Articolo 1 della Legge 14 luglio 1959, n. 549
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18 agosto 1959
Art. 1. Articolo unico.

A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la legge 3 agosto 1949, n. 622 , concernente esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali.

Entrata in vigore il 18 agosto 1959