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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24926/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24926/2024 vg promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BOSI CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 civile in SETTIMO TORINESE il 24/12/1994.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 52 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.01.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...] i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la figlia maggiorenne risulta economicamente autosufficiente e convive con la Per_1 madre;
DISPONE a carico del sig. , e sino alla maturazione in capo alla sig.ra Controparte_1 CP_2
del diritto ad ottenere trattamento pensionistico, assegno divorzile di € 550,00 (diconsi euro
[...] cinquecentocinquanta//00) da corrispondersi entro il giorno quindici di ciascun mese, con rivalutazione Istat annuale che inizierà a maturare decorso un anno dalla pronuncia della sentenza di divorzio.
DA' ATTO che al compimento del 67° anno di età la sig.ra avrà diritto a godere Controparte_2 di trattamento pensionistico;
DISPONE che dalla data di maturazione di tale diritto l'assegno divorzile dovuto dal sig. Controparte_1 ammonti al minore importo di € 200,00 (diconsi euro duecento//00) mensili da versarsi sempre entro il giorno quindici di ogni mese, e con adeguamento Istat annuale.
DA' ATTO che le Parti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi questione/rapporto tra loro insorto a seguito del matrimonio già in sede di separazione personale, e di nulla aver più reciprocamente a pretendere, per qualsiasi titolo e/o ragione, per i rapporti di natura economica/patrimoniale tra essi oggi e retro insorti. pagina 2 di 3 sulle spese. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24926/2024 vg promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BOSI CARLO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 civile in SETTIMO TORINESE il 24/12/1994.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE (atto n. 52 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio è nata una figlia, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.01.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 22/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 [...] i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SETTIMO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che la figlia maggiorenne risulta economicamente autosufficiente e convive con la Per_1 madre;
DISPONE a carico del sig. , e sino alla maturazione in capo alla sig.ra Controparte_1 CP_2
del diritto ad ottenere trattamento pensionistico, assegno divorzile di € 550,00 (diconsi euro
[...] cinquecentocinquanta//00) da corrispondersi entro il giorno quindici di ciascun mese, con rivalutazione Istat annuale che inizierà a maturare decorso un anno dalla pronuncia della sentenza di divorzio.
DA' ATTO che al compimento del 67° anno di età la sig.ra avrà diritto a godere Controparte_2 di trattamento pensionistico;
DISPONE che dalla data di maturazione di tale diritto l'assegno divorzile dovuto dal sig. Controparte_1 ammonti al minore importo di € 200,00 (diconsi euro duecento//00) mensili da versarsi sempre entro il giorno quindici di ogni mese, e con adeguamento Istat annuale.
DA' ATTO che le Parti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi questione/rapporto tra loro insorto a seguito del matrimonio già in sede di separazione personale, e di nulla aver più reciprocamente a pretendere, per qualsiasi titolo e/o ragione, per i rapporti di natura economica/patrimoniale tra essi oggi e retro insorti. pagina 2 di 3 sulle spese. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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