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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2664/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per AR C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PAGLIARI MARIATERESA ASSUNTA
E
( rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DOLCI MARIKA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori Per_1 secondo le regole dell'affidamento condiviso, con collocamento in via prevalente presso la madre, ove verrà mantenuta la residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della ragazza, verranno assunte separatamente dal genitore con cui la stessa di volta in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle attività ricreative e ludiche, i coniugi, nell'interesse preminente della figlia, si consulteranno vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della ragazza. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale.
2) Attesa l'età della minore il padre concorderà di volta in volta i tempi e modi di visita in base agli impegni della figlia minore e come da piano genitoriale allegato (doc. all. n. 12).
3) Il signor , a titolo di contributo nel mantenimento della figlia CP_1
corrisponderà alla IG , entro e non oltre il giorno 5 Per_1 AR di ogni mese, l'importo di €. 800,00 (ottocento/00); detta somma verrà versata a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IG _1
, avente il seguente. L'importo indicato in precedenza si rivaluterà ogni
[...] anno automaticamente sulla base degli indici di aggiornamento I.S.T.A.T., a far tempo dal mese giugno 2026. Le detrazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche per la figlia a carico saranno godute nella misura del 50% a favore di entrambi i genitori. L'assegno unico Inps verrà riscosso in via esclusiva dalla IG
. AR
4) I genitori parteciperanno al pagamento in misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia , previa esibizione Per_1 della relativa documentazione fiscale da parte della madre, secondo le regole stabilite dal protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova che, ben noto ai ricorrenti, si allega al presente ricorso (doc. all. n. 13).
5) I genitori si concedono il nulla osta per il rinnovo della carta d'identità europea per la figlia e per la richiesta del passaporto della medesima.
6) Se e quando la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà messa in vendita il ricavato della vendita verrà suddiviso tra le parti nella misura del 70% a favore della IG ed il restante 30% a favore del signor AR
. La vendita dell'immobile dovrà avvenire per una cifra non CP_1 inferiore ad €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) e tutto il mobilio, le suppellettili ed i quadri che arredano l'immobile saranno assegnati in proprietà esclusiva alla IG . AR
7) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni pretesa di assegno di contributo al proprio mantenimento. Dichiarano altresì di aver regolato tra loro ogni rapporto economico derivante dal matrimonio e pertanto attestano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
8) Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
2 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in REMEDELLO (BS) il 15/06/1996 ed ivi trascritto al numero 6, Parte II, Serie A Ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 1996;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REMEDELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2664/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/05/2025
DA
) rappresentata e difesa, per AR C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PAGLIARI MARIATERESA ASSUNTA
E
( rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DOLCI MARIKA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori Per_1 secondo le regole dell'affidamento condiviso, con collocamento in via prevalente presso la madre, ove verrà mantenuta la residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della ragazza, verranno assunte separatamente dal genitore con cui la stessa di volta in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle attività ricreative e ludiche, i coniugi, nell'interesse preminente della figlia, si consulteranno vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della ragazza. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al Tribunale.
2) Attesa l'età della minore il padre concorderà di volta in volta i tempi e modi di visita in base agli impegni della figlia minore e come da piano genitoriale allegato (doc. all. n. 12).
3) Il signor , a titolo di contributo nel mantenimento della figlia CP_1
corrisponderà alla IG , entro e non oltre il giorno 5 Per_1 AR di ogni mese, l'importo di €. 800,00 (ottocento/00); detta somma verrà versata a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IG _1
, avente il seguente. L'importo indicato in precedenza si rivaluterà ogni
[...] anno automaticamente sulla base degli indici di aggiornamento I.S.T.A.T., a far tempo dal mese giugno 2026. Le detrazioni fiscali sul reddito delle persone fisiche per la figlia a carico saranno godute nella misura del 50% a favore di entrambi i genitori. L'assegno unico Inps verrà riscosso in via esclusiva dalla IG
. AR
4) I genitori parteciperanno al pagamento in misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia , previa esibizione Per_1 della relativa documentazione fiscale da parte della madre, secondo le regole stabilite dal protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova che, ben noto ai ricorrenti, si allega al presente ricorso (doc. all. n. 13).
5) I genitori si concedono il nulla osta per il rinnovo della carta d'identità europea per la figlia e per la richiesta del passaporto della medesima.
6) Se e quando la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà messa in vendita il ricavato della vendita verrà suddiviso tra le parti nella misura del 70% a favore della IG ed il restante 30% a favore del signor AR
. La vendita dell'immobile dovrà avvenire per una cifra non CP_1 inferiore ad €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) e tutto il mobilio, le suppellettili ed i quadri che arredano l'immobile saranno assegnati in proprietà esclusiva alla IG . AR
7) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni pretesa di assegno di contributo al proprio mantenimento. Dichiarano altresì di aver regolato tra loro ogni rapporto economico derivante dal matrimonio e pertanto attestano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo.
8) Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
2 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in REMEDELLO (BS) il 15/06/1996 ed ivi trascritto al numero 6, Parte II, Serie A Ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 1996;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di REMEDELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10/07/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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