Sentenza 14 dicembre 1982
Massime • 1
La mancata restituzione del proprio fascicolo da parte dello appellante nel termine di cui al combinato disposto degli artt. 169 cod. proc. civ. e III disp. Att. Cod. proc. civ., che ha natura perentoria, comporta - in applicazione estensiva dell'art. 348 cod. proc. civ. - l'improcedibilità dell'appello per l'inosservanza dell'Obbligo del tempestivo rideposito degli Atti indispensabili per una (qualsiasi) decisione di merito (citazione d'appello, procura e sentenza di primo grado), in Mancanza del quale soltanto (e non pure della mancata o tardiva restituzione di altri Atti o documenti) si configura l'improcedibilità della domanda d'appello (preclusiva della rimessione della causa sul ruolo e/o della concessione di ulteriore termine ad hoc), che deve essere pronunciata d'ufficio dal giudice decidente, a meno che, nel termine suindicato, l'appellato non abbia depositato Atti equipollenti a quelli predetti, come tali idonei a permettere al giudice il controllo della ritualità della impugnazione, oltre che l'esame del merito della domanda stessa. L'art. 348 citato, così interpretato, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 cost., in quanto non ostacola il diritto di difesa, limitandosi a sollecitarne e regolarne l'Esercizio. ( V 3947/82, mass n 421893; ( V 680/77, mass n 384255; ( contra 3676/82, mass n 421650; ( contra 3282/81, mass n 413860; ( contra 2003/81, mass n 412713).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/12/1982, n. 6861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6861 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1982 |
Testo completo
La mancata restituzione del proprio fascicolo da parte dello appellante nel termine di cui al combinato disposto degli artt. 169 cod. proc. civ. e III disp. Att. Cod. proc. civ., che ha natura perentoria, comporta - in applicazione estensiva dell'art. 348 cod. proc. civ. - l'improcedibilità dell'appello per l'inosservanza dell'Obbligo del tempestivo rideposito degli Atti indispensabili per una (qualsiasi) decisione di merito (citazione d'appello, procura e sentenza di primo grado), in Mancanza del quale soltanto (e non pure della mancata o tardiva restituzione di altri Atti o documenti) si configura l'improcedibilità della domanda d'appello (preclusiva della rimessione della causa sul ruolo e/o della concessione di ulteriore termine ad hoc), che deve essere pronunciata d'ufficio dal giudice decidente, a meno che, nel termine suindicato, l'appellato non abbia depositato Atti equipollenti a quelli predetti, come tali idonei a permettere al giudice il controllo della ritualità della impugnazione, oltre che l'esame del merito della domanda stessa. L'art. 348 citato, così interpretato, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 cost., in quanto non ostacola il diritto di difesa, limitandosi a sollecitarne e regolarne l'Esercizio. ( V 3947/82, mass n 421893; ( V 680/77, mass n 384255; ( contra 3676/82, mass n 421650; ( contra 3282/81, mass n 413860; ( contra 2003/81, mass n 412713).*