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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 22/11/2023, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 34222/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. ), ed ivi residente in [...], SNC, ai C.F._1
fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfilippo
Ceccio del Foro di Messina (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata, anche ai fini delle comunicazioni telematiche, in Messina, via
G. Bruno, n. 106 (PEC numero di fax Email_1
090/695025), come da procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(di seguito ), Controparte_1 CP_2
con sede in Roma Via G. Grezar 14 con c.f. e p. IVA , P.IVA_1 subentrata a titolo universale a , giusta Controparte_3
disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio 2021 n. 106; in persona del responsabile pro tempore, SI.ra , nella Per_1 Parte_2
qualità di Procuratore Speciale, in servizio presso la Direzione Regionale della Sicilia, giusta procura rilasciata dal Presidente dell
[...]
Avv. Ernesto Ruffini in data 01 Ottobre 2021, Controparte_4
autenticata nella firma dal notaio Dott di Roma - Persona_2
Repertorio n. 179856 raccolta n. 12275 del 20.04.2023; rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Calabrò,
( , Fax 0909707644 pec: CodiceFiscale_3
, con studio in Email_2
Barcellona P.G., Via Firenze n.48, giusta procura in atti.
, Controparte_5
Cod.Fisc. , con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona P.IVA_2
del Presidente, legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario della Controparte_6
con Sede in Roma, ai sensi dell'art.13 L.448/1998 nonché della
[...]
procura a rogito Notaio (rep.n.9320 del 15.2.2000), Istituto Persona_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
( ) per procura generale alle liti per atto del CodiceFiscale_4
Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Repertorio 37590, Persona_4
raccolta 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Pag. 2 di 14 in Messina, Via Armeria 1 Ai fini delle comunicazioni di legge: Fax CP_5
090.5724612 Pec: t.; Email_3
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.9.2022, Parte_1
conveniva in giudizio , e Controparte_1 CP_5 CP_6
, proponendo opposizione avverso intimazione di pagamento n.
[...]
29520229004246861 notificata in data 09.09.2022 deducendo una serie di motivi relativi ai seguenti avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento:
1. Avviso di Addebito n. 59520120002646232/000, notificato il
22.10.2012, per € 3.914,90;
2. Avviso di Addebito n. 59520120004285254/000, notificato il
18.02.2013, per € 9.322,34;
3. Avviso di Addebito n. 59520130000017345/000, notificato il
03.08.2017, per € 1.282,14;
4. Avviso di Addebito n. 59520130004505104/000, notificato il
11.02.2014, per € 27.665,40;
5. Avviso di Addebito n. 59520140001069945/000, notificato il
06.06.2014, per € 2.559,86;
6. Avviso di Addebito n. 59520160000689722/000, notificato il
11.04.2016, per € 2.451,16;
Pag. 3 di 14 7. Avviso di Addebito n. 59520160003626704/000, notificato il
27.10.2016, per € 2.399,44;
8. Avviso di Addebito n. 59520170002675150/000, notificato il
28.09.2017, per € 4.737,53.
In particolare, negava di aver regolarmente ricevuto la regolare notifica di tali atti e rilevava che, in ogni caso, pur in caso di regolare notifica, all'epoca della notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe comunque maturata la prescrizione quinquennale dei relativi crediti.
Sosteneva, in ogni caso, l'illegittimità dell'intimazione per mancato rispetto dell'obbligo di chiara motivazione degli atti imposto dall'art. 7 l.
212/2000..
Deduceva, altresì, l'intervenuta decadenza dal diritto di esigere la somma intimata, atteso che l'art. 25 del D.Lgs. 46/99, limita temporalmente il potere di cui dispone l'Ente di emettere l'avviso di addebito al 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' con memoria Controparte_1
dal 22.5.23, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la propria carenza di responsabilità in riferimento alla eventuale maturazione della prescrizione a seguito di eventuale difetto di notifica degli avvisi di addebito, di competenza dell' . CP_5
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto sia del fatto che i termini devono essere calcolati tenendo conto della sospensione degli stessi stabilita dalla normativa di emergenza per la pandemia da COVID 19, sia per la notifica di specifici atti interruttivi.
Pag. 4 di 14 Sosteneva altresì la correttezza della redazione dell'intimazione di pagamento e chiedeva il rigetto del ricorso.
L' e la si costituivano in giudizio con memoria del CP_5 CP_6
27.5.2023, con la quale deducevano anzitutto la carenza di legittimazione passiva di e l'inammissibilità del ricorso, essendo trascorso Controparte_6
il termine di 40 giorni. dalla data di notifica degli avvisi di addebito, come previsto dalla legge (D. Leg. vo 46/99).
Nel merito deduceva la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Proponeva, infine, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di
, chiedendo che, nel caso in cui si Controparte_1
accertasse l'inesigibilità o prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di CP_5
addebito indicati in atti e/o per qualunque altra causa imputabile al concessionario, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno patito e quantificato nella somma totale dei crediti indicati nell'intimazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione preliminare connessa alla dedotta inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.
3- bis del D.L. 21.10.2021, n. 146, conv L 215/2021, che ha statuito che l'estratto di ruolo può essere oggetto di autonoma impugnazione salvo i casi peculiari ivi indicati.
Pag. 5 di 14 Ed infatti, nel caso in esame non può ritenersi che vi sia una autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, quanto piuttosto una impugnazione autonoma dell'intimazione di pagamento, da qualificarsi più esattamente quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., tenuto conto della natura del ricorso con cui si contesta sostanzialmente il diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata sulla base dei titoli esecutivi menzionati nell'anzidetta intimazione di pagamento.
Di contro, va rilevata la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_6
Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti è prevista dall'art. CP_5
13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, successivamente modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
Tale disposizione ha previsto la cessione dei crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del 8 luglio 2002, n. 138.
Dunque, l'ultima cessione di crediti da parte dell' risale al 5.12.2005, CP_5
in relazione ai crediti maturati entro il 31.12.2005 e non riscossi.
Conseguentemente, atteso che i crediti oggetto dell'odierna impugnazione sono maturati ed accertati successivamente a tale data, la Controparte_6
deve essere estromessa dal giudizio.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall , va rilevato che, a fronte di un ricorso avverso Controparte_1
una procedura esecutiva, sono legittimati passivi sia colui che è incaricato
Pag. 6 di 14 alla riscossione, sia il titolare del credito (cfr. Cass. sentenza n.3990/2020;
v., da ultimo, Cass. sent. n.7514/2022).
Tanto premesso, nel merito risulta palesemente infondato il motivo di impugnazione connesso all'inesistenza del credito ed alla mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione oggi opposta e specificamente oggetto di rilievi nel corpo del ricorso.
A tal proposito, giova premettere l' ha tempestivamente e ritualmente CP_5
fornito copia delle relate di notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di Addebito n. 59520120002646232/000, notificato il
22.10.2012, per € 3.914,90;
2. Avviso di Addebito n. 59520120004285254/000, notificato il
18.02.2013, per € 9.322,34;
3. Avviso di Addebito n. 59520130000017345/000, notificato il
03.08.2017, per € 1.282,14;
4. Avviso di Addebito n. 59520130004505104/000, notificato il
11.02.2014, per € 27.665,40;
5. Avviso di Addebito n. 59520140001069945/000, notificato il
06.06.2014, per € 2.559,86;
6. Avviso di Addebito n. 59520160000689722/000, notificato il
11.04.2016, per € 2.451,16;
7. Avviso di Addebito n. 59520160003626704/000, notificato il
27.10.2016, per € 2.399,44;
8. Avviso di Addebito n. 59520170002675150/000, notificato il
28.09.2017, per € 4.737,53.
Ed infatti, per ciascuno di tali avvisi, inviati a mezzo di raccomandata A.R., sono state prodotte le relative cartoline di ricevimento, tutte recapitate
Pag. 7 di 14 presso il domicilio della ricorrente e sottoscritte per ricezione o dalla stessa ricorrente personalmente o da familiari presenti presso il domicilio.
Anche l ha fornito la prova della notifica dei seguenti Controparte_1
atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 29520169000838929000, notificata personalmente alla ricorrente in data l.9.2016, in riferimento ai crediti di cui all'avviso indicato al numero 1;
- intimazione n. 29520179009277648000 notificata in data 17.2.2018 mediante consegna a soggetto espressamente delegato al ritiro, relativa agli avvisi di addebito n. 5 sopra indicati ai nn. 2, 4, 5;
- intimazione di pagamento n. 29520229004246861000 notificata in data 9.9.2022 alla figlia della ricorrente presso il domicilio della stessa ricorrente, relativa ai crediti indicati in tutti gli otto avvisi di addebito suindicati.
A fronte di ciò, parte ricorrente alla prima udienza utile si è limitata ad un generico disconoscimento di tali atti, precisando che si tratta di mere copie, prive di attestazione di conformità, che le parti resistenti non hanno dato prova che gli atti siano stati effettivamente recapitati presso il suo domicilio, non avendo prodotto un certificato storico di residenza, per cui non sarebbero regolari specificamente le notifiche dei seguenti atti: AVI
29520179009277648; AVA 59520140001069945; AVA
59520120004852554; AVA 59520130000017345.
Tanto premesso, quanto al generico rilievo attinente alla produzione delle copie delle cartoline di notifica, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2712
c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di
Pag. 8 di 14 cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
(Cass. 19.1.2018, n. 1250)
In particolare, un generico disconoscimento non è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria degli atti prodotti in fotocopia dalle resistenti, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali
"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del
13/12/2017 (Rv. 646981 - 01)).
Dunque, corre l'obbligo di rilevare che parte ricorrente non ha formulato alcuna contestazione specifica circa l'autenticità o non conformità di tali atti;
e, soprattutto, nulla ha rilevato sulla autenticità delle proprie firme o di quelle dei soggetti delegati al ritiro.
Peraltro, va rammentato che le firme in questione sono state apposte davanti all'ufficiale postale, il quale ha attestato di aver consegnato il plico presso la residenza del destinatario al soggetto che si è qualificato come
Pag. 9 di 14 tale, apponendo la relativa firma di ricevimento. Sicché, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
In definitiva, nessun rilievo può darsi al generico disconoscimento formulato dalla ricorrente.
Conseguentemente, una volta ritenuto inammissibile il disconoscimento, va tenuto conto della corrispondenza delle relate di notifica prodotte ai modelli postali, alla apparenza ed uniformità grafica delle sottoscrizioni ivi apposte, nonché della plausibilità delle date di notifica degli atti indicati rispetto alla data di spedizione, unitamente alla dichiarazione di conformità della società di riscossione e dell' (che pur non avendo un formale CP_5
valore certificativo, in mancanza di specifiche e riconoscibili contestazioni, ha comunque una valenza indiziaria da valutarsi debitamente).
Emerge, pertanto un quadro probatorio tale da non consentire di dubitare che le fotocopie prodotte possano essere in qualche modo difformi dagli originali.
Sotto altro profilo, non coglie nel segno nemmeno il rilievo della ricorrente riguardante il fatto che gli atti non sarebbero stati notificati presso il corretto domicilio, atteso che numerosi atti sono stati notificati a lei personalmente ed altri, sempre al medesimo indirizzo, sono stati ricevuti da familiari presenti presso tale abitazione.
Pag. 10 di 14 Dunque, sarebbe stato onere della ricorrente eccepire specificamente che gli indirizzi cui sono stati notificati gli atti non sono riferibili a suoi domicili o residenze ed, eventualmente, supportare tale allegazione con certificato storico di residenza.
Invece, la ricorrente, non ha espressamente affermato che gli indirizzi in questione non sarebbero a lei riferibili, limitandosi a sostenere genericamente che sarebbe onere del notificante fornire la prova del fatto che l'indirizzo di notifica corrisponderebbe a quello del domicilio del destinatario.
In ogni caso, va rilevato che l'AVI 29520179009277648 è stato ritirato da soggetto espressamente identificato quale delegato al ritiro;
l'AVA
59520140001069945 è stato notificato a mani della zia presso l'indirizzo di
Contrada Cuturi di Patti, dove la stessa ricorrente aveva già personalmente ritirato degli atti (si veda notifica in data 11.2.2014) e che, peraltro, è dichiarato come indirizzo di residenza nella costituzione;
mentre la notifica degli AVA 59520120004852554 e 59520130000017345 si è perfezionata per compiuta giacenza.
Tutto ciò premesso, va rilevato che la prova della notifica degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi consente di concludere che in nessun caso è maturato il termine di prescrizione, considerando anche la sospensione del termine quinquennale disposta dalla legislazione emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da COVID 19.
Infatti, tale sospensione deriva dalle misure adottate con i vari decreti (D.L.
n.18/2020, D.L. n.34/2020, D.L. n.125/2020, D.L. n. 183/2020, D.L.
n.41/2021), che hanno comportato la sospensione del termine
Pag. 11 di 14 prescrizionale degli atti impositivi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e il conseguenziale slittamento della maturazione del suddetto termine.
Conseguentemente,
1. Avviso di Addebito n. 59520120002646232/000, notificato il
22.10.2012, per € 3.914,90; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 1.9.2016 e, successivamente da intimazione notificata in data 9.9.2022
2. Avviso di Addebito n. 59520120004285254/000, notificato il
18.02.2013, per € 9.322,34; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 17.2.2018 e, successivamente, da intimazione notificata in data 9.9.2022
3. Avviso di Addebito n. 59520130000017345/000, notificato il
03.08.2017, per € 1.282,14; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 9.9.2022
4. Avviso di Addebito n. 59520130004505104/000, notificato il
11.02.2014, per € 27.665,40; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 17.2.2018 e, successivamente, da intimazione notificata in data 9.9.2022
5. Avviso di Addebito n. 59520140001069945/000, notificato il
06.06.2014, per € 2.559,86; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 17.2.2018 e, successivamente, da intimazione notificata in data 9.9.2022
6. Avviso di Addebito n. 59520160000689722/000, notificato il
11.04.2016, per € 2.451,16; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 9.9.2022
Pag. 12 di 14 7. Avviso di Addebito n. 59520160003626704/000, notificato il
27.10.2016, per € 2.399,44; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 9.9.2022
8. Avviso di Addebito n. 59520170002675150/000, notificato il
28.09.2017, per € 4.737,53; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 9.9.2022
Deve essere disatteso, infine, il motivo di impugnazione relativo al dedotto difetto di motivazione, considerato che l'atto risulta pienamente conforme al modello prescritto dalla normativa in materia.
Infine, tenuto conto della regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito e della loro mancata impugnazione, devono ritenersi inammissibili tutti i motivi relativi al merito di tali atti, che avrebbero dovuto essere rappresentanti con la loro eventuale tempestiva impugnazione che, invece, non è stata proposta.
L'opposizione, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, sicché la ricorrente deve essere condannata a pagare le spese di lite in favore di e CP_5 [...]
, come da liquidazione in dispositivo ex D.M. n. 147/22 Controparte_1
(valore della causa, parametro minimo, mancanza di istruzione).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da il 27.9.2022: Parte_1
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna la ricorrente a pagare a e CP_5 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna delle
[...]
Pag. 13 di 14 anzidette parti resistenti, in € 4.217,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Patti, 13/6/2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 22/11/2023, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 34222/2022 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. ), ed ivi residente in [...], SNC, ai C.F._1
fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfilippo
Ceccio del Foro di Messina (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata, anche ai fini delle comunicazioni telematiche, in Messina, via
G. Bruno, n. 106 (PEC numero di fax Email_1
090/695025), come da procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
(di seguito ), Controparte_1 CP_2
con sede in Roma Via G. Grezar 14 con c.f. e p. IVA , P.IVA_1 subentrata a titolo universale a , giusta Controparte_3
disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio 2021 n. 106; in persona del responsabile pro tempore, SI.ra , nella Per_1 Parte_2
qualità di Procuratore Speciale, in servizio presso la Direzione Regionale della Sicilia, giusta procura rilasciata dal Presidente dell
[...]
Avv. Ernesto Ruffini in data 01 Ottobre 2021, Controparte_4
autenticata nella firma dal notaio Dott di Roma - Persona_2
Repertorio n. 179856 raccolta n. 12275 del 20.04.2023; rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Calabrò,
( , Fax 0909707644 pec: CodiceFiscale_3
, con studio in Email_2
Barcellona P.G., Via Firenze n.48, giusta procura in atti.
, Controparte_5
Cod.Fisc. , con Sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona P.IVA_2
del Presidente, legale rappresentante pro tempore in proprio e quale mandatario della Controparte_6
con Sede in Roma, ai sensi dell'art.13 L.448/1998 nonché della
[...]
procura a rogito Notaio (rep.n.9320 del 15.2.2000), Istituto Persona_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
( ) per procura generale alle liti per atto del CodiceFiscale_4
Notaio dott. di Roma, del 23.01.2023, n. Repertorio 37590, Persona_4
raccolta 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura
Pag. 2 di 14 in Messina, Via Armeria 1 Ai fini delle comunicazioni di legge: Fax CP_5
090.5724612 Pec: t.; Email_3
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.9.2022, Parte_1
conveniva in giudizio , e Controparte_1 CP_5 CP_6
, proponendo opposizione avverso intimazione di pagamento n.
[...]
29520229004246861 notificata in data 09.09.2022 deducendo una serie di motivi relativi ai seguenti avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento:
1. Avviso di Addebito n. 59520120002646232/000, notificato il
22.10.2012, per € 3.914,90;
2. Avviso di Addebito n. 59520120004285254/000, notificato il
18.02.2013, per € 9.322,34;
3. Avviso di Addebito n. 59520130000017345/000, notificato il
03.08.2017, per € 1.282,14;
4. Avviso di Addebito n. 59520130004505104/000, notificato il
11.02.2014, per € 27.665,40;
5. Avviso di Addebito n. 59520140001069945/000, notificato il
06.06.2014, per € 2.559,86;
6. Avviso di Addebito n. 59520160000689722/000, notificato il
11.04.2016, per € 2.451,16;
Pag. 3 di 14 7. Avviso di Addebito n. 59520160003626704/000, notificato il
27.10.2016, per € 2.399,44;
8. Avviso di Addebito n. 59520170002675150/000, notificato il
28.09.2017, per € 4.737,53.
In particolare, negava di aver regolarmente ricevuto la regolare notifica di tali atti e rilevava che, in ogni caso, pur in caso di regolare notifica, all'epoca della notifica dell'intimazione di pagamento sarebbe comunque maturata la prescrizione quinquennale dei relativi crediti.
Sosteneva, in ogni caso, l'illegittimità dell'intimazione per mancato rispetto dell'obbligo di chiara motivazione degli atti imposto dall'art. 7 l.
212/2000..
Deduceva, altresì, l'intervenuta decadenza dal diritto di esigere la somma intimata, atteso che l'art. 25 del D.Lgs. 46/99, limita temporalmente il potere di cui dispone l'Ente di emettere l'avviso di addebito al 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l' con memoria Controparte_1
dal 22.5.23, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, la propria carenza di responsabilità in riferimento alla eventuale maturazione della prescrizione a seguito di eventuale difetto di notifica degli avvisi di addebito, di competenza dell' . CP_5
Nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto conto sia del fatto che i termini devono essere calcolati tenendo conto della sospensione degli stessi stabilita dalla normativa di emergenza per la pandemia da COVID 19, sia per la notifica di specifici atti interruttivi.
Pag. 4 di 14 Sosteneva altresì la correttezza della redazione dell'intimazione di pagamento e chiedeva il rigetto del ricorso.
L' e la si costituivano in giudizio con memoria del CP_5 CP_6
27.5.2023, con la quale deducevano anzitutto la carenza di legittimazione passiva di e l'inammissibilità del ricorso, essendo trascorso Controparte_6
il termine di 40 giorni. dalla data di notifica degli avvisi di addebito, come previsto dalla legge (D. Leg. vo 46/99).
Nel merito deduceva la regolare notifica degli avvisi di addebito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Proponeva, infine, domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di
, chiedendo che, nel caso in cui si Controparte_1
accertasse l'inesigibilità o prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di CP_5
addebito indicati in atti e/o per qualunque altra causa imputabile al concessionario, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno patito e quantificato nella somma totale dei crediti indicati nell'intimazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione preliminare connessa alla dedotta inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.
3- bis del D.L. 21.10.2021, n. 146, conv L 215/2021, che ha statuito che l'estratto di ruolo può essere oggetto di autonoma impugnazione salvo i casi peculiari ivi indicati.
Pag. 5 di 14 Ed infatti, nel caso in esame non può ritenersi che vi sia una autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, quanto piuttosto una impugnazione autonoma dell'intimazione di pagamento, da qualificarsi più esattamente quale opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., tenuto conto della natura del ricorso con cui si contesta sostanzialmente il diritto del creditore a procedere a esecuzione forzata sulla base dei titoli esecutivi menzionati nell'anzidetta intimazione di pagamento.
Di contro, va rilevata la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP_6
Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti è prevista dall'art. CP_5
13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448, successivamente modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
Tale disposizione ha previsto la cessione dei crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del 8 luglio 2002, n. 138.
Dunque, l'ultima cessione di crediti da parte dell' risale al 5.12.2005, CP_5
in relazione ai crediti maturati entro il 31.12.2005 e non riscossi.
Conseguentemente, atteso che i crediti oggetto dell'odierna impugnazione sono maturati ed accertati successivamente a tale data, la Controparte_6
deve essere estromessa dal giudizio.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall , va rilevato che, a fronte di un ricorso avverso Controparte_1
una procedura esecutiva, sono legittimati passivi sia colui che è incaricato
Pag. 6 di 14 alla riscossione, sia il titolare del credito (cfr. Cass. sentenza n.3990/2020;
v., da ultimo, Cass. sent. n.7514/2022).
Tanto premesso, nel merito risulta palesemente infondato il motivo di impugnazione connesso all'inesistenza del credito ed alla mancata o irregolare notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione oggi opposta e specificamente oggetto di rilievi nel corpo del ricorso.
A tal proposito, giova premettere l' ha tempestivamente e ritualmente CP_5
fornito copia delle relate di notifica dei seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di Addebito n. 59520120002646232/000, notificato il
22.10.2012, per € 3.914,90;
2. Avviso di Addebito n. 59520120004285254/000, notificato il
18.02.2013, per € 9.322,34;
3. Avviso di Addebito n. 59520130000017345/000, notificato il
03.08.2017, per € 1.282,14;
4. Avviso di Addebito n. 59520130004505104/000, notificato il
11.02.2014, per € 27.665,40;
5. Avviso di Addebito n. 59520140001069945/000, notificato il
06.06.2014, per € 2.559,86;
6. Avviso di Addebito n. 59520160000689722/000, notificato il
11.04.2016, per € 2.451,16;
7. Avviso di Addebito n. 59520160003626704/000, notificato il
27.10.2016, per € 2.399,44;
8. Avviso di Addebito n. 59520170002675150/000, notificato il
28.09.2017, per € 4.737,53.
Ed infatti, per ciascuno di tali avvisi, inviati a mezzo di raccomandata A.R., sono state prodotte le relative cartoline di ricevimento, tutte recapitate
Pag. 7 di 14 presso il domicilio della ricorrente e sottoscritte per ricezione o dalla stessa ricorrente personalmente o da familiari presenti presso il domicilio.
Anche l ha fornito la prova della notifica dei seguenti Controparte_1
atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 29520169000838929000, notificata personalmente alla ricorrente in data l.9.2016, in riferimento ai crediti di cui all'avviso indicato al numero 1;
- intimazione n. 29520179009277648000 notificata in data 17.2.2018 mediante consegna a soggetto espressamente delegato al ritiro, relativa agli avvisi di addebito n. 5 sopra indicati ai nn. 2, 4, 5;
- intimazione di pagamento n. 29520229004246861000 notificata in data 9.9.2022 alla figlia della ricorrente presso il domicilio della stessa ricorrente, relativa ai crediti indicati in tutti gli otto avvisi di addebito suindicati.
A fronte di ciò, parte ricorrente alla prima udienza utile si è limitata ad un generico disconoscimento di tali atti, precisando che si tratta di mere copie, prive di attestazione di conformità, che le parti resistenti non hanno dato prova che gli atti siano stati effettivamente recapitati presso il suo domicilio, non avendo prodotto un certificato storico di residenza, per cui non sarebbero regolari specificamente le notifiche dei seguenti atti: AVI
29520179009277648; AVA 59520140001069945; AVA
59520120004852554; AVA 59520130000017345.
Tanto premesso, quanto al generico rilievo attinente alla produzione delle copie delle cartoline di notifica, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2712
c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di
Pag. 8 di 14 cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
(Cass. 19.1.2018, n. 1250)
In particolare, un generico disconoscimento non è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria degli atti prodotti in fotocopia dalle resistenti, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali
"impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del
13/12/2017 (Rv. 646981 - 01)).
Dunque, corre l'obbligo di rilevare che parte ricorrente non ha formulato alcuna contestazione specifica circa l'autenticità o non conformità di tali atti;
e, soprattutto, nulla ha rilevato sulla autenticità delle proprie firme o di quelle dei soggetti delegati al ritiro.
Peraltro, va rammentato che le firme in questione sono state apposte davanti all'ufficiale postale, il quale ha attestato di aver consegnato il plico presso la residenza del destinatario al soggetto che si è qualificato come
Pag. 9 di 14 tale, apponendo la relativa firma di ricevimento. Sicché, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
In definitiva, nessun rilievo può darsi al generico disconoscimento formulato dalla ricorrente.
Conseguentemente, una volta ritenuto inammissibile il disconoscimento, va tenuto conto della corrispondenza delle relate di notifica prodotte ai modelli postali, alla apparenza ed uniformità grafica delle sottoscrizioni ivi apposte, nonché della plausibilità delle date di notifica degli atti indicati rispetto alla data di spedizione, unitamente alla dichiarazione di conformità della società di riscossione e dell' (che pur non avendo un formale CP_5
valore certificativo, in mancanza di specifiche e riconoscibili contestazioni, ha comunque una valenza indiziaria da valutarsi debitamente).
Emerge, pertanto un quadro probatorio tale da non consentire di dubitare che le fotocopie prodotte possano essere in qualche modo difformi dagli originali.
Sotto altro profilo, non coglie nel segno nemmeno il rilievo della ricorrente riguardante il fatto che gli atti non sarebbero stati notificati presso il corretto domicilio, atteso che numerosi atti sono stati notificati a lei personalmente ed altri, sempre al medesimo indirizzo, sono stati ricevuti da familiari presenti presso tale abitazione.
Pag. 10 di 14 Dunque, sarebbe stato onere della ricorrente eccepire specificamente che gli indirizzi cui sono stati notificati gli atti non sono riferibili a suoi domicili o residenze ed, eventualmente, supportare tale allegazione con certificato storico di residenza.
Invece, la ricorrente, non ha espressamente affermato che gli indirizzi in questione non sarebbero a lei riferibili, limitandosi a sostenere genericamente che sarebbe onere del notificante fornire la prova del fatto che l'indirizzo di notifica corrisponderebbe a quello del domicilio del destinatario.
In ogni caso, va rilevato che l'AVI 29520179009277648 è stato ritirato da soggetto espressamente identificato quale delegato al ritiro;
l'AVA
59520140001069945 è stato notificato a mani della zia presso l'indirizzo di
Contrada Cuturi di Patti, dove la stessa ricorrente aveva già personalmente ritirato degli atti (si veda notifica in data 11.2.2014) e che, peraltro, è dichiarato come indirizzo di residenza nella costituzione;
mentre la notifica degli AVA 59520120004852554 e 59520130000017345 si è perfezionata per compiuta giacenza.
Tutto ciò premesso, va rilevato che la prova della notifica degli avvisi di addebito e degli atti interruttivi consente di concludere che in nessun caso è maturato il termine di prescrizione, considerando anche la sospensione del termine quinquennale disposta dalla legislazione emergenziale emanata in conseguenza della pandemia da COVID 19.
Infatti, tale sospensione deriva dalle misure adottate con i vari decreti (D.L.
n.18/2020, D.L. n.34/2020, D.L. n.125/2020, D.L. n. 183/2020, D.L.
n.41/2021), che hanno comportato la sospensione del termine
Pag. 11 di 14 prescrizionale degli atti impositivi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e il conseguenziale slittamento della maturazione del suddetto termine.
Conseguentemente,
1. Avviso di Addebito n. 59520120002646232/000, notificato il
22.10.2012, per € 3.914,90; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 1.9.2016 e, successivamente da intimazione notificata in data 9.9.2022
2. Avviso di Addebito n. 59520120004285254/000, notificato il
18.02.2013, per € 9.322,34; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 17.2.2018 e, successivamente, da intimazione notificata in data 9.9.2022
3. Avviso di Addebito n. 59520130000017345/000, notificato il
03.08.2017, per € 1.282,14; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 9.9.2022
4. Avviso di Addebito n. 59520130004505104/000, notificato il
11.02.2014, per € 27.665,40; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 17.2.2018 e, successivamente, da intimazione notificata in data 9.9.2022
5. Avviso di Addebito n. 59520140001069945/000, notificato il
06.06.2014, per € 2.559,86; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 17.2.2018 e, successivamente, da intimazione notificata in data 9.9.2022
6. Avviso di Addebito n. 59520160000689722/000, notificato il
11.04.2016, per € 2.451,16; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 9.9.2022
Pag. 12 di 14 7. Avviso di Addebito n. 59520160003626704/000, notificato il
27.10.2016, per € 2.399,44; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 9.9.2022
8. Avviso di Addebito n. 59520170002675150/000, notificato il
28.09.2017, per € 4.737,53; termini di prescrizione interrotti da intimazione notificata in data 9.9.2022
Deve essere disatteso, infine, il motivo di impugnazione relativo al dedotto difetto di motivazione, considerato che l'atto risulta pienamente conforme al modello prescritto dalla normativa in materia.
Infine, tenuto conto della regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito e della loro mancata impugnazione, devono ritenersi inammissibili tutti i motivi relativi al merito di tali atti, che avrebbero dovuto essere rappresentanti con la loro eventuale tempestiva impugnazione che, invece, non è stata proposta.
L'opposizione, pertanto, deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, sicché la ricorrente deve essere condannata a pagare le spese di lite in favore di e CP_5 [...]
, come da liquidazione in dispositivo ex D.M. n. 147/22 Controparte_1
(valore della causa, parametro minimo, mancanza di istruzione).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da il 27.9.2022: Parte_1
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna la ricorrente a pagare a e CP_5 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano, per ciascuna delle
[...]
Pag. 13 di 14 anzidette parti resistenti, in € 4.217,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Patti, 13/6/2025.
Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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