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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1487/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7773/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240267260683 CONTROLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.DI Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale in oggetto emessa ex art 36 bis DPR 602/1973
Si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE instando per il rigetto del ricorso.
Questi i motivi di impugnazione:
Primo Motivo: Inesigibilità delle somme richieste per mancanza dei requisiti previsti dalla legge - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione – Violazione del principio di trasparenza – Decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero
Secondo Motivo: Ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, si richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa.
Terzo Motivo: Nullità della cartella impugnata, per violazione del diritto di difesa della opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale
2.La doglianza concernente il difetto di motivazione in genere è manifestamente infondata.
Trattandosi di cartella emessa ex art 36 bis DPR 600/1973, la cartella esattoriale non prevede la notificazione di precedenti atti di accertamento.
Si consideri che perfino la comunicazione di irregolarità non è prevista a pena di nullità, che nella specie
è stata peraltro regolarmente notificata - e, solo in assenza, il contribuente può chiedere di aderire alle modalità agevolative di definizione della pretesa tributaria contenute nella comunicazione preventiva
È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12023 del 10 giugno 2015 e ribadito più volte dal Giudice di legittimità, anche recentemente con la Ordinanza n. 14059 del 7 luglio
2020 secondo la quale: “In materia di riscossione, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti;
in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione”.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire detto orientamento.
Con l'Ordinanza n. 14059 del 7 luglio 2020 (cfr. anche Cass. n. 17479 del 2019 e Ord. n. 15654/2020) ha infatti ripetuto che “In materia di riscossione, ai sensi dell'art.36-bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54- bis del DPR n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti;
in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione”.
3. La doglianza concernente il difetto di motivazione della cartella esattoriale con particolare riferimento alla misura degli interessi è altrettanto manifestamente infondata.
A tale proposito si richiamano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione.
Sentenza a sezioni unite 22281/2022 : “ La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo."
Sentenza 28742/2023: “ In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
4.Indubbiamente insussistente alla stregua del consolidato orientamentoo di legittimità è l'esibizione dei ruoli di cui la cartella è un estratto.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE che liquida in € 900,00 per compensi, oltre rimborso spes egen e rimborso del c.u.
Compensa le spese nei confronti dell'ADER.
Roma, 30.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Diego Pinto
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7773/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240267260683 CONTROLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.DI Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale in oggetto emessa ex art 36 bis DPR 602/1973
Si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE instando per il rigetto del ricorso.
Questi i motivi di impugnazione:
Primo Motivo: Inesigibilità delle somme richieste per mancanza dei requisiti previsti dalla legge - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione – Violazione del principio di trasparenza – Decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero
Secondo Motivo: Ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, si richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa.
Terzo Motivo: Nullità della cartella impugnata, per violazione del diritto di difesa della opponente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole aliquote su base annuale
2.La doglianza concernente il difetto di motivazione in genere è manifestamente infondata.
Trattandosi di cartella emessa ex art 36 bis DPR 600/1973, la cartella esattoriale non prevede la notificazione di precedenti atti di accertamento.
Si consideri che perfino la comunicazione di irregolarità non è prevista a pena di nullità, che nella specie
è stata peraltro regolarmente notificata - e, solo in assenza, il contribuente può chiedere di aderire alle modalità agevolative di definizione della pretesa tributaria contenute nella comunicazione preventiva
È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12023 del 10 giugno 2015 e ribadito più volte dal Giudice di legittimità, anche recentemente con la Ordinanza n. 14059 del 7 luglio
2020 secondo la quale: “In materia di riscossione, ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti;
in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione”.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire detto orientamento.
Con l'Ordinanza n. 14059 del 7 luglio 2020 (cfr. anche Cass. n. 17479 del 2019 e Ord. n. 15654/2020) ha infatti ripetuto che “In materia di riscossione, ai sensi dell'art.36-bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54- bis del DPR n. 633 del 1972, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti;
in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione”.
3. La doglianza concernente il difetto di motivazione della cartella esattoriale con particolare riferimento alla misura degli interessi è altrettanto manifestamente infondata.
A tale proposito si richiamano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione.
Sentenza a sezioni unite 22281/2022 : “ La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo."
Sentenza 28742/2023: “ In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.
4.Indubbiamente insussistente alla stregua del consolidato orientamentoo di legittimità è l'esibizione dei ruoli di cui la cartella è un estratto.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE che liquida in € 900,00 per compensi, oltre rimborso spes egen e rimborso del c.u.
Compensa le spese nei confronti dell'ADER.
Roma, 30.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Diego Pinto