Articolo 2 della Legge 29 luglio 1949, n. 599
Articolo 1
Versione
8 settembre 1949
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1949.

Entrata in vigore il 8 settembre 1949