Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01043/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sca S.r.l. Societa' Costruzioni Appalti, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B600BA5F5E, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaela Polci, Nicola Gaucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fano - Centrale Unica Committenza, Comune di Urbania, non costituiti in giudizio;
Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Cemeta Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Cristina Anna Rasponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) la Determina di aggiudicazione, definitiva del Comune di Fano Settore Servizi Interni, appalti e contratti n. 598 del 15.04.2025 a firma del dirigente di settore dott.ssa Immacolata Di Sauro, pubblicata il 15/04/2025 sul portale “Tutto Gare” CUC Fano avente oggetto PNRR- CUC/ID 1379 procedura telematica aperta per l’appalto di lavori di costruzione di nuova mensa scolastica a servizio di edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione (scuola primaria “N. Nardi” e scuola secondaria di primo grado “N. Pellipario”) per conto del Comune Urbania, CUP 125E24000030006- CIG: B600BA5F5E, in favore della società Cemeta Costruzioni srl;
b) il verbale n.1 del 26/03/2025 della Commissione Giudicatrice relativo alla apertura delle offerte riferimento alla busta tecnica (BUSTA B);
c) il verbale n.2 del 26/03/2025 della Commissione Giudicatrice assegnazione punteggi ed apertura offerte economiche relativo alla apertura delle offerte economiche ed assegnazione - recante per ciascun partecipante l’attribuzione del relativo punteggio con riferimento alla busta economica (BUSTA C);
d) il verbale n. 3 del 26/03/2025 2025 Seggio Amministrativo, della Commissione Giudicatrice relativo al controllo e verifica della documentazione amministrativa (BUSTA A);
e) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non cognito;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29\5\2025:
a) la Determina di aggiudicazione, definitiva del Comune di Fano Settore Servizi Interni, appalti e contratti n. 598 del 15.04.2025 a firma del dirigente di settore dott.ssa Immacolata Di Sauro, pubblicata il 15/04/2025 sul portale “Tutto Gare” CUC Fano avente oggetto PNRR- CUC/ID 1379 procedura telematica aperta per l’appalto di lavori di costruzione di nuova mensa scolastica a servizio di edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione (scuola primaria “N. Nardi” e scuola secondaria di primo grado “N. Pellipario”) per conto del Comune Urbania, CUP 125E24000030006- CIG: B600BA5F5E, in favore della società Cemeta Costruzioni srl;
b) il verbale n.1 del 26/03/2025 della Commissione Giudicatrice relativo alla apertura delle offerte tecniche e valutazione recante per ciascun partecipante l’attribuzione del relativo punteggio con riferimento alla busta tecnica (BUSTA B);
c) il verbale n.2 del 26/03/2025 della Commissione Giudicatrice - assegnazione punteggi ed apertura delle offerte economiche relativo alla apertura delle offerte economiche ed assegnazione - recante per ciascun partecipante l’attribuzione del relativo punteggio con riferimento alla busta economica (BUSTA C);
d) il verbale n. 3 del 26/03/2025 2025 – Seggio Amministrativo, della Commissione Giudicatrice relativo al controllo e verifica della documentazione amministrativa (BUSTA A);
e) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale anche non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cemeta Costruzioni S.r.l. e di Comune di Fano e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 3 dicembre 2025, il pres. TT ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Premesso che, con il presente giudizio, vengono impugnati l’epigrafata Determina di aggiudicazione definitiva del Comune di Fano Settore Servizi Interni, appalti e contratti n. 598 del 15.04.2025, pubblicata il 15/04/2025 sul portale “Tutto Gare” CUC Fano, avente oggetto PNRR- CUC/ID 1379 procedura telematica aperta per l’appalto di lavori di costruzione di nuova mensa scolastica a servizio di edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione (scuola primaria “N. Nardi” e scuola secondaria di primo grado “N. Pellipario”) per conto del Comune Urbania, CUP 125E24000030006- CIG: B600BA5F5E, in favore della società Cemeta Costruzioni srl, nonché altri atti connessi;
Vista l’Ordinanza Tar Marche Sez. 1° del 13.6.2025 n. 115 (non impugnata), la quale precisa:
“Considerato che è assente il periculum in mora, in quanto il 29 maggio 2025 sono stati consegnati i lavori (cfr. doc. 8 dep. del 6 giugno 2025) e che al bilanciamento degli interessi contrapposti debba darsi preminenza a quello pubblico, inerente la sollecita implementazione del P.N.R.R. nel cui ambito si inserisce l’odierno appalto (“Missione 4 - Istruzione e Ricerca -Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU”; Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02.12.2021 “Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi”);
Ritenuto di rigettare l’istanza cautelare e di fissare la pubblica udienza del 3 dicembre 2025 per la trattazione del merito del ricorso, con rinvio al merito anche per la regolazione delle spese della fase cautelare;
Ritenuto necessario, in vista della decisione di merito, integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del D.L. n. 68/2022, nei confronti del Ministero titolare degli interventi finanziati con i fondi del P.N.R.R. entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;
2.Vista la nota depositata in data 11.11.2025, con cui la ricorrente società ha dichiarato che, a seguito dell’intervenuta consegna dei lavori -in data 29.5.2025- relativi all’appalto de quo , finanziato con fondi del PNRR, nonchè dell’esito della fase cautelare, è sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio, che chiede venga definito con sentenza declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese di lite;
Vista la nota depositata in data 13.11.2025, con cui il Comune di Fano ha dichiarato di voler aderire alla definizione del presente giudizio con sentenza di improcedibilità e compensazione delle spese di lite;
Vista la nota depositata in data 12.11.2025, con cui la controinteressata società, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ha chiesto che si provveda alla regolazione delle spese di lite anche per la fase cautelare, con condanna della ricorrente società al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del legale antistatario, poiché - in sintesi- la consegna dei lavori nelle more del giudizio dovrebbe essere considerata un evento prevedibile in base alla normativa di cui al DL 68/2022- così come integrato dalla Legge di conversione n. 108/2022 introduttiva del rito in materia di PNRR- e non potrebbe essere utilmente addotta a sostegno dell’istanza di compensazione delle spese di lite;
3.Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
4.Ritenuto di poter disporre l’integrale compensazione delle spese di lite per le seguenti ragioni:
-si appalesa congrua e meritevole di favorevole considerazione la circostanza, addotta dalla società ricorrente a sostegno dell’istanza depositata in data 12.11.2025 - intesa a chiedere la definizione del presente giudizio con sentenza declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese di lite- che la consegna dei lavori, avvenuta il giorno 29.5.2025 (cioè il giorno successivo a quello della notifica dell’atto per motivi aggiunti e prima della discussione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 11.6.2025), abbia inciso nella decisione di non coltivare più il presente giudizio, risultando evidente l’impossibilità di conseguire “il bene della vita” del subentro nell’appalto, anche alla luce delle motivazioni rese con l’Ordinanza Tar Marche Sez. 1° del 13.6.2025 n. 115;
- non può essere condivisa la tesi della società controinteressata, che conclude per la condanna della ricorrente società al pagamento delle spese di lite, evidenziando che la consegna dei lavori in corso di giudizio, quale evento prevedibile ex lege, non potrebbe essere invocata a sostegno dell’istanza di compensazione delle spese di lite, poiché tale tesi verrebbe a tradursi, nella sostanza, in una inammissibile interpretazione del sistema normativo di cui al DL 68/2022 così come integrato dalla Legge di conversione n. 108/2022 (introduttiva del rito in materia di PNRR) come finalizzato non esclusivamente a garantire la celere realizzazione dei lavori, ma anche come finalizzato a precludere la proposizione dei ricorsi, con grave compressione del diritto di difesa, in violazione dell’art. 24 della Costituzione.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Spese compensate. Il contributo unificato va posto a carico della parte che l’ha anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TT ST, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TT ST |
IL SEGRETARIO