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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4570/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. ER RI Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa ES RO Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4570/2021 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI AV, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. rappresentata e difesa dall'AVV. GIUNTA Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ZI
pagina 1 di 12 MOTIVAZIONE
1 e sono legalmente separati in virtù di sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1274 del 20.9.2021 del Tribunale di Modena, definita su conclusioni congiunte delle parti.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia . Per_1
Nella sentenza di separazione è previsto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente della minore presso la madre, (nelle more autorizzata a trasferirsi con la minore a La Spezia per motivi di lavoro), previsione di una frequentazione col padre, determinazione a carico di quest'ultimo d un contributo mesile per il mantenimento ordinario della foglia ammontante ad euro 400,00, ed euro 250,00 quale partecipazione alle spese dell'abitazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una sentenza Pt_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo, rispetto alla sentenza di separazione, l'eliminazione del contributo per l'abitazione di euro 250,00.
3. La resistente si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di divorzio, ma a condizioni differenti dal ricorrente.
Nel dettaglio la stessa ha chiesto di stabilire il regime di affidamento ritenuto più idoneo alle esigenze della figlia, tenuto conto del disinteresse manifestato dal padre nei suoi riguardi, nonché di alcune condotte poste in essere dallo stesso durante le visite della figlia, ritenute dalla ricorrente inidonee, con conferma della collocazione prevalente della minore presso la madre nella città della Spezia.
Per quanto concerne i profili economici la ha chiesto, in suo favore, un CP_1 contributo economico di natura alimentare di 1000,00 euro ed un aumento nel mantenimento previsto in sentenza di separazione per la figlia ad euro 650.00, oltre ad un concorso nelle spese della casa di abitazione (di euro 250,00).
4. Con provvedimento del 3 dicembre 2021 sono stati confermati i provvedimenti di affidamento ed economici concordati in sede di separazione;
quindi, il procedimento è stato rimesso dinanzi al G.I. per la prosecuzione
5. Con provvedimento del 12.7.2022, avendo la documentato la necessità di CP_1 trasferirsi a Napoli, al fine di poter conservare il rapporto di lavoro instaurato, per motivi imprevisti non dipendenti dalla propria volontà, ma dalla volontà del datore di lavoro, veniva autorizzato il trasferimento della stessa a Napoli assieme alla figlia minore.
pagina 2 di 12 Nello stesso provvedimento, oltre ad autorizzare la madre ad iscrivere la figlia in un istituto scolastico nella nuova città di residenza, veniva individuato un nuovo calendario di frequentazioni tra e il padre. Per_1
6. Con provvedimento del 20 maggio 2023, considerato che la resistente aveva sottolineato alcune lacune sulla capacità genitoriale del padre oggetto di specifica allegazione, (-il manifestato disagio di linguaggio della figlia, con sottesi di natura psicologica, -mancanza di interazione e coinvolgimenti della figlia nella sua vita Per_1 ordinaria e quotidiana , nonché' in quella scolastica (mancata esecuzione dei compiti a casa nel week end e nella settimana -mancanza di occupazione fattiva del tempo libero e di ascolto della figlia , oltre all'utilizzo di mezzi e strumenti tecnologici non adatti ad una minore di anni 8 , ma da adulti ( come ad es squid game ) -mancanza di tempi di tenuta presso di se' della figlia spesso affidata alle cure della nonna paterna e conseguenti mancanze del padre sulle esigenze contingenti della figlia quale alimentazione, mancati tempi di vacanza durante l'estate (mare con la sola nonna ) e assenze alle visite mediche nonché alle visite e incontri settimanali , nei tempi del padre ( il mercoledì, venerdì e nel week end) ed in ragione della difficoltà nella gestione condivisa della genitorialità, veniva nominato un CTU al fine di al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti ed individuare le modalità di affidamento, collocamento e frequentazioni conformi all'interesse della minore.
7. Il procedimento veniva rinviato più volte a causa della rinuncia all'incarico di tre consulenti con accettazione dell'incarico in data 20.11.2023.
La consulenza definitiva è stata poi depositata in data 3.8.2024.
8. Con provvedimento del 20 maggio 2023, a fronte delle allegazioni della parte resistente sulla situazione economica del ricorrente, è stato disposto un accertamento della posizione economica del per il tramite della Guardia di Finanza di Modena. Pt_1
9. Il procedimento è stato quini trattenuto in decisione in data 3 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti e con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
10. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 12 Osserva il Tribunale che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge 1 dicembre
1970 n. 898 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo controverso che siano trascorsi più di sei mesi tra il giorno della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel corso del giudizio di separazione personale su conclusioni congiunte e la data di deposito del ricorso introduttivo, che in tutto questo periodo temporale i coniugi abbiano vissuto separati senza alcuna ripresa della convivenza e che sia ormai da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
11. Affidamento figlia.
Senza dubbio l'affidamento della figlia minore deve essere condiviso, in linea con Per_1 quanto sancito dall'art. 337 ter comma 2 c.c. con la conseguenza che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno degli stessi.
Tale scelta è in linea con la legge n. 56 del 2006 di riforma del diritto di famiglia, la quale stabilisce che il giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore, ponendosi tale soluzione come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore) (tra le tante, cfr. Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, n. 22219).
Non sono emersi nel corso del giudizio elementi di inidoneità genitoriale.
pagina 4 di 12 Devono essere valorizzati in questo senso gli esiti della consulenza tecnica. Invero, il perito, con argomentazione logica che si condivide, ha ritenuto potesse essere confermato l'affidamento condiviso della minore con previsione di un calendario di frequentazione padre-figlia in ragione di una evoluzione della coppia genitoriale “in direzione di una maggiore collaborazione e integrazione delle rispettive funzioni” nonostante gli addebiti reciproci (Nonostante la propensione rivelata da ambedue i genitori ai reciproci addebiti e alle reciproche recriminazioni, indice di una mortificata attitudine intersoggettiva suggestionata dai vissuti correlati al problematico dipanarsi del rapporto di coppia nel passato, sia la madre che il padre, sollecitati alla riflessione, si sono mostrati capaci di anteporre i bisogni della figlia alle proprie istanze e ai propri desiderata”.
Nella consulenza è stato anche evidenziato che le parti sono riuscite anche ad accordarsi in via sostanziale sul progetto proposto dal consulente che consente da una parte l'integrazione della minore nel contesto di inserimento in territorio campano e dall'altro del bisogno di preservarne i legami familiari sia con riferimento al contesto materno che rispetto a quello paterno: “In particolare il padre è riuscito a rinunciare al proprio intento di trasferire la figlia nel territorio modenese, così come la madre a contemplare periodi più lunghi di permanenza della figlia nell'ambiente paterno durante gli intervalli di sospensione scolastica D'altra parte, anche in fase di consulenza la rispettata regolarità della frequenza paterna da parte della minore depone da un lato per una disponibilità inclusiva della madre in direzione del genitore, necessaria a sostenere la tutela della continuità del rapporto padre-figlia, dall'altro per una capacità di impegno sul fronte paterno, parimenti imprescindibile per la salvaguardia del legame”.
12. Collocazione prevalente minore.
Si ritiene che debba essere mantenuta la collocazione prevalente della minore presso la madre nella città di Napoli, dove ormai vive da più di due anni.
Può essere rispettato il calendario di frequentazione padre-figlia previsto dal consulente e riportato in parte dispositiva.
13. Mantenimento figlia
Premette il Collegio che principio cardine sancito dall' art. 337 ter comma 4 c.c. è quello secondo cui i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi.
pagina 5 di 12 Il ricorrente ha chiesto che venisse confermato l'importo di euro 400,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT, quale mantenimento per la figlia minore.
La resistente ha chiesto un mantenimento per la figlia di euro 650,00.
Ebbene, dalla documentazione acquisita per il tramite della Guardia di Finanza risulta che il ricorrente risulta socio della OG ES RL (con attività di zincatura elettrogalvanica di manufatti metallici per conto di terzi), ne detiene una quota pari al
24% del capitale sociale (euro 4.529.00 sul totale di euro 18.870,00) e riveste la carica di consigliere nella stessa azienda.
Dalla stessa documentazione risulta che il : per l'anno di imposta 2020 ha CP_2 dichiarato redditi per euro 33.282,00 coincidente con i redditi percepiti, nello stesso anno ha percepito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale euro 1200,00; per l'anno d'imposta 2021 ha dichiarato redditi per euro 34.000 coincidente con i redditi percepiti;
per l'anno di imposta 2022 il soggetto risulta aver percepito redditi per euro 32.292.00. Il ricorrente, inoltre, risulta proprietario di nr 2 unità immobiliari site nel Comune di Pavullo
e possiede un conto corrente acceso presso il Credito Emiliano con accredito di euro
10.682,74, un Euromobiliare asset management sgr con controvalore residuo di euro
290, 68;un conto corrente presso il Banco BPM con accredito di una somma di euro
11.279,77.
Il ricorrente ha quindi allegato di guadagnare circa euro 2000,00 al mese e di avere una rata di finanziamento mensile di euro 418,00 oltre alle spese di trasferta per andare a trovare la figlia a Napoli le quali, unitamente al mantenimento mensile da versare per la minore, ammontano ad euro 780.00.
La resistente, di contro, percepisce una retribuzione mensile di euro 1.000,00 (si veda la busta paga in atti doc n. 59 di parte resistente) quale impiegata di Call center.
Allo stato, quindi, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, delle spese gravanti sulle stesse, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del tempo trascorso dall'emissione della sentenza di separazione (settembre 2021), cui conseguono delle mutate esigenze della minore, il Tribunale ritiene che sia equo stabilire a carico del padre un mantenimento per la figlia nella cifra richiesta dalla madre ammontante ad euro
650,00 mensili.
14. Assegno divorzile pagina 6 di 12 La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 l 898 del 1970, così come modificato dalla l n. 74 del 1987 il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Le Sezioni Unite della
Suprema Corte nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2,3,29 Cost).
Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore nella norma sopra citata. Erano state prospettate due opzioni, quella di riferire l'adeguatezza alla possibilità di condurre un'esistenza economica libera e dignitosa e quella di fare riferimento al tenore di vita matrimoniale in base alla pertinente considerazione che il divorzio impoverisce, non solo spiritualmente, entrambi i coniugi, sicché il tenore di vita coniugale può solo fittiziamente essere riferito ad un ex coniuge.
Le sezioni unite della Suprema Corte, in una famosa sentenza ormai risalente nel tempo
(Cass. sez. un. 11490/90), avevano stabilito il principio che l'adeguatezza dovesse essere riferita ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso. Tale interpretazione era stata ritenuta dalla Corte Costituzionale conforme a Costituzione con la sentenza n. 11 del 2015, ma successivamente la Corte di legittimità era ritornata sul tema e si era consapevolmente discostata dalla ormai consolidata soluzione ermeneutica fornita dalle Sezioni Unite, affermando che l'adeguatezza dei mezzi andasse valutata considerando tutti gli elementi sintomatici della
“indipendenza economica” dell'ex coniuge, dovendosi escludere il diritto all'assegno per chi fosse economicamente autosufficiente (Cass. civ. 10.05.2017 n. 11504).
pagina 7 di 12 Orbene, le Sezioni Unite nella citata recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n.
18287), superando il suddetto contrasto, hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Naturalmente il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite, continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005,
n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2,3, e 29
Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 L. n. 898 del
1970 che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile, come sottolineato dalla menzionata pronuncia a Sezioni Unite, va riconosciuta sia una natura assistenziale, sia una natura perequatrice - compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, anche in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro.
pagina 8 di 12 L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare.
Fatta questa necessaria premessa sul nuovo orientamento della Cassazione, al quale questo Tribunale aderisce, passando al caso concreto, si rileva innanzitutto la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti, nonché una apprezzabile disparità nelle condizioni economiche complessive dei coniugi.
Per l'accertamento dei redditi delle parti occorre guardare in primo luogo alla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005,
n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio
1997 n. 5986). Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I
5.11.2007 n. 23051). Orbene la situazione reddituale delle parti è stata analizzata al punto sub 13.
Ciò premesso, secondo quanto già riportato al punto 13. il ricorrente percepisce mensilmente circa euro 2000,00, (ed è proprietario di immobili nonché titolare di conti correnti come sopra indicato), mentre la resistente percepisce mensilmente circa euro
1000,00 e vive in un appartamento con la madre, pensionata casalinga per percepisce una pensione definita minima, ma che non viene quantificata, sulla quale grava un canone di locazione di euro circa 500,00 mensili. La ricorrente ha anche allegato la sussistenza di spese condominiali, per utenze e spese vive ammontanti ad euro 500,00 mensili circa.
Ciò premesso, alla luce delle situazioni economiche prospettate, assodata la sussistenza di un divario economico tra le parti, avuto riguardo al mero profilo assistenziale, appare chiaro che la resistente versa in condizioni economicamente disagiate, poiché con il suo modesto stipendio, può difficilmente far fronte a tutte le necessità.
pagina 9 di 12 Sotto il profilo compensativo deve, poi, ritenersi che le attuali condizioni reddituali deteriori della resistente, munita di diploma tecnico dell'abbigliamento e moda, siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi dal ricorrente e della stessa vicenda matrimoniale, protrattasi per dieci anni ed allietata dalla nascita della figlia.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile e che esso possa essere quantificato nella misura mensile vicina a quella prevista quale contributo all'abitazione in sede di separazione, ovvero nella misura di euro 250,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. In proposito va evidenziato che, anche se la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n.
15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
14. Spese di lite
La parziale soccombenza reciproca delle parti consente di compensare le spese del presente giudizio.
15. Spese di consulenza tecnica
Le spese di consulenza tecnica, (liquidate con provvedimento del 16.8.2024), vanno parimenti poste definitivamente a carico di entrambe le parti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1)Pronuncia la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto dalle parti
[...]
nata a [...] in data [...] e , nato a CP_1 Parte_1
CASTELLAMMARE DI TA (NA), in data 29/05/1983, unitisi in matrimonio in
SANI BA (NA), il 28/12/2011, con atto trascritto nella parte II - Sez. A, n°
70 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di SANI BA (NA) per l'anno 2011;
pagina 10 di 12 2) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con Per_1 collocazione prevalente della stessa presso la casa materna;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno degli stessi;
3) Dispone che il diritto di visita paterno venga disciplinato secondo lo schema evidenziato nella consulenza tecnica depositata in data 3 agosto 2024, ovvero: “Due weekend al mese, nella città di residenza della minore, quando il padre si recherà a prendere la figlia il venerdì all'uscita da scuola per riaccompagnarla la mattina del lunedì successivo all'ingresso a scuola, dopo averla tenuta con sé presso l'abitazione di proprietà della famiglia o altro domicilio individuato e comunicato alla madre. • Pt_1
In occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà le vacanze presso il Per_1 padre dal 23 al 30 dicembre, e dal 28 dicembre al 5 gennaio. I viaggi si intendono a carico della madre fino alla città di Bologna, identificabile come luogo di passaggio della minore, salvo diverso accordo tra i genitori;
Per le vacanze pasquali, ad anni alterni,
trascorrerà con il padre le giornate comprese tra il giovedì antecedente la Pasqua e Per_1 il martedì, giorno di rientro. Negli anni in cui trascorrerà la Pasqua con la madre trascorrerà con il padre ponte del 25 Aprile e del primo maggio, • Durante la sospensione scolastica estiva possa trascorrerà 3 settimane di di ferie con ciascun genitore, di Per_1 cui 2 anche consecutive;
3) Pone a carico l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile di € 650,00 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della stessa e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Dispone che le parti concorrano in misura paritaria alle spese straordinarie previste dal
Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena, che deve intendersi in questa sede integralmente trascritto;
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'assegno mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della stessa e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 11 di 12 6) Dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Controparte_1 seguito del matrimonio;
7)Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'NI BA (Na)per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. n. 396/20000 ART 69 lett d);
8) Dichiara le spese di lite del presente giudizio integralmente compensate tra le parti;
9) Pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con provvedimento del 16.8.2024, definitivamente a carico di entrambe le parti del presente giudizio.
Così deciso in Modena nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 13 novembre 2025
Il Giudice estensore
ES RO
Il Presidente
ER RI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella seguente composizione:
Dr. ER RI Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa ES RO Giudice rel;
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4570/2021 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI AV, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. rappresentata e difesa dall'AVV. GIUNTA Controparte_1 C.F._2
ANTONELLA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ZI
pagina 1 di 12 MOTIVAZIONE
1 e sono legalmente separati in virtù di sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1274 del 20.9.2021 del Tribunale di Modena, definita su conclusioni congiunte delle parti.
Dal matrimonio è nata in data [...] la figlia . Per_1
Nella sentenza di separazione è previsto l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente della minore presso la madre, (nelle more autorizzata a trasferirsi con la minore a La Spezia per motivi di lavoro), previsione di una frequentazione col padre, determinazione a carico di quest'ultimo d un contributo mesile per il mantenimento ordinario della foglia ammontante ad euro 400,00, ed euro 250,00 quale partecipazione alle spese dell'abitazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una sentenza Pt_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo, rispetto alla sentenza di separazione, l'eliminazione del contributo per l'abitazione di euro 250,00.
3. La resistente si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di divorzio, ma a condizioni differenti dal ricorrente.
Nel dettaglio la stessa ha chiesto di stabilire il regime di affidamento ritenuto più idoneo alle esigenze della figlia, tenuto conto del disinteresse manifestato dal padre nei suoi riguardi, nonché di alcune condotte poste in essere dallo stesso durante le visite della figlia, ritenute dalla ricorrente inidonee, con conferma della collocazione prevalente della minore presso la madre nella città della Spezia.
Per quanto concerne i profili economici la ha chiesto, in suo favore, un CP_1 contributo economico di natura alimentare di 1000,00 euro ed un aumento nel mantenimento previsto in sentenza di separazione per la figlia ad euro 650.00, oltre ad un concorso nelle spese della casa di abitazione (di euro 250,00).
4. Con provvedimento del 3 dicembre 2021 sono stati confermati i provvedimenti di affidamento ed economici concordati in sede di separazione;
quindi, il procedimento è stato rimesso dinanzi al G.I. per la prosecuzione
5. Con provvedimento del 12.7.2022, avendo la documentato la necessità di CP_1 trasferirsi a Napoli, al fine di poter conservare il rapporto di lavoro instaurato, per motivi imprevisti non dipendenti dalla propria volontà, ma dalla volontà del datore di lavoro, veniva autorizzato il trasferimento della stessa a Napoli assieme alla figlia minore.
pagina 2 di 12 Nello stesso provvedimento, oltre ad autorizzare la madre ad iscrivere la figlia in un istituto scolastico nella nuova città di residenza, veniva individuato un nuovo calendario di frequentazioni tra e il padre. Per_1
6. Con provvedimento del 20 maggio 2023, considerato che la resistente aveva sottolineato alcune lacune sulla capacità genitoriale del padre oggetto di specifica allegazione, (-il manifestato disagio di linguaggio della figlia, con sottesi di natura psicologica, -mancanza di interazione e coinvolgimenti della figlia nella sua vita Per_1 ordinaria e quotidiana , nonché' in quella scolastica (mancata esecuzione dei compiti a casa nel week end e nella settimana -mancanza di occupazione fattiva del tempo libero e di ascolto della figlia , oltre all'utilizzo di mezzi e strumenti tecnologici non adatti ad una minore di anni 8 , ma da adulti ( come ad es squid game ) -mancanza di tempi di tenuta presso di se' della figlia spesso affidata alle cure della nonna paterna e conseguenti mancanze del padre sulle esigenze contingenti della figlia quale alimentazione, mancati tempi di vacanza durante l'estate (mare con la sola nonna ) e assenze alle visite mediche nonché alle visite e incontri settimanali , nei tempi del padre ( il mercoledì, venerdì e nel week end) ed in ragione della difficoltà nella gestione condivisa della genitorialità, veniva nominato un CTU al fine di al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti ed individuare le modalità di affidamento, collocamento e frequentazioni conformi all'interesse della minore.
7. Il procedimento veniva rinviato più volte a causa della rinuncia all'incarico di tre consulenti con accettazione dell'incarico in data 20.11.2023.
La consulenza definitiva è stata poi depositata in data 3.8.2024.
8. Con provvedimento del 20 maggio 2023, a fronte delle allegazioni della parte resistente sulla situazione economica del ricorrente, è stato disposto un accertamento della posizione economica del per il tramite della Guardia di Finanza di Modena. Pt_1
9. Il procedimento è stato quini trattenuto in decisione in data 3 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti e con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
10. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
pagina 3 di 12 Osserva il Tribunale che sussistono tutte le condizioni previste dalla legge 1 dicembre
1970 n. 898 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo controverso che siano trascorsi più di sei mesi tra il giorno della loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel corso del giudizio di separazione personale su conclusioni congiunte e la data di deposito del ricorso introduttivo, che in tutto questo periodo temporale i coniugi abbiano vissuto separati senza alcuna ripresa della convivenza e che sia ormai da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
11. Affidamento figlia.
Senza dubbio l'affidamento della figlia minore deve essere condiviso, in linea con Per_1 quanto sancito dall'art. 337 ter comma 2 c.c. con la conseguenza che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno degli stessi.
Tale scelta è in linea con la legge n. 56 del 2006 di riforma del diritto di famiglia, la quale stabilisce che il giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore, ponendosi tale soluzione come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore) (tra le tante, cfr. Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, n. 22219).
Non sono emersi nel corso del giudizio elementi di inidoneità genitoriale.
pagina 4 di 12 Devono essere valorizzati in questo senso gli esiti della consulenza tecnica. Invero, il perito, con argomentazione logica che si condivide, ha ritenuto potesse essere confermato l'affidamento condiviso della minore con previsione di un calendario di frequentazione padre-figlia in ragione di una evoluzione della coppia genitoriale “in direzione di una maggiore collaborazione e integrazione delle rispettive funzioni” nonostante gli addebiti reciproci (Nonostante la propensione rivelata da ambedue i genitori ai reciproci addebiti e alle reciproche recriminazioni, indice di una mortificata attitudine intersoggettiva suggestionata dai vissuti correlati al problematico dipanarsi del rapporto di coppia nel passato, sia la madre che il padre, sollecitati alla riflessione, si sono mostrati capaci di anteporre i bisogni della figlia alle proprie istanze e ai propri desiderata”.
Nella consulenza è stato anche evidenziato che le parti sono riuscite anche ad accordarsi in via sostanziale sul progetto proposto dal consulente che consente da una parte l'integrazione della minore nel contesto di inserimento in territorio campano e dall'altro del bisogno di preservarne i legami familiari sia con riferimento al contesto materno che rispetto a quello paterno: “In particolare il padre è riuscito a rinunciare al proprio intento di trasferire la figlia nel territorio modenese, così come la madre a contemplare periodi più lunghi di permanenza della figlia nell'ambiente paterno durante gli intervalli di sospensione scolastica D'altra parte, anche in fase di consulenza la rispettata regolarità della frequenza paterna da parte della minore depone da un lato per una disponibilità inclusiva della madre in direzione del genitore, necessaria a sostenere la tutela della continuità del rapporto padre-figlia, dall'altro per una capacità di impegno sul fronte paterno, parimenti imprescindibile per la salvaguardia del legame”.
12. Collocazione prevalente minore.
Si ritiene che debba essere mantenuta la collocazione prevalente della minore presso la madre nella città di Napoli, dove ormai vive da più di due anni.
Può essere rispettato il calendario di frequentazione padre-figlia previsto dal consulente e riportato in parte dispositiva.
13. Mantenimento figlia
Premette il Collegio che principio cardine sancito dall' art. 337 ter comma 4 c.c. è quello secondo cui i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi.
pagina 5 di 12 Il ricorrente ha chiesto che venisse confermato l'importo di euro 400,00 mensili, oltre alla rivalutazione ISTAT, quale mantenimento per la figlia minore.
La resistente ha chiesto un mantenimento per la figlia di euro 650,00.
Ebbene, dalla documentazione acquisita per il tramite della Guardia di Finanza risulta che il ricorrente risulta socio della OG ES RL (con attività di zincatura elettrogalvanica di manufatti metallici per conto di terzi), ne detiene una quota pari al
24% del capitale sociale (euro 4.529.00 sul totale di euro 18.870,00) e riveste la carica di consigliere nella stessa azienda.
Dalla stessa documentazione risulta che il : per l'anno di imposta 2020 ha CP_2 dichiarato redditi per euro 33.282,00 coincidente con i redditi percepiti, nello stesso anno ha percepito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale euro 1200,00; per l'anno d'imposta 2021 ha dichiarato redditi per euro 34.000 coincidente con i redditi percepiti;
per l'anno di imposta 2022 il soggetto risulta aver percepito redditi per euro 32.292.00. Il ricorrente, inoltre, risulta proprietario di nr 2 unità immobiliari site nel Comune di Pavullo
e possiede un conto corrente acceso presso il Credito Emiliano con accredito di euro
10.682,74, un Euromobiliare asset management sgr con controvalore residuo di euro
290, 68;un conto corrente presso il Banco BPM con accredito di una somma di euro
11.279,77.
Il ricorrente ha quindi allegato di guadagnare circa euro 2000,00 al mese e di avere una rata di finanziamento mensile di euro 418,00 oltre alle spese di trasferta per andare a trovare la figlia a Napoli le quali, unitamente al mantenimento mensile da versare per la minore, ammontano ad euro 780.00.
La resistente, di contro, percepisce una retribuzione mensile di euro 1.000,00 (si veda la busta paga in atti doc n. 59 di parte resistente) quale impiegata di Call center.
Allo stato, quindi, tenuto conto della situazione reddituale delle parti, delle spese gravanti sulle stesse, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, del tempo trascorso dall'emissione della sentenza di separazione (settembre 2021), cui conseguono delle mutate esigenze della minore, il Tribunale ritiene che sia equo stabilire a carico del padre un mantenimento per la figlia nella cifra richiesta dalla madre ammontante ad euro
650,00 mensili.
14. Assegno divorzile pagina 6 di 12 La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 l 898 del 1970, così come modificato dalla l n. 74 del 1987 il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Le Sezioni Unite della
Suprema Corte nella recente pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2,3,29 Cost).
Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore nella norma sopra citata. Erano state prospettate due opzioni, quella di riferire l'adeguatezza alla possibilità di condurre un'esistenza economica libera e dignitosa e quella di fare riferimento al tenore di vita matrimoniale in base alla pertinente considerazione che il divorzio impoverisce, non solo spiritualmente, entrambi i coniugi, sicché il tenore di vita coniugale può solo fittiziamente essere riferito ad un ex coniuge.
Le sezioni unite della Suprema Corte, in una famosa sentenza ormai risalente nel tempo
(Cass. sez. un. 11490/90), avevano stabilito il principio che l'adeguatezza dovesse essere riferita ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso. Tale interpretazione era stata ritenuta dalla Corte Costituzionale conforme a Costituzione con la sentenza n. 11 del 2015, ma successivamente la Corte di legittimità era ritornata sul tema e si era consapevolmente discostata dalla ormai consolidata soluzione ermeneutica fornita dalle Sezioni Unite, affermando che l'adeguatezza dei mezzi andasse valutata considerando tutti gli elementi sintomatici della
“indipendenza economica” dell'ex coniuge, dovendosi escludere il diritto all'assegno per chi fosse economicamente autosufficiente (Cass. civ. 10.05.2017 n. 11504).
pagina 7 di 12 Orbene, le Sezioni Unite nella citata recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n.
18287), superando il suddetto contrasto, hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Naturalmente il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite, continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005,
n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2,3, e 29
Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 L. n. 898 del
1970 che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile, come sottolineato dalla menzionata pronuncia a Sezioni Unite, va riconosciuta sia una natura assistenziale, sia una natura perequatrice - compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, anche in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro.
pagina 8 di 12 L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare.
Fatta questa necessaria premessa sul nuovo orientamento della Cassazione, al quale questo Tribunale aderisce, passando al caso concreto, si rileva innanzitutto la sussistenza di una disparità reddituale tra le parti, nonché una apprezzabile disparità nelle condizioni economiche complessive dei coniugi.
Per l'accertamento dei redditi delle parti occorre guardare in primo luogo alla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005,
n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio
1997 n. 5986). Non occorre, in ogni caso, un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi gli ex coniugi (Cass. Sez. I, 19.03.2002 n. 3974; Cass. sez. I
5.11.2007 n. 23051). Orbene la situazione reddituale delle parti è stata analizzata al punto sub 13.
Ciò premesso, secondo quanto già riportato al punto 13. il ricorrente percepisce mensilmente circa euro 2000,00, (ed è proprietario di immobili nonché titolare di conti correnti come sopra indicato), mentre la resistente percepisce mensilmente circa euro
1000,00 e vive in un appartamento con la madre, pensionata casalinga per percepisce una pensione definita minima, ma che non viene quantificata, sulla quale grava un canone di locazione di euro circa 500,00 mensili. La ricorrente ha anche allegato la sussistenza di spese condominiali, per utenze e spese vive ammontanti ad euro 500,00 mensili circa.
Ciò premesso, alla luce delle situazioni economiche prospettate, assodata la sussistenza di un divario economico tra le parti, avuto riguardo al mero profilo assistenziale, appare chiaro che la resistente versa in condizioni economicamente disagiate, poiché con il suo modesto stipendio, può difficilmente far fronte a tutte le necessità.
pagina 9 di 12 Sotto il profilo compensativo deve, poi, ritenersi che le attuali condizioni reddituali deteriori della resistente, munita di diploma tecnico dell'abbigliamento e moda, siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che si presume siano stati condivisi dal ricorrente e della stessa vicenda matrimoniale, protrattasi per dieci anni ed allietata dalla nascita della figlia.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile e che esso possa essere quantificato nella misura mensile vicina a quella prevista quale contributo all'abitazione in sede di separazione, ovvero nella misura di euro 250,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. In proposito va evidenziato che, anche se la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione della condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi (Cass. 28 giugno 2007 n. 14921; Cass. 27 luglio 2005, n.
15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
14. Spese di lite
La parziale soccombenza reciproca delle parti consente di compensare le spese del presente giudizio.
15. Spese di consulenza tecnica
Le spese di consulenza tecnica, (liquidate con provvedimento del 16.8.2024), vanno parimenti poste definitivamente a carico di entrambe le parti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1)Pronuncia la cessazione degli effetti civili matrimonio contratto dalle parti
[...]
nata a [...] in data [...] e , nato a CP_1 Parte_1
CASTELLAMMARE DI TA (NA), in data 29/05/1983, unitisi in matrimonio in
SANI BA (NA), il 28/12/2011, con atto trascritto nella parte II - Sez. A, n°
70 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di SANI BA (NA) per l'anno 2011;
pagina 10 di 12 2) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore con Per_1 collocazione prevalente della stessa presso la casa materna;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno degli stessi;
3) Dispone che il diritto di visita paterno venga disciplinato secondo lo schema evidenziato nella consulenza tecnica depositata in data 3 agosto 2024, ovvero: “Due weekend al mese, nella città di residenza della minore, quando il padre si recherà a prendere la figlia il venerdì all'uscita da scuola per riaccompagnarla la mattina del lunedì successivo all'ingresso a scuola, dopo averla tenuta con sé presso l'abitazione di proprietà della famiglia o altro domicilio individuato e comunicato alla madre. • Pt_1
In occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà le vacanze presso il Per_1 padre dal 23 al 30 dicembre, e dal 28 dicembre al 5 gennaio. I viaggi si intendono a carico della madre fino alla città di Bologna, identificabile come luogo di passaggio della minore, salvo diverso accordo tra i genitori;
Per le vacanze pasquali, ad anni alterni,
trascorrerà con il padre le giornate comprese tra il giovedì antecedente la Pasqua e Per_1 il martedì, giorno di rientro. Negli anni in cui trascorrerà la Pasqua con la madre trascorrerà con il padre ponte del 25 Aprile e del primo maggio, • Durante la sospensione scolastica estiva possa trascorrerà 3 settimane di di ferie con ciascun genitore, di Per_1 cui 2 anche consecutive;
3) Pone a carico l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, l'assegno mensile di € 650,00 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della stessa e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) Dispone che le parti concorrano in misura paritaria alle spese straordinarie previste dal
Protocollo in atto presso il Tribunale di Modena, che deve intendersi in questa sede integralmente trascritto;
5) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'assegno mensile di € 250,00 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della stessa e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pagina 11 di 12 6) Dichiara che perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Controparte_1 seguito del matrimonio;
7)Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'NI BA (Na)per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. n. 396/20000 ART 69 lett d);
8) Dichiara le spese di lite del presente giudizio integralmente compensate tra le parti;
9) Pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con provvedimento del 16.8.2024, definitivamente a carico di entrambe le parti del presente giudizio.
Così deciso in Modena nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 13 novembre 2025
Il Giudice estensore
ES RO
Il Presidente
ER RI
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