Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2023, n. 29331
CASS
Sentenza 23 marzo 2023

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In tema di archiviazione, il pubblico ministero non è legittimato a dolersi dell'omessa notifica alla persona offesa dell'avviso ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. per l'udienza a seguito di richiesta di archiviazione, non vertendosi in ipotesi di nullità assoluta e non avendo egli interesse, ai sensi dell'art. 182, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen., all'osservanza della disposizione violata.

In tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, il provvedimento col quale il giudice ordina l'imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., senza la previa fissazione dell'udienza camerale non è nullo né abnorme, ma è legittimamente emesso ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., se non è stata presentata opposizione o se la stessa è inammissibile, prefigurando quest'ultima norma un'ipotesi di contraddittorio camerale solo eventuale, rispetto alla quale le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. risultano applicabili solo in quanto compatibili.

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  • 1Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale.
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  • 2La particolare tenuità dopo la riforma Cartabia: motivazione dei giudici di merito e controllo in CassazioneAccesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2023, n. 29331
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29331
Data del deposito : 23 marzo 2023

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