Articolo 3 della Legge 20 aprile 1952, n. 525
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 giugno 1952
Art. 3.
Per le spese di esercizio del collegio, il Fondo massa della guardia di finanza e' autorizzato a stanziare annualmente nel proprio bilancio in aggiunta a quanto destinato, fra l'altro, per gli scopi di cui alla lettera c) del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049 , convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473 , una somma a titolo di contributo nella misura che sara' stabilita dal Consiglio di amministrazione del Fondo massa avuto riguardo alle esigenze delle altre forme di attivita' assistenziali e provvidenziali dell'Ente.
Entrata in vigore il 11 giugno 1952