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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2545/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2545/2020 rg promosso da:
C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Raffaele Sparagna in Marina di Minturno alla via Appia 1485 il quale lo rappresenta e difende giusto mandato, congiuntamente all'Avv. Gianmarco Simone…………….………………...…….Attore
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Longo presso il cui studio in Cassino via del Carmine 5 è elettivamente domiciliata ………. Convenuta
e c.f. domiciliata elettivamente in Cassino via Arigni n. 6 Controparte_2 CodiceFiscale_3
presso l' Avvocato Luigi Montanelli, che la rappresenta e difende ……………………. CP_3
e
; ; n.q. -Parti chiamate Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in causa non costituite-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti depositati per l'udienza virtuale del 16 aprile 2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti pagina 1 di 12 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e e ha così concluso:” Voglia l'Ill.mo Giudice Adito - Controparte_1 Controparte_2
disporre preventivamente il sequestro giudiziario dei beni oggetto della controversia ex art 670 c.p.c e/o disporre preventivamente il sequestro conservativo dei beni ex art 671 c.p.c in entrambi i casi,
compresi i canoni di locazione derivanti dai beni oggetto di contestazione stante l'esistenza del CP_7
rappresentato, (anche in caso di contestazione della perizia estimativa del CTP di questa difesa) dalla sicura sproporzione, quantomeno numerica, dei beni assegnati alle odierne parti avverse e del
Periculum rappresentato dai comportamenti sopra descritti come tentativi di alienazione, modifiche strutturali dei beni, incasso dei canni di locazione e successiva spendita degli introiti per scopi personali delle convenute, tutte circostanze da sempre lamentate dall'attore anche negli atti precedenti al presente giudizio e comunque mai contestati dalle stesse che da sempre ignorano le richieste del sig.
e, si comportano come se fossero la reali titolari dell'intero asse ereditario;
- in via Parte_1
principale accertare e dichiarare che l'istante nel corso della realizzazione del complesso di beni facenti parte del patrimonio ereditario, contribuì, finanziando direttamente le opere con finanze personali per un importo di euro 142.484,44 importo che l'adito Magistrato vorrà assegnare a favore del sig. , o assegnare quel diverso importo maggiore o minore che sarà Parte_1
accertato in corso di giudizio e/o ritenuto congruo e di giustizia - per l'effetto, previa riduzione della donazione effettuata in vita a favore della convenuta e, previa riduzione dell'attivo ereditario ad euro
2.271.615,56 (in virtù delle somme da restituire all'attore per le ragioni sopra esposte) vorrà, così
procedere sulla base di tale importo all' assegnazione pro-quota tra gli eredi legittimi per un importo di euro 567.904,00 cadauno (oltre 567.904,00 di quota disponibile); - assegnare all'odierno attore le somme derivanti dai canoni di locazione dei beni di titolarità dello stesso, e dei beni che gli verranno assegnati in sentenza, dal giorno della morte della de cuius sino all'effettiva assegnazione degli stessi.
- in via subordinata e, nella denegata ipotesi in cui non Voglia accogliere la suddetta richiesta, Voglia pagina 2 di 12 disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle donazioni e delle predette disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore delle convenute, eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig.ra avrebbe potuto regolarmente disporre, assegnando per i motivi Persona_1
esposti in narrativa, all'odierno attore beni immobili per un valore di euro 489.787,50 ( già detratto dalla quota spettante di euro 905.287,50 quanto ricevuto per euro 415.500,00) oppure la somma liquida di 415.500,00 per le medesime ragioni o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede, o che la S.V. riterrà di giustizia;
-
assegnare all'attore i frutti, tutti, derivanti dai beni immobili che gli verranno assegnati in sentenza,
dalla data della morte della de cuius sino all'effettiva assegnazione degli stessi. - in ogni caso vorrà
l'adito Magistrato, anche a mezzo CTU e/o in via equitativa, valutare il controvalore economico derivante dall'utilizzo dei beni ceduti in donazione a favore delle convenute - dalla data delle stesse sino all'effettiva reintegra delle quote legittime - provvedendo a conteggiare tale valore ai fini della corretta individuazione della quota legittima. Iin ogni caso Vorrà l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime;
infine disporre il reintegro della quota legittima dell'attore mediante la riduzione della disposizione testamentaria e delle donazioni rese a favore delle convenute in lesione della quota legittima. - Disporre comunque, gli ulteriori provvedimenti provvisori, che riterrà opportuni e necessari, compresa la nomina di un curatore medio-tempore, al fine di evitare la dispersione dei frutti derivanti dai beni oggetto di contestazione;
- condannare le convenute alle spese, diritti ed onorai del presente giudizio -
condannare ulteriormente le convenute al pagamento delle spese di lite in misura del triplo oltre ad una somma punitiva stante il comportamento tenuto dalle stesse nella fase di mediazione”.
Con decreto del 25.9.2020 l'adito Tribunale ha fissato l'udienza del 26.10.2020 per la discussione della domanda cautelare avanzata dall'attore.
pagina 3 di 12 Le convenute si sono costituite nella fase cautelare e con ordinanza del 9.11.2020 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare rinviando ogni pronuncia sulle spese al definitivo.
Si è costituita in giudizio anche nel giudizio di merito che così ha concluso:” Controparte_1
Voglia l'intestato Tribunale di Cassino, respinta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, - in via pregiudiziale, disporre - per le ragioni dedotte nel presente atto - l'estensione del contraddittorio nei confronti di e di in qualità Controparte_4 Controparte_4
di eredi che hanno beneficiato delle disposizioni testamentarie effettuate dalla de cuius sulla quota disponibile ordinando la loro chiamata in causa;
- sempre in via pregiudiziale, previo accertamento dell'intervenuta rinuncia all'eredità di da parte di accertare e Persona_1 Controparte_4
dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da in qualità di Parte_1
erede di e/o dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore anche in Controparte_4
ragione della rinuncia dello stesso all'azione di riduzione;
- nel merito, anche previo accoglimento delle eccezioni e domande avanzate nel presente atto e di seguito riportate, respingere tutte le domande formulate dall'attore siccome infondate in fatto e in diritto e comunque per mancanza di prova e perché i relativi diritti sono prescritti;
- dichiarare aperta la successione testamentaria di
[...]
nata a [...] il [...], con ultimo domicilio in Mignano Persona_1
Montelungo (CE) alla Via Casilina n. 137; - accertare e dichiarare che eredi testamentari di Per_1
sono il marito i figli, e
[...] Controparte_4 Controparte_1 Parte_1
, il nipote e il pronipote di
[...] Controparte_4 Parte_1
Sante cui la stessa ha attribuito i diritti specificatamente riportati nel testamento olografo del
10.10.2018, pubblicato con atto a rogito Notaio dell'8.5.2019 registrato a Sora il Persona_2
9.5.2019 al n. 1711 Serie 1T; - accertare e dichiarare che, con atto a rogito Notaio dott. Per_3
repertorio n. 6080 raccolta n. 4849 del 20.6.2019, il sig. ha formalmente
[...] Controparte_4
rinunciato all'eredità della moglie e a ogni conseguente relativo effetto e che lo Persona_1
stesso, in vita, con comportamenti inequivocabili ha pure accettato le disposizioni testamentarie della pagina 4 di 12 moglie rinunciando pure all'azione di riduzione;
- accertare e dichiarare che la quota spettante all'attore è pari a 1/4 e che la stessa non può formare oggetto di accrescimento;
- accertare e dichiarare che la convenuta è creditrice nei confronti degli eredi di della somma di € Persona_1
164.301,94 così distinta : € 110.677,20 per la ristrutturazione, manutenzione e il miglioramento del fabbricato sito in Mignano Montelungo, via Casilina n. 29/31; € 45.000,00 per l'edificazione del piano secondo del medesimo fabbricato;
€ 6.654,74 per il pagamento delle imposte anno fiscale 2018 della sig.ra € 1.970,00 per spese funerarie;
ovvero della diversa somma, maggiore o Persona_1
minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
conseguentemente considerare che il valore di tale credito andrà detratto dal valore dei beni relitti e considerato per la determinazione delle quote e, quindi, attribuito alla convenuta;
- accertare e determinare, previa idonee indagini e stima, il contenuto e il valore della massa ereditaria e comunque di tutti i beni relitti, anche ove non indicati dalle parti e la cui esistenza dovesse essere rilevata nel corso del procedimento anche a seguito di consulenza tecnica - tenendo conto anche di quanto dedotto nel presente atto in ordine ai diritti e ai crediti della convenuta e agli atti di liberalità ricevuti dall'attore - quindi ricostruire la massa ereditaria secondo quanto dedotto ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.7, 3.8 e 3.9 del presente atto;
pertanto, dopo la formazione della massa dei beni relitti e la determinazione del loro valore, detrarre dal relictum i crediti vantati dalla convenuta e procedere alla riunione fittizia tenendo conto di quanto ricevuto per liberalità dall'attore per come dedotto nel presente atto;
- accertare e dichiarare che ha eseguito migliorie sugli Controparte_1
immobili per cui è causa, per come dedotte nel presente atto, per un valore di € 155.677,20 e quindi detrarre tale somma, o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, dal valore dei beni stessi o dalla massa ereditaria e computarla in favore della convenuta ai sensi dell'art. 748 c.c.; - all'esito delle operazioni di cui sopra, accertare e dichiarare il valore delle quote spettanti agli eredi legittimari e il valore della quota disponibile riconoscendo e confermando che la quota spettante all'attore è pari a 1/4 e che la stessa non può pagina 5 di 12 formare oggetto di accrescimento;
- imputare alla quota di riserva spettante all'attore tutto quanto da quest'ultimo ricevuto per testamento e per liberalità per come dedotte nel presente atto;
- accertare e dichiarare il valore del godimento e dell'appropriazione che l'attore ha avuto sui beni ereditari tenendo conto degli stessi ai fini della determinazione della massa ereditaria e imputandoli alla quota dell'attore stesso fino alla concorrenza di quanto gli spetta di diritto, con rivalutazione ed interessi e con ogni altra conseguenza di legge e con ordine all'attore di presentazione di un rendiconto della gestione dei beni e dei diritti ricevuti in liberalità o per testamento;
- riconoscere il diritto della convenuta a far propri tutti i frutti (compresi i canoni di locazione) dei beni a lei assegnati o donati;
-
respingere la domanda di riduzione;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione, stabilire che la riduzione stessa sia attuata dapprima nei confronti delle disposizioni testamentarie, proporzionalmente e senza distinguere tra eredi e legatari ai sensi dell' art. 558, comma 1, c.c. e, solo ove necessario e dopo aver esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, sia attuata nei confronti delle donazioni cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori ai sensi dell'art. 559 c.c.; accertare infine,
ove occorra, il diritto della sig.ra , come erede legittimario, di ritenere ai Controparte_1
sensi dell'art. 560 c.c., i beni ricevuti in donazione escludendo così dalla riduzione i beni immobili distinti nel catasto del Comune di Mignano Montelungo al F. 25 mappale 137 sub. 6, 7, 8, 10; -
respingere, per tutte le ragioni di cui al presente atto e specificatamente per quelle di cui ai punti 3.4 e
3.6 del presente atto, la domanda dell'attore volta al riconoscimento, in suo favore, di un credito di €
142.484,44 e dei frutti degli immobili a lui assegnati;
- respingere, per tutte le ragioni di cui al presente atto e specificatamente per quelle di cui al punto 4. del presente atto, la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite in misura del triplo oltre ad una somma punitiva stante il comportamento tenuto nella fase di mediazione. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi professionali della fase”.
pagina 6 di 12 Si è costituita che ha così concluso: ” A. affinché venga dichiarata la Controparte_2
improcedibilità e/o inammissibilità delle avverse domande in relazione all' articolo 564 C.C.
(condizioni per l' esercizio dell'azione di riduzione) per quanto esposto nei motivi che precedono e nel motivo n. 1; B. In via ulteriormente subordinata, fatto salvo il gravame, affinché venga dichiarata la inammissibilità e/o improcedibilità delle avverse domande in relazione all'articolo 555 comma 2 C.C.
(riduzione delle donazioni) per quanto esposto nei motivi che precedono e nel motivo n. 2; C. nel merito fatto salvo il gravame, affinché vengano rigettate tutte le domande avversarie D. piu'
gradatamente , fatto salvo il gravame, affinché si proceda , ai sensi degli articoli 555 comma 2° C.C. ,
al preventivo esaurimento del valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e, dunque, anche di quelli relitti in favore di di e in favore di Controparte_4 Parte_1 Parte_1
di Sante. Previa dichiarazione che la quota di legittima dell'attore è pari a 1/4 (un quarto) e
[...]
non a 3/8 (ottavi) perché non va accresciuta di quella del padre che ha rinunciato alla eredità e che non fu più erede;
il tutto tenuto conto dei valori indicati nel presente atto dalla convenuta e non di quelli riferiti dall'attore, considerate le liberalità da questi ricevute dalla de cuius e indicate nella narrativa che precede . Affinché si proceda, altresì, ai sensi degli articoli 558 e 559 C.C. Con
condanna al pagamento delle competenze e delle spese di causa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali e gli accessori.
All'udienza del 23.12.2020 il Giudice, con ordinanza del 4.1.2021, , ritenuta necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_4
in qualità di eredi che hanno beneficiato delle disposizioni testamentarie effettuate dalla de
[...]
cuius sulla quota disponibile di cui l'attore chiede la riduzione, ha ordinato la chiamata in causa dei predetti e ha rinviato all'udienza dell'11.20.2021.
di e di , pur se ritualmente evocati in Controparte_4 Parte_1 Parte_1
giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 7 di 12 ha poi formalmente rinunciato all'eredità della moglie dichiarando, con atto a Controparte_4
rogito Notaio dott. repertorio n. 6080 raccolta n. 4849, “di rinunciare puramente e Persona_3
semplicemente e per ogni conseguente effetto alla eredità di . Persona_1
Le parti hanno depositato memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Con provvedimento del 15.3.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in relazione alla possibile improcedibilità della domanda per il mancato deposito di una relazione notarile, ha fissato l'udienza del 16.4.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Per questo Giudice le domande proposte da sono improcedibili. Parte_1
In un giudizio di divisione, e per estensione anche in quelli di riduzione ed usucapione per la “eadem ratio”, ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà, è indispensabile fornire, oltre ai titoli di provenienza dei beni in favore delle parti, un'idonea certificazione notarile attestante le trascrizioni a favore e contro relative agli immobili oggetto della richiesta di divisione, a partire dalla data dell'acquisto fino a quella della notificazione dell'atto di citazione. Infatti, solo attraverso tale documentazione è possibile accertare se i beni in questione siano ancora nella titolarità delle parti al momento dell'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione. Inoltre, la rituale produzione,
nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali e, soprattutto,
della relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, nonché l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113
c.c. e 784 c.p.c. In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari. La documentazione richiesta è la medesima che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
pagina 8 di 12 documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari (cfr. App. Roma,
1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008, 14618/2008, 16584/2008, 19371/2008, 2075/2009,
2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009, 15743/2009, 24123/2009, 25823/2009, 2924/2010,
5387/2010, 12065/2010, 2399/2011). L'aumentata celerità esposta ha accentuato il carattere delle preclusioni nel senso alla prima udienza la causa deve essere pronta per l'eventuale ammissione della prove o per la decisione. Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni in favore del “de cuius”, nonché della relazione notarile ventennale, deve avvenire necessariamente entro i termini perentori predetti con la conseguenza che una volta spirati e, quindi,
venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma - che non a caso qualifica tali termini come perentori - non è più ammessa alcuna produzione documentale. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (Cass., n. 16800/2018, .n. 25158/2020). La
documentazione necessaria all' esatta individuazione della proprietà del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione o riduzione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni. Non può essere condivisa la recente pronuncia della Suprema Corte n. 10067 del 28.5.2020, ad avviso della quale la predetta documentazione non sarebbe richiesta a pena di improcedibilità, in quanto tale arresto non prende debitamente in esame la posizione dei creditori opponenti, che, come sopra rilevato, sono litisconsorti necessari nel giudizio di divisione per espressa previsione dell'art. 784
c.p.c., e non già soggetti che i condividenti avrebbero il mero interesse a convenire in giudizio per rendere opponibile la divisione nei loro confronti. Né appare persuasivo quanto recentemente osservato dalla Corte di cassazione, Sez. II, Sentenza n. 21938 del 2021, secondo cui la produzione della predetta pagina 9 di 12 documentazione sarebbe soltanto opportuna, ma non necessaria ai fini della procedibilità della domanda. In realtà, con riguardo al corredo motivazionale posto a fondamento della predetta decisione,
deve osservarsi che l'opposizione di terzo, ossia lo strumento dato ai litisconsorti pretermessi,
costituisce una reazione a una patologia della sentenza;
il giudice è invero tenuto a evitare, nei limiti delle previsioni del codice di rito, che si formi una sentenza nulla. Del resto, milita in tal senso un ulteriore argomento di carattere sistematico: rimettere alla fase esecutiva o a quella dell'opposizione di terzo la scoperta di una parte che avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio di divisione -
inevitabilmente dopo numerosi anni - comporta un pregiudizio per le preziose risorse della giustizia:
ciò a fronte di un onere che per le parti è di agevole adempimento. Né la questione, ad avviso di questo giudicante, può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione. Si tratta, a ben vedere,
di due aspetti distinti. Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi” relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non
(specifica) contestazione dell'altra, e purché quei fatti ricadano nella sfera di conoscenza di quest'ultima. Diversa è la necessità di verificare d'ufficio se, al di là dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò che coinvolge necessariamente valutazioni su elementi giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto. Altrettanto non condivisibile è la più recente decisione della Corte di cassazione che ha dato seguito all'indirizzo appena criticato (Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 6228 del 02/03/2023). Peraltro, la carenza documentale investe anche la dichiarazione in ordine ai titoli edilizi dell'immobile, condizione dell'azione di scioglimento della comunione o di riduzione e usucapione, tenuto conto che l'assenza di tale documentazione e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001
(già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, ove da essi non pagina 10 di 12 risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (Cass. SS.UU. n.
25021/2019). L'attore, venendo in rilievo una condizione dell'azione, era tenuto a fornire la documentazione prevista e a dimostrare la sussistenza della detta condizione a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante.
Non è condivisibile l'opinione dell'attore il quale sostiene come “ [rectius, CP_6 Per_4
abbia insegnato che un processo che non riesce a dare alle parti il “bene della vita” per il CP_8
quale è stato iniziato si risolve in una perdita secca di giustizia. (…) È una giurisprudenza che ha
Pt_ avuto il suo inizio presso il Tribunale di Roma e, poi, si è estesa a macchia d' nei tribunali italiani,
ponendo nel nulla, senza scrupoli, anni di attività giudiziaria anche a distanza di oltre un decennio dall'instaurazione del processo …”. L'esigenza di prevenire liti, lesioni di diritti dei terzi, di avere certezza nella circolazione dei beni, che la produzione di quella documentazione assicura, non può
essere definita spietata o senza scrupoli: la necessità di evitare eventuali opposizioni di terzo, ai sensi dell'art. 404 cpc, possibili frodi ai creditori, la possibilità per i difensori di difendersi adeguatamente
(come nella specie), sono bisogni di carattere pubblico che esigono la massima priorità proprio per evitare alla fonte liti future;
il processo non è una questione privata delle parti processuali ma riguarda la collettività, che ne paga i costi anche economici.
Le altre questioni, specie quelle esposte dai convenuti, devono ritenersi assorbite.
Le spese possono compensarsi per la decisione solo in rito, al pari di quelle del procedimento cautelare conclusosi per la mancanza di “periculum” e con scarsa attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
DICHIARA
l'improcedibilità delle domande proposte da Parte_1
pagina 11 di 12 Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 8 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2545/2020 rg promosso da:
C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Raffaele Sparagna in Marina di Minturno alla via Appia 1485 il quale lo rappresenta e difende giusto mandato, congiuntamente all'Avv. Gianmarco Simone…………….………………...…….Attore
contro c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Longo presso il cui studio in Cassino via del Carmine 5 è elettivamente domiciliata ………. Convenuta
e c.f. domiciliata elettivamente in Cassino via Arigni n. 6 Controparte_2 CodiceFiscale_3
presso l' Avvocato Luigi Montanelli, che la rappresenta e difende ……………………. CP_3
e
; ; n.q. -Parti chiamate Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
in causa non costituite-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti depositati per l'udienza virtuale del 16 aprile 2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti pagina 1 di 12 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e e ha così concluso:” Voglia l'Ill.mo Giudice Adito - Controparte_1 Controparte_2
disporre preventivamente il sequestro giudiziario dei beni oggetto della controversia ex art 670 c.p.c e/o disporre preventivamente il sequestro conservativo dei beni ex art 671 c.p.c in entrambi i casi,
compresi i canoni di locazione derivanti dai beni oggetto di contestazione stante l'esistenza del CP_7
rappresentato, (anche in caso di contestazione della perizia estimativa del CTP di questa difesa) dalla sicura sproporzione, quantomeno numerica, dei beni assegnati alle odierne parti avverse e del
Periculum rappresentato dai comportamenti sopra descritti come tentativi di alienazione, modifiche strutturali dei beni, incasso dei canni di locazione e successiva spendita degli introiti per scopi personali delle convenute, tutte circostanze da sempre lamentate dall'attore anche negli atti precedenti al presente giudizio e comunque mai contestati dalle stesse che da sempre ignorano le richieste del sig.
e, si comportano come se fossero la reali titolari dell'intero asse ereditario;
- in via Parte_1
principale accertare e dichiarare che l'istante nel corso della realizzazione del complesso di beni facenti parte del patrimonio ereditario, contribuì, finanziando direttamente le opere con finanze personali per un importo di euro 142.484,44 importo che l'adito Magistrato vorrà assegnare a favore del sig. , o assegnare quel diverso importo maggiore o minore che sarà Parte_1
accertato in corso di giudizio e/o ritenuto congruo e di giustizia - per l'effetto, previa riduzione della donazione effettuata in vita a favore della convenuta e, previa riduzione dell'attivo ereditario ad euro
2.271.615,56 (in virtù delle somme da restituire all'attore per le ragioni sopra esposte) vorrà, così
procedere sulla base di tale importo all' assegnazione pro-quota tra gli eredi legittimi per un importo di euro 567.904,00 cadauno (oltre 567.904,00 di quota disponibile); - assegnare all'odierno attore le somme derivanti dai canoni di locazione dei beni di titolarità dello stesso, e dei beni che gli verranno assegnati in sentenza, dal giorno della morte della de cuius sino all'effettiva assegnazione degli stessi.
- in via subordinata e, nella denegata ipotesi in cui non Voglia accogliere la suddetta richiesta, Voglia pagina 2 di 12 disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle donazioni e delle predette disposizioni testamentarie e delle donazioni a favore delle convenute, eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig.ra avrebbe potuto regolarmente disporre, assegnando per i motivi Persona_1
esposti in narrativa, all'odierno attore beni immobili per un valore di euro 489.787,50 ( già detratto dalla quota spettante di euro 905.287,50 quanto ricevuto per euro 415.500,00) oppure la somma liquida di 415.500,00 per le medesime ragioni o quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU che sin d'ora si richiede, o che la S.V. riterrà di giustizia;
-
assegnare all'attore i frutti, tutti, derivanti dai beni immobili che gli verranno assegnati in sentenza,
dalla data della morte della de cuius sino all'effettiva assegnazione degli stessi. - in ogni caso vorrà
l'adito Magistrato, anche a mezzo CTU e/o in via equitativa, valutare il controvalore economico derivante dall'utilizzo dei beni ceduti in donazione a favore delle convenute - dalla data delle stesse sino all'effettiva reintegra delle quote legittime - provvedendo a conteggiare tale valore ai fini della corretta individuazione della quota legittima. Iin ogni caso Vorrà l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio ereditario del de cuius e dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie nella parte in cui ledono le quote legittime;
infine disporre il reintegro della quota legittima dell'attore mediante la riduzione della disposizione testamentaria e delle donazioni rese a favore delle convenute in lesione della quota legittima. - Disporre comunque, gli ulteriori provvedimenti provvisori, che riterrà opportuni e necessari, compresa la nomina di un curatore medio-tempore, al fine di evitare la dispersione dei frutti derivanti dai beni oggetto di contestazione;
- condannare le convenute alle spese, diritti ed onorai del presente giudizio -
condannare ulteriormente le convenute al pagamento delle spese di lite in misura del triplo oltre ad una somma punitiva stante il comportamento tenuto dalle stesse nella fase di mediazione”.
Con decreto del 25.9.2020 l'adito Tribunale ha fissato l'udienza del 26.10.2020 per la discussione della domanda cautelare avanzata dall'attore.
pagina 3 di 12 Le convenute si sono costituite nella fase cautelare e con ordinanza del 9.11.2020 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare rinviando ogni pronuncia sulle spese al definitivo.
Si è costituita in giudizio anche nel giudizio di merito che così ha concluso:” Controparte_1
Voglia l'intestato Tribunale di Cassino, respinta ogni contraria istanza, richiesta e deduzione, - in via pregiudiziale, disporre - per le ragioni dedotte nel presente atto - l'estensione del contraddittorio nei confronti di e di in qualità Controparte_4 Controparte_4
di eredi che hanno beneficiato delle disposizioni testamentarie effettuate dalla de cuius sulla quota disponibile ordinando la loro chiamata in causa;
- sempre in via pregiudiziale, previo accertamento dell'intervenuta rinuncia all'eredità di da parte di accertare e Persona_1 Controparte_4
dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta da in qualità di Parte_1
erede di e/o dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore anche in Controparte_4
ragione della rinuncia dello stesso all'azione di riduzione;
- nel merito, anche previo accoglimento delle eccezioni e domande avanzate nel presente atto e di seguito riportate, respingere tutte le domande formulate dall'attore siccome infondate in fatto e in diritto e comunque per mancanza di prova e perché i relativi diritti sono prescritti;
- dichiarare aperta la successione testamentaria di
[...]
nata a [...] il [...], con ultimo domicilio in Mignano Persona_1
Montelungo (CE) alla Via Casilina n. 137; - accertare e dichiarare che eredi testamentari di Per_1
sono il marito i figli, e
[...] Controparte_4 Controparte_1 Parte_1
, il nipote e il pronipote di
[...] Controparte_4 Parte_1
Sante cui la stessa ha attribuito i diritti specificatamente riportati nel testamento olografo del
10.10.2018, pubblicato con atto a rogito Notaio dell'8.5.2019 registrato a Sora il Persona_2
9.5.2019 al n. 1711 Serie 1T; - accertare e dichiarare che, con atto a rogito Notaio dott. Per_3
repertorio n. 6080 raccolta n. 4849 del 20.6.2019, il sig. ha formalmente
[...] Controparte_4
rinunciato all'eredità della moglie e a ogni conseguente relativo effetto e che lo Persona_1
stesso, in vita, con comportamenti inequivocabili ha pure accettato le disposizioni testamentarie della pagina 4 di 12 moglie rinunciando pure all'azione di riduzione;
- accertare e dichiarare che la quota spettante all'attore è pari a 1/4 e che la stessa non può formare oggetto di accrescimento;
- accertare e dichiarare che la convenuta è creditrice nei confronti degli eredi di della somma di € Persona_1
164.301,94 così distinta : € 110.677,20 per la ristrutturazione, manutenzione e il miglioramento del fabbricato sito in Mignano Montelungo, via Casilina n. 29/31; € 45.000,00 per l'edificazione del piano secondo del medesimo fabbricato;
€ 6.654,74 per il pagamento delle imposte anno fiscale 2018 della sig.ra € 1.970,00 per spese funerarie;
ovvero della diversa somma, maggiore o Persona_1
minore, che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
conseguentemente considerare che il valore di tale credito andrà detratto dal valore dei beni relitti e considerato per la determinazione delle quote e, quindi, attribuito alla convenuta;
- accertare e determinare, previa idonee indagini e stima, il contenuto e il valore della massa ereditaria e comunque di tutti i beni relitti, anche ove non indicati dalle parti e la cui esistenza dovesse essere rilevata nel corso del procedimento anche a seguito di consulenza tecnica - tenendo conto anche di quanto dedotto nel presente atto in ordine ai diritti e ai crediti della convenuta e agli atti di liberalità ricevuti dall'attore - quindi ricostruire la massa ereditaria secondo quanto dedotto ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.7, 3.8 e 3.9 del presente atto;
pertanto, dopo la formazione della massa dei beni relitti e la determinazione del loro valore, detrarre dal relictum i crediti vantati dalla convenuta e procedere alla riunione fittizia tenendo conto di quanto ricevuto per liberalità dall'attore per come dedotto nel presente atto;
- accertare e dichiarare che ha eseguito migliorie sugli Controparte_1
immobili per cui è causa, per come dedotte nel presente atto, per un valore di € 155.677,20 e quindi detrarre tale somma, o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, dal valore dei beni stessi o dalla massa ereditaria e computarla in favore della convenuta ai sensi dell'art. 748 c.c.; - all'esito delle operazioni di cui sopra, accertare e dichiarare il valore delle quote spettanti agli eredi legittimari e il valore della quota disponibile riconoscendo e confermando che la quota spettante all'attore è pari a 1/4 e che la stessa non può pagina 5 di 12 formare oggetto di accrescimento;
- imputare alla quota di riserva spettante all'attore tutto quanto da quest'ultimo ricevuto per testamento e per liberalità per come dedotte nel presente atto;
- accertare e dichiarare il valore del godimento e dell'appropriazione che l'attore ha avuto sui beni ereditari tenendo conto degli stessi ai fini della determinazione della massa ereditaria e imputandoli alla quota dell'attore stesso fino alla concorrenza di quanto gli spetta di diritto, con rivalutazione ed interessi e con ogni altra conseguenza di legge e con ordine all'attore di presentazione di un rendiconto della gestione dei beni e dei diritti ricevuti in liberalità o per testamento;
- riconoscere il diritto della convenuta a far propri tutti i frutti (compresi i canoni di locazione) dei beni a lei assegnati o donati;
-
respingere la domanda di riduzione;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione, stabilire che la riduzione stessa sia attuata dapprima nei confronti delle disposizioni testamentarie, proporzionalmente e senza distinguere tra eredi e legatari ai sensi dell' art. 558, comma 1, c.c. e, solo ove necessario e dopo aver esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, sia attuata nei confronti delle donazioni cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori ai sensi dell'art. 559 c.c.; accertare infine,
ove occorra, il diritto della sig.ra , come erede legittimario, di ritenere ai Controparte_1
sensi dell'art. 560 c.c., i beni ricevuti in donazione escludendo così dalla riduzione i beni immobili distinti nel catasto del Comune di Mignano Montelungo al F. 25 mappale 137 sub. 6, 7, 8, 10; -
respingere, per tutte le ragioni di cui al presente atto e specificatamente per quelle di cui ai punti 3.4 e
3.6 del presente atto, la domanda dell'attore volta al riconoscimento, in suo favore, di un credito di €
142.484,44 e dei frutti degli immobili a lui assegnati;
- respingere, per tutte le ragioni di cui al presente atto e specificatamente per quelle di cui al punto 4. del presente atto, la domanda di condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite in misura del triplo oltre ad una somma punitiva stante il comportamento tenuto nella fase di mediazione. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi professionali della fase”.
pagina 6 di 12 Si è costituita che ha così concluso: ” A. affinché venga dichiarata la Controparte_2
improcedibilità e/o inammissibilità delle avverse domande in relazione all' articolo 564 C.C.
(condizioni per l' esercizio dell'azione di riduzione) per quanto esposto nei motivi che precedono e nel motivo n. 1; B. In via ulteriormente subordinata, fatto salvo il gravame, affinché venga dichiarata la inammissibilità e/o improcedibilità delle avverse domande in relazione all'articolo 555 comma 2 C.C.
(riduzione delle donazioni) per quanto esposto nei motivi che precedono e nel motivo n. 2; C. nel merito fatto salvo il gravame, affinché vengano rigettate tutte le domande avversarie D. piu'
gradatamente , fatto salvo il gravame, affinché si proceda , ai sensi degli articoli 555 comma 2° C.C. ,
al preventivo esaurimento del valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e, dunque, anche di quelli relitti in favore di di e in favore di Controparte_4 Parte_1 Parte_1
di Sante. Previa dichiarazione che la quota di legittima dell'attore è pari a 1/4 (un quarto) e
[...]
non a 3/8 (ottavi) perché non va accresciuta di quella del padre che ha rinunciato alla eredità e che non fu più erede;
il tutto tenuto conto dei valori indicati nel presente atto dalla convenuta e non di quelli riferiti dall'attore, considerate le liberalità da questi ricevute dalla de cuius e indicate nella narrativa che precede . Affinché si proceda, altresì, ai sensi degli articoli 558 e 559 C.C. Con
condanna al pagamento delle competenze e delle spese di causa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali e gli accessori.
All'udienza del 23.12.2020 il Giudice, con ordinanza del 4.1.2021, , ritenuta necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_4
in qualità di eredi che hanno beneficiato delle disposizioni testamentarie effettuate dalla de
[...]
cuius sulla quota disponibile di cui l'attore chiede la riduzione, ha ordinato la chiamata in causa dei predetti e ha rinviato all'udienza dell'11.20.2021.
di e di , pur se ritualmente evocati in Controparte_4 Parte_1 Parte_1
giudizio, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 7 di 12 ha poi formalmente rinunciato all'eredità della moglie dichiarando, con atto a Controparte_4
rogito Notaio dott. repertorio n. 6080 raccolta n. 4849, “di rinunciare puramente e Persona_3
semplicemente e per ogni conseguente effetto alla eredità di . Persona_1
Le parti hanno depositato memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.
Con provvedimento del 15.3.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in relazione alla possibile improcedibilità della domanda per il mancato deposito di una relazione notarile, ha fissato l'udienza del 16.4.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Per questo Giudice le domande proposte da sono improcedibili. Parte_1
In un giudizio di divisione, e per estensione anche in quelli di riduzione ed usucapione per la “eadem ratio”, ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà, è indispensabile fornire, oltre ai titoli di provenienza dei beni in favore delle parti, un'idonea certificazione notarile attestante le trascrizioni a favore e contro relative agli immobili oggetto della richiesta di divisione, a partire dalla data dell'acquisto fino a quella della notificazione dell'atto di citazione. Infatti, solo attraverso tale documentazione è possibile accertare se i beni in questione siano ancora nella titolarità delle parti al momento dell'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione. Inoltre, la rituale produzione,
nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali e, soprattutto,
della relazione notarile sostitutiva, è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, nonché l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113
c.c. e 784 c.p.c. In tal senso si pone la consolidata giurisprudenza di merito secondo la quale la documentazione che deve necessariamente depositarsi al fine di consentire la verifica della qualità di comunista in capo a chi formula la domanda nonché dell'integrità del contraddittorio con riguardo a tutti i possibili litisconsorti necessari. La documentazione richiesta è la medesima che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore alla stregua di quanto previsto dall'art. 567 c.p.c., ossia l'estratto del catasto, nonché un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;
pagina 8 di 12 documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari (cfr. App. Roma,
1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008, 14618/2008, 16584/2008, 19371/2008, 2075/2009,
2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009, 15743/2009, 24123/2009, 25823/2009, 2924/2010,
5387/2010, 12065/2010, 2399/2011). L'aumentata celerità esposta ha accentuato il carattere delle preclusioni nel senso alla prima udienza la causa deve essere pronta per l'eventuale ammissione della prove o per la decisione. Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei beni in favore del “de cuius”, nonché della relazione notarile ventennale, deve avvenire necessariamente entro i termini perentori predetti con la conseguenza che una volta spirati e, quindi,
venutasi a determinare la preclusione processuale di cui alla citata norma - che non a caso qualifica tali termini come perentori - non è più ammessa alcuna produzione documentale. Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio (Cass., n. 16800/2018, .n. 25158/2020). La
documentazione necessaria all' esatta individuazione della proprietà del bene ed all'accertamento della eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1113 c.c., acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione o riduzione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni. Non può essere condivisa la recente pronuncia della Suprema Corte n. 10067 del 28.5.2020, ad avviso della quale la predetta documentazione non sarebbe richiesta a pena di improcedibilità, in quanto tale arresto non prende debitamente in esame la posizione dei creditori opponenti, che, come sopra rilevato, sono litisconsorti necessari nel giudizio di divisione per espressa previsione dell'art. 784
c.p.c., e non già soggetti che i condividenti avrebbero il mero interesse a convenire in giudizio per rendere opponibile la divisione nei loro confronti. Né appare persuasivo quanto recentemente osservato dalla Corte di cassazione, Sez. II, Sentenza n. 21938 del 2021, secondo cui la produzione della predetta pagina 9 di 12 documentazione sarebbe soltanto opportuna, ma non necessaria ai fini della procedibilità della domanda. In realtà, con riguardo al corredo motivazionale posto a fondamento della predetta decisione,
deve osservarsi che l'opposizione di terzo, ossia lo strumento dato ai litisconsorti pretermessi,
costituisce una reazione a una patologia della sentenza;
il giudice è invero tenuto a evitare, nei limiti delle previsioni del codice di rito, che si formi una sentenza nulla. Del resto, milita in tal senso un ulteriore argomento di carattere sistematico: rimettere alla fase esecutiva o a quella dell'opposizione di terzo la scoperta di una parte che avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio di divisione -
inevitabilmente dopo numerosi anni - comporta un pregiudizio per le preziose risorse della giustizia:
ciò a fronte di un onere che per le parti è di agevole adempimento. Né la questione, ad avviso di questo giudicante, può essere risolta con il richiamo al principio di non contestazione. Si tratta, a ben vedere,
di due aspetti distinti. Un conto è la possibile “relevatio ab onere probandi” relativamente ai fatti - ossia agli accadimenti empirici enunciati in domanda - di cui possa beneficiare una parte per la non
(specifica) contestazione dell'altra, e purché quei fatti ricadano nella sfera di conoscenza di quest'ultima. Diversa è la necessità di verificare d'ufficio se, al di là dell'attenuazione dell'onere probatorio relativamente ai fatti sussumibili nella fattispecie, sia vero che il processo si stia svolgendo tra le giuste parti;
ciò che coinvolge necessariamente valutazioni su elementi giuridici non coperti dal principio di non contestazione, che opera sul piano degli enunciati di fatto. Altrettanto non condivisibile è la più recente decisione della Corte di cassazione che ha dato seguito all'indirizzo appena criticato (Cass. sez. 6 - 2, ordinanza n. 6228 del 02/03/2023). Peraltro, la carenza documentale investe anche la dichiarazione in ordine ai titoli edilizi dell'immobile, condizione dell'azione di scioglimento della comunione o di riduzione e usucapione, tenuto conto che l'assenza di tale documentazione e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio: gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001
(già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, ove da essi non pagina 10 di 12 risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 (Cass. SS.UU. n.
25021/2019). L'attore, venendo in rilievo una condizione dell'azione, era tenuto a fornire la documentazione prevista e a dimostrare la sussistenza della detta condizione a prescindere da qualsiasi avvertimento o sollecitazione del giudicante.
Non è condivisibile l'opinione dell'attore il quale sostiene come “ [rectius, CP_6 Per_4
abbia insegnato che un processo che non riesce a dare alle parti il “bene della vita” per il CP_8
quale è stato iniziato si risolve in una perdita secca di giustizia. (…) È una giurisprudenza che ha
Pt_ avuto il suo inizio presso il Tribunale di Roma e, poi, si è estesa a macchia d' nei tribunali italiani,
ponendo nel nulla, senza scrupoli, anni di attività giudiziaria anche a distanza di oltre un decennio dall'instaurazione del processo …”. L'esigenza di prevenire liti, lesioni di diritti dei terzi, di avere certezza nella circolazione dei beni, che la produzione di quella documentazione assicura, non può
essere definita spietata o senza scrupoli: la necessità di evitare eventuali opposizioni di terzo, ai sensi dell'art. 404 cpc, possibili frodi ai creditori, la possibilità per i difensori di difendersi adeguatamente
(come nella specie), sono bisogni di carattere pubblico che esigono la massima priorità proprio per evitare alla fonte liti future;
il processo non è una questione privata delle parti processuali ma riguarda la collettività, che ne paga i costi anche economici.
Le altre questioni, specie quelle esposte dai convenuti, devono ritenersi assorbite.
Le spese possono compensarsi per la decisione solo in rito, al pari di quelle del procedimento cautelare conclusosi per la mancanza di “periculum” e con scarsa attività svolta dalle parti.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
DICHIARA
l'improcedibilità delle domande proposte da Parte_1
pagina 11 di 12 Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 8 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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