Art. 1. Articolo unico.
A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge 3 agosto 1949, n. 622 , concernente esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.
A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge 3 agosto 1949, n. 622 , concernente esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.