Articolo 69 della Legge 22 dicembre 1975, n. 760
Articolo 68Articolo 70
Versione
29 gennaio 1976
Art. 69.



I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1974 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impe-
gnate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1974 (articolo 65) ...................... L. 238.908.117.616 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 67)............ " 119.651.635.631
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Residui passivi al 31 dicembre 1974... L. 358.559.753.247


Entrata in vigore il 29 gennaio 1976