che sia provato il caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo, ovvero da un fatto della stessa vittima .
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Per fondare, dunque, la responsabilità del custode per danni occorsi agli utenti che si avvalgono, in questo caso, della strada, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno dovendo, a tale riguardo, il danneggiato offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa e solo dopo che il danneggiato abbia fornito tale prova, il convenuto potrà fornire la prova dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ovvero il caso fortuito in presenza del quale la responsabilità del custode deve necessariamente essere esclusa.
Ciò posto lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione , che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che, comunque, sottende sempre un bilanciamento fra i doveri di precauzione e cautela;
e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 2482/2018 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. n. 28616/2013).
L'attore ha riferito: “percorrevo via Vicinale Vecchia Gallipoli con direzione Gallipoli quando ho visto il palo che si trovava esattamente al centro della carreggiata all'incirca sulla linea di mezzaria circa 30-40 cm a destra della mezzaria ovvero nella mia corsia di marcia e sul palo vi era apposto il segnale di obbligo di superamento ostacolo a sinistra.
Visto il segnale, mi sono spostato a sinistra al fine di accingermi a superare il palo lasciandomelo sulla destra. A pochi metri dal polo ho però scorto una autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia e mi sono accorso che lo spazio alla sinistra del palo non era sufficiente per consentire il passaggio contemporaneo di due veicoli in direzioni contrapposte. Per evitare la collisione frontale ho leggermente sterzato a destra e inevitabilmente sono finito sul palo con la parte anteriore destra” Da quanto sopra emerge con certezza come sussista l'interruzione del nesso di causalità in presenza del comportamento imprudente, distratto e negligente dell'attore che ha rappresentato la causa stessa dell'evento per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro disattesa ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni esposte in motivazione;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.2.500,00 oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge. Così deciso in Lecce il 7 maggio 2024
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta
MU IO /COMUNE DI MATINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 7.5.2024, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12113/2017 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità ex art 20049, 2051 e 2052 cc e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Manni in virtù di mandato in atti, Parte_1 elettivamente domiciliati nel suo studio
Attore
E
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di mandato in atti, dall'avv. Paolo Pellegrino elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda è infondata e viene pertanto rigettata.
E' bene premettere he la norma ex art. 2051 c.c. introduce una forma di responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che sia provato il caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo, ovvero da un fatto della stessa vittima .
Tale responsabilità ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Per fondare, dunque, la responsabilità del custode per danni occorsi agli utenti che si avvalgono, in questo caso, della strada, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno dovendo, a tale riguardo, il danneggiato offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa e solo dopo che il danneggiato abbia fornito tale prova, il convenuto potrà fornire la prova dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ovvero il caso fortuito in presenza del quale la responsabilità del custode deve necessariamente essere esclusa.
Ciò posto lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione , che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che, comunque, sottende sempre un bilanciamento fra i doveri di precauzione e cautela;
e quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di queste siano percepibili in quanto tale, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (Cass. n. 2482/2018 e, in termini sostanzialmente analoghi, Cass. n. 28616/2013).
L'attore ha riferito: “percorrevo via Vicinale Vecchia Gallipoli con direzione Gallipoli quando ho visto il palo che si trovava esattamente al centro della carreggiata all'incirca sulla linea di mezzaria circa 30-40 cm a destra della mezzaria ovvero nella mia corsia di marcia e sul palo vi era apposto il segnale di obbligo di superamento ostacolo a sinistra.
Visto il segnale, mi sono spostato a sinistra al fine di accingermi a superare il palo lasciandomelo sulla destra. A pochi metri dal polo ho però scorto una autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia e mi sono accorso che lo spazio alla sinistra del palo non era sufficiente per consentire il passaggio contemporaneo di due veicoli in direzioni contrapposte. Per evitare la collisione frontale ho leggermente sterzato a destra e inevitabilmente sono finito sul palo con la parte anteriore destra” Da quanto sopra emerge con certezza come sussista l'interruzione del nesso di causalità in presenza del comportamento imprudente, distratto e negligente dell'attore che ha rappresentato la causa stessa dell'evento per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro disattesa ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni esposte in motivazione;
2) Condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.2.500,00 oltre il rimborso forfetario del 15%, iva e cap come per legge. Così deciso in Lecce il 7 maggio 2024
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta