TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIBRETTI MAURIZIO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso il ricorrente chiede che sia accertata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con OJ s.r.l. per il periodo dal 20.11.2014 al 31.12.2014 e, per l'effetto, che sia dichiarato che nulla è dovuto a a titolo di somme indebitamente percepite per prestazione ASPI/MiniASPI. CP_1
Il ricorrente ha dedotto di avere svolto attività lavorativa subordinata dal 20.11.2014 al 31.12.2014
(allorchè sarebbe stato licenziato), in qualità di manovale edile, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, percependo retribuzione in contanti, presso OJ s.r.l. operante nel settore edilizio.
Lamenta che, con provvedimento 30.1.2017 della Direzione Provinciale di Varese, sia stato CP_1
disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con OJ s.r.l. per il suddetto periodo, generando così
l'atto di accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione ASPI/MiniASPI per il periodo dal 8.1.2015 al 8.1.2016 per l'importo complessivo di €10.780,15, in quanto “disoccupazione totalmente indebita per annullamento del rapporto di lavoro con la OJ. S.r.l. a seguito di accertamento pagina 1 di 4 ispettivo”, avverso il quale ha proposto ricorso al Comitato Regionale di INPS-Direzione Regionale
Lombardia, con esito negativo.
Si è costituito dando conto degli esiti dell'ispezione effettuata nei confronti di OJ s.r.l. di cui al CP_1
verbale di accertamento ispettivo del 30.1.2017 in relazione al periodo 1.11.2012 – 30.4.2016, da cui era emerso che la maggior parte dei rapporti di lavoro denunciati dalla società erano fittizi, posti in essere al solo scopo di ottenere benefici di diversa natura (prestazioni di maternità/ disoccupazione;
costituzione di posizione assicurativa;
rilascio di permessi di soggiorno).
ha quindi contestato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dal ricorrente, CP_1
rilevando nello specifico che il suo nominativo non era incluso negli elenchi forniti dai committenti della società ispezionata, né risultava dalle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori e, per l'effetto, ha dedotto la legittimità del recupero della prestazione di disoccupazione, in quanto originariamente riconosciuta in relazione ad un rapporto di lavoro accertato come inesistente.
La causa è stata istruita con l'esame del teste della parte ricorrente, all'esito del quale Tes_1
entrambi i difensori hanno chiesto fissarsi udienza di discussione.
A seguito del provvedimento emesso all'udienza del 17.10.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. le parti hanno depositato le relative note scritte e la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Il giudizio ha ad oggetto l'indebito contestato al ricorrente per prestazioni ASPI/MiniASPI percepite nel periodo 8.1.2015-8.1.2016 per il complessivo importo di €10.780.15 (doc.3 ), determinato in CP_1
conseguenza della verifica della insussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e OJ s.r.l. – società svolgente attività edilizia - oggetto della ispezione di cui al verbale di accertamento ispettivo del
30.1.2017 (doc.1 ). CP_1
In base ai criteri di ripartizione dell'onere della prova, incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato, costituente il presupposto della legittimità delle prestazioni ASPI/MiniASPI percepite dal ricorrente nel periodo 8.1.2015-8.1.2016, difettando il quale risulta legittimo il recupero da parte di delle somme erogate a tale titolo. CP_1
Il ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio.
La dichiarazione del teste non prova il rapporto di lavoro dipendente, considerato che quanto Tes_1
ha riferito relativamente al rapporto di lavoro tra il ricorrente e OJ s.r.l. sarebbe stato appreso dal ricorrente;
si verte quindi nella ipotesi di deposizione de relato actoris, priva di valenza probatoria in pagina 2 di 4 quanto la deposizione verte sul fatto della dichiarazione della parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa.
Né può rilevare la parte della deposizione ove il teste ha affermato di avere lavorato nello stesso cantiere ove avrebbe lavorato anche il ricorrente tenuto conto che: per le ragioni sopra esposte resta del tutto indimostrato che il ricorrente ricevesse le direttive proprio da
OJ s.r.l. e non da altri datori di lavoro che pur, a dire dello stesso teste, operavano in quel cantiere
(“c'erano 4 o 5 imprese che lavoravano nello stesso cantiere. Per esempio nel cantiere non c'era una sola impresa. Io non lavoravo per OJ. Me l'ha detto lui”); più in generale deve escludersi l'attendibilità del teste, visto che non è stato in grado di riferire per quale datore di lavoro egli operasse, dichiarando solo che lavorava per un'altra ditta,, laddove, nel periodo di interesse, dall'estratto contributivo prodotto da all'udienza del 17.10.2024 risulta che CP_1
dal 20.11.2014 sino al 24.11.2014 aveva lavorato come dipendente di e dal 15.12.2014 al Parte_2
31.12.2014 come dipendente di TM s.r.l..
La deposizione del teste non dimostra nulla anche ove si consideri il contesto in cui si collocano i fatti di causa, emergente dal verbale di accertamento e notificazione del 30.1.2017 dell'Ispettorato territoriale di Varese nei confronti di O.J. s.r.l., che ha riscontrato la palese incongruenza tra le commesse di lavoro documentate e il rilevante numero di dipendenti denunciati, raccogliendo, tra le altre, le dichiarazioni dello stesso amministratore della società circa la non sussistenza dei rapporti di lavoro e concludendo per “l'annullamento” di numerosi rapporti di lavoro per la mancanza di prova dell'avvenuta prestazione lavorativa, anche alla luce degli elenchi dei lavoratori della OJ s.r.l. impiegati nei relativi appalti, forniti dalle imprese committenti della OJ s.r.l. stessa.
In un tale contesto solo una precisa e dettagliata dichiarazione testimoniale avrebbe potuto fornire la prova delle circostanze di fatto di cui era onerato il ricorrente. La deposizione del teste è del tutto priva di quei caratteri e pertanto si conferma che nulla prova.
Al rigetto della domanda del ricorrente, segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda così dispone:
1) rigetta la domanda del ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di che liquida in CP_1
€1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge.
pagina 3 di 4 Brescia, 15 gennaio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIBRETTI MAURIZIO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il giudizio promosso il ricorrente chiede che sia accertata la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con OJ s.r.l. per il periodo dal 20.11.2014 al 31.12.2014 e, per l'effetto, che sia dichiarato che nulla è dovuto a a titolo di somme indebitamente percepite per prestazione ASPI/MiniASPI. CP_1
Il ricorrente ha dedotto di avere svolto attività lavorativa subordinata dal 20.11.2014 al 31.12.2014
(allorchè sarebbe stato licenziato), in qualità di manovale edile, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, percependo retribuzione in contanti, presso OJ s.r.l. operante nel settore edilizio.
Lamenta che, con provvedimento 30.1.2017 della Direzione Provinciale di Varese, sia stato CP_1
disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato con OJ s.r.l. per il suddetto periodo, generando così
l'atto di accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione ASPI/MiniASPI per il periodo dal 8.1.2015 al 8.1.2016 per l'importo complessivo di €10.780,15, in quanto “disoccupazione totalmente indebita per annullamento del rapporto di lavoro con la OJ. S.r.l. a seguito di accertamento pagina 1 di 4 ispettivo”, avverso il quale ha proposto ricorso al Comitato Regionale di INPS-Direzione Regionale
Lombardia, con esito negativo.
Si è costituito dando conto degli esiti dell'ispezione effettuata nei confronti di OJ s.r.l. di cui al CP_1
verbale di accertamento ispettivo del 30.1.2017 in relazione al periodo 1.11.2012 – 30.4.2016, da cui era emerso che la maggior parte dei rapporti di lavoro denunciati dalla società erano fittizi, posti in essere al solo scopo di ottenere benefici di diversa natura (prestazioni di maternità/ disoccupazione;
costituzione di posizione assicurativa;
rilascio di permessi di soggiorno).
ha quindi contestato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto dal ricorrente, CP_1
rilevando nello specifico che il suo nominativo non era incluso negli elenchi forniti dai committenti della società ispezionata, né risultava dalle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori e, per l'effetto, ha dedotto la legittimità del recupero della prestazione di disoccupazione, in quanto originariamente riconosciuta in relazione ad un rapporto di lavoro accertato come inesistente.
La causa è stata istruita con l'esame del teste della parte ricorrente, all'esito del quale Tes_1
entrambi i difensori hanno chiesto fissarsi udienza di discussione.
A seguito del provvedimento emesso all'udienza del 17.10.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. le parti hanno depositato le relative note scritte e la causa è stata trattenuta per la decisione.
***
Il giudizio ha ad oggetto l'indebito contestato al ricorrente per prestazioni ASPI/MiniASPI percepite nel periodo 8.1.2015-8.1.2016 per il complessivo importo di €10.780.15 (doc.3 ), determinato in CP_1
conseguenza della verifica della insussistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e OJ s.r.l. – società svolgente attività edilizia - oggetto della ispezione di cui al verbale di accertamento ispettivo del
30.1.2017 (doc.1 ). CP_1
In base ai criteri di ripartizione dell'onere della prova, incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato, costituente il presupposto della legittimità delle prestazioni ASPI/MiniASPI percepite dal ricorrente nel periodo 8.1.2015-8.1.2016, difettando il quale risulta legittimo il recupero da parte di delle somme erogate a tale titolo. CP_1
Il ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio.
La dichiarazione del teste non prova il rapporto di lavoro dipendente, considerato che quanto Tes_1
ha riferito relativamente al rapporto di lavoro tra il ricorrente e OJ s.r.l. sarebbe stato appreso dal ricorrente;
si verte quindi nella ipotesi di deposizione de relato actoris, priva di valenza probatoria in pagina 2 di 4 quanto la deposizione verte sul fatto della dichiarazione della parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa.
Né può rilevare la parte della deposizione ove il teste ha affermato di avere lavorato nello stesso cantiere ove avrebbe lavorato anche il ricorrente tenuto conto che: per le ragioni sopra esposte resta del tutto indimostrato che il ricorrente ricevesse le direttive proprio da
OJ s.r.l. e non da altri datori di lavoro che pur, a dire dello stesso teste, operavano in quel cantiere
(“c'erano 4 o 5 imprese che lavoravano nello stesso cantiere. Per esempio nel cantiere non c'era una sola impresa. Io non lavoravo per OJ. Me l'ha detto lui”); più in generale deve escludersi l'attendibilità del teste, visto che non è stato in grado di riferire per quale datore di lavoro egli operasse, dichiarando solo che lavorava per un'altra ditta,, laddove, nel periodo di interesse, dall'estratto contributivo prodotto da all'udienza del 17.10.2024 risulta che CP_1
dal 20.11.2014 sino al 24.11.2014 aveva lavorato come dipendente di e dal 15.12.2014 al Parte_2
31.12.2014 come dipendente di TM s.r.l..
La deposizione del teste non dimostra nulla anche ove si consideri il contesto in cui si collocano i fatti di causa, emergente dal verbale di accertamento e notificazione del 30.1.2017 dell'Ispettorato territoriale di Varese nei confronti di O.J. s.r.l., che ha riscontrato la palese incongruenza tra le commesse di lavoro documentate e il rilevante numero di dipendenti denunciati, raccogliendo, tra le altre, le dichiarazioni dello stesso amministratore della società circa la non sussistenza dei rapporti di lavoro e concludendo per “l'annullamento” di numerosi rapporti di lavoro per la mancanza di prova dell'avvenuta prestazione lavorativa, anche alla luce degli elenchi dei lavoratori della OJ s.r.l. impiegati nei relativi appalti, forniti dalle imprese committenti della OJ s.r.l. stessa.
In un tale contesto solo una precisa e dettagliata dichiarazione testimoniale avrebbe potuto fornire la prova delle circostanze di fatto di cui era onerato il ricorrente. La deposizione del teste è del tutto priva di quei caratteri e pertanto si conferma che nulla prova.
Al rigetto della domanda del ricorrente, segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda così dispone:
1) rigetta la domanda del ricorrente;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di che liquida in CP_1
€1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, accessori di legge.
pagina 3 di 4 Brescia, 15 gennaio 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4