CASS
Sentenza 22 marzo 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2023, n. 12089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12089 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ ES, nato a [...] 1'01/01/1953 avverso l'ordinanza del 23/09/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Alessandro Casano, difensore di ES ZZ, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. di ES ZZ, ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo emessa in data 30 agosto 2022 con la quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere per plurimi reati di turbata libertà degli incanti, in concorso con altri soggetti, ascrittigli ai capi 6), 7), Penale Sent. Sez. 6 Num. 12089 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 09/02/2023 8) e 9); in particolare si contesta al ZZ di avere partecipato in concorso con il coindagato TO AI ad un sistema di controllo delle aste giudiziarie gestito secondo le logiche spartitorie imposte dall'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra" ed in particolare nell'ambito territoriale dei mandamenti di Castelvetrano e di Mazara del Vallo. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, ES ZZ ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo, in relazione al capo 8), si assume la violazione di legge perché nessuna turbativa si è concretizzata nelle forme previste dalla norma incriminatrice delle collusioni o delle minacce„ essendo emerso dalle intercettazioni che sia il AI come il ZZ si siano disinteressati della vicenda relativa alla vendita giudiziaria dopo aver appreso da Di AL che vi erano altri soggetti interessati all'acquisto dell'immobile. Ciò anche in considerazione che non è emersa l'esistenza di soggetti, clienti del ZZ o del AI, interessati a partecipare all'asta giudiziaria, non essendo sato neppure registrato alcun contatto con l'avv. La Gassa, incaricato della vendita, per fissare eventuali incontri per visionare l'immobile, né si comprende perché AI e ZZ avrebbero dovuto allontanare i propri clienti dall'asta se ciò consentiva di ricevere una "sensalia" di circa 20 mila euro. 2.2. Con il secondo motivo, in relazione al capo 9), si obietta che non vi è stata alcuna turbativa della gara perché il soggetto di Partinico non identificato ed individuato come l'aggiudicatario favorito disposto a versare una "sensalia" di 21 mila euro non ha partecipato alla gara, atteso che sia la seduta di gara del 24 gennaio 2020 sia le successive sono andate tutte deserte, sicchè gli indagati si sono disinteressati totalmente delle sorti della vendita immobiliare relativa alla procedura esecutiva n.9/118 RGE. Inoltre l'ordinanza avrebbe omesso di considerare che le minacce rivolte al concorrente indicato come "quello del Visir" sono imputabili a soggetti terzi rispetto al ricorrente, e che dalla conversazione con AN MA emerge che non vi era alcuna certezza sul fatto che la gara sarebbe andata deserta e ciò contraddice il controllo della gara da parte dell'associazione mafiosa. 3. Con atto depositato in cancelleria sono stati dedotti motivi nuovi con particolare riguardo alle censure già articolate rispetto all'imputazione del capo 9), evidenziando che in data 22 e 27 ottobre :2022 sono stati sentiti LO IZ e LO VI, rispettivamente attuale ed ex amministratore unico dell'Hotel Visir, i quali non solo hanno escluso di aver mai subito pressioni affinchè non 2 partecipassero alla gara per l'acquisto dell'immobile sede dell'Hotel Greta, ma hanno altresì escluso ogni loro interesse a partecipare a tale asta giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che in sede di legittimità non sono coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di Palermo, fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato ha fornito una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettate coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi con riferimento ad entrambe le imputazioni oggetto di censure di cui ai capi 8) e 9) che, peraltro, neppure si confrontano con l'intero compendio probatorio su cui si sorreggono le altre analoghe imputazioni ascrittegli ai capi 6), 7), dell'incolpazione cautelare. Le censure del ricorrente sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle intercettazioni poste a fondamento della gravità indiziaria, ma attraverso non già la denuncia di obiettivi travisamenti del contenuto delle intercettazioni, quanto piuttosto sulla base di una loro lettura alternativa, operata in modo peraltro atomistico e senza una loro disamina complessiva. Nell'ordinanza impugnata viene riesaminato il quadro indiziario costituito dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione operati anche tramite l'utilizzo di videocamere che hanno consentito di delineare il ruolo Lt del ricorrente nei singoli reati ascrittigli secondo la valutazione operata dal' 3 nell'ordinanza genetica estremamente analitica ed ampia, e più specificamente, alle pagine 1654 e segg. per la ricostruzione dei presupposti dell'aggravante mafiosa, nonchè alle pagine 1780 e segg. sul contributo offerto dal ZZ nelle singole turbative d'asta. Il Tribunale, in estrema sintesi, dopo una attenta disamina degli atti di indagine, non ha ritenuto credibile la versione difensiva di un mero supporto tecnico offerto dal ricorrente ai partecipanti alle aste giudiziarie dietro pagamento di un regalo o "sensalia", rimesso alla libera determinazione (lell'aggiudicatario e senza alcuna coercizione. Tale impostazione è stata respinta perché contraddetta dal contenuto delle intercettazioni dalla cui disamina è emerso come ZZ operasse in stretto accordo con AI, ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa marsalese, nel rispetto delle regole vincolanti imposte dalla associazione mafiosa competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'immobile, con la conseguente alterazione della libera formulazione delle offerte che venivano condizionate dalla forza intimidatrice dell'associazione mafiosa, sicchè solo i concorrenti che accettavano di corrispondere il c.d. regalo o "sensalia", come contributo dovuto anche per il mantenimento degli associati a "Cosa Nostra" in stato di detenzione e per la percentuale spettante ai proprietari degli immobili, potevano contare sull'appoggio dell'associazione e quindi sull'aggiudicazione dell'asta, attraverso l'allontanamento degli altri potenziali acquirenti. È stata, poi, rimarcata la irrilevanza in tale contesto dell'assenza di minacce nei confronti del privato aggiudicatario, la cui posizione si connota come quella di un partecipe dell'accordo volto alla turbativa e non di vittima, essendo piuttosto gli altri potenziali interessati alla gara ad essere oggetto di condotte volte a scoraggiare la presentazione di offerte. Il Tribunale, quindi, ha passato in rassegna le risultanze delle intercettazioni relative ai diversi capi di imputazione, evidenziando i passaggi più rilevanti posti a fondamento della gravità indiziaria. Quanto al capo 8), relativo alla turbativa dell'asta giudiziaria per la vendita di un immobile di proprietà della società Mediterranea Cooperativa a.r.l. è stato dato atto delle fonti probatorie da cui emerge il coinvolgimento oltre alla famiglia mafiosa di Marsala anche di quella di Campobello di Mazara in relazione al luogo di ubicazione dell'immobile ("...vai a parlare con loro...20 mila... 10 qua e 10 là...). La riprova della alterazione della gara è stata individuata nell'interessamento di ES PI (capofamiglia di Carripobello), che viene informato della questione da Di AL, suo braccio destro, essendo emerso dalla intercettazioni che a causa dell'interesse all'acquisto da parte di un offerente campobellese, individuato in NI IN, supportato da Di AL e dalla 4 famiglia mafiosa facente capo al predetto PI, il duo AI-ZZ, che faceva capo alla famiglia mafiosa marsalese, è stata costretta a ritirarsi dall'affare ("non si può fare nulla...ci sono andato a parlare perché sono interessati loro"). Quindi la circostanza che ZZ e AI distolgano il proprio concorrente dal presentare offerte è stato considerato in modo non illogico una riprova di come l'andamento della gara fosse regolato da accordi mafiosi che impediscono di fatto l'effettiva formulazione di offerte libere ed in competizione tra loro. Circa, •poi, la mancata identificazione di detto concorrente, supportato dal • duo AI-ZZ, il Tribunale motiva adeguatamente evidenziando che vi era già stato una adesione del predetto a versare un regalo di 20 mila euro da dividere tra le due famiglie mafiose e che si trattava di persone considerate affidabili ("persone serie, che già c'ho avuto a che fare...e che si sono comprati un locale e subito pa-pa-pa i soldi"). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è evidentemente inammissibile perché investe nuovamente la valutazione del compendio delle intercettazioni poste a base della gravità indiziaria del capo 9) relativo alla turbativa dell'asta giudiziaria per la vendita dell'immobile di proprietà della Pinta Zottolo S.p.a. ospitante l'Hotel Greta ubicato a Mazara del Vallo. In tale vicenda le intercettazioni sono state in modo coerente ritenute valido supporto della ipotesi accusatoria, emergendo da esse come la famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, tramite il proprio esponente Cuttone e con la mediazione di MA AN, abbiaiinformato e comunicato al duo AI-ZZ che per favorire l'aggiudicazione al loro concorrente interessato all'acquisto fosse necessario pagare un regalo più alto di quello concordato, perché l'opera di bonifica dell'asta aveva richiesto un superlavoro per la presenza di ulteriori concorrenti, essendo in particolare stato necessario intimidire un offerente indicato come "quello del Visir", ovvero il titolare dell'Hotel Visir. Le intercettazioni sono state poi poste a conferma del ruolo di ZZ per avere questi approvato quanto comunicatogli da AN, accettando di ridurre la quota spettante ai sensali per evitare una lievitazione dei costi che avrebbe scoraggiato il cliente. Significative della partecipazione del PlliiZZi al sistema di collusioni mafiose che condizionano l'andamento della gara, sono poi state ritenute in modo logico e coerente anche le conversazioni tra ZZ e AI conseguenti alla mancata presentazione dell'offerta dal concorrente sostenuto dall'accordo mafioso, che andava redarguito per aver fatto saltare l'affare e le conversazioni che attestano i nuovi accordi volti ad aumentare la percentuale del "regalo" per effetto del 5 ct,7 Il Consigliere estensore Il Presi nte prevedibile ribasso del prezzo a base d'asta dopo che la prima seduta è andata deserta. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici e decisivi, coerente con le emergenze processuali e che non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricosl:ruzione di merito, inammissibile in questa sede. Quanto, poi, alle nuove risultanze allegate ai motivi nuovi si tratta di elementi di prova che non sono stati neppure oggetto di valutazione da parte del Giudice delle indagini preliminari e che non possono, pertanto, essere vagliati in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una valutazione autonoma e diretta del compendio probatorio non consentita alla corte di cassazione. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Alessandro Casano, difensore di ES ZZ, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Palermo, decidendo sulla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. di ES ZZ, ha confermato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo emessa in data 30 agosto 2022 con la quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere per plurimi reati di turbata libertà degli incanti, in concorso con altri soggetti, ascrittigli ai capi 6), 7), Penale Sent. Sez. 6 Num. 12089 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 09/02/2023 8) e 9); in particolare si contesta al ZZ di avere partecipato in concorso con il coindagato TO AI ad un sistema di controllo delle aste giudiziarie gestito secondo le logiche spartitorie imposte dall'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra" ed in particolare nell'ambito territoriale dei mandamenti di Castelvetrano e di Mazara del Vallo. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, ES ZZ ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo, in relazione al capo 8), si assume la violazione di legge perché nessuna turbativa si è concretizzata nelle forme previste dalla norma incriminatrice delle collusioni o delle minacce„ essendo emerso dalle intercettazioni che sia il AI come il ZZ si siano disinteressati della vicenda relativa alla vendita giudiziaria dopo aver appreso da Di AL che vi erano altri soggetti interessati all'acquisto dell'immobile. Ciò anche in considerazione che non è emersa l'esistenza di soggetti, clienti del ZZ o del AI, interessati a partecipare all'asta giudiziaria, non essendo sato neppure registrato alcun contatto con l'avv. La Gassa, incaricato della vendita, per fissare eventuali incontri per visionare l'immobile, né si comprende perché AI e ZZ avrebbero dovuto allontanare i propri clienti dall'asta se ciò consentiva di ricevere una "sensalia" di circa 20 mila euro. 2.2. Con il secondo motivo, in relazione al capo 9), si obietta che non vi è stata alcuna turbativa della gara perché il soggetto di Partinico non identificato ed individuato come l'aggiudicatario favorito disposto a versare una "sensalia" di 21 mila euro non ha partecipato alla gara, atteso che sia la seduta di gara del 24 gennaio 2020 sia le successive sono andate tutte deserte, sicchè gli indagati si sono disinteressati totalmente delle sorti della vendita immobiliare relativa alla procedura esecutiva n.9/118 RGE. Inoltre l'ordinanza avrebbe omesso di considerare che le minacce rivolte al concorrente indicato come "quello del Visir" sono imputabili a soggetti terzi rispetto al ricorrente, e che dalla conversazione con AN MA emerge che non vi era alcuna certezza sul fatto che la gara sarebbe andata deserta e ciò contraddice il controllo della gara da parte dell'associazione mafiosa. 3. Con atto depositato in cancelleria sono stati dedotti motivi nuovi con particolare riguardo alle censure già articolate rispetto all'imputazione del capo 9), evidenziando che in data 22 e 27 ottobre :2022 sono stati sentiti LO IZ e LO VI, rispettivamente attuale ed ex amministratore unico dell'Hotel Visir, i quali non solo hanno escluso di aver mai subito pressioni affinchè non 2 partecipassero alla gara per l'acquisto dell'immobile sede dell'Hotel Greta, ma hanno altresì escluso ogni loro interesse a partecipare a tale asta giudiziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che in sede di legittimità non sono coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, ha in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di Palermo, fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato ha fornito una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettate coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi con riferimento ad entrambe le imputazioni oggetto di censure di cui ai capi 8) e 9) che, peraltro, neppure si confrontano con l'intero compendio probatorio su cui si sorreggono le altre analoghe imputazioni ascrittegli ai capi 6), 7), dell'incolpazione cautelare. Le censure del ricorrente sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle intercettazioni poste a fondamento della gravità indiziaria, ma attraverso non già la denuncia di obiettivi travisamenti del contenuto delle intercettazioni, quanto piuttosto sulla base di una loro lettura alternativa, operata in modo peraltro atomistico e senza una loro disamina complessiva. Nell'ordinanza impugnata viene riesaminato il quadro indiziario costituito dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche e dai servizi di osservazione operati anche tramite l'utilizzo di videocamere che hanno consentito di delineare il ruolo Lt del ricorrente nei singoli reati ascrittigli secondo la valutazione operata dal' 3 nell'ordinanza genetica estremamente analitica ed ampia, e più specificamente, alle pagine 1654 e segg. per la ricostruzione dei presupposti dell'aggravante mafiosa, nonchè alle pagine 1780 e segg. sul contributo offerto dal ZZ nelle singole turbative d'asta. Il Tribunale, in estrema sintesi, dopo una attenta disamina degli atti di indagine, non ha ritenuto credibile la versione difensiva di un mero supporto tecnico offerto dal ricorrente ai partecipanti alle aste giudiziarie dietro pagamento di un regalo o "sensalia", rimesso alla libera determinazione (lell'aggiudicatario e senza alcuna coercizione. Tale impostazione è stata respinta perché contraddetta dal contenuto delle intercettazioni dalla cui disamina è emerso come ZZ operasse in stretto accordo con AI, ritenuto affiliato alla famiglia mafiosa marsalese, nel rispetto delle regole vincolanti imposte dalla associazione mafiosa competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'immobile, con la conseguente alterazione della libera formulazione delle offerte che venivano condizionate dalla forza intimidatrice dell'associazione mafiosa, sicchè solo i concorrenti che accettavano di corrispondere il c.d. regalo o "sensalia", come contributo dovuto anche per il mantenimento degli associati a "Cosa Nostra" in stato di detenzione e per la percentuale spettante ai proprietari degli immobili, potevano contare sull'appoggio dell'associazione e quindi sull'aggiudicazione dell'asta, attraverso l'allontanamento degli altri potenziali acquirenti. È stata, poi, rimarcata la irrilevanza in tale contesto dell'assenza di minacce nei confronti del privato aggiudicatario, la cui posizione si connota come quella di un partecipe dell'accordo volto alla turbativa e non di vittima, essendo piuttosto gli altri potenziali interessati alla gara ad essere oggetto di condotte volte a scoraggiare la presentazione di offerte. Il Tribunale, quindi, ha passato in rassegna le risultanze delle intercettazioni relative ai diversi capi di imputazione, evidenziando i passaggi più rilevanti posti a fondamento della gravità indiziaria. Quanto al capo 8), relativo alla turbativa dell'asta giudiziaria per la vendita di un immobile di proprietà della società Mediterranea Cooperativa a.r.l. è stato dato atto delle fonti probatorie da cui emerge il coinvolgimento oltre alla famiglia mafiosa di Marsala anche di quella di Campobello di Mazara in relazione al luogo di ubicazione dell'immobile ("...vai a parlare con loro...20 mila... 10 qua e 10 là...). La riprova della alterazione della gara è stata individuata nell'interessamento di ES PI (capofamiglia di Carripobello), che viene informato della questione da Di AL, suo braccio destro, essendo emerso dalla intercettazioni che a causa dell'interesse all'acquisto da parte di un offerente campobellese, individuato in NI IN, supportato da Di AL e dalla 4 famiglia mafiosa facente capo al predetto PI, il duo AI-ZZ, che faceva capo alla famiglia mafiosa marsalese, è stata costretta a ritirarsi dall'affare ("non si può fare nulla...ci sono andato a parlare perché sono interessati loro"). Quindi la circostanza che ZZ e AI distolgano il proprio concorrente dal presentare offerte è stato considerato in modo non illogico una riprova di come l'andamento della gara fosse regolato da accordi mafiosi che impediscono di fatto l'effettiva formulazione di offerte libere ed in competizione tra loro. Circa, •poi, la mancata identificazione di detto concorrente, supportato dal • duo AI-ZZ, il Tribunale motiva adeguatamente evidenziando che vi era già stato una adesione del predetto a versare un regalo di 20 mila euro da dividere tra le due famiglie mafiose e che si trattava di persone considerate affidabili ("persone serie, che già c'ho avuto a che fare...e che si sono comprati un locale e subito pa-pa-pa i soldi"). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è evidentemente inammissibile perché investe nuovamente la valutazione del compendio delle intercettazioni poste a base della gravità indiziaria del capo 9) relativo alla turbativa dell'asta giudiziaria per la vendita dell'immobile di proprietà della Pinta Zottolo S.p.a. ospitante l'Hotel Greta ubicato a Mazara del Vallo. In tale vicenda le intercettazioni sono state in modo coerente ritenute valido supporto della ipotesi accusatoria, emergendo da esse come la famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, tramite il proprio esponente Cuttone e con la mediazione di MA AN, abbiaiinformato e comunicato al duo AI-ZZ che per favorire l'aggiudicazione al loro concorrente interessato all'acquisto fosse necessario pagare un regalo più alto di quello concordato, perché l'opera di bonifica dell'asta aveva richiesto un superlavoro per la presenza di ulteriori concorrenti, essendo in particolare stato necessario intimidire un offerente indicato come "quello del Visir", ovvero il titolare dell'Hotel Visir. Le intercettazioni sono state poi poste a conferma del ruolo di ZZ per avere questi approvato quanto comunicatogli da AN, accettando di ridurre la quota spettante ai sensali per evitare una lievitazione dei costi che avrebbe scoraggiato il cliente. Significative della partecipazione del PlliiZZi al sistema di collusioni mafiose che condizionano l'andamento della gara, sono poi state ritenute in modo logico e coerente anche le conversazioni tra ZZ e AI conseguenti alla mancata presentazione dell'offerta dal concorrente sostenuto dall'accordo mafioso, che andava redarguito per aver fatto saltare l'affare e le conversazioni che attestano i nuovi accordi volti ad aumentare la percentuale del "regalo" per effetto del 5 ct,7 Il Consigliere estensore Il Presi nte prevedibile ribasso del prezzo a base d'asta dopo che la prima seduta è andata deserta. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici e decisivi, coerente con le emergenze processuali e che non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricosl:ruzione di merito, inammissibile in questa sede. Quanto, poi, alle nuove risultanze allegate ai motivi nuovi si tratta di elementi di prova che non sono stati neppure oggetto di valutazione da parte del Giudice delle indagini preliminari e che non possono, pertanto, essere vagliati in sede di legittimità, risolvendosi nella sollecitazione di una valutazione autonoma e diretta del compendio probatorio non consentita alla corte di cassazione. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2023