Art. 3. Operazioni censuarie 1. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale.
2. L'Istituto nazionale di statistica puo' altresi' avvalersi di enti pubblici e privati e di societa' per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto.
4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sara' erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unita' censite da ciascuno di detti enti, nonche', per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attivita' di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma e' corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa' mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche' mediante partecipazione al capitale degli enti e societa' stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato".
2. L'Istituto nazionale di statistica puo' altresi' avvalersi di enti pubblici e privati e di societa' per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto.
4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sara' erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unita' censite da ciascuno di detti enti, nonche', per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche alle attivita' di verifica dei dati e di coordinamento a livello provinciale delle operazioni censuarie, gravera' sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma e' corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 322/1989 e' il seguente:
"Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita' statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa' mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche' mediante partecipazione al capitale degli enti e societa' stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato".