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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/09/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3180/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO CAMBREA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA ZAVETTIERI;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'istante, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980), nonché domanda di accertamento dello status di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione di cui all'art. 1 L. 18/1980. pagina1 di 3
1.2.- Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che l'istante appare bisognevole di una assistenza continua dalla data della visita medico legale (27.06.2025).
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Dalla valutazione dei dati clinico-anamnestici, dall'attenta analisi della documentazione presentata prodotta, si può concludere che il sig. è Parte_1 affetto da “BPCO enfisematosa in ossigenoterapia. Cardiopatia ipertensiva con sindrome di WPW intermittente e blocco di branca destra. Gozzo nodulare.” Tale giudizio diagnostico, si basa dai dati desumibili dalla documentazione medica allegata al fascicolo di causa
e dall'esame obiettivo.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che parte ricorrente necessita di assistenza continua, in quanto impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore, potendo ritenersi, altresì, sussistenti, alla luce della CTU depositata nella precedente fase, i presupposti per il riconoscimento della qualità di portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L.
104/1992, conseguentemente sussistendo i presupposti per il pagina2 di 3
riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal 27.06.2025, nonché per il riconoscimento in suo capo dello status di handicap in condizioni gi gravità ai sensi della predetta disposizione.
3.- Tenuto conto del riconoscimento dei presupposti sanitari a decorrere solo dal 27.06.2025, le spese di giudizio devono essere compensate in misura pari alla metà, mentre le restanti seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.425,00, tenuto conto della fase di ATPO, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal 27.06.2025;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che, compensate in misura pari alla metà, si liquidano in euro 1.425,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 22/09/2025
Il giudice
Luca Coppola
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