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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/12/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1175/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1175/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
2.07.2025, da nato a [...] il [...] e residente in [...], Fraz. Colle San Parte_1
Clemente Centro n. 47/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Decio Barili ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Piazzetta del Suffragio n. 4, presso il Difensore;
e nata a [...] il [...] e residente in [...], Fraz. Controparte_1
Camiano, Loc. Colle n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia Cardella ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia (PG), Via Pico della Mirandola n. 44, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con il figlio: nato il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 5 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti: Persona_1
Condizioni:
“1. Il figlio minore è congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con l'impegno da Persona_1 parte loro di mantenerlo, educarlo ed istruirlo.
2. Le decisioni più importanti della vita del minore relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute
(scuola, sport, tempo libero etc….) verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni del figlio;
sarà reciproco onere di entrambi i genitori informare l'altro e tenersi informati su ogni questione relativa al figlio minore.
Le parti si impegnano a mantenere rapporti civili e a rivolgersi reciprocamente con rispetto, educazione e con un frasario adeguato, sia di fronte al loro figlio sia al di fuori del rapporto prettamente genitoriale.
3. Il figlio minore avrà collocamento prevalente con la propria madre presso la casa Persona_1 di proprietà esclusiva di sita in Montefalco (PG) Fraz. Colle San Clemente Centro n. Parte_1
47/c., che verrà assegnata a con ogni arredo e pertinenza, come indicati Controparte_1 nell'inventario redatto e sottoscritto con separato atto, salvo taluni beni di esclusiva proprietà di Pt_1
appresso descritti.
[...]
4. si impegna ad attivarsi per la voltura delle utenze della suddetta abitazione a Controparte_1 proprio nome e a proprie spese entro dieci giorni dalla la firma del presente ricorso, salvi i tempi riconducibili alle attività degli uffici preposti
5. provvederà ad asportare dalla propria abitazione, previo congruo preavviso, i seguenti Parte_1 beni di sua esclusiva proprietà: una lavasciuga, un televisore collocato in camera, un tappeto Missoni, una coperta da letto matrimoniale bianca, gli arnesi da lavoro e da equitazione collocati nella casetta di legno pertinente alla abitazione.
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere il Persona_1 minore con sé due volte dal pomeriggio sino alla mattina successiva e nello specifico:
- Settimana n. 1: il martedì dalle ore 16.00 (uscita da scuola) fino alla mattina successiva in cui lo riporterà a scuola e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 fino alla mattina successiva in cui lo riporterà a scuola.
- Settimana n. 2: il martedì dalle ore 16 fino alla mattina successiva e il venerdì dalla uscita da scuola fino alla domenica alle 20,00.
pagina 2 di 5 Ciascun genitore trascorrerà con il figlio il week end a settimane alterne, a partire dal venerdì pomeriggio.
Ciascun genitore, nei giorni di sua competenza, dovrà trascorrere il suo tempo col minore al di fuori dell'orario scolastico ed accompagnarlo ai diversi impegni scolastici, sportivi e ludici dello stesso.
Eventuali improvvisi ed improrogabili impegni che rendessero impossibile ciò dovranno essere comunicati tempestivamente all'altro genitore.
Durante il periodo non scolastico il minore verrà prelevato presso la abitazione dell'altro genitore alle ore 10.
Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà presso la abitazione materna la sera del 24 dicembre;
i due giorni consecutivi 25 e 26 dicembre nonché 31 dicembre e 1° gennaio verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
gli altri giorni non festivi di vacanza seguiranno in linea di massima e salvo condivise richieste il normale iter di alternanza.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e di Pasquetta;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza.
trascorrerà insieme alla madre o al padre il giorno dei rispettivi compleanni, mentre il Persona_1 compleanno del minore potrà essere trascorso dai genitori insieme al figlio o, in mancanza di un accordo in tal senso, si seguirà anche per questo particolare giorno il criterio dell'alternanza.
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà insieme al padre, possibilmente, dieci giorni consecutivi al mese, ovvero dieci giorni nel mese di giugno, dieci giorni a luglio e dieci giorni ad agosto, purché non continuativi tra gli ultimi di un mese e primi dieci del successivo, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori;
detti periodi dovranno essere concordati dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno.
7. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre i loro recapiti ed il domicilio del minore, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti quando hanno con sé il minore, nonché consentire il contatto telefonico fra lo stesso e il genitore non presente, impegnandosi in ogni caso a segnalare eventuali temporanee impossibilità di comunicazione e ad evitare reazioni inopportune;
entrambi i genitori si impegnano a curare, a prestare particolare attenzione all'alimentazione, al tempo dedicato al riposo, al decoro, allo stato di salute del figlio , nonché a consentire al Per_1 minore di partecipare con puntualità alle lezioni scolastiche ed alle attività extrascolastiche dallo stesso svolte.
8. Le parti si impegnano altresì ad evitare che il minore possa ricevere turbamento dalla loro eventuale frequentazione con altri partners, che non dovranno essere presenti nelle rispettive abitazioni contestualmente ad . Persona_1
pagina 3 di 5 9. corrisponderà a entro il giorno 15 di ogni mese, e con decorrenza Parte_1 Controparte_1 dall'adempimento, da parte della stessa, dell'obbligo assunto e indicato al punto 4. che precede la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio. L' assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, purché l'indice sia positivo;
il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente intestato a e Controparte_1 dalla stessa indicato [...].
10. Le spese straordinarie per il minore, come identificate dal protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario della prole economicamente non autosufficiente del tribunale di Perugia del
25 maggio 2016, andranno divise tra i genitori al 50% fatta eccezione per quelle relative ai corsi di inglese e di calcio che saranno a carico di nella misura del 70%. Parte_1
11. L'assegno unico universale, nella entità erogata da verrà integralmente percepito da CP_2 in qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore. Controparte_1
12. si impegna a mantenere l'immobile assegnato alla stessa e al figlio minore in Controparte_1 ottimo stato, idoneo alle esigenze del figlio, garantendo altresì la tempestiva manutenzione di tutti gli spazi.
13. I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio per motivi di lavoro o turistici, salva espressa autorizzazione e accordo a condurre con sé il figlio minore;
quest'ultimo dovrà essere sempre munito di documento di riconoscimento in corso di validità nei suoi spostamenti con ciascuno dei genitori”.
All'udienza del 19.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
12.09.2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo pagina 4 di 5 introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 5.12.2025
Il Presidente est.
IA MA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1175/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
2.07.2025, da nato a [...] il [...] e residente in [...], Fraz. Colle San Parte_1
Clemente Centro n. 47/C, rappresentato e difeso dall'Avv. Decio Barili ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno (PG), Piazzetta del Suffragio n. 4, presso il Difensore;
e nata a [...] il [...] e residente in [...], Fraz. Controparte_1
Camiano, Loc. Colle n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Clelia Cardella ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia (PG), Via Pico della Mirandola n. 44, presso il Difensore;
- RICORRENTI –
con il figlio: nato il [...], minorenne;
Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 5 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore alle seguenti: Persona_1
Condizioni:
“1. Il figlio minore è congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con l'impegno da Persona_1 parte loro di mantenerlo, educarlo ed istruirlo.
2. Le decisioni più importanti della vita del minore relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute
(scuola, sport, tempo libero etc….) verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni del figlio;
sarà reciproco onere di entrambi i genitori informare l'altro e tenersi informati su ogni questione relativa al figlio minore.
Le parti si impegnano a mantenere rapporti civili e a rivolgersi reciprocamente con rispetto, educazione e con un frasario adeguato, sia di fronte al loro figlio sia al di fuori del rapporto prettamente genitoriale.
3. Il figlio minore avrà collocamento prevalente con la propria madre presso la casa Persona_1 di proprietà esclusiva di sita in Montefalco (PG) Fraz. Colle San Clemente Centro n. Parte_1
47/c., che verrà assegnata a con ogni arredo e pertinenza, come indicati Controparte_1 nell'inventario redatto e sottoscritto con separato atto, salvo taluni beni di esclusiva proprietà di Pt_1
appresso descritti.
[...]
4. si impegna ad attivarsi per la voltura delle utenze della suddetta abitazione a Controparte_1 proprio nome e a proprie spese entro dieci giorni dalla la firma del presente ricorso, salvi i tempi riconducibili alle attività degli uffici preposti
5. provvederà ad asportare dalla propria abitazione, previo congruo preavviso, i seguenti Parte_1 beni di sua esclusiva proprietà: una lavasciuga, un televisore collocato in camera, un tappeto Missoni, una coperta da letto matrimoniale bianca, gli arnesi da lavoro e da equitazione collocati nella casetta di legno pertinente alla abitazione.
6. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere il Persona_1 minore con sé due volte dal pomeriggio sino alla mattina successiva e nello specifico:
- Settimana n. 1: il martedì dalle ore 16.00 (uscita da scuola) fino alla mattina successiva in cui lo riporterà a scuola e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 fino alla mattina successiva in cui lo riporterà a scuola.
- Settimana n. 2: il martedì dalle ore 16 fino alla mattina successiva e il venerdì dalla uscita da scuola fino alla domenica alle 20,00.
pagina 2 di 5 Ciascun genitore trascorrerà con il figlio il week end a settimane alterne, a partire dal venerdì pomeriggio.
Ciascun genitore, nei giorni di sua competenza, dovrà trascorrere il suo tempo col minore al di fuori dell'orario scolastico ed accompagnarlo ai diversi impegni scolastici, sportivi e ludici dello stesso.
Eventuali improvvisi ed improrogabili impegni che rendessero impossibile ciò dovranno essere comunicati tempestivamente all'altro genitore.
Durante il periodo non scolastico il minore verrà prelevato presso la abitazione dell'altro genitore alle ore 10.
Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà presso la abitazione materna la sera del 24 dicembre;
i due giorni consecutivi 25 e 26 dicembre nonché 31 dicembre e 1° gennaio verranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore;
gli altri giorni non festivi di vacanza seguiranno in linea di massima e salvo condivise richieste il normale iter di alternanza.
Durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e di Pasquetta;
per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza.
trascorrerà insieme alla madre o al padre il giorno dei rispettivi compleanni, mentre il Persona_1 compleanno del minore potrà essere trascorso dai genitori insieme al figlio o, in mancanza di un accordo in tal senso, si seguirà anche per questo particolare giorno il criterio dell'alternanza.
Nel periodo delle vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà insieme al padre, possibilmente, dieci giorni consecutivi al mese, ovvero dieci giorni nel mese di giugno, dieci giorni a luglio e dieci giorni ad agosto, purché non continuativi tra gli ultimi di un mese e primi dieci del successivo, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori;
detti periodi dovranno essere concordati dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno.
7. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre i loro recapiti ed il domicilio del minore, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti quando hanno con sé il minore, nonché consentire il contatto telefonico fra lo stesso e il genitore non presente, impegnandosi in ogni caso a segnalare eventuali temporanee impossibilità di comunicazione e ad evitare reazioni inopportune;
entrambi i genitori si impegnano a curare, a prestare particolare attenzione all'alimentazione, al tempo dedicato al riposo, al decoro, allo stato di salute del figlio , nonché a consentire al Per_1 minore di partecipare con puntualità alle lezioni scolastiche ed alle attività extrascolastiche dallo stesso svolte.
8. Le parti si impegnano altresì ad evitare che il minore possa ricevere turbamento dalla loro eventuale frequentazione con altri partners, che non dovranno essere presenti nelle rispettive abitazioni contestualmente ad . Persona_1
pagina 3 di 5 9. corrisponderà a entro il giorno 15 di ogni mese, e con decorrenza Parte_1 Controparte_1 dall'adempimento, da parte della stessa, dell'obbligo assunto e indicato al punto 4. che precede la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio. L' assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, purché l'indice sia positivo;
il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente intestato a e Controparte_1 dalla stessa indicato [...].
10. Le spese straordinarie per il minore, come identificate dal protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario della prole economicamente non autosufficiente del tribunale di Perugia del
25 maggio 2016, andranno divise tra i genitori al 50% fatta eccezione per quelle relative ai corsi di inglese e di calcio che saranno a carico di nella misura del 70%. Parte_1
11. L'assegno unico universale, nella entità erogata da verrà integralmente percepito da CP_2 in qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore. Controparte_1
12. si impegna a mantenere l'immobile assegnato alla stessa e al figlio minore in Controparte_1 ottimo stato, idoneo alle esigenze del figlio, garantendo altresì la tempestiva manutenzione di tutti gli spazi.
13. I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio per motivi di lavoro o turistici, salva espressa autorizzazione e accordo a condurre con sé il figlio minore;
quest'ultimo dovrà essere sempre munito di documento di riconoscimento in corso di validità nei suoi spostamenti con ciascuno dei genitori”.
All'udienza del 19.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
12.09.2025.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo pagina 4 di 5 introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 5.12.2025
Il Presidente est.
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