Decreto cautelare 17 gennaio 2024
Decreto cautelare 18 gennaio 2024
Sentenza 14 marzo 2024
Decreto cautelare 11 aprile 2024
Decreto presidenziale 12 aprile 2024
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00604/2025REG.PROV.COLL.
N. 02980/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2980 del 2024, proposto da
BE RR, EN RB, NA TT, EN NI, IN NE, BA CC, MA SC, GI SO, IA EL IO, RI Di BA, TO Di SA, OL Di OM, NZ RD, US AR GO, TA SS, LO OL, AR GI IN, SS QU, FR ZA, AR RA PI, EL LA, NA LO, IA RO, IE SC, ON TR, AR GO, IN ES, OS ZI, LL GA, US NI, RO IO, rappresentati e difesi dall'avvocato TO De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5230/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Rosaria AR Castorina;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli originari ricorrenti premesso di avere partecipato al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259 sostenendo la prova preselettiva della predetta procedura concorsuale, di averne impugnato i relativi esiti a loro sfavorevoli e che il ricorso era ancora pendente, impugnavano il D.M. 8 giugno 2023 n. 107 con il quale il Ministero dell’istruzione e del Merito ha definito le modalità di partecipazione del corso intensivo di formazione previsto dall’articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14 limitandole ai soli “ partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta(…) ”.
Per converso, gli odierni appellanti, avevano preso parte al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259 ed avevano pendente un contenzioso giurisdizionale per il mancato superamento della prova preselettiva di concorso (e non invece di quella scritta).
Con la sentenza n. 5230/2024 il TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, respingeva il ricorso.
Appellata la sentenza resiste il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza del 21 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il motivo di appello gli appellanti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; Eccesso di potere per disparità di trattamento; Incostituzionalità dell’art. 5, commi da 11- quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
Lamentano che la norma, nella parte in cui ammette la partecipazione dei soggetti che hanno impugnato i risultati della prova scritta espletata nell’ambito del concorso indetto con DDG del 23.11.2017 e, per converso, preclude la partecipazione a quelli che hanno invece impugnato i risultati della prova preselettiva svolta nel medesimo concorso, sia irragionevole soprattutto alla luce delle motivazioni sottese alla scelta della norma stessa, ravvisabile dal tenore letterale dello stesso comma 11-quinquies: “ prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso ”.
Evidenziano che, a fronte di una tale motivazione, non era dato comprendere il motivo per cui potessero partecipare alla prova di accesso al corso per cui è causa i soli soggetti che avevano impugnato gli esiti della prova scritta espletata nell’ambito del concorso per dirigenti scolastici di cui al DDG del 23 novembre 2017 e non quelli che avevano impugnato gli esiti della prova preselettiva svolta nell’ambito del medesimo concorso.
La censura non è fondata.
Correttamente il Tar ha rilevato che la disciplina attuativa dei requisiti per l’accesso al corso intensivo di formazione. contenuta direttamente nella legge, che individua anche in maniera specifica le categorie di partecipanti è dettata dal D.M. n. 107 del 8 giugno 2023 la cui impugnazione nella presente sede è tardiva.
L’art. 2, comma 2, del citato D.M. n. 107/2023 – conformemente alla disposizione legislativa (l’art. 5, comma 11-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 limita la partecipazione a coloro i quali “ abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale ”.
I ricorrenti, invece, non sono stati ammessi alla prova scritta del concorso bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, ed hanno proposto ricorso che, nel febbraio 2024, è stato dichiarato perento.
Trattandosi di una disciplina che deroga alla regola generale del superamento del pubblico concorso il legislatore ha introdotto un requisito di merito – il superamento almeno della prova preselettiva al fine di selezionare, seppure in un quadro di straordinaria eccezionalità rispetto alle procedure ordinarie, i soggetti maggiormente meritevoli all’accesso alle posizioni dirigenziali.
La regola posta in proposito dalla fonte primaria di riferimento rende l’azione dell’amministrazione, nell’enucleare concretamente i requisiti di partecipazione, attività assolutamente vincolata, senza la possibilità di introdurre deroghe ai requisiti previsti per la partecipazione al corso di formazione.
Atteso il chiaro dettato della norma del decreto legislativo ed il carattere vincolato della conseguente azione dell’amministrazione, il Ministero non avrebbe potuto, come preteso dagli appellanti, ammettere al concorso per cui è controversia i soggetti che non avessero superato la prova preselettiva.
Discende da ciò che devono escludersi vizi di eccesso di potere, trattandosi di patologia propria dell’azione discrezionale, nella specie non configurabile.
Le ragioni degli appellanti potrebbero, di conseguenza, trovare favorevole considerazione solo ove si ritenesse la non conformità a Costituzione del richiamato articolo 5, commi da 11- quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 1417, comma 3 del decreto legislativo n. 59 del 2017, spostandosi necessariamente la questione sulla legittimità costituzionale della disposizione normativa di rango primario che ha direttamente fissato i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa.
Anche questa censura è infondata.
Non appare irragionevole ed illogico, ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost., il limitare la partecipazione al peculiare concorso in esame ai soli candidati che abbiano superato la prova preselettiva.
Al riguardo la Corte Costituzionale ha già avuto modo di precisare che, seppur la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, in determinati casi, specifiche deroghe devono essere considerate legittime "quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle" (cfr. Corte Cost., 10 novembre 2011, n. 299).
Anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 2 maggio 2019 n. 106, relativa ad un concorso straordinario per dirigenti scolastici, si desume che le norme che prevedono concorsi straordinari del tipo per il quale è causa sono in linea di principio conformi a Costituzione nel momento in cui siano emanate per garantire il buon andamento dell'amministrazione, sopperendo alle carenze di organico e per dare certezza ai rapporti giuridici: in tal senso, esse operano una compromissione definita "non irragionevole" del diritto di accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso.
Evidentemente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso.
In chiave connessa, richiamati gli indubbi tratti di specialità della procedura concorsuale introdotta dalla norma richiamata, ben si comprende la ragionevolezza della norma che nel contemperare l’esigenza di prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti con il dettato dell’art. 97 Cost. comma 4 ha preteso almeno un requisito di merito – il superamento almeno della prova preselettiva - per selezionare i soggetti maggiormente meritevoli all’accesso alle posizioni dirigenziali, sia pure in una procedura eccezionale siffatta.
Le censure di incostituzionalità sono, dunque, manifestamente infondate.
L’appello deve essere, pertanto, respinto.
In considerazione della novità della questione all’epoca della proposizione dell’appello e della costituzione solo formale dell’amministrazione, le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
AR Morgantini, Consigliere
Rosaria AR Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria AR Castorina | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO