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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1462 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(già , c.f. , in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Principe, giusta procura in atti e come in atti dom.to
APPELLANTE
E
Contr[...
, C.F. , in proprio e quale rapp.te legale p.t. della Controparte_1 C.F._1
, piva , rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Biagio Borrelli, giusta procura in atti e come in atti dom.to
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da udienza dell'11.12.2024.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, n. 1791/2017, resa in data 13.09.17, chiedendone l'integrale riforma per avere il
Giudice di Prime cure accolto la domanda di risarcimento danni proposta da . Controparte_1
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 2050 c.c., per aver ritenuto la propria responsabilità per i danni subiti da taluni elettrodomestici di proprietà dell'appellato, a seguito di un innalzamento della tensione elettrica dovuta a fenomeni atmosferici, integranti evidentemente l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Ritualmente si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza del gravame ed Controparte_1
instando per il suo rigetto e lamentando a sua volta l'erroneità della pronunzia nella parte in cui non aveva riconosciuto in suo favore il risarcimento del danno “esistenziale”. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa veniva riservata in decisione all'udienza dell'11.12.2024, previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza nonché nel rispetto del disposto di cui al novellato art. 342 c.p.c., essendo perfettamente comprensibili le censure in fatto ed in diritto mosse dall'appellante alla sentenza gravata, così come del pari perfettamente comprensibili sono i capi della stessa di cui si chiede la riforma.
Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Giovi premettere che la sentenza gravata muove dalla corretta qualificazione giuridica della fattispecie in esame, sussumibile infatti entro il disposto dell'art. 2050 c.c.
La norma prevede: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”; più specificamente, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (cfr. da ultimo: Cass. Ordinanza n. 32498 del 12/12/2019).
Nel caso di specie ha allegato di aver subito un danno a seguito di un repentino Controparte_1
innalzamento della tensione elettrica nella propria abitazione, seguito da interruzione della fornitura di energia per circa 30 minuti, consistito nel danneggiamento di alcuni elettrodomestici e del cancello automatico. Egli ha poi aggiunto che detto evento è stato causato dall'abbattimento di un fulmine su
“infrastrutture Enel” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado).
Ora, la predetta circostanza, ossia l'evento meteorologico avverso che a dire dello stesso attore avrebbe causato l'innalzamento della tensione elettrica presso l'immobile di sua proprietà, deve considerarsi provata, avendo i testi escussi tutti riferito in tal senso;
ma a bene vedere detta dinamica non è stata contestata nemmeno dalla Parte_1 Ciò che invece risulta controverso e costituisce il fulcro del presente gravame è la possibilità che a fronte di siffatta dinamica possa ancora ritenersi sussistente la responsabilità dell'Ente e non piuttosto il ricorrere del caso fortuito o forza maggiore, come prospettato dall'appellante.
Invero, non v'è dubbio che la responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. ha caratteri di specialità rispetto al novero della responsabilità extracontrattuale (nel cui ambito va idealmente a collocarsi).
Occorre rilevare che la Giurisprudenza di Legittimità ha riconosciuto il carattere oggettivo della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (Cass. n. 8457/2004).
Dal punto di vista della casistica, la forma responsabilità di cui all'art. 2050 si è sviluppata in particolar modo nell'ambito dell'attività d'impresa. La maggior parte delle attività imprenditoriali, infatti, comporta rischi che gravano su un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. L'alternativa che si prospetta è, pertanto, la seguente: rimuovere i suddetti rischi, impedendo l'esercizio delle attività da cui originano, o consentirne lo svolgimento, prevedendo che i danni eventualmente prodotti vengano sopportati da chi le esercita, secondo il principio: cuius commoda eius et incommoda; principio in base al quale chiunque trae un utile da qualcosa (un'attività o un bene) deve rispondere dei danni da ciò causati alla società.
Pertanto, l'alta probabilità di cagionare danni connessa all'attività “pericolosa” giustifica il particolare regime di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2050. La fattispecie normativa, infatti, si discosta dai generali canoni della responsabilità aquiliana e viene considerata “aggravata per colpa presunta” o, in base agli orientamenti attualmente prevalenti, una responsabilità “per colpa lievissima” o “oggettiva”, in ragione della unica (e onerosa) prova liberatoria che l'art. 2050 consente di offrire, consistente nella dimostrazione di avere adottato “tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Se quanto precede è sicuramente vero, il rigore con cui la fattispecie va trattata non deve trascendere nella creazione di un'ipotesi di responsabilità ipso facto. È pur sempre necessario infatti che sia dimostrato – con onere a carico del danneggiato – il nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
solo in tal modo è legittimo richiedere all'esercente l'attività in questione il gravoso onere di dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele per evitarlo, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo (Cass. n. 10383/2002): deve in sostanza esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati (Trib. Perugia 7 giugno 2000), giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043, sempre ne ricorrano i presupposti di applicazione.
Il nesso di causalità deve essere “adeguato”, ovvero è necessario che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza “costante”, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente (Cass. n. 20359/2005).
Deve inoltre accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito — cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità — e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (Cass. n. 5254/2006; Cass. n. 20359/2005; App.
Bologna 19 giugno 2005).
Applicando dunque tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, dovrà concludersi per l'assenza di responsabilità in capo alla Parte_1
Ciò che il Giudice di pace non ha opportunamente valorizzato nel proprio impianto motivazionale è che l'innalzamento della tensione elettrica è stato di fatto causato, per come dedotto dallo stesso danneggiato, dall'abbattimento di un fulmine su “infrastruttura” Di conseguenza è stato tale Pt_2
evento – certamente indipendente dalla sfera di azione o previsione dell'Ente – a determinare la sequela causale conclusasi con i danni di cui è lite.
Lo stato delle infrastrutture, l'attività omissiva o commissiva di non è stata Parte_1 minimamente allegata dall' quale causa diretta dei danni ma a ben vedere è stato il più volte CP_1
ricordato fulmine ad aver determinato – nella stessa narrazione attorea – il guasto ed i danni ai suoi elettrodomestici.
Di talchè, a giudizio del Tribunale, non è possibile riscontrare un'ipotesi di responsabilità in capo all'appellante in quanto prima di affrontare l'onere della prova a suo carico, manca il nesso causale tra l'evento e la condotta della stessa.
Se è stato infatti il fulmine a determinare l'innalzamento della tensione nella zona in cui si è abbattuto,
è evidente che la posizione dell' è del tutto estranea. Parte_1
Ogni ulteriore questione e motivo si intendono assorbiti.
L'appello va quindi accolto ed in integrale riforma della sentenza n. 1791/2017, resa il 13.09.17dal
Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, la domanda proposta da va rigettata. Controparte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, attesa la novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede: A. Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 1791/2017, resa il
13.09.17dal Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, la domanda proposta da va Controparte_1
rigettata;
B. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, attesa la novità e complessità delle questioni trattate;
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1462 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(già , c.f. , in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Principe, giusta procura in atti e come in atti dom.to
APPELLANTE
E
Contr[...
, C.F. , in proprio e quale rapp.te legale p.t. della Controparte_1 C.F._1
, piva , rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Biagio Borrelli, giusta procura in atti e come in atti dom.to
APPELLATO
CONCLUSIONI: Come da udienza dell'11.12.2024.
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe indicata, ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cava de' Tirreni, n. 1791/2017, resa in data 13.09.17, chiedendone l'integrale riforma per avere il
Giudice di Prime cure accolto la domanda di risarcimento danni proposta da . Controparte_1
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto l'erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 2050 c.c., per aver ritenuto la propria responsabilità per i danni subiti da taluni elettrodomestici di proprietà dell'appellato, a seguito di un innalzamento della tensione elettrica dovuta a fenomeni atmosferici, integranti evidentemente l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Ritualmente si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza del gravame ed Controparte_1
instando per il suo rigetto e lamentando a sua volta l'erroneità della pronunzia nella parte in cui non aveva riconosciuto in suo favore il risarcimento del danno “esistenziale”. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa veniva riservata in decisione all'udienza dell'11.12.2024, previa concessione alle parti del termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
Questioni preliminari.
Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza nonché nel rispetto del disposto di cui al novellato art. 342 c.p.c., essendo perfettamente comprensibili le censure in fatto ed in diritto mosse dall'appellante alla sentenza gravata, così come del pari perfettamente comprensibili sono i capi della stessa di cui si chiede la riforma.
Sempre in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Merito.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicati.
Giovi premettere che la sentenza gravata muove dalla corretta qualificazione giuridica della fattispecie in esame, sussumibile infatti entro il disposto dell'art. 2050 c.c.
La norma prevede: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”; più specificamente, la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'attività di produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa, sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione (cfr. da ultimo: Cass. Ordinanza n. 32498 del 12/12/2019).
Nel caso di specie ha allegato di aver subito un danno a seguito di un repentino Controparte_1
innalzamento della tensione elettrica nella propria abitazione, seguito da interruzione della fornitura di energia per circa 30 minuti, consistito nel danneggiamento di alcuni elettrodomestici e del cancello automatico. Egli ha poi aggiunto che detto evento è stato causato dall'abbattimento di un fulmine su
“infrastrutture Enel” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado).
Ora, la predetta circostanza, ossia l'evento meteorologico avverso che a dire dello stesso attore avrebbe causato l'innalzamento della tensione elettrica presso l'immobile di sua proprietà, deve considerarsi provata, avendo i testi escussi tutti riferito in tal senso;
ma a bene vedere detta dinamica non è stata contestata nemmeno dalla Parte_1 Ciò che invece risulta controverso e costituisce il fulcro del presente gravame è la possibilità che a fronte di siffatta dinamica possa ancora ritenersi sussistente la responsabilità dell'Ente e non piuttosto il ricorrere del caso fortuito o forza maggiore, come prospettato dall'appellante.
Invero, non v'è dubbio che la responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. ha caratteri di specialità rispetto al novero della responsabilità extracontrattuale (nel cui ambito va idealmente a collocarsi).
Occorre rilevare che la Giurisprudenza di Legittimità ha riconosciuto il carattere oggettivo della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (Cass. n. 8457/2004).
Dal punto di vista della casistica, la forma responsabilità di cui all'art. 2050 si è sviluppata in particolar modo nell'ambito dell'attività d'impresa. La maggior parte delle attività imprenditoriali, infatti, comporta rischi che gravano su un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. L'alternativa che si prospetta è, pertanto, la seguente: rimuovere i suddetti rischi, impedendo l'esercizio delle attività da cui originano, o consentirne lo svolgimento, prevedendo che i danni eventualmente prodotti vengano sopportati da chi le esercita, secondo il principio: cuius commoda eius et incommoda; principio in base al quale chiunque trae un utile da qualcosa (un'attività o un bene) deve rispondere dei danni da ciò causati alla società.
Pertanto, l'alta probabilità di cagionare danni connessa all'attività “pericolosa” giustifica il particolare regime di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2050. La fattispecie normativa, infatti, si discosta dai generali canoni della responsabilità aquiliana e viene considerata “aggravata per colpa presunta” o, in base agli orientamenti attualmente prevalenti, una responsabilità “per colpa lievissima” o “oggettiva”, in ragione della unica (e onerosa) prova liberatoria che l'art. 2050 consente di offrire, consistente nella dimostrazione di avere adottato “tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Se quanto precede è sicuramente vero, il rigore con cui la fattispecie va trattata non deve trascendere nella creazione di un'ipotesi di responsabilità ipso facto. È pur sempre necessario infatti che sia dimostrato – con onere a carico del danneggiato – il nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito;
solo in tal modo è legittimo richiedere all'esercente l'attività in questione il gravoso onere di dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele per evitarlo, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo (Cass. n. 10383/2002): deve in sostanza esistere una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati (Trib. Perugia 7 giugno 2000), giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043, sempre ne ricorrano i presupposti di applicazione.
Il nesso di causalità deve essere “adeguato”, ovvero è necessario che tra l'antecedente (esercizio dell'attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza “costante”, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l'evento appaia come una conseguenza normale dell'antecedente (Cass. n. 20359/2005).
Deve inoltre accertarsi che l'antecedente medesimo non sia neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé tale da determinare l'evento: in tal caso, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito — cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità — e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori (Cass. n. 5254/2006; Cass. n. 20359/2005; App.
Bologna 19 giugno 2005).
Applicando dunque tali coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, dovrà concludersi per l'assenza di responsabilità in capo alla Parte_1
Ciò che il Giudice di pace non ha opportunamente valorizzato nel proprio impianto motivazionale è che l'innalzamento della tensione elettrica è stato di fatto causato, per come dedotto dallo stesso danneggiato, dall'abbattimento di un fulmine su “infrastruttura” Di conseguenza è stato tale Pt_2
evento – certamente indipendente dalla sfera di azione o previsione dell'Ente – a determinare la sequela causale conclusasi con i danni di cui è lite.
Lo stato delle infrastrutture, l'attività omissiva o commissiva di non è stata Parte_1 minimamente allegata dall' quale causa diretta dei danni ma a ben vedere è stato il più volte CP_1
ricordato fulmine ad aver determinato – nella stessa narrazione attorea – il guasto ed i danni ai suoi elettrodomestici.
Di talchè, a giudizio del Tribunale, non è possibile riscontrare un'ipotesi di responsabilità in capo all'appellante in quanto prima di affrontare l'onere della prova a suo carico, manca il nesso causale tra l'evento e la condotta della stessa.
Se è stato infatti il fulmine a determinare l'innalzamento della tensione nella zona in cui si è abbattuto,
è evidente che la posizione dell' è del tutto estranea. Parte_1
Ogni ulteriore questione e motivo si intendono assorbiti.
L'appello va quindi accolto ed in integrale riforma della sentenza n. 1791/2017, resa il 13.09.17dal
Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, la domanda proposta da va rigettata. Controparte_1
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, attesa la novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede: A. Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 1791/2017, resa il
13.09.17dal Giudice di Pace di Cava dei Tirreni, la domanda proposta da va Controparte_1
rigettata;
B. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, attesa la novità e complessità delle questioni trattate;
Così deciso in Nocera Inferiore, 12.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo