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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 848/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di RT Franca - Piazza Roma 74015 RT Franca TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 942025987 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1818/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Difensore_1l'Avv. rileva che vi è stata definizione conciliativa della lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.5.2025 la Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'intimazione di pagamento, notificata il 11.3.2025, per €. 6.294,65 a titolo di TARES 2013 sulla base di avviso di accertamento, notificato il 19.4.2019. Censurava l'atto impugnato per 1) omessa notifica dell'accertamento presupposto, 2) assenza di un titolo esecutivo sulla base del quale procedere;
3) decadenza/prescrizione della potestà impositiva ex art. 1 co. 161 L.296/2006 essendo decorsi più di cinque anni da quando il tributo doveva essere pagato (2013); 4) ove l'accertamento fosse stato notificato il 19.4.2019, nei tre anni successivi si sarebbe dovuta notificare la ingiunzione di pagamento ex art. 1 co. 163 L. 296/2006; 5) omessa indicazione del calcolo degli interessi pretesi;
6) difetto di motivazione. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparse, rispettivamente del 18.6.2025 e del 22.7.2025, si costituivano la concessionaria della riscossione, Andreani tributi s.r.l., e il Comune di RT Franca replicando al ricorso, per quanto di rispettiva competenza, e chiedendone il rigetto. Con nota del 6.11.2025 la ricorrente deduceva di avere raggiunto una conciliazione con il Comune sulla base della quale detto ente riconosceva l'applicazione del regime del cumulo giuridico alle sanzioni irrogate per il mancato pagamento della TARES 2013, 2014 e 2015 sicchè chiedeva la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. Detta nota era controfirmata per accettazione da parte del responsabile dell'ufficio tributi del Comune di RT Franca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della nota depositata dalla ricorrente che ha dichiarato di aver raggiunto un accordo conciliativo con il Comune impositore avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio relativo al mancato pagamento della TARES per gli anni 2013, 2014 3e 2015 (applicazione del cumulo giuridico) e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio per il quale non ha più interesse, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente e Relatore POLIGNANO ANTONIO, Giudice FESTA LELIO FABIO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 848/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di RT Franca - Piazza Roma 74015 RT Franca TA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 942025987 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1818/2025 depositato il 13/11/2025
Richieste delle parti:
Difensore_1l'Avv. rileva che vi è stata definizione conciliativa della lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.5.2025 la Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., impugnava l'intimazione di pagamento, notificata il 11.3.2025, per €. 6.294,65 a titolo di TARES 2013 sulla base di avviso di accertamento, notificato il 19.4.2019. Censurava l'atto impugnato per 1) omessa notifica dell'accertamento presupposto, 2) assenza di un titolo esecutivo sulla base del quale procedere;
3) decadenza/prescrizione della potestà impositiva ex art. 1 co. 161 L.296/2006 essendo decorsi più di cinque anni da quando il tributo doveva essere pagato (2013); 4) ove l'accertamento fosse stato notificato il 19.4.2019, nei tre anni successivi si sarebbe dovuta notificare la ingiunzione di pagamento ex art. 1 co. 163 L. 296/2006; 5) omessa indicazione del calcolo degli interessi pretesi;
6) difetto di motivazione. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparse, rispettivamente del 18.6.2025 e del 22.7.2025, si costituivano la concessionaria della riscossione, Andreani tributi s.r.l., e il Comune di RT Franca replicando al ricorso, per quanto di rispettiva competenza, e chiedendone il rigetto. Con nota del 6.11.2025 la ricorrente deduceva di avere raggiunto una conciliazione con il Comune sulla base della quale detto ente riconosceva l'applicazione del regime del cumulo giuridico alle sanzioni irrogate per il mancato pagamento della TARES 2013, 2014 e 2015 sicchè chiedeva la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. Detta nota era controfirmata per accettazione da parte del responsabile dell'ufficio tributi del Comune di RT Franca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della nota depositata dalla ricorrente che ha dichiarato di aver raggiunto un accordo conciliativo con il Comune impositore avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio relativo al mancato pagamento della TARES per gli anni 2013, 2014 3e 2015 (applicazione del cumulo giuridico) e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio per il quale non ha più interesse, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di lite. Taranto, 12 novembre 2025 Il Presidente e relatore