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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2800/2022 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Marco Dragone (c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E
Controparte_1
(c.f. ), in persona degli Amministratori e legali rapp.ti p.t. rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dall'Avv. Gerardo Castellano (c.f. ,) come da procura allegata alla C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 12.2.2025; APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 18/12/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con decreto n. 1075/2015, emesso in data 04.08.2015, ad istanza della
[...]
il Tribunale di Avellino ingiungeva al Controparte_1 [...] di pagare la somma di € 25.629,00, oltre interessi e Parte_1 spese del procedimento monitorio. Il credito vantato da parte della aveva per oggetto la fornitura di Controparte_1 latte vaccino a favore del . Parte_1
Avverso il citato decreto ingiuntivo il proponeva opposizione eccependo la Parte_1 non conformità agli originali della documentazione prodotta dalla controparte col ricorso monitorio e contestando di essere debitrice nei confronti della società opposta. La si costituiva in giudizio evidenziando l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e specificando che la produzione e la commercializzazione del latte, fino
1 all'1.04.2015, era gestita attraverso il sistema delle “quote latte” richiedendo il rispetto di una lunga serie di adempimenti procedurali. La società opposta evidenziava, pertanto, di aver prodotto in giudizio il Registro di Consegna dei produttori, in cui risultavano annotate le singole forniture di latte vaccino effettuate e riportante le generalità e la firma del trasportatore per conto terzi e del primo acquirente. Conseguentemente la società opposta chiedeva al Tribunale adito di confermare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società opponente e di dichiararlo immediatamente esecutivo.
1.2 il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 869/22, pubblicata il 13/05/2022, così decideva:
“1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1075/2015, emesso il 04/08/2015 dal Tribunale di Avellino, che acquista definitiva esecutività; 2) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 4.025,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione ove richiesto.” In sintesi, il giudice di prime cure evidenziava che il disconoscimento effettuato dal Parte_1 della conformità agli originali dei documenti depositati dalla società opposta risultava
[...] generico e quindi inidoneo ad impedire a tali scritture di acquistare la stessa efficacia probatoria degli originali. Nel merito, il Tribunale affermava che, sin dalla fase monitoria, la società opposta aveva fornito la prova dell'esistenza del suo credito mediante la produzione delle fatture di cui chiedeva il pagamento e, inoltre, nel giudizio di opposizione, aveva depositato altri documenti da cui poter desumere l'esistenza del suo diritto di credito, tra cui il Registro di consegna dei produttori relativo al periodo 2014/2015, riportante i quantitativi di litri forniti alla società opponente.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello il Parte_1
[...]
2.1.Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva dichiarato superflua e inammissibile la CTU richiesta che era finalizzata ad accertare che la non avrebbe mai potuto fornire al il Controparte_1 Parte_1 quantitativo di latte vaccino indicato nelle fatture prodotte.
2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur non riconoscendo alle fatture prodotte in giudizio alcuna validità probatoria, erroneamente aveva ritenuto che, dalla documentazione depositata agli atti, risultava provato che la avesse fornito il quantitativo di Controparte_1 latte per quantità e prezzo indicato nelle fatture.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante censura la ricostruzione nel merito della vicenda contenuta nella sentenza impugnata e la errata valutazione delle risultanze istruttorie.
2.4. Mediante il quarto motivo di gravame, l'appellante afferma che, in forza dell'accoglimento dei motivi di appello proposti, doveva essere riformata anche la statuizione sulla regolamentazione delle competenze legali. Sulla base degli esposti motivi, la società appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare ed istruttoria, accogliere la formulata istanza di CTU finalizzata ad:
2 A. - accertare e verificare se il quantitativo di latte vaccino indicato dalla Controparte_1 nelle fatture oggetto di causa, sia corrispondente e/o proporzionale al quantitativo di latte vaccino che avrebbe potuto produrre in base al dichiarato numero di capi di bestiame all' ; CP_2
B. – accertare e verificare se la nella produzione di latte vaccino nell'anno Controparte_1
2014 ha rispettato tutte le normative in materia di c.d. “quota latte” dichiarate all' ”; CP_2
- in riforma della impugnata sentenza, accogliere il primo motivo di gravame, e, per gli effetti, riformare la sentenza impugnata ed accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1075/2015 del Tribunale di Avellino;
- in riforma della impugnata sentenza, per le argomentazioni e causale in atti, accogliere il secondo motivo di gravame e, per gli effetti, riformare la sentenza impugnata ed accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1075/2015 del Tribunale di Avellino;
- in riforma della impugnata sentenza, per le argomentazioni e causale in atti, accogliere il terzo motivo di gravame e, per gli effetti, riformare la sentenza impugnata ed accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1075/2015 del Tribunale di Avellino;
- in riforma della impugnata sentenza, per le argomentazioni e causale in atti, accogliere il quarto motivo di gravame, e, per gli effetti, nel riformare la sentenza impugnata, condannare la parte appellata al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari del primo grado di giudizio;
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
2.5. La si è costituita sostenendo Controparte_1 CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto sia quanto al merito, sia quanto alla tecnica redazionale, aspetti rilevanti, rispettivamente, ai sensi dell'art. 348 bis e dell'art. 342 c.p.c. Conseguentemente, sulla base delle predette argomentazioni, la società appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, così provvedere:
1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. Parte_1
869/2022 del 13.05.2022, in quanto l'appello stesso non ha ragionevole probabilità di essere accolto;
2. Sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Avellino n. 869/2022 del 13.05.2022, per difetto di specificità e genericità dei motivi di gravame, secondo quanto innanzi dedotto e rilevato;
3. Nel merito, respingere l'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 869/2022 del 13.05.2022, in quanto infondato, in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
4. Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.” All'udienza del 18.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
3 Tuttavia, in data 12.2.2025, entrambe le parti depositavano copia di un atto di transazione nel quale, per quanto in questa sede rileva, si legge testualmente che “le parti si danno reciprocamente atto di avere acclarato e definito ogni rapporto comunque riconducibile, connesso e conseguenziale alla vicenda di cui in premessa, a tal fine riconoscendo e dichiarando, di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per le causali di cui in epigrafe” e hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (tra le altre, in merito, Cass. 13085/2008). La Suprema Corte ha affermato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. n. 23289/07; Cass. n. 11962/05; Cass. S.U. n. 13969/04): la perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere chiaramente riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate (Cass. n. 576/94; Cass. n. 6881/91). Peraltro, "la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto" (Cass. n. 2567/07). Nel caso di specie le parti hanno depositato un atto di transazione, sottoscritto, in data 10.2.2025, da entrambi i legali rappresentanti delle due società e dai rispettivi difensori, dal quale risulta il venir meno della controversia oggetto di lite. Inoltre, il tenore del predetto accordo consente di ritenere che le parti abbiano inteso regolare ogni aspetto della lite, compreso quello relativo al riparto delle relative spese, dando atto di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro esonerando questa Corte da provvedere in merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_1 nei confronti della avverso la Controparte_1 sentenza n. 869/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 13/05/2022, così provvede:
1) Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1075/2015, emesso, in data 04.08.2015, dal Tribunale di Avellino;
3) Nulla per le spese. Così deciso in Napoli, il 16.4.2025 Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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