Sentenza 23 marzo 2023
Massime • 2
In tema di archiviazione, il pubblico ministero non è legittimato a dolersi dell'omessa notifica alla persona offesa dell'avviso ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. per l'udienza a seguito di richiesta di archiviazione, non vertendosi in ipotesi di nullità assoluta e non avendo egli interesse, ai sensi dell'art. 182, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen., all'osservanza della disposizione violata.
In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il provvedimento col quale il giudice ordina l'imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., senza la previa fissazione dell'udienza camerale non è nullo né abnorme, ma è legittimamente emesso ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se non è stata presentata opposizione o se la stessa è inammissibile, prefigurando quest'ultima norma un'ipotesi di contraddittorio camerale solo eventuale, rispetto alla quale le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. risultano applicabili solo in quanto compatibili.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2023, n. 29331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29331 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, all'esito della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di SE LI in ordine al delitto di minaccia aggravata, rigettava la richiesta e disponeva che il Pubblico ministero formulasse l'imputazione. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della Procura presso il Tribunale di Foggia consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29331 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 23/03/2023 3. Il motivo deduce vizio di abnormità della ordinanza impugnata in ragione della nullità radicale conseguente alla violazione degli artt. 127, commi 1 e 5, 409, comma 2, 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il Gip, dopo aver fissato l'udienza camerale, non abbia dato il relativo avviso alla persona offesa, previsto a pena di nullità dall'art. 125, comma 5, cod. proc. pen. Da ciò deriverebbe la nullità dell'ordinanza emessa dal Gip, che ordinava procedersi all'imputazione, con conseguente abnormità funzionale alla luce di quanto previsto dalle Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legenn" e in violazione dei diritti difensivi, vizio successivamente eccepibile e così idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso, non riscontrandosi nel caso in esame alcuna abnormità. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 1. Il ricorso è inammissibile. ( CONSIDERATO IN DIRITTO 141--- 2. Va premesso che l'art. 411, con l'inserimento del comma 1-bis, a mezzo dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, delinea un autonomo procedimento, modulato in relazione alla peculiare pronuncia conseguente alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Come osservato in dottrina la disciplina ordinaria per l'archiviazione dovrà trovare applicazione «in quanto compatibile». 2 A riprova della peculiarità della disciplina, è stato affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, Massida, Rv. 272247 - 01; conf. N. 36857 del 2016 Rv. 268323 - 01, N. 40923 del 2017 Rv. 271010 - 01). La disciplina sollecita, a ben vedere, un contraddittorio argomentativo preliminare rispetto all'udienza camerale, che resta evenienza anche eventuale. Infatti, il pubblico ministero deve dare avviso della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto, sia alla persona offesa che all'indagato, i quali possono presentare opposizione all'archiviazione, indicando le ragioni del dissenso, che devono essere connotate per entrambi dai requisiti di concretezza e pertinenza previsti per contestare sia la sussumibilità della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis (Sez. 5, n. 49046 del 17/07/2017, Cargnoni, Rv. 271478 - 01) sia l'insussistenza del reato (Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 2020, Terzo, Rv. 279380 - 01). Nell'ipotesi in cui il giudice argomenti in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'opposizione potrà disporre l'archiviazione senza fissare l'udienza in camera di consiglio (Sez. 6, Massida, cit.). Altrettanto dovrà fare il Gip nel caso in cui non sia intervenuta alcuna opposizione, come nel caso in esame, data l'indubbia lettera dell'art. 411, comma 1-bis, terzo e quarto periodo: «In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5». Pertanto, l'udienza camerale ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., sancita dal procedimento 'ordinario' in tema di archiviazione, è prevista solo «a richiesta» di una delle parti interessate, attraverso l'atto di opposizione ammissibile, spettando al Gip il vaglio di ammissibilità sulle ragioni di dissenso. Se l'opposizione manca o è inammissibile l'udienza non deve essere tenuta. E dunque, nel caso in esame, la circostanza che il Gip abbia comunque fissato l'udienza camerale, pur se in assenza di opposizione degli interessati, integra un caso di contraddittorio sovrabbondante, cosicchè anche l'omessa notifica dell'avviso di udienza alla persona offesa, eccepita dal ricorrente, a ben vedere costituirebbe una garanzia per uno spazio di contraddittorio non richiesto e reso 3 superfluo proprio dalla previa verifica dell'esistenza (o meno) di opposizione ammissibile. Ne consegue che nel caso in esame, l'assenza di opposizione alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto non implicava né l'udienza camerale né ulteriori avvisi alle parti, cosicchè il Gip ha emesso correttamente l'ordinanza, ai sensi degli artt. 409, comma 5 e 411, comma 1-bis, ultima parte, senza che alcuna nullità derivata si sia verificata, né tantomeno alcuna abnormità, in quanto non doveva trovare applicazione il modulo procedimentale dell'art. 127 cod. proc. pen., diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente. In sostanza non trova applicazione il procedimento dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. che impone la fissazione dell'udienza camerale, mentre il rinvio diretto al comma 5 da parte dell'art. 411, comma 1-bis, ultima parte, consente di disporre l'imputazione coatta senza la previa udienza camerale. 3. Da ultimo, deve anche osservare questa Corte come il pubblico ministero non può dolersi della omessa notifica alla persona offesa, in quanto ai sensi dell'art. 182, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen. la deduzione della nullità prevista ai sensi degli artt. 180 e 181 non è consentita alla parte che, non coinvolta nella mancata interlocuzione, e così non incisa dal vizio prospettato, non ha neppure interesse all'osservanza della disposizione violata (cfr. in relazione ad altre ipotesi di carenza di interesse del pubblico ministero rispetto a prerogative della parte privata, Sez. 1, n. 6747 del 11/11/2022, dep. 2023, Signorello, Rv. 284126 - 01; Sez. 5, n. 20595 del 15/02/2021, Ferrante, Rv. 281180 - 01: in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, non sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa di estinzione del reato ex art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in caso di omessa interlocuzione con la parte civile, non essendo la parte pubblica titolare di tale facoltà processuale). L'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel caso in esame, in quanto l'omessa notifica alla persona offesa dell'udienza fissata a seguito di opposizione all'archiviazione non inficia prerogative del pubblico ministero, né integra certamente una nullità assoluta (Sez. 2, n. 19281 del 25/01/2017, Barra, Rv. 269697 - 01, ritiene trattarsi di nullità relativa;
Sez. 2, n. 17447 del 01/04/2015, Cuomo, Rv. 263572 - 01 ritiene trattarsi di nullità a regime intermedio;
mass. conf.: N. 23185 del 2003 Rv. 225589 - 01, N. 5054 del 2008 Rv. 238656 - 01) 4. Pertanto, in tema di archiviazione, il provvedimento con il quale il giudice ordina l'imputazione ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., senza la fissazione 4 dell'udienza camerale, in caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non è nullo, né integra alcuna abnormità, ma è legittimamente emesso ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se non è stata presentata opposizione o se la stessa non è ammissibile: il contraddittorio camerale, infatti, è solo eventuale, secondo la speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, cosicché le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. risultano applicabili solo in quanto compatibili. 5. Inoltre, sempre in tema di archiviazione, in caso di omessa notifica alla persona offesa dell'avviso ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. per l'udienza a seguito di richiesta di archiviazione, non vertendosi in nullità assoluta, il pubblico ministero non è legittimato a dolersene, ai sensi dell'art. 182, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen. che sancisce che la deduzione della nullità prevista ai sensi degli artt. 180 e 181 non è consentita alla parte che, non coinvolta nella mancata interlocuzione, e così non incisa dal vizio prospettato, non ha neppure interesse all'osservanza della disposizione violata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, 23/03/2023 Il Consigliere estensore