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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/08/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.L 234/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 234 del 2025 avverso la sentenza n. 3536 del 2025, emessa dal Tribunale di Milano (Chirieleison), deciso il giorno 27 maggio 2025 promosso da:
(c.f. e P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avvocati Michela Bani (c.f. - pec: C.F._1
e Alessandro Paone (c.f. Email_1
- pec: elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata in Milano, Via Cerva n. 18 presso lo studio legale del difensore e presso la casella di posta elettronica -Appellante; Email_1
nei confronti di
(c.f. ), rappresentata Controparte_2 C.F._3
e difesa dagli Avvocati Filippo Raffa (c.f. – pec: C.F._4
e Edoardo Vecellio Salto (c.f. Email_3
– pec: , C.F._5 Email_4
elettivamente domiciliata in Milano, Via Fogazzaro n. 14/A presso lo Studio dei difensori – Appellata.
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Per l'appellante come da ricorso in appello datato 07 marzo Controparte_1
2025:” Per tutti i motivi di cui al presente ricorso, in totale riforma della sentenza n.
3536/2024 resa, inter-partes, dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano – G.L.
Dott.ssa Rossella Chirieleison, pubblicata in data 9 settembre 2024 (RG n. 10234/2023) non notificata, nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle domande avversarie, per le ragioni dedotte nel presente ricorso, con conseguente condanna dell'odierna appellata alla restituzione alla Società appellante dell'importo corrisposto a titolo risarcitorio, in adempimento della sentenza di primo grado. Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste in ricorso;
nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di risarcimento danni, in riforma della stessa, limitare la percentuale della retribuzione presa a parametro per la quantificazione del danno medesimo, riconoscendo la stessa in misura percentuale non maggiore del 10% della retribuzione percepita dalla IG.ra nel periodo di CP_2
riferimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per la parte appellata come da Memoria di Controparte_2
costituzione datata 14 maggio 2025:” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, nel merito: respinta ogni istanza ed eccezione ex adverso formulata, richiamate le allegazioni in fatto e in diritto formulate nel giudizio di primo grado, respingere, per le ragioni di cui al presente atto, l'appello promosso da
e quindi confermare integralmente la sentenza n. 3536/2024 resa Controparte_1
dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Chirieleison, nella causa sub
RG N. 10234/2023 pubblicata il 09/09/2024.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3536 del 9.9.2024, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire le differenze Controparte_2
pagina 2 di 14 retributive a titolo di lavoro supplementare festivo e di ore supplementari svolte e, per l'effetto, ha condannato la società datrice di lavoro al Controparte_1
pagamento, a titolo di lavoro supplementare festivo, di € 247,39 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, a titolo di ore supplementari, di € 369,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Milano ha, altresì, accertato e dichiarato l'illegittimità delle previsioni contrattuali relative alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative della ricorrente e, per l'effetto, ha condannato la società datrice di lavoro Pulitori CP_1
a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per il periodo dal
[...]
01/07/2022 al 31/01/2023, la somma complessiva di € 2.382,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Spese del grado secondo il principio della soccombenza liquidate, in favore della ricorrente, in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
In motivazione il Tribunale di Milano, richiamando gli articoli 33 e 38 del CCNL di
Settore unitamente alle buste paga versate in atti e conformandosi a un precedente del proprio Ufficio, ha ritenuto che le ore inserite in busta paga sotto la voce “supplementari
50 %” siano effettivamente ore di lavoro supplementare svolto di domenica, ovvero in una giornata festiva, e che, pertanto, deve essere accolta la domanda della ricorrente di vedere cumulate – per le suddette ore di lavoro – la maggiorazione del 28% di cui all'articolo 33 comma 14 del C.C.N.L. di settore e la maggiorazione del 50% di cui all'articolo 38 comma 5, n. 5 del C.C.N.L. di settore per le ore di lavoro supplementare prestate di domenica e nelle giornate festive.
In particolare il primo giudice ha ritenuto che il divieto di cumulo è contrattualmente previsto solo per le maggiorazioni di cui all'articolo 38 del contratto collettivo di riferimento (secondo cui “le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore”) all'uopo rilevando che appare evidente pagina 3 di 14 che le due maggiorazioni hanno natura e funzione differente così che non può ritenersi che quella di cui all'articolo 38 “assorba” quella di cui all'articolo 33 atteso che, quest'ultima, per espressa previsione legislativa e contrattuale, è destinata a remunerare,
“convenzionalmente e forfetariamente”, la “incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR” mentre quella di cui all'articolo 38 ha la funzione di ristorare il lavoratore della maggiore penosità e gravosità intrinseca del lavoro festivo e domenicale.
Non ritenuta contestata la quantificazione degli importi, il primo giudice ha, quindi, accolto i conteggi effettuati dalla ricorrente.
Il Tribunale di Milano, inoltre, ha accolto la domanda avente ad oggetto il diritto di vedere determinato il trattamento economico spettante per i casi di malattia, infortunio, gravidanza e ferie, sulla base dell'effettivo orario di lavoro svolto ivi compreso il lavoro supplementare effettuato.
In particolare il primo giudice, conformandosi al precedente dell'Ufficio, ha ritenuto che la forfettizzazione pattuita in sede di contrattazione collettiva non può che tenere conto degli istituti retributivi, indiretti o differiti, che, ordinariamente, ricorrono in ogni rapporto di lavoro (ad esempio: 13^, 14^, TFR) e che possono essere convenzionalmente definibili in via forfettaria mentre la forfettizzazione non può inglobare quegli istituti retributivi la cui erogazione deriva dal verificarsi di circostanze meramente eventuali e accidentali - quali: malattia, infortunio e maternità - che hanno una durata e un'incidenza economica del tutto imprevedibile.
Diversamente opinando, conclude il primo giudice, verrebbe introdotta una irragionevole disparità di trattamento (cfr. art. 7 Decreto legislativo n. 81 del 2015) non solo tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale ma, addirittura, tra gli stessi lavoratori a tempo parziale in quanto alcuni di essi, quelli costretti ad assentarsi per le cause sopra indicate, patirebbero un ingiustificato peggioramento del proprio trattamento retributivo complessivo. pagina 4 di 14 Il primo giudice, quindi, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere, a titolo di incidenza del lavoro supplementare sulle ferie - secondo quanto ha formato in concreto oggetto di domanda - la somma di € 369,79, di cui ai conteggi incorporati nel ricorso elaborati secondo il criterio di calcolo analiticamente spiegato alle pagine 15 e seguenti del ricorso, non specificamente contestato dalla parte convenuta.
Il Tribunale di Milano, inoltre, ha accolto le domande di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente conseguenti – da un lato – alla nullità della clausola di determinazione dell'orario di lavoro part time non essendo rinvenibile, né nella lettera di assunzione e né nelle modifiche successive, alcuna individuazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, con la conseguente applicazione delle norme di cui agli articoli 5 comma 2 e 10 del d.lgs. 81/2015 e – dall'altro lato - conseguenti alla variazione in aumento della prestazione lavorativa, con lo svolgimento di numerose ore di lavoro supplementare, in assenza di clausole elastiche validamente sottoscritte.
In particolare il primo giudice - rilevando che è incontestato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di un numero di ore supplementari riportate nei prospetti alle pagine 17
e 30 del ricorso per il periodo dal luglio 2022 al maggio 2023 e che si tratta di un numero di ore che evidenzia la prestazione costante, e non meramente saltuaria, di lavoro supplementare: 46,5 ore nel mese di luglio 2022; 76 ore nel mese di agosto 2022;
36 ore nel mese di settembre 2022; 76,5 ore nel mese di ottobre 2022; 73 ore nel mese di novembre 2022; 35,5 ore nel mese di dicembre 2022; 77 ore nel mese di gennaio 2023;
60,5 ore nel mese di febbraio 2023; 22 ore nel mese di marzo 2022, ecc.) – ha ritenuto che la pattuizione in questione non soddisfa le norme di legge che richiedono una preventiva individuazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro del dipendente, al fine di consentire allo stesso una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero mentre, nel caso in esame, la collocazione dell'orario di lavoro
è rimessa di volta in volta alla discrezionalità del datore di lavoro e non è valutabile a priori da parte del lavoratore. pagina 5 di 14 All'accertata illegittimità delle pattuizioni il primo giudice ha, quindi, fatto discendere le conseguenze di cui all'articolo 10 comma 2 del D.lgs. 81/2015 sotto il profilo risarcitorio poiché il rapporto di lavoro è cessato.
Circa la quantificazione del risarcimento - applicando l'insegnamento in materia della giurisprudenza della Corte di Cassazione - il primo giudice ha tenuto conto della condotta delle parti e, in particolare, della gravità delle violazioni del datore di lavoro che ha del tutto omesso ogni indicazione utile alla predeterminazione dell'impegno lavorativo da parte della ricorrente e ha, quindi, quantificato il danno nella misura del
25% della retribuzione utilizzando, come parametro, non il coefficiente mensile di
151,37 ore proposto dalla ricorrente ma il parametro orario mensile di 108,25 indicato dalla resistente a pagina 15 della memoria difensiva e nella documentazione in atti (cfr. la lettera del 28.11.2018 ove, a fronte dell'aumento a 25 ore settimanali, viene indicato un parametro mensile di 108,13) quindi liquidando, da ultimo, per il periodo: luglio
2022/gennaio 2023, la somma di € 1.292,49.
Il Tribunale di Milano, infine, in relazione alla domanda risarcitoria azionata per la variazione in aumento della prestazione lavorativa, ha ritenuto che la pretesa sistematica e continuativa di svolgimento di lavoro supplementare, anche in violazione del limite di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 81 del 2015, ha esposta la lavoratrice ad una modifica delle condizioni contrattuali afferenti alla durata della prestazione lavorativa, rimessa ex post alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, con conseguente sacrificio del tempo libero.
Il primo giudice ha, infine, applicato, anche per la quantificazione risarcitoria di tale voce di danno, l'articolo 10 del Decreto legislativo 81/2015 all'uopo richiamando i criteri utilizzati per la precedente voce di danno e ha liquidato l'importo di € 1.090,47 per il periodo da luglio 2022 a maggio 2023.
Avverso detta decisione ha interposto appello ed articolando tre CP_1 CP_1
motivi. pagina 6 di 14 Con il primo motivo – intestato:” Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 40 del
CCNL applicato al rapporto di lavoro” - l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la maggiorazione del 28% sulle ore di lavoro supplementare svolte dalla ricorrente, nelle giornate di domenica e festive, cumulandola con quella del 50% già erogata dalla società all'uopo deducendo che, alla luce dell'articolo 33 del CCNL Multiservizi il lavoro supplementare deve essere retribuito solo con una maggiorazione del 28%, a prescindere dal fatto che lo stesso sia prestato di domenica o nei giorni festivi risultando, di fatto, già applicata una maggiorazione di maggior favore.
L'appellante, inoltre, ha dedotto che l'articolo 40 del CCNL di settore, che deve trovare applicazione nel caso di specie trattandosi di un appalto il cui servizio, essenziale, era richiesto anche nella giornata di domenica, prevede esplicitamente che: “Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”.
L'appellante ha, quindi concluso, che avrebbe anche titolo per chiedere la restituzione del maggior importo pagato ossia, il delta tra la maggiorazione del 28% e quella del
50%.
Con il secondo motivo – intestato:” Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n.
81/2015” – l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto il contratto di lavoro privo delle indicazioni specifiche richieste dalla normativa all'uopo richiamando la lettera di assunzione – in cui vi è un richiamo ad una successiva lettera di integrazione che avrebbe recepito il piano di lavoro condiviso e concordato tra la Società
e le OO.SS. entro il 30 settembre 2017, in accordo, peraltro con l'articolo 5 comma 3 del
Decreto legislativo n. 81 del 2015 - e gli accordi sindacali sottoscritti da ritenersi pienamente conformi alla normativa vigente e al CCNL Multiservizi applicato.
pagina 7 di 14 In particolare l'appellante ha dedotto che l'articolo 5 del Decreto legislativo n. 81 del
2015 riceve una deroga proprio in relazione ai rapporti di lavoro come quello dedotto in atti, organizzati sulla base di un'articolazione oraria della prestazione di lavoro su turni, prevedendo che in tal caso la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno possa avvenire mediante il rinvio a “turni programmati” da ultimo deducendo che l'appalto a cui era adibita l'appellata presentava notevoli criticità e la necessità di programmare turni non rigidamente predeterminabili a priori.
Con il terzo motivo – intestato:” Sull'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente il diritto della IG.ra ad ottenere un risarcimento del CP_2
danno nella misura del 25% della retribuzione percepita nell'intero periodo” -
l'appellante ha censurato la decisione anche nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento del danno - determinato nel 25% della retribuzione percepita dall'odierna appellata – sul punto deducendo che l'articolo 10 richiamato dal primo giudice non consente la liquidazione in via equitativa, dovendosi escludere un danno in re ipsa chiedendo, in via subordinata, di limitare il danno ad una percentuale inferiore.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
Il primo motivo di appello non coglie nel segno.
L'interpretazione condotta dal Tribunale sulle norme di Contratto Collettivo regolatrici della remunerazione retributiva del lavoro supplementare svolto dalla lavoratrice part time, specie nelle giornate festive, rispecchia un esito ermeneutico logico e corretto pagina 8 di 14 rispetto alla disciplina rispettivamente posta dagli articoli 33 comma 14 e 38 comma 5 della fonte collettiva applicabile.
Per quanto qui rileva si ricorda che l'articolo 33 comma 14 del CCNL di Settore prevede che “le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo n. 61/2000, dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 61/2000” e l'articolo 38 comma 5 del medesimo CCNL di Settore che “il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: 1) lavoro straordinario diurno feriale 25%, 2) lavoro straordinario notturno 50%, 3) lavoro straordinario festivo 65%, 4) lavoro straordinario notturno festivo 75%, 5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi
50%, 6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati 20%, 7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 30%”.
Si tratta, dunque, di due previsioni che, in linea di principio, non si sovrappongono atteso che ciascuna di esse tratta, in maniera distinta, i risvolti del lavoro supplementare toccati nel corso della pratica del servizio reso dal prestatore part time, sia quando l'addetto si limiti a fornire un'occupazione ordinariamente estesa ad ore eccedenti il regime a tempo parziale applicato alla sua occupazione, sia quando essa avvenga in costanza di giornate festive quale autonoma circostanza applicativa caratterizzante e foriera di un dato specializzante degno di quella separata fisionomia della voce salariale che l'odierna appellante tende a negare.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante le norme sopra richiamate devono intendersi nel senso che se il lavoro supplementare è prestato durante giorni festivi (dato pagina 9 di 14 specializzante) allora, esso, merita di essere compensato, oltre che con la maggiorazione
'ordinaria' del 28% anche con la maggiorazione del 50% di cui all'articolo 38 comma 5.
Il richiamo alle buste paga effettuato dal primo giudice – peraltro neppure censurato dall'appellante dovendosi, pertanto, ritenere formatosi il giudicato sul punto – conferma l'erroneità della tecnica remuneratoria applicata da ed nell'elaborazione CP_1 CP_1
delle competenze spettanti alla lavoratrice part time per aver reso ore di lavoro supplementare.
Invero dagli atti e dalle buste paga dell'appellata (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado) emerge che l'appellata - titolare nel periodo luglio 2022 – gennaio 2023, di un part time al 62,5% (25 ore settimanali) - ha prestato, ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle contrattuali, retribuite come “ore supplementari” alcune delle quali retribuite con la maggiorazione del 28% prevista dall'articolo 33 del CCNL sopra richiamato e altre retribuite con la maggiorazione del 50% prevista dall'articolo 38 del CCNL opra richiamato.
Dal raffronto delle buste paga, tuttavia, emerge che le ore retribuite dalla convenuta con la maggiorazione del 50% sono ore supplementari svolte nelle giornate domenicali/ festive e che, in relazione a queste ore supplementari, la società datrice di lavoro non ha applicato, oltre alla maggiorazione del 50% prevista dall'articolo 33 del CCNL, anche la maggiorazione del 28% che, in applicazione dell'articolo 38 del CCNL, come sopra interpretato, deve, invece, essere applicata.
Tale omissione nasce dalla illegittima interpretazione aziendale di estendere l'applicazione del principio della non cumulabilità fra le suddette maggiorazioni - nel senso che la maggiore assorbirebbe la minore - richiamato dal comma 7 dell'articolo 38
CCNL anche al lavoro supplementare.
Alla luce della corretta interpretazione delle norme collettive, come sopra richiamata, il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto come pure il secondo motivo.
pagina 10 di 14 Preliminarmente, e per quanto qui rileva, si richiamano la lettera di assunzione dell'appellata, datata 01.10.2016 – che prevede quanto segue:” Fermo il monte ore contrattuale sopra indicato, la Sua prestazione lavorativa di regola potrà svolgersi all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle ore 6:00 alle ore 13:00; dalle ore 14.00 alle ore 18,00; dalle ore 18:00 alle ore 23;00. L'orario di lavoro sarà articolato in base
a turni settimanali diversificati a rotazione e/o scalare, comprensivi anche del sabato, domenica, festivi, secondo il programma di lavoro che sarà esposto con congruo anticipo presso la Sede di lavoro” - e la successiva lettera di variazione datata
28.11.2018 - che prevede quanto segue: “l'attività lavorativa sarà organizzata sulla base di turni a scalare di 5 giorni di lavoro, anche non consecutivi, dal lunedì alla domenica con riposi cadenti anche in giornata diversa dalla domenica”; “sulla base del piano di lavoro che sarà esposto con congruo anticipo presso la sede di lavoro, Lei presterà servizio nella fascia oraria di seguito indicata: FASCIA A: dalle ore 7:00 alle ore 12:00” (cfr. docc. 1e 6 fascicolo di primo grado di parte appellata),
La semplice lettura dei predetti documenti consente di ritenere non soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo n. 81 del 2015 - secondo cui:” Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno” – risultando evidenti sia l'indeterminatezza e sia le indebite variazioni scongiurate dalla citata norma.
Invero non rileva il richiamo alla organizzazione oraria presso l'appalto (cfr. pagg. 6 e seguenti atto di appello)all'interno del quale era inserita l'odierna appellata in quanto anche i turni istituiti dall'azienda per assecondare la continuità dei servizi appaltati dalla committenza che si era rivolta a per ottenere cicli continui di attività di Controparte_1
pulizia, onde assecondare l'esigenza delle anticipate collocazioni temporali degli orari di lavoro, non possono sottrarsi al criterio previsto dalla norma di indicare puntualmente giorno, settimana, mese e anno della collocazione oraria. pagina 11 di 14 Come già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 1008 del 2025 - richiamata anche ex art. 118 dip.att. c.p.c. – “Nella specie, l'infrazione era desumibile - come poi nella pratica concreta avveratosi - proprio dal mancato riferimento negoziale a programmi di lavoro stabilmente delineati in linea di principio secondo lo strumento della programmazione, che al di là delle impostazioni lessicali tese alla distinzione tra il concetto di 'programmazione' e quello della 'predeterminazione' che l'odierna appellante tenta di accreditare come validi, e persino esaurienti, doveva essere essenzialmente indirizzata ad assicurare alla lavoratrice part time un appagante piano programmatico dei suoi impegni di servizio a copertura del futuro corso delle sue prestazioni e allo scopo di rendere possibile e fruibile l'attuazione del coacervo di interessi individuali che, notoriamente, presidiano il lavoro a tempo parziale…”
Confermandosi, quindi, che nella fattispecie in esame non risulta una puntuale individuazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa idonea a contemperare le esigenze del datore di lavoro - di utilizzazione della prestazione di lavoro in forma ridotta - e del lavoratore - di potere, consapevolmente, organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriore e di vita quotidiana - deve essere respinto anche il secondo motivo di appello come pure il, connesso, terzo motivo di appello.
Con riferimento al terzo motivo di appello questo Collegio condivide la tutela risarcitoria attuata dal primo giudice alla lavoratrice che aveva invocato la norma di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
Per quanto concerne l'an debeatur, come già evidenziato da Questa Corte: “E' il fatto stesso descritto dalla fattispecie legale che concreta un accadimento pregiudizievole degno di essere ristorato secondo il criterio equitativo pertinente al tipo di illecito contrattuale imputabile alla datrice di lavoro nel solco degli arresti raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità, tra le altre, con le pronunce n.27553/2016 e n. 6900/2018 ove si dà contezza in base a quale tipo di responsabilità debba rispondere il datore di pagina 12 di 14 lavoro: senz'altro una responsabilità di inadempimento contrattuale che nella vicenda in cognizione, ad avviso del Collegio, gioca un ruolo determinante anche a proposito della questione appena sopra trattata, potendosi percepire che anche il pieno rispetto del criterio delineato dall'art. 5 cit. costituisce in definitiva un aspetto dell'obbligazione che la datrice di lavoro è tenuta a dimostrare di avere adempiuto, specie a fronte di una denuncia di inadempimento dipartitasi dal prestatore di lavoro sulla base di allegazioni puntuali e precise come quelle svolte dalla (lavoratrice)…” (cfr. Corte Appello Milano
n. 1008 del 2025).
In riferimento al quantum debeatur il Collegio osserva che il criterio equitativo applicato dal primo giudice per la liquidazione del danno appare congruamente motivato e conforme all'insegnamento della Corte di Cassazione in materia.
Invero nella sentenza emerge chiaramente che il primo giudice ha dato risalto alla particolare gravità della violazione della normativa, reiteratamente posta in essere dal datore di lavoro che, sostanzialmente per tutta la durata temporale del rapporto di lavoro
(ottobre 2016 – Aprile 2023) ha omesso “ogni indicazione utile alla predeterminazione dell'impegno” e ha esposto la lavoratrice “ ad una modifica delle condizioni contrattuali afferenti alla durata della prestazione rimessa ex post alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, con conseguente sacrificio del tempo libero da dedicare ad altre occupazioni ovvero ad esigenze personali e familiari” all'uopo evidenziando che:” il rifiuto da parte del lavoratore di prestazione del lavoro supplementare non è libero, ma
è vincolato alla sussistenza di “esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale”, potenzialmente da dimostrare e discutere di volta in volta con il datore di lavoro”.
Per quanto sopra la determinazione del danno nella misura del 25% della retribuzione oltre che congrua appare adeguatamente motivata.
Anche il terzo motivo di appello quindi va respinto e, conclusivamente, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata va confermata. pagina 13 di 14 Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante per il criterio della soccombenza, applicando i criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55 come novellato, sono liquidate - tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria – in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Filippo Raffa dichiaratosi antistatario.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di ed CP_1 CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da ed avverso la sentenza n. 3536 del CP_1 CP_1
2024 emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado Controparte_1
in favore di parte appellata liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Filippo Raffa dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano,27 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Maria Rosaria CUOMO
pagina 14 di 14
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott. Serena SOMMARIVA Consigliera
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore
Nel giudizio di appello numero 234 del 2025 avverso la sentenza n. 3536 del 2025, emessa dal Tribunale di Milano (Chirieleison), deciso il giorno 27 maggio 2025 promosso da:
(c.f. e P. IVA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avvocati Michela Bani (c.f. - pec: C.F._1
e Alessandro Paone (c.f. Email_1
- pec: elettivamente C.F._2 Email_2
domiciliata in Milano, Via Cerva n. 18 presso lo studio legale del difensore e presso la casella di posta elettronica -Appellante; Email_1
nei confronti di
(c.f. ), rappresentata Controparte_2 C.F._3
e difesa dagli Avvocati Filippo Raffa (c.f. – pec: C.F._4
e Edoardo Vecellio Salto (c.f. Email_3
– pec: , C.F._5 Email_4
elettivamente domiciliata in Milano, Via Fogazzaro n. 14/A presso lo Studio dei difensori – Appellata.
CONCLUSIONI pagina 1 di 14 Per l'appellante come da ricorso in appello datato 07 marzo Controparte_1
2025:” Per tutti i motivi di cui al presente ricorso, in totale riforma della sentenza n.
3536/2024 resa, inter-partes, dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano – G.L.
Dott.ssa Rossella Chirieleison, pubblicata in data 9 settembre 2024 (RG n. 10234/2023) non notificata, nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza, sia in fatto che in diritto, delle domande avversarie, per le ragioni dedotte nel presente ricorso, con conseguente condanna dell'odierna appellata alla restituzione alla Società appellante dell'importo corrisposto a titolo risarcitorio, in adempimento della sentenza di primo grado. Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme richieste in ricorso;
nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di risarcimento danni, in riforma della stessa, limitare la percentuale della retribuzione presa a parametro per la quantificazione del danno medesimo, riconoscendo la stessa in misura percentuale non maggiore del 10% della retribuzione percepita dalla IG.ra nel periodo di CP_2
riferimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per la parte appellata come da Memoria di Controparte_2
costituzione datata 14 maggio 2025:” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, nel merito: respinta ogni istanza ed eccezione ex adverso formulata, richiamate le allegazioni in fatto e in diritto formulate nel giudizio di primo grado, respingere, per le ragioni di cui al presente atto, l'appello promosso da
e quindi confermare integralmente la sentenza n. 3536/2024 resa Controparte_1
dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Chirieleison, nella causa sub
RG N. 10234/2023 pubblicata il 09/09/2024.Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3536 del 9.9.2024, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire le differenze Controparte_2
pagina 2 di 14 retributive a titolo di lavoro supplementare festivo e di ore supplementari svolte e, per l'effetto, ha condannato la società datrice di lavoro al Controparte_1
pagamento, a titolo di lavoro supplementare festivo, di € 247,39 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, a titolo di ore supplementari, di € 369,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il Tribunale di Milano ha, altresì, accertato e dichiarato l'illegittimità delle previsioni contrattuali relative alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative della ricorrente e, per l'effetto, ha condannato la società datrice di lavoro Pulitori CP_1
a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per il periodo dal
[...]
01/07/2022 al 31/01/2023, la somma complessiva di € 2.382,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Spese del grado secondo il principio della soccombenza liquidate, in favore della ricorrente, in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
In motivazione il Tribunale di Milano, richiamando gli articoli 33 e 38 del CCNL di
Settore unitamente alle buste paga versate in atti e conformandosi a un precedente del proprio Ufficio, ha ritenuto che le ore inserite in busta paga sotto la voce “supplementari
50 %” siano effettivamente ore di lavoro supplementare svolto di domenica, ovvero in una giornata festiva, e che, pertanto, deve essere accolta la domanda della ricorrente di vedere cumulate – per le suddette ore di lavoro – la maggiorazione del 28% di cui all'articolo 33 comma 14 del C.C.N.L. di settore e la maggiorazione del 50% di cui all'articolo 38 comma 5, n. 5 del C.C.N.L. di settore per le ore di lavoro supplementare prestate di domenica e nelle giornate festive.
In particolare il primo giudice ha ritenuto che il divieto di cumulo è contrattualmente previsto solo per le maggiorazioni di cui all'articolo 38 del contratto collettivo di riferimento (secondo cui “le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore”) all'uopo rilevando che appare evidente pagina 3 di 14 che le due maggiorazioni hanno natura e funzione differente così che non può ritenersi che quella di cui all'articolo 38 “assorba” quella di cui all'articolo 33 atteso che, quest'ultima, per espressa previsione legislativa e contrattuale, è destinata a remunerare,
“convenzionalmente e forfetariamente”, la “incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR” mentre quella di cui all'articolo 38 ha la funzione di ristorare il lavoratore della maggiore penosità e gravosità intrinseca del lavoro festivo e domenicale.
Non ritenuta contestata la quantificazione degli importi, il primo giudice ha, quindi, accolto i conteggi effettuati dalla ricorrente.
Il Tribunale di Milano, inoltre, ha accolto la domanda avente ad oggetto il diritto di vedere determinato il trattamento economico spettante per i casi di malattia, infortunio, gravidanza e ferie, sulla base dell'effettivo orario di lavoro svolto ivi compreso il lavoro supplementare effettuato.
In particolare il primo giudice, conformandosi al precedente dell'Ufficio, ha ritenuto che la forfettizzazione pattuita in sede di contrattazione collettiva non può che tenere conto degli istituti retributivi, indiretti o differiti, che, ordinariamente, ricorrono in ogni rapporto di lavoro (ad esempio: 13^, 14^, TFR) e che possono essere convenzionalmente definibili in via forfettaria mentre la forfettizzazione non può inglobare quegli istituti retributivi la cui erogazione deriva dal verificarsi di circostanze meramente eventuali e accidentali - quali: malattia, infortunio e maternità - che hanno una durata e un'incidenza economica del tutto imprevedibile.
Diversamente opinando, conclude il primo giudice, verrebbe introdotta una irragionevole disparità di trattamento (cfr. art. 7 Decreto legislativo n. 81 del 2015) non solo tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale ma, addirittura, tra gli stessi lavoratori a tempo parziale in quanto alcuni di essi, quelli costretti ad assentarsi per le cause sopra indicate, patirebbero un ingiustificato peggioramento del proprio trattamento retributivo complessivo. pagina 4 di 14 Il primo giudice, quindi, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere, a titolo di incidenza del lavoro supplementare sulle ferie - secondo quanto ha formato in concreto oggetto di domanda - la somma di € 369,79, di cui ai conteggi incorporati nel ricorso elaborati secondo il criterio di calcolo analiticamente spiegato alle pagine 15 e seguenti del ricorso, non specificamente contestato dalla parte convenuta.
Il Tribunale di Milano, inoltre, ha accolto le domande di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente conseguenti – da un lato – alla nullità della clausola di determinazione dell'orario di lavoro part time non essendo rinvenibile, né nella lettera di assunzione e né nelle modifiche successive, alcuna individuazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, con la conseguente applicazione delle norme di cui agli articoli 5 comma 2 e 10 del d.lgs. 81/2015 e – dall'altro lato - conseguenti alla variazione in aumento della prestazione lavorativa, con lo svolgimento di numerose ore di lavoro supplementare, in assenza di clausole elastiche validamente sottoscritte.
In particolare il primo giudice - rilevando che è incontestato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di un numero di ore supplementari riportate nei prospetti alle pagine 17
e 30 del ricorso per il periodo dal luglio 2022 al maggio 2023 e che si tratta di un numero di ore che evidenzia la prestazione costante, e non meramente saltuaria, di lavoro supplementare: 46,5 ore nel mese di luglio 2022; 76 ore nel mese di agosto 2022;
36 ore nel mese di settembre 2022; 76,5 ore nel mese di ottobre 2022; 73 ore nel mese di novembre 2022; 35,5 ore nel mese di dicembre 2022; 77 ore nel mese di gennaio 2023;
60,5 ore nel mese di febbraio 2023; 22 ore nel mese di marzo 2022, ecc.) – ha ritenuto che la pattuizione in questione non soddisfa le norme di legge che richiedono una preventiva individuazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro del dipendente, al fine di consentire allo stesso una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero mentre, nel caso in esame, la collocazione dell'orario di lavoro
è rimessa di volta in volta alla discrezionalità del datore di lavoro e non è valutabile a priori da parte del lavoratore. pagina 5 di 14 All'accertata illegittimità delle pattuizioni il primo giudice ha, quindi, fatto discendere le conseguenze di cui all'articolo 10 comma 2 del D.lgs. 81/2015 sotto il profilo risarcitorio poiché il rapporto di lavoro è cessato.
Circa la quantificazione del risarcimento - applicando l'insegnamento in materia della giurisprudenza della Corte di Cassazione - il primo giudice ha tenuto conto della condotta delle parti e, in particolare, della gravità delle violazioni del datore di lavoro che ha del tutto omesso ogni indicazione utile alla predeterminazione dell'impegno lavorativo da parte della ricorrente e ha, quindi, quantificato il danno nella misura del
25% della retribuzione utilizzando, come parametro, non il coefficiente mensile di
151,37 ore proposto dalla ricorrente ma il parametro orario mensile di 108,25 indicato dalla resistente a pagina 15 della memoria difensiva e nella documentazione in atti (cfr. la lettera del 28.11.2018 ove, a fronte dell'aumento a 25 ore settimanali, viene indicato un parametro mensile di 108,13) quindi liquidando, da ultimo, per il periodo: luglio
2022/gennaio 2023, la somma di € 1.292,49.
Il Tribunale di Milano, infine, in relazione alla domanda risarcitoria azionata per la variazione in aumento della prestazione lavorativa, ha ritenuto che la pretesa sistematica e continuativa di svolgimento di lavoro supplementare, anche in violazione del limite di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 81 del 2015, ha esposta la lavoratrice ad una modifica delle condizioni contrattuali afferenti alla durata della prestazione lavorativa, rimessa ex post alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, con conseguente sacrificio del tempo libero.
Il primo giudice ha, infine, applicato, anche per la quantificazione risarcitoria di tale voce di danno, l'articolo 10 del Decreto legislativo 81/2015 all'uopo richiamando i criteri utilizzati per la precedente voce di danno e ha liquidato l'importo di € 1.090,47 per il periodo da luglio 2022 a maggio 2023.
Avverso detta decisione ha interposto appello ed articolando tre CP_1 CP_1
motivi. pagina 6 di 14 Con il primo motivo – intestato:” Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 40 del
CCNL applicato al rapporto di lavoro” - l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la maggiorazione del 28% sulle ore di lavoro supplementare svolte dalla ricorrente, nelle giornate di domenica e festive, cumulandola con quella del 50% già erogata dalla società all'uopo deducendo che, alla luce dell'articolo 33 del CCNL Multiservizi il lavoro supplementare deve essere retribuito solo con una maggiorazione del 28%, a prescindere dal fatto che lo stesso sia prestato di domenica o nei giorni festivi risultando, di fatto, già applicata una maggiorazione di maggior favore.
L'appellante, inoltre, ha dedotto che l'articolo 40 del CCNL di settore, che deve trovare applicazione nel caso di specie trattandosi di un appalto il cui servizio, essenziale, era richiesto anche nella giornata di domenica, prevede esplicitamente che: “Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”.
L'appellante ha, quindi concluso, che avrebbe anche titolo per chiedere la restituzione del maggior importo pagato ossia, il delta tra la maggiorazione del 28% e quella del
50%.
Con il secondo motivo – intestato:” Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.lgs. n.
81/2015” – l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto il contratto di lavoro privo delle indicazioni specifiche richieste dalla normativa all'uopo richiamando la lettera di assunzione – in cui vi è un richiamo ad una successiva lettera di integrazione che avrebbe recepito il piano di lavoro condiviso e concordato tra la Società
e le OO.SS. entro il 30 settembre 2017, in accordo, peraltro con l'articolo 5 comma 3 del
Decreto legislativo n. 81 del 2015 - e gli accordi sindacali sottoscritti da ritenersi pienamente conformi alla normativa vigente e al CCNL Multiservizi applicato.
pagina 7 di 14 In particolare l'appellante ha dedotto che l'articolo 5 del Decreto legislativo n. 81 del
2015 riceve una deroga proprio in relazione ai rapporti di lavoro come quello dedotto in atti, organizzati sulla base di un'articolazione oraria della prestazione di lavoro su turni, prevedendo che in tal caso la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno possa avvenire mediante il rinvio a “turni programmati” da ultimo deducendo che l'appalto a cui era adibita l'appellata presentava notevoli criticità e la necessità di programmare turni non rigidamente predeterminabili a priori.
Con il terzo motivo – intestato:” Sull'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente il diritto della IG.ra ad ottenere un risarcimento del CP_2
danno nella misura del 25% della retribuzione percepita nell'intero periodo” -
l'appellante ha censurato la decisione anche nella parte in cui ha riconosciuto il risarcimento del danno - determinato nel 25% della retribuzione percepita dall'odierna appellata – sul punto deducendo che l'articolo 10 richiamato dal primo giudice non consente la liquidazione in via equitativa, dovendosi escludere un danno in re ipsa chiedendo, in via subordinata, di limitare il danno ad una percentuale inferiore.
All'interposto appello ha resistito chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
All'udienza del 27 maggio 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello va respinto.
Il primo motivo di appello non coglie nel segno.
L'interpretazione condotta dal Tribunale sulle norme di Contratto Collettivo regolatrici della remunerazione retributiva del lavoro supplementare svolto dalla lavoratrice part time, specie nelle giornate festive, rispecchia un esito ermeneutico logico e corretto pagina 8 di 14 rispetto alla disciplina rispettivamente posta dagli articoli 33 comma 14 e 38 comma 5 della fonte collettiva applicabile.
Per quanto qui rileva si ricorda che l'articolo 33 comma 14 del CCNL di Settore prevede che “le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto legislativo n. 61/2000, dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 61/2000” e l'articolo 38 comma 5 del medesimo CCNL di Settore che “il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: 1) lavoro straordinario diurno feriale 25%, 2) lavoro straordinario notturno 50%, 3) lavoro straordinario festivo 65%, 4) lavoro straordinario notturno festivo 75%, 5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi
50%, 6) lavoro notturno, compreso in turni avvicendati 20%, 7) lavoro notturno, non compreso in turni avvicendati 30%”.
Si tratta, dunque, di due previsioni che, in linea di principio, non si sovrappongono atteso che ciascuna di esse tratta, in maniera distinta, i risvolti del lavoro supplementare toccati nel corso della pratica del servizio reso dal prestatore part time, sia quando l'addetto si limiti a fornire un'occupazione ordinariamente estesa ad ore eccedenti il regime a tempo parziale applicato alla sua occupazione, sia quando essa avvenga in costanza di giornate festive quale autonoma circostanza applicativa caratterizzante e foriera di un dato specializzante degno di quella separata fisionomia della voce salariale che l'odierna appellante tende a negare.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante le norme sopra richiamate devono intendersi nel senso che se il lavoro supplementare è prestato durante giorni festivi (dato pagina 9 di 14 specializzante) allora, esso, merita di essere compensato, oltre che con la maggiorazione
'ordinaria' del 28% anche con la maggiorazione del 50% di cui all'articolo 38 comma 5.
Il richiamo alle buste paga effettuato dal primo giudice – peraltro neppure censurato dall'appellante dovendosi, pertanto, ritenere formatosi il giudicato sul punto – conferma l'erroneità della tecnica remuneratoria applicata da ed nell'elaborazione CP_1 CP_1
delle competenze spettanti alla lavoratrice part time per aver reso ore di lavoro supplementare.
Invero dagli atti e dalle buste paga dell'appellata (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado) emerge che l'appellata - titolare nel periodo luglio 2022 – gennaio 2023, di un part time al 62,5% (25 ore settimanali) - ha prestato, ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle contrattuali, retribuite come “ore supplementari” alcune delle quali retribuite con la maggiorazione del 28% prevista dall'articolo 33 del CCNL sopra richiamato e altre retribuite con la maggiorazione del 50% prevista dall'articolo 38 del CCNL opra richiamato.
Dal raffronto delle buste paga, tuttavia, emerge che le ore retribuite dalla convenuta con la maggiorazione del 50% sono ore supplementari svolte nelle giornate domenicali/ festive e che, in relazione a queste ore supplementari, la società datrice di lavoro non ha applicato, oltre alla maggiorazione del 50% prevista dall'articolo 33 del CCNL, anche la maggiorazione del 28% che, in applicazione dell'articolo 38 del CCNL, come sopra interpretato, deve, invece, essere applicata.
Tale omissione nasce dalla illegittima interpretazione aziendale di estendere l'applicazione del principio della non cumulabilità fra le suddette maggiorazioni - nel senso che la maggiore assorbirebbe la minore - richiamato dal comma 7 dell'articolo 38
CCNL anche al lavoro supplementare.
Alla luce della corretta interpretazione delle norme collettive, come sopra richiamata, il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto come pure il secondo motivo.
pagina 10 di 14 Preliminarmente, e per quanto qui rileva, si richiamano la lettera di assunzione dell'appellata, datata 01.10.2016 – che prevede quanto segue:” Fermo il monte ore contrattuale sopra indicato, la Sua prestazione lavorativa di regola potrà svolgersi all'interno delle seguenti fasce orarie: dalle ore 6:00 alle ore 13:00; dalle ore 14.00 alle ore 18,00; dalle ore 18:00 alle ore 23;00. L'orario di lavoro sarà articolato in base
a turni settimanali diversificati a rotazione e/o scalare, comprensivi anche del sabato, domenica, festivi, secondo il programma di lavoro che sarà esposto con congruo anticipo presso la Sede di lavoro” - e la successiva lettera di variazione datata
28.11.2018 - che prevede quanto segue: “l'attività lavorativa sarà organizzata sulla base di turni a scalare di 5 giorni di lavoro, anche non consecutivi, dal lunedì alla domenica con riposi cadenti anche in giornata diversa dalla domenica”; “sulla base del piano di lavoro che sarà esposto con congruo anticipo presso la sede di lavoro, Lei presterà servizio nella fascia oraria di seguito indicata: FASCIA A: dalle ore 7:00 alle ore 12:00” (cfr. docc. 1e 6 fascicolo di primo grado di parte appellata),
La semplice lettura dei predetti documenti consente di ritenere non soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo n. 81 del 2015 - secondo cui:” Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno” – risultando evidenti sia l'indeterminatezza e sia le indebite variazioni scongiurate dalla citata norma.
Invero non rileva il richiamo alla organizzazione oraria presso l'appalto (cfr. pagg. 6 e seguenti atto di appello)all'interno del quale era inserita l'odierna appellata in quanto anche i turni istituiti dall'azienda per assecondare la continuità dei servizi appaltati dalla committenza che si era rivolta a per ottenere cicli continui di attività di Controparte_1
pulizia, onde assecondare l'esigenza delle anticipate collocazioni temporali degli orari di lavoro, non possono sottrarsi al criterio previsto dalla norma di indicare puntualmente giorno, settimana, mese e anno della collocazione oraria. pagina 11 di 14 Come già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 1008 del 2025 - richiamata anche ex art. 118 dip.att. c.p.c. – “Nella specie, l'infrazione era desumibile - come poi nella pratica concreta avveratosi - proprio dal mancato riferimento negoziale a programmi di lavoro stabilmente delineati in linea di principio secondo lo strumento della programmazione, che al di là delle impostazioni lessicali tese alla distinzione tra il concetto di 'programmazione' e quello della 'predeterminazione' che l'odierna appellante tenta di accreditare come validi, e persino esaurienti, doveva essere essenzialmente indirizzata ad assicurare alla lavoratrice part time un appagante piano programmatico dei suoi impegni di servizio a copertura del futuro corso delle sue prestazioni e allo scopo di rendere possibile e fruibile l'attuazione del coacervo di interessi individuali che, notoriamente, presidiano il lavoro a tempo parziale…”
Confermandosi, quindi, che nella fattispecie in esame non risulta una puntuale individuazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa idonea a contemperare le esigenze del datore di lavoro - di utilizzazione della prestazione di lavoro in forma ridotta - e del lavoratore - di potere, consapevolmente, organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriore e di vita quotidiana - deve essere respinto anche il secondo motivo di appello come pure il, connesso, terzo motivo di appello.
Con riferimento al terzo motivo di appello questo Collegio condivide la tutela risarcitoria attuata dal primo giudice alla lavoratrice che aveva invocato la norma di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
Per quanto concerne l'an debeatur, come già evidenziato da Questa Corte: “E' il fatto stesso descritto dalla fattispecie legale che concreta un accadimento pregiudizievole degno di essere ristorato secondo il criterio equitativo pertinente al tipo di illecito contrattuale imputabile alla datrice di lavoro nel solco degli arresti raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità, tra le altre, con le pronunce n.27553/2016 e n. 6900/2018 ove si dà contezza in base a quale tipo di responsabilità debba rispondere il datore di pagina 12 di 14 lavoro: senz'altro una responsabilità di inadempimento contrattuale che nella vicenda in cognizione, ad avviso del Collegio, gioca un ruolo determinante anche a proposito della questione appena sopra trattata, potendosi percepire che anche il pieno rispetto del criterio delineato dall'art. 5 cit. costituisce in definitiva un aspetto dell'obbligazione che la datrice di lavoro è tenuta a dimostrare di avere adempiuto, specie a fronte di una denuncia di inadempimento dipartitasi dal prestatore di lavoro sulla base di allegazioni puntuali e precise come quelle svolte dalla (lavoratrice)…” (cfr. Corte Appello Milano
n. 1008 del 2025).
In riferimento al quantum debeatur il Collegio osserva che il criterio equitativo applicato dal primo giudice per la liquidazione del danno appare congruamente motivato e conforme all'insegnamento della Corte di Cassazione in materia.
Invero nella sentenza emerge chiaramente che il primo giudice ha dato risalto alla particolare gravità della violazione della normativa, reiteratamente posta in essere dal datore di lavoro che, sostanzialmente per tutta la durata temporale del rapporto di lavoro
(ottobre 2016 – Aprile 2023) ha omesso “ogni indicazione utile alla predeterminazione dell'impegno” e ha esposto la lavoratrice “ ad una modifica delle condizioni contrattuali afferenti alla durata della prestazione rimessa ex post alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro, con conseguente sacrificio del tempo libero da dedicare ad altre occupazioni ovvero ad esigenze personali e familiari” all'uopo evidenziando che:” il rifiuto da parte del lavoratore di prestazione del lavoro supplementare non è libero, ma
è vincolato alla sussistenza di “esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale”, potenzialmente da dimostrare e discutere di volta in volta con il datore di lavoro”.
Per quanto sopra la determinazione del danno nella misura del 25% della retribuzione oltre che congrua appare adeguatamente motivata.
Anche il terzo motivo di appello quindi va respinto e, conclusivamente, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza impugnata va confermata. pagina 13 di 14 Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante per il criterio della soccombenza, applicando i criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55 come novellato, sono liquidate - tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria – in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Filippo Raffa dichiaratosi antistatario.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di ed CP_1 CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da ed avverso la sentenza n. 3536 del CP_1 CP_1
2024 emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado Controparte_1
in favore di parte appellata liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Filippo Raffa dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano,27 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Maria Rosaria CUOMO
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