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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Tonino Pugliese Parte_1
-RICORRENTE- contro
Controparte_1
, in persona del commissario liquidatore, legale
[...] rappresentante pro-tempore
-RESISTENTE contumace- oggetto: differenze retributive, indennità chilometrica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 15.05.2024, depositato nei modi e nei termini di legge, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il
[...]
e, premesso di aver Controparte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto nei cantieri di Paola CP_1
con la qualifica di operaio specializzato, dal 02.01.2004 al 30.11.2023, per come previsto dal CCNL (Idraulico Forestale ed Agraria) 2010-2012 e dal Relativo CIRL 2008 –2011, ha esposto quanto segue: che l'art. 54 del CCNL di settore prevede la corresponsione del rimborso chilometrico in misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro Con percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro;
che il in vigore, in contrasto
Con con quanto pattuito dal precedente e dal CCNL, ha, invece, stabilito all'art. 7 un rimborso forfettario giornaliero in ragione delle diverse fasce di percorrenza;
che tale modalità di rimborso è peggiorativa per i lavoratori, in quanto tale in contrasto con la previsione dell'art. 20 dello stesso CIR, che prevede la garanzia del trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.
Sostiene, esso ricorrente, di avere diritto alla corresponsione del rimborso chilometrico, per il periodo 1 marzo 2021/30 novembre 2023, in base al sistema delineato dal vigente CCNL e dal precedente CIR, e chiede, pertanto, la condanna del al pagamento delle CP_1
1 differenze retributive derivanti dal raffronto tra tale sistema di calcolo e quello introdotto dalla nuova contrattazione integrativa, per l'ammontare di € 5.253,06.
Il convenuto, nonostante la regolarità del procedimento notificatorio, non si è CP_1
costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il giudicante ritiene di dover condividere le conclusioni alle quali è già pervenuto, in contenzioso del tutto analogo, il giudice del lavoro del Tribunale di Paola nonché, in sede di gravame, la Corte d'Appello di Catanzaro.
2.1. Nel merito, parte ricorrente assume di avere diritto al pagamento dell'indennità chilometrica nella misura stabilita dal CCNL e dal previgente CIR, sostenendo, in proposito, la natura peggiorativa della disciplina introdotta dall'art. 7 del CIR in vigore - basato non più sul meccanismo del quinto del costo della benzina per chilometro percorso, bensì su quello delle fasce di percorrenza - e la conseguente violazione dell'art. 20 del medesimo contratto integrativo, che fa salvo il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto.
L'art. 54 del CCNL idraulico forestale dispone, per quanto di interesse, che “l'Azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilità dall'azienda […] Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro [...]”.
Il contratto integrativo regionale con validità 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2007 (cfr. all. 3 fasc. ric.), non più in vigore in quanto sostituito dal CIR dell'1 gennaio 2008/31 dicembre 2011 - stabiliva, all'art. 12, in termini analoghi che “qualora gli Enti siano impossibilitati a fornire adeguati mezzi di trasporto, al lavoratore che utilizza il mezzo
2 proprio compete un'indennità pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro[…]”.
L'art. 7 del CIR vigente stabilisce, invece, che “[…] Qualora i lavoratori […] utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sotto elencate fasce di percorrenza, nella seguente misura […]”.
Tanto premesso, si tratta di stabilire se, come denuncia l'odierno ricorrente, il sistema di calcolo del rimborso chilometrico introdotto dall'art. 7 del nuovo CIR, basato, appunto, sul meccanismo delle c.d. fasce chilometriche in luogo del criterio del 1/5 del costo della benzina, nella misura in cui risulti peggiorativo rispetto al meccanismo previsto dal
CCNL, si ponga in contrasto con la disposizione dell'art. 20 del medesimo CIR, che dispone: “Fatto salvo quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa, il presente CIR non modifica le condizioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto”.
2.2. Orbene, al rimborso chilometrico deve essere riconosciuta natura retributiva, per come si desume dall'art. 39 CIR, che lo include tra gli elementi da considerare nel computo del TFR e per come anche riconosciuto da Cass. Sez. Lav. n. 4603/2015; pertanto, esso rientra senz'altro nel trattamento economico normativo complessivo del lavoratore. Ne consegue che la previsione dell'art. 7 CIR si pone in contrasto con la clausola di salvaguardia contemplata dal successivo art. 20; sicché, dovendo essere garantito il trattamento di miglior favore in atto, al ricorrente deve essere riconosciuto, a titolo di rimborso chilometrico, quanto a lui spettante in base al sistema delineato dal
CCNL di settore.
2.3. Sul punto il giudicante condivide pienamente le motivazioni contenute nella sentenza n. 40/2020 del 28.01.2020, resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, della quale ritiene opportuno riportare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., i passaggi principali: “Invero, ritiene il Collegio che non vi sia alcuna incertezza circa la natura retributiva della voce di cui trattasi.
II. In tal senso depone la giurisprudenza formatasi in materia, secondo cui non può essere messa in discussione la natura retributiva dell'indennità chilometrica, stante <> (Cass.
Sez. Lav. 6 marzo 2015, n° 4603, non massimata).
3 III. Principio, quello dianzi trascritto, peraltro, già affermato da questa Corte, con propria sentenza n° 163/08, anche mediante richiamo ad altri arresti della S.C. (Cass.
10 agosto 1979, n° 4664; Cass. 30 ottobre 2002, n° 15360).
IV. Si ritiene, infatti, che il compenso del disagio di un lavoratore, esposto a prolungati
e non occasionali spostamenti fuori dalla sede lavorativa, con mezzo proprio - circostanza, questa, non contestata - compenso non calcolato con rimborso a piè di lista, bensì con una somma fissa e con previsione, quindi, di un'utilità marginale per il lavoratore, desumibile proprio dalla misura fissa della voce, non possa considerarsi un semplice rimborso di un'anticipazione, ma una voce retributiva vera e propria.
V. Sennonché, non è quello in esame l'aspetto dirimente della questione portata all'attenzione di questa Corte. Va valutata, infatti, la fonte sulla quale la pretesa del lavoratore è fondata. Il ricorrente/appellante, infatti, ha giustamente poggiato la propria rivendicazione sull'art. 54 del vigente CCNL di Settore. Tale norma contrattuale, invero,
è più recente rispetto a quella del CIR 2008 -2011, tant'è vero che il CCNL cennato è stato siglato successivamente alla citata contrattazione di secondo livello, ossia addì
7.12.2010. Tale fonte testé appena individuata nell'art. 54, nel disciplinare l'indennità chilometrica in misura di 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso per ragioni di servizio con mezzo proprio, ha mostrato, in modo inequivocabile, che la volontà delle parti stipulanti, alla data del 7.12.2010, era diversa da quella desumibile
Con dal del 2008; di talché, a ragione, il lavoratore ne ha invocato l'applicazione.
Peraltro, giova osservare che l'art. 2 del predetto CCNL dispone espressamente che
"resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL". E non v'è dubbio che la materia dell'indennità chilometrica è stata certamente definita nel CCNL;
tanto è vero che l'ha precisamente circoscritta, stabilendo il criterio del quinto del costo della benzina. Di talché nessuna specificazione di tale già chiaro criterio poteva essere demandata alla contrattazione di secondo livello, destinata
a disciplinare materie non definite, per l'appunto, dal CCNL.
VII. La materia in questione, peraltro, non rientra neppure nell'elenco tassativo di Con materie di competenza dei , siccome elencate nell'ambito dello stesso art. 2, sotto le lettere che vanno da a) a p) ...” (cfr., in senso conforme, C.d.A. Catanzaro sent. n. 379 del 14.03.2019).
4 2.4. Alla luce di tali premesse, ritenuta la correttezza dei conteggi operati dalla parte ricorrente (cfr. all. 15 ric.), atteso che il lavoratore si è limitato a richiedere la rideterminazione dell'indennità chilometrica che il già gli aveva riconosciuto CP_1
(cfr. all. 14 ric. “Buste paga 2021/2023”), affermando e provando soltanto l'erroneità dei presupposti normativi su cui la quantificazione di controparte si era basata, il CP_1
resistente deve essere condannato al pagamento nei confronti di della Parte_1 somma pari ad € 5.253,06, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione da
5.201a 26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Dichiara la contumacia del Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere CP_1 al ricorrente la somma di € 5.253,06 a titolo di indennità chilometrica, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
2.109,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 19.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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