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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9269/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9269/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NORMANNI SANDRA, elettivamente domiciliata in VIA COGNE N. 35 40026 IMOLA presso il difensore avv. NORMANNI SANDRA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. NORMANNI Parte_2 C.F._2
SANDRA, elettivamente domiciliata in VIA COGNE N. 35 40026 IMOLA presso il difensore avv.
NORMANNI SANDRA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANOVA ERIKA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
LAACHIR YASMINE ( ) VIA BRENNERO 139 TRENTO elettivamente C.F._3 domiciliata in PIAZZALE ARNALDO 10 null 25124 BRESCIA presso il difensore avv. VILLANOVA
ERIKA
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1 Parte_2
A) Accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità del sig. in ordine alla CP_3 produzione del sinistro. B) Per l'effetto condannarlo, in solido con la soc. in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore e con in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalle attrici in conseguenza del decesso del pagina 1 di 6 sig. ; quanto a , madre del de cuius, a fronte del Controparte_5 Parte_1 danno non patrimoniale di € 165.960,00 (pari al 50% del massimo previsto dalle Tabelle di
Milano) oltre al danno patrimoniale da lucro cessante che sarà quantificato dal Giudice in via equitativa ed interessi ed ad € 1.228,275 per spese funerarie (calcolate al 50%) ed il danno auto oppure nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta equa dal Giudice, oltre gli interessi legali dal sinistro all'effettivo soddisfo. Quanto a , zia materna, per il danno non patrimoniale € 72.065,00 (pari al 50% Parte_2 del massimo previsto nelle Tabelle del Tribunale di Milano) o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa ed accertata in corso di causa oltre gli interessi legali dal sinistro all'effettivo soddisfo. C) Condannare i convenuti in solido al pagamento di spese e compensi di causa.
Per CP_1
1. IN VIA PRELIMINARE,
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità soggettiva attiva delle ATTRICI in assenza di prova del rapporto parentale con il de cuius per tutti i motivi di cui alla comparsa, con Controparte_5 il conseguente rigetto di ogni domanda;
- accertare e dichiarare la carenza legittimazione processuale e/o sostanziale in capo alle ATTRICI, per tutti i motivi di cui alla comparsa, con il conseguente rigetto di ogni domanda;
2. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del de cuius sig. P_ nella causazione del sinistro e, per l'effetto, rigettare ogni domanda promossa dagli eredi
[...] del medesimo per tutti i motivi di cui alla comparsa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità parziale del sig. nella causazione del sinistro di cui è causa, contenere il risarcimento dovuto, in base alle CP_3 responsabilità accertate nella rigorosa espletanda istruttoria, contenendo l'esborso nelle somme accertate ed adeguatamente provate dagli attori, su cui grava ogni onere, e tenendo in considerazione la condotta del sig. ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 cc per i motivi esposti Controparte_5 nella comparsa;
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse;
In via istruttoria, si richiamano e si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate e non ammesse, da NON intendersi in alcun modo rinunciate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva che in data 27.11.2016, alle ore 12 circa, mentre percorreva la Via Emilia in Crespellano – località Chiesaccia, in direzione Bologna, alla guida della sua IA Y, il congiunto, Sig. , rispettivamente figlio e nipote delle Controparte_5 odierne attrici, in corrispondenza della rotatoia “Valsamoggia” collideva frontalmente con il furgone Fiat
UD, di proprietà della Società condotto da che Controparte_4 CP_3 percorreva la medesima via con direzione di marca contraria. A causa del violentissimo impatto il sig. riportava gravissime lesioni che ne determinavano il decesso sul colpo. P_
Richiamando la ricostruzione cinematica dell'incidente stradale operata dal proprio consulente, P.I.
parte attrice ha ritenuto “inconfutabile una corresponsabilità del sig. Persona_1 CP_3 nella causazione del sinistro che ha portato al decesso del sig. ”, considerata la Controparte_5 velocità tenuta dall'autocarro Fiat UD condotto dal sig. di almeno 73,5 km/h (superiore al CP_3
pagina 2 di 6 massimo consentito di 40 km/h) e la posizione tenuta dallo stesso, all'interno della propria corsia, ma scostata dal margine destro come prescritto dal codice della strada.
Con plurime missive a far data dal 08.02.2017, le odierne attrici reiteravano agli odierni convenuti la richiesta di risarcimento danni subiti dalle stesse in qualità di madre e zia del cui seguivano P_ dinieghi da parte della compagnia assicurativa sul presupposto dell'esclusiva responsabilità del
[...] nella causazione dell'evento dannoso. P_
Parte attrice ha, pertanto, introdotto il presente giudizio, ritenendo che, in conseguenza della riconducibilità eziologica del sinistro anche alla condotta del la madre e la zia del defunto CP_3 [...] abbiano diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella P_ specie di danno da perdita del rapporto parentale, in conseguenza del decesso del loro familiare. Secondo parte attrice, in applicazione delle Tabelle di Milano-2018 o delle Tabelle di Roma,
alla madre, sig.ra madre convivente del paraplegica in Controparte_6 P_ conseguenza di un sinistro e di anni 63 al momento del decesso del figlio, andrebbe riconosciuta una somma di € 331.920,00 cui dovrà aggiungersi il danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto convivente con il figlio deceduto che contribuiva alle spese di casa, somma che dovrà essere quantificata in via equitativa dal Giudice, nonché le spese funerarie ammontanti complessivamente ad € 2.456,55;
alla zia materna, sig.ra , non convivente, ma con un forte e costante rapporto Controparte_7 affettivo con il de cuius, andrebbe riconosciuta, a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 144.130,00 pari al massimo della forbice prevista dalle tabelle, atteso il significativo ruolo avuto nella vita del fin dall'incidente della madre avvenuto nel 1994 e alla successiva P_ separazione dei genitori.
Si costituiva tempestivamente la compagnia assicurativa (restando contumaci gli altri due convenuti) la quale contestava radicalmente le pretese avanzate da parte attrice, sostenendo che la causa del sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta del Deduceva, in particolare, parte P_ convenuta che il si sarebbe posto alla guida in stato di ebrezza alcolica acuta, senza l'utilizzo P_ delle prescritte cinture di sicurezza e con ruotino di scorta montato nella parte anteriore destra. Ciò l'avrebbe portato a invadere l'opposta corsia di marcia ad un'elevata velocità, rendendo da parte del impossibile qualsiasi manovra volta ad evitare l'urto. CP_3
Parte convenuta avvalorava la propria ricostruzione producendo la seguente documentazione:
verbale stilato dai Carabinieri della Stazione di Crespellano intervenuti sul luogo del sinistro dal quale emergeva la presenza all'interno dell'abitacolo della vettura condotta dal di P_ numerose siringhe usate e di lattine di birra e nel quale veniva attestata l'impossibilità per il di evitare lo scontro;
CP_3
relazione dei Carabinieri al PM secondo la quale “dalla ricostruzione della presunta dinamica del sinistro, meglio descritta nella relazione (ndr. di incidente stradale) non si ravvisano responsabilità a carico di ”; CP_3
decreto di archiviazione del procedimento penale avviato contro ignoti dalla Procura della Repubblica che si concludeva senza ravvisare responsabilità di terzi nell'occorso;
relazione di consulenza tossicologica svolta su incarico del CT del PM su due provette di sangue estratte dal corpo del de cuius che rivelavano la presenza di indici di assunzione di sostante stupefacenti (anche se non in fase acuta) e lo stato di ebbrezza alcolica acuta al momento dell'impatto.
In via istruttoria, il Giudice disponeva consulenza tecnica cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro e le cause del medesimo.
pagina 3 di 6 Venivano, inoltre, escussi due dei testi di parte attrice su cui veniva ammessa anche parte convenuta a prova contraria limitatamente a due dei capitoli articolati e si procedeva all'interrogatorio formale di una delle attrici (sig.ra . Parte_2
Veniva, inoltre, ordinata ad INAIL ed INPS ex art 213 c.p.c. l'esibizione di tutti i documenti relativi ai pagamenti eseguiti a favore degli eredi a causa del decesso del . Controparte_5 All'esito dell'istruttoria, le parti depositavano le memorie ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda è infondata per i motivi di seguito spiegati.
La vicenda per cui è causa richiama, innanzitutto, il disposto dell'art. 2054 comma 2 c.c. in virtù del quale “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai veicoli”. Nel caso di specie, le risultanze probatorie emerse in esito all'istruttoria inducono a ritenere che la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro sia da attribuire alla vittima P_
.
[...]
Le prove documentali versate in atti (particolarmente rilevante risulta, a tal proposito, il verbale stilato dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro – peraltro prodotto solo parzialmente da parte attrice, ma integralmente da parte convenuta) dimostrano che il veicolo condotto dal in uscita dalla P_ rotatoria “Valsamoggia” con direzione di marcia Bologna – Modena, abbia invaso a velocità sostenuta, ma comunque entro i limiti, l'opposta corsia di marcia, andando a collidere frontalmente con il veicolo condotto dal Tale ricostruzione non risulta d'altronde smentita né dalla CTU né dalla stessa CP_3 consulenza di parte attrice. Tutti concordano, sebbene con alcuni scostamenti per quanto riguarda la distanza del punto d'urto dalla linea di mezzeria, sul fatto che il abbia invaso l'opposta P_ corsia di marcia.
La CTU – dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, essendo la perizia metodologicamente corretta, saldamente ed esaustivamente motivata anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice – ha concluso che: “Il Signor alla guida dell'autovettura IA Controparte_5
Y, percorreva la S.S. 9 via Emilia in direzione Bologna quando, superata una rotatoria, imboccava il ramo di egresso curvilineo in accelerazione fino alla velocità di 70 km/h, e perdeva la corretta direzionalità del proprio veicolo (art. 141/2° del C.d.S.). Dopo aver oltrepassato la striscia di mezzeria
(art. 146/1° del C.d.S.), occupava la corsia opposta a quella di propria competenza (art. 143/1° e 3° del C.d.S.), andando a collidere con l'autocarro Fiat UD”. Risulta, inoltre, pacifico che il conducente deceduto si trovasse alla guida in stato di ebbrezza. Ciò è confermato dall'esame tossicologico disposto dalla Procura della Repubblica sul campione ematico prelevato dal cadavere del dal quale è emerso che al momento dell'impatto fosse in uno P_ stato di ebbrezza alcolica acuta. Come si legge sempre nella consulenza tossicologica acquisita in sede penale “tale sostanza (ndr. alcool) può aver inciso con un ruolo causale e/o concausale con il determinismo dell'evento (incidente) per ridotta capacità integrativa superiore, con alterata e ritardata risposta agli stimoli”. Ad aggravare la responsabilità del sono emersi nella ricostruzione del fatto ulteriori due P_ elementi. Innanzitutto, l'uso di un ruotino di scorta nella parte anteriore destra che, notoriamente, deve essere usato solo in situazioni di emergenza e non come sostituto di un normale pneumatico. Inoltre, sebbene su questo dato non vi sia certezza, è altamente probabile, come suggerito dalla CTU, che il conducente della IA Y non indossasse neppure la cintura di sicurezza. A tal conclusione inducono sia l'assenza di riferimenti relativi al taglio della cintura nel verbale dei vigili del fuoco che hanno estratto pagina 4 di 6 dalle lamiere il corpo esanime del sia l'entità delle conseguenze dello scontro che ha portato P_ alla distruzione del finestrino da parte del conducente (ciò che probabilmente non sarebbe avvenuto ove la cintura fosse stata regolarmente inserita).
Quanto, invece, alla condotta di guida di occorre rilevare che, sebbene il veicolo condotto CP_3 dal marciasse con un eccesso di velocità di circa 14 km/h rispetto al limite di 40 km/h vigente CP_3 sulla sua corsia, tuttavia, la stessa CTU esclude una qualche efficacia causale in tal condotta nella causazione del sinistro. A pagina 32 dell'elaborato peritale si legge, infatti, che “Anche se il Fiat UD fosse stato fermo, la IA Y lo avrebbe urtato a 70 km/h. Quindi anche a 40 km/h il sinistro si sarebbe verificato con conseguenze lesive gravissime probabilmente mortali per . Controparte_5 Il CTU ha, infine, rilevato che la posizione del in carreggiata “non era rispettosa dell'art.143/1° CP_3 e 3° del C.d.S. in quanto non circolava tenendosi il più possibile vicino al margine destro”. Più precisamente l'art. 143/1° e 3° del C.d.S. prevede che: “1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate
o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione”. Secondo la ricostruzione del CTU, avvalorata anche dai rilievi eseguiti dai Carabinieri e dalla collocazione del punto d'urto ad una distanza di circa 0.750 m dalla linea di mezzeria, l'autocarro teneva una posizione prossima al lato sinistro della carreggiata. In tesi attorea, tale condotta ha concorso alla causazione del sinistro e, dunque, all'esito letale del medesimo.
Tale assunto non può trovare adesione. In merito è utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 50024/2017, ha spiegato che: “… la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, condivisibilmente, che, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non puo' di per se' far presumere l'esistenza della causalita' tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o e' stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa. […] Ancora di recente si e' affermato che, in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non puo' di per se' far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4, n. 17000 del
5/4/2016, Scalise, Rv. 266645)”.
Nel caso in esame è stato accertato che anche se il avesse circolato strettamente in prossimità del CP_3 margine destro della carreggiata, il sinistro si sarebbe comunque verificato. Si legge, infatti, nella CTU che se la posizione dell'autocarro fosse stata conforme al codice della strada “l'urto sarebbe stato caratterizzato da una importante componente di scorrimento, con impulso di circa un decimo rispetto a quello reale e conseguentemente con una severità dell'impatto nettamente inferiore rispetto alla reale configurazione. Non si può escludere tuttavia una successiva carambola della IA Y contro il guard- rail laterale, con conseguenze lesive comunque gravi trattandosi di impatto a 50-60 km/h.”
Inoltre la citata sentenza della Corte di Cassazione ha spiegato come “…i sopra indicati articoli 142 e
143 C.d.S., siano norme di carattere cautelare che hanno per finalita' quella di garantire un'andatura
pagina 5 di 6 corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono.
Tali precetti, in altri termini, non sono sicuramente intesi ad evitare il rischio determinato dall'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto, in spregio di limiti di velocita', divieto di sorpasso e di corretta tenuta dei fari. […] Peraltro, depone per la soluzione sopra indicata, nel senso che la norma di cui all'articolo 143 C.d.S., non puo' essere finalizzata a coprire anche situazioni paradossali o il comportamento aberrante dell'altrui utente della strada, seppure nei limiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, il c.d. principio di affidamento.
Va ricordato che il principio dell'affidamento, in tema di circolazione stradale (per un'ampia disamina del quale si rimanda alla recente Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997), trova un temperamento, secondo il costante dictum di questa Corte di legittimita', nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada e' responsabile anche del comportamento imprudente altrui purche' questo rientri nel limite della prevedibilita'. Ebbene, casi come quello che ci occupano, ed un comportamento di guida qual e' stato quello della (OMISSIS), esulano da tale ultimo limite”. Tali principi si attagliano pienamente al caso di specie: , in stato di ebbrezza alcolica Controparte_5 acuta, ha invaso improvvisamente la corsia opposta. La condotta di guida della vittima del sinistro, oltretutto manifestatasi in pieno giorno e in condizioni stradali e ambientali ottimali, è stata del tutto imprevedibile. La CTU ha, peraltro, chiarito, a fugare ogni dubbio circa la repentinità e imprevedibilità della manovra, che “Dal momento in cui si palesava il pericolo di invasione di corsia, una frazione di secondo prima dell'impatto, non aveva il tempo di reagire e tentare manovre di CP_3 emergenza”. Per tali ragioni deve escludersi la ricorrenza di concorso di colpa nella causazione del sinistro mortale dovendo lo stesso ricondursi ad esclusiva responsabilità della vittima. La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle attrici, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parti attrici come già liquidate con separato decreto in data 27.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_5 sinistro.
2) Rigetta le domande formulate dalle attrici.
3) Condanna le attrici, in solido, al pagamento, in favore di parte convenuta costituita, delle spese del presente procedimento, liquidate in € 10.710,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) Pone definitivamente a carico delle attrici, in solido, le spese di CTU come già liquidate con separato decreto in data 27.11.2023.
Bologna 11.01.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9269/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NORMANNI SANDRA, elettivamente domiciliata in VIA COGNE N. 35 40026 IMOLA presso il difensore avv. NORMANNI SANDRA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. NORMANNI Parte_2 C.F._2
SANDRA, elettivamente domiciliata in VIA COGNE N. 35 40026 IMOLA presso il difensore avv.
NORMANNI SANDRA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLANOVA ERIKA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
LAACHIR YASMINE ( ) VIA BRENNERO 139 TRENTO elettivamente C.F._3 domiciliata in PIAZZALE ARNALDO 10 null 25124 BRESCIA presso il difensore avv. VILLANOVA
ERIKA
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) CP_3 C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1 Parte_2
A) Accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità del sig. in ordine alla CP_3 produzione del sinistro. B) Per l'effetto condannarlo, in solido con la soc. in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro-tempore e con in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dalle attrici in conseguenza del decesso del pagina 1 di 6 sig. ; quanto a , madre del de cuius, a fronte del Controparte_5 Parte_1 danno non patrimoniale di € 165.960,00 (pari al 50% del massimo previsto dalle Tabelle di
Milano) oltre al danno patrimoniale da lucro cessante che sarà quantificato dal Giudice in via equitativa ed interessi ed ad € 1.228,275 per spese funerarie (calcolate al 50%) ed il danno auto oppure nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e ritenuta equa dal Giudice, oltre gli interessi legali dal sinistro all'effettivo soddisfo. Quanto a , zia materna, per il danno non patrimoniale € 72.065,00 (pari al 50% Parte_2 del massimo previsto nelle Tabelle del Tribunale di Milano) o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa ed accertata in corso di causa oltre gli interessi legali dal sinistro all'effettivo soddisfo. C) Condannare i convenuti in solido al pagamento di spese e compensi di causa.
Per CP_1
1. IN VIA PRELIMINARE,
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità soggettiva attiva delle ATTRICI in assenza di prova del rapporto parentale con il de cuius per tutti i motivi di cui alla comparsa, con Controparte_5 il conseguente rigetto di ogni domanda;
- accertare e dichiarare la carenza legittimazione processuale e/o sostanziale in capo alle ATTRICI, per tutti i motivi di cui alla comparsa, con il conseguente rigetto di ogni domanda;
2. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del de cuius sig. P_ nella causazione del sinistro e, per l'effetto, rigettare ogni domanda promossa dagli eredi
[...] del medesimo per tutti i motivi di cui alla comparsa;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità parziale del sig. nella causazione del sinistro di cui è causa, contenere il risarcimento dovuto, in base alle CP_3 responsabilità accertate nella rigorosa espletanda istruttoria, contenendo l'esborso nelle somme accertate ed adeguatamente provate dagli attori, su cui grava ogni onere, e tenendo in considerazione la condotta del sig. ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e 2 cc per i motivi esposti Controparte_5 nella comparsa;
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse;
In via istruttoria, si richiamano e si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate e non ammesse, da NON intendersi in alcun modo rinunciate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva che in data 27.11.2016, alle ore 12 circa, mentre percorreva la Via Emilia in Crespellano – località Chiesaccia, in direzione Bologna, alla guida della sua IA Y, il congiunto, Sig. , rispettivamente figlio e nipote delle Controparte_5 odierne attrici, in corrispondenza della rotatoia “Valsamoggia” collideva frontalmente con il furgone Fiat
UD, di proprietà della Società condotto da che Controparte_4 CP_3 percorreva la medesima via con direzione di marca contraria. A causa del violentissimo impatto il sig. riportava gravissime lesioni che ne determinavano il decesso sul colpo. P_
Richiamando la ricostruzione cinematica dell'incidente stradale operata dal proprio consulente, P.I.
parte attrice ha ritenuto “inconfutabile una corresponsabilità del sig. Persona_1 CP_3 nella causazione del sinistro che ha portato al decesso del sig. ”, considerata la Controparte_5 velocità tenuta dall'autocarro Fiat UD condotto dal sig. di almeno 73,5 km/h (superiore al CP_3
pagina 2 di 6 massimo consentito di 40 km/h) e la posizione tenuta dallo stesso, all'interno della propria corsia, ma scostata dal margine destro come prescritto dal codice della strada.
Con plurime missive a far data dal 08.02.2017, le odierne attrici reiteravano agli odierni convenuti la richiesta di risarcimento danni subiti dalle stesse in qualità di madre e zia del cui seguivano P_ dinieghi da parte della compagnia assicurativa sul presupposto dell'esclusiva responsabilità del
[...] nella causazione dell'evento dannoso. P_
Parte attrice ha, pertanto, introdotto il presente giudizio, ritenendo che, in conseguenza della riconducibilità eziologica del sinistro anche alla condotta del la madre e la zia del defunto CP_3 [...] abbiano diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella P_ specie di danno da perdita del rapporto parentale, in conseguenza del decesso del loro familiare. Secondo parte attrice, in applicazione delle Tabelle di Milano-2018 o delle Tabelle di Roma,
alla madre, sig.ra madre convivente del paraplegica in Controparte_6 P_ conseguenza di un sinistro e di anni 63 al momento del decesso del figlio, andrebbe riconosciuta una somma di € 331.920,00 cui dovrà aggiungersi il danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto convivente con il figlio deceduto che contribuiva alle spese di casa, somma che dovrà essere quantificata in via equitativa dal Giudice, nonché le spese funerarie ammontanti complessivamente ad € 2.456,55;
alla zia materna, sig.ra , non convivente, ma con un forte e costante rapporto Controparte_7 affettivo con il de cuius, andrebbe riconosciuta, a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 144.130,00 pari al massimo della forbice prevista dalle tabelle, atteso il significativo ruolo avuto nella vita del fin dall'incidente della madre avvenuto nel 1994 e alla successiva P_ separazione dei genitori.
Si costituiva tempestivamente la compagnia assicurativa (restando contumaci gli altri due convenuti) la quale contestava radicalmente le pretese avanzate da parte attrice, sostenendo che la causa del sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta del Deduceva, in particolare, parte P_ convenuta che il si sarebbe posto alla guida in stato di ebrezza alcolica acuta, senza l'utilizzo P_ delle prescritte cinture di sicurezza e con ruotino di scorta montato nella parte anteriore destra. Ciò l'avrebbe portato a invadere l'opposta corsia di marcia ad un'elevata velocità, rendendo da parte del impossibile qualsiasi manovra volta ad evitare l'urto. CP_3
Parte convenuta avvalorava la propria ricostruzione producendo la seguente documentazione:
verbale stilato dai Carabinieri della Stazione di Crespellano intervenuti sul luogo del sinistro dal quale emergeva la presenza all'interno dell'abitacolo della vettura condotta dal di P_ numerose siringhe usate e di lattine di birra e nel quale veniva attestata l'impossibilità per il di evitare lo scontro;
CP_3
relazione dei Carabinieri al PM secondo la quale “dalla ricostruzione della presunta dinamica del sinistro, meglio descritta nella relazione (ndr. di incidente stradale) non si ravvisano responsabilità a carico di ”; CP_3
decreto di archiviazione del procedimento penale avviato contro ignoti dalla Procura della Repubblica che si concludeva senza ravvisare responsabilità di terzi nell'occorso;
relazione di consulenza tossicologica svolta su incarico del CT del PM su due provette di sangue estratte dal corpo del de cuius che rivelavano la presenza di indici di assunzione di sostante stupefacenti (anche se non in fase acuta) e lo stato di ebbrezza alcolica acuta al momento dell'impatto.
In via istruttoria, il Giudice disponeva consulenza tecnica cinematica volta ad accertare la dinamica del sinistro e le cause del medesimo.
pagina 3 di 6 Venivano, inoltre, escussi due dei testi di parte attrice su cui veniva ammessa anche parte convenuta a prova contraria limitatamente a due dei capitoli articolati e si procedeva all'interrogatorio formale di una delle attrici (sig.ra . Parte_2
Veniva, inoltre, ordinata ad INAIL ed INPS ex art 213 c.p.c. l'esibizione di tutti i documenti relativi ai pagamenti eseguiti a favore degli eredi a causa del decesso del . Controparte_5 All'esito dell'istruttoria, le parti depositavano le memorie ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
§
La domanda è infondata per i motivi di seguito spiegati.
La vicenda per cui è causa richiama, innanzitutto, il disposto dell'art. 2054 comma 2 c.c. in virtù del quale “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai veicoli”. Nel caso di specie, le risultanze probatorie emerse in esito all'istruttoria inducono a ritenere che la responsabilità esclusiva nella determinazione del sinistro sia da attribuire alla vittima P_
.
[...]
Le prove documentali versate in atti (particolarmente rilevante risulta, a tal proposito, il verbale stilato dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro – peraltro prodotto solo parzialmente da parte attrice, ma integralmente da parte convenuta) dimostrano che il veicolo condotto dal in uscita dalla P_ rotatoria “Valsamoggia” con direzione di marcia Bologna – Modena, abbia invaso a velocità sostenuta, ma comunque entro i limiti, l'opposta corsia di marcia, andando a collidere frontalmente con il veicolo condotto dal Tale ricostruzione non risulta d'altronde smentita né dalla CTU né dalla stessa CP_3 consulenza di parte attrice. Tutti concordano, sebbene con alcuni scostamenti per quanto riguarda la distanza del punto d'urto dalla linea di mezzeria, sul fatto che il abbia invaso l'opposta P_ corsia di marcia.
La CTU – dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi, essendo la perizia metodologicamente corretta, saldamente ed esaustivamente motivata anche in risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice – ha concluso che: “Il Signor alla guida dell'autovettura IA Controparte_5
Y, percorreva la S.S. 9 via Emilia in direzione Bologna quando, superata una rotatoria, imboccava il ramo di egresso curvilineo in accelerazione fino alla velocità di 70 km/h, e perdeva la corretta direzionalità del proprio veicolo (art. 141/2° del C.d.S.). Dopo aver oltrepassato la striscia di mezzeria
(art. 146/1° del C.d.S.), occupava la corsia opposta a quella di propria competenza (art. 143/1° e 3° del C.d.S.), andando a collidere con l'autocarro Fiat UD”. Risulta, inoltre, pacifico che il conducente deceduto si trovasse alla guida in stato di ebbrezza. Ciò è confermato dall'esame tossicologico disposto dalla Procura della Repubblica sul campione ematico prelevato dal cadavere del dal quale è emerso che al momento dell'impatto fosse in uno P_ stato di ebbrezza alcolica acuta. Come si legge sempre nella consulenza tossicologica acquisita in sede penale “tale sostanza (ndr. alcool) può aver inciso con un ruolo causale e/o concausale con il determinismo dell'evento (incidente) per ridotta capacità integrativa superiore, con alterata e ritardata risposta agli stimoli”. Ad aggravare la responsabilità del sono emersi nella ricostruzione del fatto ulteriori due P_ elementi. Innanzitutto, l'uso di un ruotino di scorta nella parte anteriore destra che, notoriamente, deve essere usato solo in situazioni di emergenza e non come sostituto di un normale pneumatico. Inoltre, sebbene su questo dato non vi sia certezza, è altamente probabile, come suggerito dalla CTU, che il conducente della IA Y non indossasse neppure la cintura di sicurezza. A tal conclusione inducono sia l'assenza di riferimenti relativi al taglio della cintura nel verbale dei vigili del fuoco che hanno estratto pagina 4 di 6 dalle lamiere il corpo esanime del sia l'entità delle conseguenze dello scontro che ha portato P_ alla distruzione del finestrino da parte del conducente (ciò che probabilmente non sarebbe avvenuto ove la cintura fosse stata regolarmente inserita).
Quanto, invece, alla condotta di guida di occorre rilevare che, sebbene il veicolo condotto CP_3 dal marciasse con un eccesso di velocità di circa 14 km/h rispetto al limite di 40 km/h vigente CP_3 sulla sua corsia, tuttavia, la stessa CTU esclude una qualche efficacia causale in tal condotta nella causazione del sinistro. A pagina 32 dell'elaborato peritale si legge, infatti, che “Anche se il Fiat UD fosse stato fermo, la IA Y lo avrebbe urtato a 70 km/h. Quindi anche a 40 km/h il sinistro si sarebbe verificato con conseguenze lesive gravissime probabilmente mortali per . Controparte_5 Il CTU ha, infine, rilevato che la posizione del in carreggiata “non era rispettosa dell'art.143/1° CP_3 e 3° del C.d.S. in quanto non circolava tenendosi il più possibile vicino al margine destro”. Più precisamente l'art. 143/1° e 3° del C.d.S. prevede che: “1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate
o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione”. Secondo la ricostruzione del CTU, avvalorata anche dai rilievi eseguiti dai Carabinieri e dalla collocazione del punto d'urto ad una distanza di circa 0.750 m dalla linea di mezzeria, l'autocarro teneva una posizione prossima al lato sinistro della carreggiata. In tesi attorea, tale condotta ha concorso alla causazione del sinistro e, dunque, all'esito letale del medesimo.
Tale assunto non può trovare adesione. In merito è utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte che, con la sentenza n. 50024/2017, ha spiegato che: “… la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, condivisibilmente, che, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non puo' di per se' far presumere l'esistenza della causalita' tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o e' stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa. […] Ancora di recente si e' affermato che, in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non puo' di per se' far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere (Sez. 4, n. 17000 del
5/4/2016, Scalise, Rv. 266645)”.
Nel caso in esame è stato accertato che anche se il avesse circolato strettamente in prossimità del CP_3 margine destro della carreggiata, il sinistro si sarebbe comunque verificato. Si legge, infatti, nella CTU che se la posizione dell'autocarro fosse stata conforme al codice della strada “l'urto sarebbe stato caratterizzato da una importante componente di scorrimento, con impulso di circa un decimo rispetto a quello reale e conseguentemente con una severità dell'impatto nettamente inferiore rispetto alla reale configurazione. Non si può escludere tuttavia una successiva carambola della IA Y contro il guard- rail laterale, con conseguenze lesive comunque gravi trattandosi di impatto a 50-60 km/h.”
Inoltre la citata sentenza della Corte di Cassazione ha spiegato come “…i sopra indicati articoli 142 e
143 C.d.S., siano norme di carattere cautelare che hanno per finalita' quella di garantire un'andatura
pagina 5 di 6 corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono.
Tali precetti, in altri termini, non sono sicuramente intesi ad evitare il rischio determinato dall'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto, in spregio di limiti di velocita', divieto di sorpasso e di corretta tenuta dei fari. […] Peraltro, depone per la soluzione sopra indicata, nel senso che la norma di cui all'articolo 143 C.d.S., non puo' essere finalizzata a coprire anche situazioni paradossali o il comportamento aberrante dell'altrui utente della strada, seppure nei limiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, il c.d. principio di affidamento.
Va ricordato che il principio dell'affidamento, in tema di circolazione stradale (per un'ampia disamina del quale si rimanda alla recente Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997), trova un temperamento, secondo il costante dictum di questa Corte di legittimita', nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada e' responsabile anche del comportamento imprudente altrui purche' questo rientri nel limite della prevedibilita'. Ebbene, casi come quello che ci occupano, ed un comportamento di guida qual e' stato quello della (OMISSIS), esulano da tale ultimo limite”. Tali principi si attagliano pienamente al caso di specie: , in stato di ebbrezza alcolica Controparte_5 acuta, ha invaso improvvisamente la corsia opposta. La condotta di guida della vittima del sinistro, oltretutto manifestatasi in pieno giorno e in condizioni stradali e ambientali ottimali, è stata del tutto imprevedibile. La CTU ha, peraltro, chiarito, a fugare ogni dubbio circa la repentinità e imprevedibilità della manovra, che “Dal momento in cui si palesava il pericolo di invasione di corsia, una frazione di secondo prima dell'impatto, non aveva il tempo di reagire e tentare manovre di CP_3 emergenza”. Per tali ragioni deve escludersi la ricorrenza di concorso di colpa nella causazione del sinistro mortale dovendo lo stesso ricondursi ad esclusiva responsabilità della vittima. La domanda risarcitoria, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle attrici, liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parti attrici come già liquidate con separato decreto in data 27.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_5 sinistro.
2) Rigetta le domande formulate dalle attrici.
3) Condanna le attrici, in solido, al pagamento, in favore di parte convenuta costituita, delle spese del presente procedimento, liquidate in € 10.710,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4) Pone definitivamente a carico delle attrici, in solido, le spese di CTU come già liquidate con separato decreto in data 27.11.2023.
Bologna 11.01.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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