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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 217/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA AL MA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6029/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 35285 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7697/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attuale contenzioso nasce dalla pratica azionata dal sig. Ricorrente_1 che trasmetteva, telematicamente, istanza di agevolazione fiscale sul gasolio per uso autotrazione inerente al I° trimestre dell'anno 2022. A distanza di oltre un anno veniva comunicato all'odierno contribuente che la domanda doveva ritenersi improcedibile ex art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 277/2000, in quanto la medesima veniva trasmessa senza la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Il contribuente richiamava negli atti difensivi la disciplina applicabile al caso portato all'attenzione di questa Corte evidenziando che: “L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti”. Ed ancora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo del
D.P.R. n. 277/2000, viene sancito che, “Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta”.
Nel caso di specie, al contribuente non risulta essere mai stato notificato/comunicato nessun invito all'integrazione della documentazione a corredo della domanda trasmessa né un provvedimento di diniego e, dunque, il medesimo in conformità alle disposizioni di legge procedeva alla compensazione del credito spettategli. L'agenzia, invitata ad agire in autotutela annullando il provvedimento da parte del contribuente, non vi procedeva.
Il contribuente risultava vittorioso in primo grado e sebbene la Corte accoglieva totalmente la domanda procedeva alla compensazione delle spese di lite.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello proposto indicando che i compensi del procuratore costituito del presente giudizio devono quantificarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., oltre accessori di legge e quant'altro dovuto per legge, con attribuzione procuratore antistatario rag.
Difensore.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenziando che nella sentenza n. 77 depositata il
19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice può stabilire la compensazione delle spese di lite e non ha invece limitato tale facoltà alla ricorrenza di eccezionali e gravi motivi analoghi a quelli previsti dall'art. 92 comma 2 ossia 1) assoluta novità della questione trattata e 2) mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Pertanto, i casi di compensazione devono essere motivati, ma non si esclude che simile pronuncia possa accedere ad un accoglimento nel merito.
In ogni caso, secondo il resistente, la sentenza n. 2946/8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sarebbe illegittima relativamente alle statuizioni sul merito ne chiedeva la parziale riforma.
Per effetto delle disposizioni vigenti in materia, art. 3 del D.P.R 277/2000, gli autotrasportatori che intendano usufruire dei benefici fiscali derivanti dalla riduzione degli oneri gravanti sull'attività di autotrasporto merci devono necessariamente presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli apposita dichiarazione.
Il resistente rileva che l'Ufficio non ha contestato né il possesso dei requisiti soggettivi da parte della ditta ricorrente per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali derivanti dal consumo di gasolio per autotrasporto, né il consumo dello stesso, ma unicamente la validità della dichiarazione di consumo ai fini del riconoscimento del credito, perché trasmessa con documento di identità scaduto. Secondo la prospettazione di parte resistente non poteva essere notificato alla ditta ricorrente alcun invito all'integrazione della documentazione a corredo della domanda trasmessa, né il relativo provvedimento di diniego, nei termini rispettivamente di 45 e 60 giorni stabiliti dalle citate disposizioni di legge, in quanto la dichiarazione di cui si discute, che è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è assolutamente illegittima in quanto presentata senza copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), infatti, riguardano stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto.
Nelle more del giudizio si costituiva l'avv. Difensore_1 quale codifensore dell'appellante. Con memorie illustrative del 24.11.2025 l'appellante deduceva l'improcedibilità dell'appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e va accolto.
Il contribuente ha manifestato di avere una posizione collaborativa e trasparente. L'amministrazione, del tutto tardivamente a parere di questa Corte, ha dichiarato l'improcedibilità dell'istanza per motivi meramente formali quando avrebbe potuto chiedere l'integrazione della documentazione a sostegno dell'istanza, considerato che per espressa ammissione dell'agenzia il richiedente era in possesso dei presupposti di legge per accedervi.
L'art. 10 della legge n.212 del 2000 prevede al punto 1 che “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Nel caso di specie, ad avviso di questa Corte sussiste una grave violazione di questo dovere da parte dell'Agenzia che ha creato nel contribuente, considerato il tempo trascorso tra l'istanza e la relativa declaratoria di inprocedibilità, il legittimo affidamento nel buon esito della pratica.
Deve considerarsi inoltre che la motivazione sottesa all'improcedibilità ben avrebbe potuto essere evitata attraverso la richiesta di integrazione documentale o la verifica dell'attualità dei dati riportati nel documento in contestazione.
Cosi non è stato. Di conseguenza non può che rigettarsi l'appello incidentale ritenendo invece fondato l'appello principale con riguardo alla necessità di procedere alla liquidazione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa. Pertanto, deve accogliersi l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per lo effetto, in riforma del solo capo di compensazione delle spese della sentenza appellata, condanna AdM a rifondere al contribuente le spese di primo grado che liquida in euro 500,00, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e Cassa
Ragionieri se dovuti e rimborso CUIT se versato.
Condanna AdM a rifondere al contribuente le spese del presente grado che liquida in euro 991,00, oltre rimb. Forf. 15% nonché IVA e CAP se dovuti e rimborso CUT se versato, che distrae in favore dei suoi patrocinatori avv. Difensore_1 e rag. Difensore, per dichiarata fattane anticipazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per lo effetto, in riforma del solo capo di compensazione delle spese della sentenza appellata, condanna AdM a rifondere al contribuente le spese di primo grado che liquida in euro 500,00, oltre rimb. forf. 10% nonché IVA e Cassa Ragionieri se dovuti e rimborso CUT se versato;
conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna AdM a rifondere al contribuente le spese del presente grado che liquida in euro 991,00, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e
CAP se dovuti e rimborso CUT se versato, che distrae in favore dei suoi patrocinatori avv. Difensore_1 e rag. Difensore, per dichiarata fattane anticipazione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA AL MA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6029/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore Dr. - CF_Difensore_1
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2946/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 03/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 35285 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7697/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attuale contenzioso nasce dalla pratica azionata dal sig. Ricorrente_1 che trasmetteva, telematicamente, istanza di agevolazione fiscale sul gasolio per uso autotrazione inerente al I° trimestre dell'anno 2022. A distanza di oltre un anno veniva comunicato all'odierno contribuente che la domanda doveva ritenersi improcedibile ex art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 277/2000, in quanto la medesima veniva trasmessa senza la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
Il contribuente richiamava negli atti difensivi la disciplina applicabile al caso portato all'attenzione di questa Corte evidenziando che: “L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti”. Ed ancora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, primo periodo del
D.P.R. n. 277/2000, viene sancito che, “Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta”.
Nel caso di specie, al contribuente non risulta essere mai stato notificato/comunicato nessun invito all'integrazione della documentazione a corredo della domanda trasmessa né un provvedimento di diniego e, dunque, il medesimo in conformità alle disposizioni di legge procedeva alla compensazione del credito spettategli. L'agenzia, invitata ad agire in autotutela annullando il provvedimento da parte del contribuente, non vi procedeva.
Il contribuente risultava vittorioso in primo grado e sebbene la Corte accoglieva totalmente la domanda procedeva alla compensazione delle spese di lite.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello proposto indicando che i compensi del procuratore costituito del presente giudizio devono quantificarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., oltre accessori di legge e quant'altro dovuto per legge, con attribuzione procuratore antistatario rag.
Difensore.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenziando che nella sentenza n. 77 depositata il
19 aprile 2018, con cui la Consulta ha ampliato i casi in cui il giudice può stabilire la compensazione delle spese di lite e non ha invece limitato tale facoltà alla ricorrenza di eccezionali e gravi motivi analoghi a quelli previsti dall'art. 92 comma 2 ossia 1) assoluta novità della questione trattata e 2) mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Pertanto, i casi di compensazione devono essere motivati, ma non si esclude che simile pronuncia possa accedere ad un accoglimento nel merito.
In ogni caso, secondo il resistente, la sentenza n. 2946/8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, sarebbe illegittima relativamente alle statuizioni sul merito ne chiedeva la parziale riforma.
Per effetto delle disposizioni vigenti in materia, art. 3 del D.P.R 277/2000, gli autotrasportatori che intendano usufruire dei benefici fiscali derivanti dalla riduzione degli oneri gravanti sull'attività di autotrasporto merci devono necessariamente presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli apposita dichiarazione.
Il resistente rileva che l'Ufficio non ha contestato né il possesso dei requisiti soggettivi da parte della ditta ricorrente per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali derivanti dal consumo di gasolio per autotrasporto, né il consumo dello stesso, ma unicamente la validità della dichiarazione di consumo ai fini del riconoscimento del credito, perché trasmessa con documento di identità scaduto. Secondo la prospettazione di parte resistente non poteva essere notificato alla ditta ricorrente alcun invito all'integrazione della documentazione a corredo della domanda trasmessa, né il relativo provvedimento di diniego, nei termini rispettivamente di 45 e 60 giorni stabiliti dalle citate disposizioni di legge, in quanto la dichiarazione di cui si discute, che è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è assolutamente illegittima in quanto presentata senza copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), infatti, riguardano stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto.
Nelle more del giudizio si costituiva l'avv. Difensore_1 quale codifensore dell'appellante. Con memorie illustrative del 24.11.2025 l'appellante deduceva l'improcedibilità dell'appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e va accolto.
Il contribuente ha manifestato di avere una posizione collaborativa e trasparente. L'amministrazione, del tutto tardivamente a parere di questa Corte, ha dichiarato l'improcedibilità dell'istanza per motivi meramente formali quando avrebbe potuto chiedere l'integrazione della documentazione a sostegno dell'istanza, considerato che per espressa ammissione dell'agenzia il richiedente era in possesso dei presupposti di legge per accedervi.
L'art. 10 della legge n.212 del 2000 prevede al punto 1 che “ I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Nel caso di specie, ad avviso di questa Corte sussiste una grave violazione di questo dovere da parte dell'Agenzia che ha creato nel contribuente, considerato il tempo trascorso tra l'istanza e la relativa declaratoria di inprocedibilità, il legittimo affidamento nel buon esito della pratica.
Deve considerarsi inoltre che la motivazione sottesa all'improcedibilità ben avrebbe potuto essere evitata attraverso la richiesta di integrazione documentale o la verifica dell'attualità dei dati riportati nel documento in contestazione.
Cosi non è stato. Di conseguenza non può che rigettarsi l'appello incidentale ritenendo invece fondato l'appello principale con riguardo alla necessità di procedere alla liquidazione delle spese di lite a favore della parte vittoriosa. Pertanto, deve accogliersi l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per lo effetto, in riforma del solo capo di compensazione delle spese della sentenza appellata, condanna AdM a rifondere al contribuente le spese di primo grado che liquida in euro 500,00, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e Cassa
Ragionieri se dovuti e rimborso CUIT se versato.
Condanna AdM a rifondere al contribuente le spese del presente grado che liquida in euro 991,00, oltre rimb. Forf. 15% nonché IVA e CAP se dovuti e rimborso CUT se versato, che distrae in favore dei suoi patrocinatori avv. Difensore_1 e rag. Difensore, per dichiarata fattane anticipazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per lo effetto, in riforma del solo capo di compensazione delle spese della sentenza appellata, condanna AdM a rifondere al contribuente le spese di primo grado che liquida in euro 500,00, oltre rimb. forf. 10% nonché IVA e Cassa Ragionieri se dovuti e rimborso CUT se versato;
conferma nel resto la sentenza appellata. Condanna AdM a rifondere al contribuente le spese del presente grado che liquida in euro 991,00, oltre rimb. forf. 15% nonché IVA e
CAP se dovuti e rimborso CUT se versato, che distrae in favore dei suoi patrocinatori avv. Difensore_1 e rag. Difensore, per dichiarata fattane anticipazione.