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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NI LUCIANO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - p.iva_1
Difeso da difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008572027000 QUOTACONSORTILE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1043/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720250008572027000, notificata in data 16.3.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al Sig. Ricorrente_1, residente in [...], il versamento dell'importo di € 222,88, dovute al Consorzio_1, a seguito della emissione del ruolo n. 2025/000794 per il recupero della quota consortile anno 2023.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti della Concessionaria che del Consorzio di bonifica, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria delle spese e competenze del giudizio con attribuzione ad esso difensore dichiaratosi antistatario.
A motivo della impugnazione eccepisce l'assenza di alcun vantaggio degli immobili pur essendo inclusi nel comprensorio del Consorzio, con conseguente illegittimità della richiesta.
Rileva che la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 654/2012 ha affermato il principio della necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, con prova a carico dello stesso Consorzio.
Ribadisce che il miglioramento deve essere collegato al bene soggetto a contribuzione a nulla rilevando le opere effettuate per interesse generale.
Si cosituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, eccependo in via preliminare la intemepestività della proposizione del ricorso, con controllo dei relativi termini da parte del Giudice, nonché la genericità della procura alle liti conferita senza la indicazione dell'atto oggetto di impugnazione, con conseguente inesistenza insanabile della stessa.
Rappresenta l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento nonché la genericità dei motivi di impugnazione.
La carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sollevate nel merito della pretesa impositiva, competendo al Consorzio di bonifica prendere posizione circa la legittimità della iscrizione a ruolo.
Conclude per la inammissibilità del ricorso e per la sua infondatezza, con conseguente rigetto e vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Si costituisce nel giudizio il Consorzio_1 eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, per essere competente quella di Caserta ove il Consorzio ha la sede legale.
Nel merito evidenzia l'apporto del beneficio da parte del Consorzio ai beni sottoposti ad imposizione, i quali rientrano nel piano di classifica, documento che attesta la regolarità dell'operato dell'Ente impositore.
Rileva che la esistenza di un perimetro di contribuenza, regolarmente approvato dalla competente autorità
e reso pubblico con la trascrizione pone a carico del contribuente il pagamento del contributo.
Ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, compete allo stesso dimostrare la mancanza del beneficio o del vantaggio del fondo ( Cass. S.U. n. n.26009/2008) decisione cui si sono adeguate numerose sentenze sia di legittimità che di merito.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
In data 26.11.2025 la Concessionaria presenta memorie illustrative con le quali insiste per le proprie deduzioni, e la condanna alle spese e competenze del giudizio con attribuzione ad esso difensore antistatario.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al sig. Ricorrente_1, il versamento della quota consortile anno 2023 in riferimento all'immobile sito nel Comune di Faicchio.
In merito alla eccezione di inesistenza della procura alle liti, sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per mancata indicazione dell'atto impugnato, la Corte ne ritiene la infondatezza, in considerazione che, allorquando sussista la genericità ma il documento sia materialmente o telematicamente unito all'atto, con evidente intenzione del conferimento per la impugnazione di esso, essa può ritenersi valida, come nel caso di specie, non sussistendo una inammissibilità ma una eventuale possibile applicazione del principio della sanatoria che non si ritiene utile nel presente giudizio.
Va ritenuta tempestiva la proprosizione del ricorso introduttivo del giudizio stante la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 16.3.2025, per come affermato dal Consorzio, e la notifica della impugnazione a mezzo PEC in data 14.5.2025, entro il termine di gioni 60 previsti dal D.Lgs n.546/92.
Va disattesa la eccezione di incompetenza territoriale invocata dal Consorzio quale Ente impositore, stante la sua sede legale in Caserta, trattandosi di impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, avente sede nella circoscrizione individuata dal domicilio del contribuente, per come previsto dall'art.4 del D.Lgs n.546/92, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2016, previsto la competenza dell'Ente impositore solo nel caso di cui l'agente della riscossione sia un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art.53 del D.Lgs n. 446/1997, cosa non riscontrabile nell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Entrando nel merito il ricorso è infondato, non avendo il ricorrente dimostrato l'assenza di qualsiasi beneficio nei confronti degli immobili di sua proprietà regolarmente iscritti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, circostanze non contestate e, comunque, superate dalla relazione tecnica depositata in atti dal
Consorzio.
Da ultimo, infatti la Corte di Cassazione con la Ord. n. 11128/2025 ha disposto che quando il Consorzio ha un piano di classifica approvato si presume che tutti gli immobili inclusi in quel piano ricevano un beneficio, per cui l'onere della prova si inverte, competendo al contribuente dover dimostrarne l'assenza anche solo potenziale, per la propria proprietà.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, tale prova non risulta fornita, per cui il ricorso va ritenuto infondato e va rigettato, con compensazione delle spese del giudizio tra le parti in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali sulla materia trattata.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Benevento, 09.12.2025
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NI LUCIANO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 505/2025 depositato il 08/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_1 - p.iva_1
Difeso da difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250008572027000 QUOTACONSORTILE 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1043/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720250008572027000, notificata in data 16.3.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al Sig. Ricorrente_1, residente in [...], il versamento dell'importo di € 222,88, dovute al Consorzio_1, a seguito della emissione del ruolo n. 2025/000794 per il recupero della quota consortile anno 2023.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti della Concessionaria che del Consorzio di bonifica, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento della cartella impugnata, con vittoria delle spese e competenze del giudizio con attribuzione ad esso difensore dichiaratosi antistatario.
A motivo della impugnazione eccepisce l'assenza di alcun vantaggio degli immobili pur essendo inclusi nel comprensorio del Consorzio, con conseguente illegittimità della richiesta.
Rileva che la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 654/2012 ha affermato il principio della necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, con prova a carico dello stesso Consorzio.
Ribadisce che il miglioramento deve essere collegato al bene soggetto a contribuzione a nulla rilevando le opere effettuate per interesse generale.
Si cosituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, eccependo in via preliminare la intemepestività della proposizione del ricorso, con controllo dei relativi termini da parte del Giudice, nonché la genericità della procura alle liti conferita senza la indicazione dell'atto oggetto di impugnazione, con conseguente inesistenza insanabile della stessa.
Rappresenta l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento nonché la genericità dei motivi di impugnazione.
La carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sollevate nel merito della pretesa impositiva, competendo al Consorzio di bonifica prendere posizione circa la legittimità della iscrizione a ruolo.
Conclude per la inammissibilità del ricorso e per la sua infondatezza, con conseguente rigetto e vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Si costituisce nel giudizio il Consorzio_1 eccependo in via preliminare la incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento, per essere competente quella di Caserta ove il Consorzio ha la sede legale.
Nel merito evidenzia l'apporto del beneficio da parte del Consorzio ai beni sottoposti ad imposizione, i quali rientrano nel piano di classifica, documento che attesta la regolarità dell'operato dell'Ente impositore.
Rileva che la esistenza di un perimetro di contribuenza, regolarmente approvato dalla competente autorità
e reso pubblico con la trascrizione pone a carico del contribuente il pagamento del contributo.
Ritiene che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, compete allo stesso dimostrare la mancanza del beneficio o del vantaggio del fondo ( Cass. S.U. n. n.26009/2008) decisione cui si sono adeguate numerose sentenze sia di legittimità che di merito.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
In data 26.11.2025 la Concessionaria presenta memorie illustrative con le quali insiste per le proprie deduzioni, e la condanna alle spese e competenze del giudizio con attribuzione ad esso difensore antistatario.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al sig. Ricorrente_1, il versamento della quota consortile anno 2023 in riferimento all'immobile sito nel Comune di Faicchio.
In merito alla eccezione di inesistenza della procura alle liti, sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per mancata indicazione dell'atto impugnato, la Corte ne ritiene la infondatezza, in considerazione che, allorquando sussista la genericità ma il documento sia materialmente o telematicamente unito all'atto, con evidente intenzione del conferimento per la impugnazione di esso, essa può ritenersi valida, come nel caso di specie, non sussistendo una inammissibilità ma una eventuale possibile applicazione del principio della sanatoria che non si ritiene utile nel presente giudizio.
Va ritenuta tempestiva la proprosizione del ricorso introduttivo del giudizio stante la notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 16.3.2025, per come affermato dal Consorzio, e la notifica della impugnazione a mezzo PEC in data 14.5.2025, entro il termine di gioni 60 previsti dal D.Lgs n.546/92.
Va disattesa la eccezione di incompetenza territoriale invocata dal Consorzio quale Ente impositore, stante la sua sede legale in Caserta, trattandosi di impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, avente sede nella circoscrizione individuata dal domicilio del contribuente, per come previsto dall'art.4 del D.Lgs n.546/92, avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44/2016, previsto la competenza dell'Ente impositore solo nel caso di cui l'agente della riscossione sia un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art.53 del D.Lgs n. 446/1997, cosa non riscontrabile nell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
Entrando nel merito il ricorso è infondato, non avendo il ricorrente dimostrato l'assenza di qualsiasi beneficio nei confronti degli immobili di sua proprietà regolarmente iscritti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, circostanze non contestate e, comunque, superate dalla relazione tecnica depositata in atti dal
Consorzio.
Da ultimo, infatti la Corte di Cassazione con la Ord. n. 11128/2025 ha disposto che quando il Consorzio ha un piano di classifica approvato si presume che tutti gli immobili inclusi in quel piano ricevano un beneficio, per cui l'onere della prova si inverte, competendo al contribuente dover dimostrarne l'assenza anche solo potenziale, per la propria proprietà.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, tale prova non risulta fornita, per cui il ricorso va ritenuto infondato e va rigettato, con compensazione delle spese del giudizio tra le parti in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali sulla materia trattata.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Benevento, 09.12.2025