TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/09/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1785 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 68/2021, depositata in data 07.01.2021
T R A
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in PO (NA) al Corso C.F._1
Garibaldi n. 85, presso lo studio dell'Avv. Eboli Pasquale, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via G. Matteotti n. 46 presso lo studio dell'avv. Alfredo Crescenzo, dal quale è rappresentata e difesa giusta;
- APPELLATA CONTUMACE-
NONCHÉ
, C.F. , elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._2
PO (NA) al Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio dell'Avv. Eboli Pasquale;
-APPELLATO CONTUMACE-
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_3 C.F._3
Annunziata il 06.07.1974 ed ivi residente a[...];
-APPELLATO CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n° 68/2021, pronunciata al Giudice
[...] di Pace di Torre Annunziata e depositata il 07.01.2021.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., e finalizzata ad CP_1 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale avvenuto in Boscoreale (NA) il giorno 07.04.2014, alle ore 20:00 circa, in via Promiscua, allorquando, il motoveicolo Honda SH tg. DY15111, condotto da e sul quale CP_2 Persona_1 viaggiava in qualità di trasportato, giunto all'altezza dell'incrocio con la via Montessori, veniva investito dall'autocarro Citroen tg. EH576ZL, il cui conducente non rispettava il segnale di Stop;
in conseguenza dell'impatto, il motociclo rovinava al suolo sul lato sinistro e a causa della caduta, l'attore riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo ricovero presso presidio ospedaliero di Boscotrecase, ove gli veniva diagnosticato “Trauma contusivo distorsivo spalla sinistra, trauma contusivo braccio sinistro, trauma contusivo gomito sinistro” ed una prognosi di giorni 8 s.c.
Instaurato il contraddittorio, spiegava intervento volontario , CP_2 il quale agiva per il risarcimento dei danni occorsi al motociclo di sua proprietà.
Escussi i testimoni, acquisiti i documenti prodotti ed espletata c.t.u. tecnica-ricostruttiva sul motociclo Honda SH tg. DY151111, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall'attore; il giudice di pace rilevava che non aveva Parte_1 prodotto in giudizio la documentazione medica necessaria per accertare la presenza di postumi permanenti quali conseguenza del sinistro. Di conseguenza, veniva riconosciuto il solo periodo di inabilità temporaneo, determinato in 10 giorni totale, in 10 giorni di parziale al 50% ed ulteriori 20 giorni al 25%.
Con l'atto di appello, , impugnava parzialmente la Parte_1 summenzionata sentenza lamentando la violazione degli artt. 139 cod. ass. e del D.L. n.1/2012, art 32, commi 3ter e 3quater, nella parte in cui il giudice affermava che le lesioni non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non possono dar luogo a risarcimento per pag. 2/6 danno biologico permanente. Ancora, censurava la mancata nomina di un CTU medico legale al fine di valutare il danno biologico patito dall'appellante.
Pertanto, l'appellante instava per il riconoscimento, in aggiunta alla invalidità temporanea totale e parziale, anche del danno biologico permanente nella misura riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, per il quale reiterava l'istanza di nomina.
Nonostante la ritualità della notifica effettuata nei confronti di CP_4
di e di , gli stessi non si
[...] Controparte_3 CP_2 costituivano, pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
Si dà atto che il presente giudizio viene deciso nell'assenza del fascicolo di primo grado, mai rinvenuto presso gli uffici del Giudice di Pace di Torre Annunziata nonostante le numerose ricerche della cancelleria.
In via preliminare, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Tale precisazione riguarda la legittimazione delle parti, la procedibilità della domanda risarcitoria, la spettanza del risarcimento in favore di . Parte_1
Ancora, in via preliminare, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Venendo, quindi, al merito del proposto gravame ha Parte_1 sostanzialmente censurato l'impugnata sentenza per non avere il Giudice di Pace riconosciuto il danno biologico permanente patito dall'attore quale conseguenza del sinistro, poiché lo stesso non aveva prodotto in giudizio esami clinici strumentali né una perizia di parte che accertasse la presenza di postumi permanenti.
L'appellante censurava altresì la decisione di non nominare un consulente tecnico, atteso che l'ausiliario del giudice avrebbe potuto procedere all'accertamento del danno biologico sulla scorta dell'esame obiettivo del paziente;
in particolare, lamentava che il giudice non pag. 3/6 motivava adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione della CTU medica.
Al fine di pronunciarsi sul motivo di gravame, occorre evidenziare che la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito come “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla Legge di Conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico- fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale".( Cass. civ. Sez. III, Sent. del 19-01-2018, n. 1272)
Conseguentemente, in considerazione della preminenza che la Costituzione attribuisce al diritto dell'individuo alla salute e all'integrità fisica e al fine di evitare possibili dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, l'accertamento medico non può essere rigidamente imbrigliato in sede probatoria;
dunque, non può imporsi di fornire la prova della lesione solo ed esclusivamente mediante l'accertamento clinico strumentale.
Eppure, vi sono particolari lesioni personali, in considerazione della loro entità modesta e della natura della patologia, in relazione alle quali l'accertamento tecnico strumentale appare l'unico in grado di fornire la prova rigorosa dell'esistenza di postumi permanenti, imposta dalla legge.
Ciò premesso, nel caso oggetto di esame, si rileva che l'attore ha prodotto nel corso del primo grado di giudizio: 1) verbali di accettazione del pronto soccorso n. 14234 del 07/04/2014 e n. 14284 del 08/04/2014 dell'ospedale di Boscotrecase;
2) certificati medici del
18/04/2014 e 28/04/2014 a firma del dott. ; 3) Persona_2 certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare del
19/05/14 a firma del dott. . Per_2
Ebbene, non può che osservarsi che il giudice di prime cure ha correttamente valutato il materiale probatorio, giacché l'attore non ha prodotto alcuna documentazione medica dalla quale è possibile pag. 4/6 dedurre, neanche in via indiziaria, la sussistenza di una lesione permanente dell'integrità psico-fisica, quale conseguenza del sinistro.
Difatti, nel verbale di pronto soccorso, veniva accertato un “trauma contusivo distorsivo spalla sx, trauma contusivo braccio sx, trauma distorsivo gomito sx” e lo stesso giorno, veniva Parte_1 dimesso dalla struttura ospedaliera con prognosi di giorni di otto, salvo complicazioni. In seguito alla visita specialistica, la prognosi veniva prolungata per ulteriori 10 e poi 20 giorni, sino ad accertare l'avvenuta guarigione ma senza ulteriore specificazione delle lesioni patite e delle cure alle quali si sottoponeva l'istante.
Rilevata l'assenza di idonea documentazione medica capace di attestare l'esistenza di postumi permanenti, si evidenzia che l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio e nel corso del procedimento, nulla ha dedotto circa l'entità e la natura del danno biologico lamentato ed anche in sede di gravame nulla argomenta in ordine alla sussistenza delle ragioni per il riconoscimento di un danno di maggiore entità, limitandosi a dolersi della mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò posto, in relazione alla determinazione del giudice di pace di non avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico, giova rammentare che la c.t.u. non può essere concessa al fine di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, i quali devono essere oggetto di puntuale allegazione delle parti.
Il rigetto della istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione atteso che trattasi di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale esercita un potere discrezionale tanto disponendo quanto non disponendone la nomina. L'unico limite alla sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice (cfr Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, n.22622).
Nella caso di cui ci si occupa, in assenza di qualsiasi elemento, anche indiziario, indicativo dell'esistenza di un danno alla salute permanente patito dall'istante quale conseguenza del sinistro, correttamente il giudice di pace non si avvaleva dell'ausilio di un consulente tecnico e liquidava il solo danno da invalidità temporanea, non riconoscendo alcunché a titolo di danno morale, atteso che nella fattispecie, manca pag. 5/6 qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa e foriere di danno morale risarcibile, in considerazione che l'attore in primo grado nulla ha allegato in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni (Tribunale Milano sez. X, 25/11/2021 ud. 25/11/2021, dep. 25/11/2021 n.9763).
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, va confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
Nulla per le spese attesa la contumacia della in Controparte_1 persona del l.r.p.t., di e di CP_2 Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 68/21 depositata in data 07.01.2021, proposto da Parte_1
, nei confronti della in persona del
[...] Controparte_1
l.r.p.t., e CP_2 Controparte_3
1. dichiara la contumacia di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. e di;
CP_2
2. rigetta l'appello;
3. nulla per le spese in favore di in persona Controparte_1 del l.r.p.t., e CP_2 Controparte_3
4. condanna al pagamento di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1785 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 68/2021, depositata in data 07.01.2021
T R A
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in PO (NA) al Corso C.F._1
Garibaldi n. 85, presso lo studio dell'Avv. Eboli Pasquale, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via G. Matteotti n. 46 presso lo studio dell'avv. Alfredo Crescenzo, dal quale è rappresentata e difesa giusta;
- APPELLATA CONTUMACE-
NONCHÉ
, C.F. , elettivamente domiciliato in CP_2 C.F._2
PO (NA) al Corso Garibaldi n. 85, presso lo studio dell'Avv. Eboli Pasquale;
-APPELLATO CONTUMACE-
E
, C.F. , nato a [...] Controparte_3 C.F._3
Annunziata il 06.07.1974 ed ivi residente a[...];
-APPELLATO CONTUMACE- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n° 68/2021, pronunciata al Giudice
[...] di Pace di Torre Annunziata e depositata il 07.01.2021.
Con la detta sentenza, il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., e finalizzata ad CP_1 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal sinistro stradale avvenuto in Boscoreale (NA) il giorno 07.04.2014, alle ore 20:00 circa, in via Promiscua, allorquando, il motoveicolo Honda SH tg. DY15111, condotto da e sul quale CP_2 Persona_1 viaggiava in qualità di trasportato, giunto all'altezza dell'incrocio con la via Montessori, veniva investito dall'autocarro Citroen tg. EH576ZL, il cui conducente non rispettava il segnale di Stop;
in conseguenza dell'impatto, il motociclo rovinava al suolo sul lato sinistro e a causa della caduta, l'attore riportava lesioni personali che rendevano necessario il suo ricovero presso presidio ospedaliero di Boscotrecase, ove gli veniva diagnosticato “Trauma contusivo distorsivo spalla sinistra, trauma contusivo braccio sinistro, trauma contusivo gomito sinistro” ed una prognosi di giorni 8 s.c.
Instaurato il contraddittorio, spiegava intervento volontario , CP_2 il quale agiva per il risarcimento dei danni occorsi al motociclo di sua proprietà.
Escussi i testimoni, acquisiti i documenti prodotti ed espletata c.t.u. tecnica-ricostruttiva sul motociclo Honda SH tg. DY151111, il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall'attore; il giudice di pace rilevava che non aveva Parte_1 prodotto in giudizio la documentazione medica necessaria per accertare la presenza di postumi permanenti quali conseguenza del sinistro. Di conseguenza, veniva riconosciuto il solo periodo di inabilità temporaneo, determinato in 10 giorni totale, in 10 giorni di parziale al 50% ed ulteriori 20 giorni al 25%.
Con l'atto di appello, , impugnava parzialmente la Parte_1 summenzionata sentenza lamentando la violazione degli artt. 139 cod. ass. e del D.L. n.1/2012, art 32, commi 3ter e 3quater, nella parte in cui il giudice affermava che le lesioni non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non possono dar luogo a risarcimento per pag. 2/6 danno biologico permanente. Ancora, censurava la mancata nomina di un CTU medico legale al fine di valutare il danno biologico patito dall'appellante.
Pertanto, l'appellante instava per il riconoscimento, in aggiunta alla invalidità temporanea totale e parziale, anche del danno biologico permanente nella misura riconosciuta dal consulente tecnico d'ufficio, per il quale reiterava l'istanza di nomina.
Nonostante la ritualità della notifica effettuata nei confronti di CP_4
di e di , gli stessi non si
[...] Controparte_3 CP_2 costituivano, pertanto deve esserne dichiarata la contumacia.
Si dà atto che il presente giudizio viene deciso nell'assenza del fascicolo di primo grado, mai rinvenuto presso gli uffici del Giudice di Pace di Torre Annunziata nonostante le numerose ricerche della cancelleria.
In via preliminare, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo. Tale precisazione riguarda la legittimazione delle parti, la procedibilità della domanda risarcitoria, la spettanza del risarcimento in favore di . Parte_1
Ancora, in via preliminare, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Pertanto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Venendo, quindi, al merito del proposto gravame ha Parte_1 sostanzialmente censurato l'impugnata sentenza per non avere il Giudice di Pace riconosciuto il danno biologico permanente patito dall'attore quale conseguenza del sinistro, poiché lo stesso non aveva prodotto in giudizio esami clinici strumentali né una perizia di parte che accertasse la presenza di postumi permanenti.
L'appellante censurava altresì la decisione di non nominare un consulente tecnico, atteso che l'ausiliario del giudice avrebbe potuto procedere all'accertamento del danno biologico sulla scorta dell'esame obiettivo del paziente;
in particolare, lamentava che il giudice non pag. 3/6 motivava adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione della CTU medica.
Al fine di pronunciarsi sul motivo di gravame, occorre evidenziare che la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito come “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, comma 2, nel testo modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 32, comma 3-ter, inserito dalla Legge di Conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico- fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale".( Cass. civ. Sez. III, Sent. del 19-01-2018, n. 1272)
Conseguentemente, in considerazione della preminenza che la Costituzione attribuisce al diritto dell'individuo alla salute e all'integrità fisica e al fine di evitare possibili dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, l'accertamento medico non può essere rigidamente imbrigliato in sede probatoria;
dunque, non può imporsi di fornire la prova della lesione solo ed esclusivamente mediante l'accertamento clinico strumentale.
Eppure, vi sono particolari lesioni personali, in considerazione della loro entità modesta e della natura della patologia, in relazione alle quali l'accertamento tecnico strumentale appare l'unico in grado di fornire la prova rigorosa dell'esistenza di postumi permanenti, imposta dalla legge.
Ciò premesso, nel caso oggetto di esame, si rileva che l'attore ha prodotto nel corso del primo grado di giudizio: 1) verbali di accettazione del pronto soccorso n. 14234 del 07/04/2014 e n. 14284 del 08/04/2014 dell'ospedale di Boscotrecase;
2) certificati medici del
18/04/2014 e 28/04/2014 a firma del dott. ; 3) Persona_2 certificato di avvenuta guarigione con postumi da valutare del
19/05/14 a firma del dott. . Per_2
Ebbene, non può che osservarsi che il giudice di prime cure ha correttamente valutato il materiale probatorio, giacché l'attore non ha prodotto alcuna documentazione medica dalla quale è possibile pag. 4/6 dedurre, neanche in via indiziaria, la sussistenza di una lesione permanente dell'integrità psico-fisica, quale conseguenza del sinistro.
Difatti, nel verbale di pronto soccorso, veniva accertato un “trauma contusivo distorsivo spalla sx, trauma contusivo braccio sx, trauma distorsivo gomito sx” e lo stesso giorno, veniva Parte_1 dimesso dalla struttura ospedaliera con prognosi di giorni di otto, salvo complicazioni. In seguito alla visita specialistica, la prognosi veniva prolungata per ulteriori 10 e poi 20 giorni, sino ad accertare l'avvenuta guarigione ma senza ulteriore specificazione delle lesioni patite e delle cure alle quali si sottoponeva l'istante.
Rilevata l'assenza di idonea documentazione medica capace di attestare l'esistenza di postumi permanenti, si evidenzia che l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio e nel corso del procedimento, nulla ha dedotto circa l'entità e la natura del danno biologico lamentato ed anche in sede di gravame nulla argomenta in ordine alla sussistenza delle ragioni per il riconoscimento di un danno di maggiore entità, limitandosi a dolersi della mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò posto, in relazione alla determinazione del giudice di pace di non avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico, giova rammentare che la c.t.u. non può essere concessa al fine di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, i quali devono essere oggetto di puntuale allegazione delle parti.
Il rigetto della istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio è censurabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione atteso che trattasi di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale esercita un potere discrezionale tanto disponendo quanto non disponendone la nomina. L'unico limite alla sua discrezionalità è rappresentato dall'onere motivazionale che, tuttavia, può essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato dal giudice (cfr Cassazione civile sez. III, 16/10/2020, n.22622).
Nella caso di cui ci si occupa, in assenza di qualsiasi elemento, anche indiziario, indicativo dell'esistenza di un danno alla salute permanente patito dall'istante quale conseguenza del sinistro, correttamente il giudice di pace non si avvaleva dell'ausilio di un consulente tecnico e liquidava il solo danno da invalidità temporanea, non riconoscendo alcunché a titolo di danno morale, atteso che nella fattispecie, manca pag. 5/6 qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa e foriere di danno morale risarcibile, in considerazione che l'attore in primo grado nulla ha allegato in ordine a propri turbamenti d'animo connessi alle lesioni (Tribunale Milano sez. X, 25/11/2021 ud. 25/11/2021, dep. 25/11/2021 n.9763).
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, va confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
Nulla per le spese attesa la contumacia della in Controparte_1 persona del l.r.p.t., di e di CP_2 Controparte_3
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 68/21 depositata in data 07.01.2021, proposto da Parte_1
, nei confronti della in persona del
[...] Controparte_1
l.r.p.t., e CP_2 Controparte_3
1. dichiara la contumacia di in persona del Controparte_1
l.r.p.t. e di;
CP_2
2. rigetta l'appello;
3. nulla per le spese in favore di in persona Controparte_1 del l.r.p.t., e CP_2 Controparte_3
4. condanna al pagamento di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 6/6