Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01202/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2022, proposto da
VA FF, UR FF, RA FF, rappresentati e difesi dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI LONATO DEL GARDA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato RO Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale n. 179 del 29.4.2022, emessa dal Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilia Privata del Comune di Lonato del Garda, attraverso la quale si imponeva ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione della recinzione in essere presso la strada pubblica/accesso a lago che da via Catullo scende verso il lago di Garda, identificata al foglio 7 mappale 38, entro 30 giorni dalla notifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lonato del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa TA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti UF SI, UF UR e UF MA RA agiscono per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 179 del 29 aprile 2022, emessa dal responsabile dell’Area Urbanistica ed Edilia Privata del Comune di Lonato del Garda, attraverso la quale si è imposto “ il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la rimozione della recinzione in essere presso la strada pubblica/accesso a lago che da via Catullo scende verso il lago di Garda, identificata al foglio 7 mappale 38, entro 30 giorni dalla notifica .”
2. La vicenda amministrativa può essere così sinteticamente ricostruita.
2.1. Con atto di compravendita del 10 aprile 1968 il Comune di Lonato del Garda cedeva a UF FR, padre e dante causa degli odierni ricorrenti, i fondi rappresentati nel catasto terreni all’epoca vigente dai mappali n. 139/c, 135/e e 134/b (ora particella 40 foglio 7).
2.2. In forza di concessione edilizia n. 709 del 20 gennaio 1968 veniva autorizzata sui mappali di proprietà del UF FR, contraddistinti all’epoca dai nn. 134,135, 143 e 144, la costruzione di un centro turistico balneare (ricovero motoscafi) tutt’oggi esistente quale rimessaggio barche, con realizzazione dell’attuale recinzione che delimita le proprietà.
2.3. A seguito di sopralluogo effettuato in data 8 aprile 2022, veniva accertata l’avvenuta occupazione di un’area pubblica e, più in particolare, che “ la strada pubblica/accesso a lago che da via Catullo scende verso il Lago di Garda, identificata al Fg. 07 mappale 38, [era] stata abusivamente inglobata all'interno della recinzione che delimita l'area identificata al Fg. 07 mappale 40” di proprietà degli odierni ricorrenti. La strada di accesso al lago oggetto di sconfinamento rappresenta anche il confine tra il territorio del Comune di Lonato e il Comune di Padenghe.
2.4. A tale accertamento seguiva l’emissione dell’ordinanza n.179 del 29 aprile 2022, oggetto del presente gravame, che ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 380/2001 mediante rimozione della recinzione presso la strada di accesso al lago identificata con il foglio 07 mappale 38.
L’ordinanza ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi anche con richiamo all’art. 167 del D.lgs. n.42/2004, trattandosi di area soggetta a vincolo ambientale imposto con DM 16 marzo 1956.
2.5. Avverso tale provvedimento i ricorrenti formulavano istanza di accesso agli atti, nonché istanza di annullamento in autotutela, che rimanevano inevase.
3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio i ricorrenti richiedono l’annullamento del provvedimento comunale formulando le seguenti censure:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 2 del DPR 380 del 2001 ed eccesso di potere sotto vari profili , contestando di aver invaso la strada pubblica ed affermando che la recinzione sia stata realizzata in conformità alla licenza di costruzione del 1968, richiamando a sostegno il contenuto dell’atto di compravendita; si dolgono altresì della genericità dell’ordinanza con riferimento all’abuso contestato;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 D.lgs. 42/2004 ed eccesso di potere sotto vari profili , dovendosi ritenere la recinzione realizzata pur sempre in virtù di titolo abilitativo, e mancando la specifica indicazione del vincolo violato.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Lonato, istando per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata spedita in decisione.
6. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
6.1. Non possono condividersi le censure prospettate con il primo motivo di ricorso.
Il provvedimento impugnato è stato emesso sulla scorta dei rilievi operati in sede di sopralluogo, che hanno trovato conferma nella relazione tecnica di riconfinamento del 27 novembre 2023, prodotta in giudizio dal Comune.
Quest’ultima ha individuato l’effettiva posizione del confine nord del mappale 38 del foglio delimitante l’attiguo mappale 229 del foglio 11 del Comune di Padenghe sul Garda, e ha definito la consistenza stessa del mappale 38 derivante dal frazionamento del 31 maggio 1967.
Per individuare l’esatta linea di confine si è operata la sovrapposizione tra la mappa di impianto catastale del 1967 e la mappa aggiornata, elaborata tramite software topografico.
È stato verificato preliminarmente che il confine nord del mappale 38 del foglio 7 delimitante l’attiguo mappale 229 del foglio 11 del Comune di Padenghe sul Garda corrisponde a un “confine di impianto”, mai modificato o generato da frazionamenti.
Questo comporta che nel frazionamento del 31 maggio 1967 la linea di confine è trattata come “ linea di riconferma Pregeo ”, ossia come semplice linea di appoggio da cui georiferire le nuove linee di frazionamento per il nuovo atto di aggiornamento cartografico.
Di conseguenza, la posizione corretta del confine nord del mappale 38 del Comune di Lonato del Garda, non potendosi determinare direttamente mediante l’utilizzo dell’atto di frazionamento del 31 maggio 1967, è stata ricavata dall’analisi di mappe di tipo raster georeferenziate, cui sono già attribuite coordinate geografiche precise per la loro lavorazione automatica nei software topografici.
L’esatta posizione del confine nord del mappale 38, in seguito a tale elaborazione, risulta 30/35 cm a nord rispetto all’attuale recinzione del rimessaggio barche.
La consistenza del mappale 38 definita dall’elaborazione ha consentito inoltre di accertare che la recinzione del rimessaggio invade il mappale stesso per circa 2,20 ml.
La relazione del 27 novembre 2023 non appare attinta da carenze istruttorie o da evidenti errori valutativi, fondandosi su metodologie cartografiche e topografiche normalmente utilizzate per il tracciamento dei confini ai sensi dell’art. 950 del codice civile.
Nessuna efficacia probatoria in senso favorevole ai ricorrenti può essere attribuita al contenuto dell’atto di compravendita del 10 aprile 1968, che, richiamando l’atto di frazionamento eseguito dallo stesso Comune, indica la lunghezza e la larghezza della strada come corrispondenti allo stato di fatto. In realtà, come si è detto sopra, la linea di confine del frazionamento, in quanto linea di appoggio, non può costituire strumento idoneo per determinare la posizione corretta del confine.
A fronte del dato oggettivo ricavabile dall’elaborazione di riconfinamento, risultano prive di consistenza le obiezioni dei ricorrenti in relazione al travisamento dei presupposti di fatto e di diritto dell’ordinanza impugnata.
6.2. Parimenti infondata è la censura di genericità dell’ordinanza impugnata, che non avrebbe esattamente indicato la consistenza delle opere abusive. L’ordinanza descrive invece correttamente l’abuso oggetto di contestazione, individuandolo nell’inglobamento di parte della strada pubblica nella proprietà privata.
6.3. Lo stesso dicasi con riferimento all’indicazione del vincolo paesaggistico istituito in forza del DM 16 marzo 1956, la cui rilevanza era già stata acclarata in fase di rilascio della licenza edilizia del 20 gennaio 1968.
7. In conclusione il ricorso va rigettato.
8. La peculiarità della vicenda controversa, che in sede amministrativa ha richiesto specifiche indagini tecniche, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
TA PP, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA PP | RO DR |
IL SEGRETARIO