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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 15/10/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA DI OMOLOGA
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Il Giudice Designato, Dott. Andrea Bonetti, VISTA la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal Sig. , Parte_1 C.F. , depositata in data 28 aprile 2025 e iscritta al n. di R.G. 14-1/2025 PU;
C.F._1 VISTO il decreto del 16 giugno 2025 con cui questo Tribunale ha dichiarato ammissibile il piano proposto dal ricorrente e ha disposto la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale nonché la comunicazione agli creditori, assegnando termine di venti giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;
RICHIAMATA la relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dall'Avv. Milena Figus in qualità di Gestore della Crisi;
VISTA la relazione del Gestore ex art. 70, comma 6, CCII depositata in data 26 settembre 2025 con cui si dava atto dell'avvenuta comunicazione del decreto e del piano a tutti i creditori e delle osservazioni pervenute;
VISTE le note depositate dal Gestore in data 31 luglio 2025 contenenti le modifiche al piano originario;
RILEVATO che nel termine assegnato sono pervenute: osservazioni dell'Agenzia delle Entrate che non si è opposta all'omologa del piano ma ha precisato la natura privilegiata del credito di € 386,56; comunicazione di Findomestic di non avere osservazioni da formulare;
osservazioni di Financit S.p.A. nell'interesse di BNL S.p.A. depositate il 13 agosto 2025; CONSIDERATO che il Gestore ha modificato il piano accogliendo le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo natura privilegiata al credito di € 386,56 e applicando la falcidia del 50% anziché del 20%, per un importo complessivo da corrispondere ad Agenzia Entrate di € 409,49; TUTTO CIÒ PREMESSO OSSERVA
1)SULLA TARDIVITÀ DELLE OSSERVAZIONI DI FINANCIT S.P.A. Le osservazioni presentate da Financit S.p.A. nell'interesse di BNL S.p.A. risultano tardive, essendo state depositate il 13 agosto 2025 a fronte del termine perentorio del 22 luglio 2025 assegnato con il decreto di apertura. Come consolidato dalla giurisprudenza di merito, nel procedimento di omologa del piano del consumatore i termini fissati dal Giudice per il deposito di memorie ed osservazioni hanno natura perentoria, con conseguente decadenza dalle relative facoltà in caso di inosservanza. Pertanto, le osservazioni di Financit S.p.A. devono considerarsi inammissibili per tardività.
2)SULLA FALCIDIABILITÀ DEI CREDITI DA CESSIONE DEL QUINTO Nel merito delle osservazioni, va rilevato che l'art. 67, comma 3, CCII prevede espressamente che "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di
1 R.G. n. 14-1/2025 PU
finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4". Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 65 del 10 marzo 2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio ceduto volontariamente prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c.
3)SULLA NATURA CHIROGRAFARIA DEL CREDITO BNL Il credito vantato da BNL S.p.A. derivante da finanziamento con cessione del quinto non gode di alcun privilegio. Come correttamente argomentato dal Gestore, nei contratti di cessione del quinto la titolarità del credito (e quindi delle somme maturande) rimane in capo al debitore che, pertanto, ne può disporre all'interno della procedura di sovraindebitamento. Il riconoscimento di privilegio per i crediti da cessione del quinto è previsto solo per eventuali rate scadute non pagate dal datore di lavoro o dall'Ente previdenziale, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
4)SULLA REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO Il procedimento ha avuto regolare svolgimento secondo le prescrizioni dell'art. 70 CCII. Sono state effettuate le pubblicazioni sul sito web del Tribunale e le comunicazioni a mezzo PEC a tutti i creditori nei termini previsti. Come attestato dal Gestore, "nessuna osservazione né precisazione è pervenuta da parte dei creditori entro il termine di gg.venti ai sensi dell'art.70, c.3, CC.II." ad eccezione delle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate (tempestive e accolte) e di quelle tardive di Financit S.p.A.
5)SULL'AMMISSIBILITÀ E FATTIBILITÀ DEL PIANO Il piano originario con la modifica riportata nelle note depositate in data 31 luglio 2025 risulta giuridicamente ammissibile e fattibile. Il ricorrente presenta tutti i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura, rivestendo la qualifica di consumatore e versando in stato di sovraindebitamento. Non sussistono condizioni ostative ex art. 69 CCII.
6)SULLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA Il piano risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Come correttamente valutato dal Gestore, il patrimonio immobiliare del ricorrente non è prontamente liquidabile essendo posseduto solo pro quota, e una eventuale vendita comporterebbe costi significativi per divisione, perizie e competenze notarili. RITENUTO pertanto che sussistono tutti i presupposti per l'omologa del piano come modificato;
P.Q.M.
RIGETTA le osservazioni di Financit S.p.A.; OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal Sig. Parte_1 come modificato con le note depositate in data 31 luglio 2025; DICHIARA chiusa la procedura;
DISPONE la sospensione del mutuo ipotecario contratto con per 22 mesi Controparte_1 dall'omologa con pagamento degli interessi legali;
DISPONE la revoca della cessione del quinto dello stipendio sulle posizioni debitorie intestate a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. n. 01634822 e BI Banca S.p.A. n. CQ0000000070048556; DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione della procedura;
ORDINA la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro due giorni a norma dell'art. 70, comma 8, CCII;
Così deciso in Oristano, il 14 ottobre 2025. Il Giudice Dott. Andrea Bonetti
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA DI OMOLOGA
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
Il Giudice Designato, Dott. Andrea Bonetti, VISTA la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal Sig. , Parte_1 C.F. , depositata in data 28 aprile 2025 e iscritta al n. di R.G. 14-1/2025 PU;
C.F._1 VISTO il decreto del 16 giugno 2025 con cui questo Tribunale ha dichiarato ammissibile il piano proposto dal ricorrente e ha disposto la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale nonché la comunicazione agli creditori, assegnando termine di venti giorni per la presentazione di eventuali osservazioni;
RICHIAMATA la relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dall'Avv. Milena Figus in qualità di Gestore della Crisi;
VISTA la relazione del Gestore ex art. 70, comma 6, CCII depositata in data 26 settembre 2025 con cui si dava atto dell'avvenuta comunicazione del decreto e del piano a tutti i creditori e delle osservazioni pervenute;
VISTE le note depositate dal Gestore in data 31 luglio 2025 contenenti le modifiche al piano originario;
RILEVATO che nel termine assegnato sono pervenute: osservazioni dell'Agenzia delle Entrate che non si è opposta all'omologa del piano ma ha precisato la natura privilegiata del credito di € 386,56; comunicazione di Findomestic di non avere osservazioni da formulare;
osservazioni di Financit S.p.A. nell'interesse di BNL S.p.A. depositate il 13 agosto 2025; CONSIDERATO che il Gestore ha modificato il piano accogliendo le osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo natura privilegiata al credito di € 386,56 e applicando la falcidia del 50% anziché del 20%, per un importo complessivo da corrispondere ad Agenzia Entrate di € 409,49; TUTTO CIÒ PREMESSO OSSERVA
1)SULLA TARDIVITÀ DELLE OSSERVAZIONI DI FINANCIT S.P.A. Le osservazioni presentate da Financit S.p.A. nell'interesse di BNL S.p.A. risultano tardive, essendo state depositate il 13 agosto 2025 a fronte del termine perentorio del 22 luglio 2025 assegnato con il decreto di apertura. Come consolidato dalla giurisprudenza di merito, nel procedimento di omologa del piano del consumatore i termini fissati dal Giudice per il deposito di memorie ed osservazioni hanno natura perentoria, con conseguente decadenza dalle relative facoltà in caso di inosservanza. Pertanto, le osservazioni di Financit S.p.A. devono considerarsi inammissibili per tardività.
2)SULLA FALCIDIABILITÀ DEI CREDITI DA CESSIONE DEL QUINTO Nel merito delle osservazioni, va rilevato che l'art. 67, comma 3, CCII prevede espressamente che "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di
1 R.G. n. 14-1/2025 PU
finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4". Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 65 del 10 marzo 2022, la falcidiabilità del quinto dello stipendio ceduto volontariamente prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento è volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c.
3)SULLA NATURA CHIROGRAFARIA DEL CREDITO BNL Il credito vantato da BNL S.p.A. derivante da finanziamento con cessione del quinto non gode di alcun privilegio. Come correttamente argomentato dal Gestore, nei contratti di cessione del quinto la titolarità del credito (e quindi delle somme maturande) rimane in capo al debitore che, pertanto, ne può disporre all'interno della procedura di sovraindebitamento. Il riconoscimento di privilegio per i crediti da cessione del quinto è previsto solo per eventuali rate scadute non pagate dal datore di lavoro o dall'Ente previdenziale, circostanza non ricorrente nel caso di specie.
4)SULLA REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO Il procedimento ha avuto regolare svolgimento secondo le prescrizioni dell'art. 70 CCII. Sono state effettuate le pubblicazioni sul sito web del Tribunale e le comunicazioni a mezzo PEC a tutti i creditori nei termini previsti. Come attestato dal Gestore, "nessuna osservazione né precisazione è pervenuta da parte dei creditori entro il termine di gg.venti ai sensi dell'art.70, c.3, CC.II." ad eccezione delle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate (tempestive e accolte) e di quelle tardive di Financit S.p.A.
5)SULL'AMMISSIBILITÀ E FATTIBILITÀ DEL PIANO Il piano originario con la modifica riportata nelle note depositate in data 31 luglio 2025 risulta giuridicamente ammissibile e fattibile. Il ricorrente presenta tutti i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura, rivestendo la qualifica di consumatore e versando in stato di sovraindebitamento. Non sussistono condizioni ostative ex art. 69 CCII.
6)SULLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA Il piano risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Come correttamente valutato dal Gestore, il patrimonio immobiliare del ricorrente non è prontamente liquidabile essendo posseduto solo pro quota, e una eventuale vendita comporterebbe costi significativi per divisione, perizie e competenze notarili. RITENUTO pertanto che sussistono tutti i presupposti per l'omologa del piano come modificato;
P.Q.M.
RIGETTA le osservazioni di Financit S.p.A.; OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal Sig. Parte_1 come modificato con le note depositate in data 31 luglio 2025; DICHIARA chiusa la procedura;
DISPONE la sospensione del mutuo ipotecario contratto con per 22 mesi Controparte_1 dall'omologa con pagamento degli interessi legali;
DISPONE la revoca della cessione del quinto dello stipendio sulle posizioni debitorie intestate a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. n. 01634822 e BI Banca S.p.A. n. CQ0000000070048556; DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione della procedura;
ORDINA la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro due giorni a norma dell'art. 70, comma 8, CCII;
Così deciso in Oristano, il 14 ottobre 2025. Il Giudice Dott. Andrea Bonetti
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