CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 500/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
UE NN TR AR, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2583/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500032888000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500032888000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500032888000 IRAP 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500032888000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3226/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
ZI TE OS , Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata il 16.6.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso, per un importo complessivo di
€.1.558,56.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
3) illegittimità poichè ha per oggetto un bene strumentale all'esercizio della professione e cointestato con altro soggetto, terzo ed estraneo alla pretesa.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita ZI TE OS che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, contestando la produzione avversaria ed insistendo per l'accoglimento.
All'odierna udienza di trattazione del merito le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio
è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, viene respinto.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti al preavviso di fermo impugnato e l'estinzione del diritto alla riscossione di quanto richiesto essendo inutilmente trascorso il termine prescrizionale previsto dalla legge, a seconda dei tipi di tributi.
Tale asserzione non regge alla prova versata in atti da ZI delle TE OS che produce quanto alle cartelle n. 29620240061907645000, 29620240090680532000 e 29620250010424242000 documentazione probatoria dell'avvenuta regolare consegna tramite pec all'indirizzo digitale della ricorrente.
Per quanto riguarda la cartella n. 2962014002721195500 produce l'avviso di intimazione di pagamento n.
2025 90062778 50/000 contenente la cartella di che trattasi, notificato regolarmente il 19.02.2025, tramite pec.
Pertanto l' intimazione di pagamento su citata, ritualmente notificata alla ricorrente e non opposta, fa sì che non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica della cartella in essa contenuta o di intervenuta prescrizione.
Da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene dunque che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In ultima analisi, l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento e l'omessa notifica dell'atto presupposto vanno fatte valere dal contribuente impugnando quest'ultima, restando precluse, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Invero, parte ricorrente ha contestato la produzione documentale avversaria, disconoscendo ad ogni effetto di legge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del d. lgs 82/2005, la conformità dei documenti all'originale.
Sul punto è da dire che la produzione in giudizio in copia pdf di un originale informatico non incide ai fini sostanziali in quanto non comporta l'invalidità dell'atto, mentre ai fini probatori ad esso sono applicabili le norme previste dall'art. 2712 cod.civ. in materia di efficacia probatoria della copia fotostatica di un documento, che ha lo stesso valore dell'originale, a meno che la parte non ne contesti la conformità. Tale contestazione non deve essere generica o riguardante l'atto in sè, ma specifica, cioè deve indicare in modo chiaro e preciso in cosa consistano le differenze, non essendo sufficienti vaghe asserzioni. La ricorrente ha omesso di dedurre alcuna specifica difformità dell'atto ricevuto rispetto all'originale, limitandosi a lamentare che l'atto allegato costituisce mera copia dell'originale il che, come già detto, non implica la sua invalidità.
Successivamente a tale contestazione ZI TE OS ha depositato gli originali dei files in formato eml, attestanti la avvenuta consegna delle PEC.
Questo Giudice ritiene ammissibile tale produzione in giudizio avvenuta senza tener conto del termine previsto dall'art.32 D.Lgs 456/1992, di 20 giorni liberi prima dell'udienza, poichè non si tratta di produzione di nuovi documenti, ma degli originali di atti già prodotti, per cui possono trovare ingresso nel presente procedimento ed essere posti a base della statuizione.
Anche il terzo motivo del ricorso non è accoglibile in quanto non è stata fornita idonea prova che trattasi di beni strumentali all'attività svolta, in quanto tale univoca destinazione non si rileva dai documenti contabili relativi alla stessa, nè da altra documentazione probante tale requisito.
Per quanto riguarda la illegittimità del preavviso di fermo su bene cointestato a terzi estranei alla eventuale esecuzione, si rileva che l'eccezione può essere esperita soltanto dal terzo titolare del diritto leso, pertanto non può essere sollevata in questa sede sia per difetto di legittimazione ad agire, sia per difetto di giurisdizione, vertendo su questioni di natura civilistica e non tributaria.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 250,00, oltre 15% spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, a favore di ZI delle TE OS. Così deciso il 17.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
UE NN TR AR, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2583/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500032888000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500032888000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500032888000 IRAP 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500032888000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3226/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
ZI TE OS , Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata il 16.6.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso, per un importo complessivo di
€.1.558,56.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato.
2) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge.
3) illegittimità poichè ha per oggetto un bene strumentale all'esercizio della professione e cointestato con altro soggetto, terzo ed estraneo alla pretesa.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita ZI TE OS che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive, contestando la produzione avversaria ed insistendo per l'accoglimento.
All'odierna udienza di trattazione del merito le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio
è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, pertanto, viene respinto.
La ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti al preavviso di fermo impugnato e l'estinzione del diritto alla riscossione di quanto richiesto essendo inutilmente trascorso il termine prescrizionale previsto dalla legge, a seconda dei tipi di tributi.
Tale asserzione non regge alla prova versata in atti da ZI delle TE OS che produce quanto alle cartelle n. 29620240061907645000, 29620240090680532000 e 29620250010424242000 documentazione probatoria dell'avvenuta regolare consegna tramite pec all'indirizzo digitale della ricorrente.
Per quanto riguarda la cartella n. 2962014002721195500 produce l'avviso di intimazione di pagamento n.
2025 90062778 50/000 contenente la cartella di che trattasi, notificato regolarmente il 19.02.2025, tramite pec.
Pertanto l' intimazione di pagamento su citata, ritualmente notificata alla ricorrente e non opposta, fa sì che non sono più ammissibili eccezioni relative alla regolarità della notifica della cartella in essa contenuta o di intervenuta prescrizione.
Da ultimo, infatti, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene dunque che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In ultima analisi, l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento e l'omessa notifica dell'atto presupposto vanno fatte valere dal contribuente impugnando quest'ultima, restando precluse, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Invero, parte ricorrente ha contestato la produzione documentale avversaria, disconoscendo ad ogni effetto di legge, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del d. lgs 82/2005, la conformità dei documenti all'originale.
Sul punto è da dire che la produzione in giudizio in copia pdf di un originale informatico non incide ai fini sostanziali in quanto non comporta l'invalidità dell'atto, mentre ai fini probatori ad esso sono applicabili le norme previste dall'art. 2712 cod.civ. in materia di efficacia probatoria della copia fotostatica di un documento, che ha lo stesso valore dell'originale, a meno che la parte non ne contesti la conformità. Tale contestazione non deve essere generica o riguardante l'atto in sè, ma specifica, cioè deve indicare in modo chiaro e preciso in cosa consistano le differenze, non essendo sufficienti vaghe asserzioni. La ricorrente ha omesso di dedurre alcuna specifica difformità dell'atto ricevuto rispetto all'originale, limitandosi a lamentare che l'atto allegato costituisce mera copia dell'originale il che, come già detto, non implica la sua invalidità.
Successivamente a tale contestazione ZI TE OS ha depositato gli originali dei files in formato eml, attestanti la avvenuta consegna delle PEC.
Questo Giudice ritiene ammissibile tale produzione in giudizio avvenuta senza tener conto del termine previsto dall'art.32 D.Lgs 456/1992, di 20 giorni liberi prima dell'udienza, poichè non si tratta di produzione di nuovi documenti, ma degli originali di atti già prodotti, per cui possono trovare ingresso nel presente procedimento ed essere posti a base della statuizione.
Anche il terzo motivo del ricorso non è accoglibile in quanto non è stata fornita idonea prova che trattasi di beni strumentali all'attività svolta, in quanto tale univoca destinazione non si rileva dai documenti contabili relativi alla stessa, nè da altra documentazione probante tale requisito.
Per quanto riguarda la illegittimità del preavviso di fermo su bene cointestato a terzi estranei alla eventuale esecuzione, si rileva che l'eccezione può essere esperita soltanto dal terzo titolare del diritto leso, pertanto non può essere sollevata in questa sede sia per difetto di legittimazione ad agire, sia per difetto di giurisdizione, vertendo su questioni di natura civilistica e non tributaria.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso confermando l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 250,00, oltre 15% spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti, a favore di ZI delle TE OS. Così deciso il 17.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez